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LEGGE 28 luglio 2016, n. 154

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonchè sanzioni in materia di pesca illegale. (16G00169)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2022)
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Testo in vigore dal:  25-8-2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Semplificazioni in materia di controlli
1. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i produttori di cui al comma 1 che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 350 kg di olio per campagna di commercializzazione».
2. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «depositi di prodotti petroliferi» sono inserite le seguenti: «e di olio di oliva».
3. Al secondo comma dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
«2-bis) all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti».
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, lettera i), del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.
5. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti europei in materia di DOP e IGP, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, nonché per ciascuna indicazione geografica di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 251 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
7. Gli animali della specie bovina, come definiti dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, qualora destinati alla sola commercializzazione nazionale, sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del passaporto di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, in materia di identificazione e registrazione dei bovini, in seguito al riconoscimento della piena operatività della banca dati informatizzata nazionale da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1760/ 2000.
8. Il detentore di animali di specie bovina è responsabile della tenuta dei passaporti per i soli animali destinati al commercio intracomunitario.
9. Il comma 5 dell'articolo 4 e il comma 13 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, sono abrogati.
10. All'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «zootecnica e forestale» sono inserite le seguenti: «, nonché l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario,».
11. All'articolo 25 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica previo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015».
12. A decorrere dall'anno 2017, i costi delle attività di controllo previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010, sono sostenuti dai destinatari degli incentivi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la quota delle tariffe di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, da riconoscere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le attività di cui al primo periodo del presente comma a decorrere dal 1º gennaio 2017. La quota delle tariffe di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è definita sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime attività ed è versata dal gestore dei servizi energetici (GSE) Spa all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9 (Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2013, n. 26, come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale). - 1. Al fine di garantire la piena rintracciabilità delle produzioni nazionali destinate al commercio e di prevenire eventuali frodi, è obbligatorio, per tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti, costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. In caso di mancata ottemperanza a tale adempimento, le produzioni non possono essere destinate al commercio.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese riconosciute che provvedono all'annotazione nel registro di carico e scarico, previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, di olive o oli di produttori che non rispettano l'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro, nonché la sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo da uno a sei mesi.
3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i produttori di cui al comma 1 che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 350 kg di olio per campagna di commercializzazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2014, n. 192, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1-bis (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni). - 1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi e di olio di oliva di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'art. 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 (Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1971, n. 261, come modificato dalla presente legge:
«Art. 7. - 1. Il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'esercizio del diritto di prelazione è ridotto a due anni.
Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:
1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756;
2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti;
2-bis) all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti.
Nel caso di vendita di più fondi ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.».
- Il testo del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1904, n. 234.
- Il testo del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1904, n. 176.
- Il testo del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13 febbraio 2008, n. L 39.
- Il testo del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 marzo 2014, n. L 84.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 (Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2001, n. 30:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali oggetto del presente regolamento;
b) allevamento: un animale o l'insieme degli animali che sono tenuti in un'azienda come unità epidemiologica e se in una stessa azienda sono presenti più allevamenti, tutti gli allevamenti formano un'unità avente la medesima qualifica sanitaria;
c) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, anche temporaneamente, nonché durante il trasporto o nel mercato;
d) animale: un animale della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus;
e) animale da macello: un animale della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus destinato ad essere condotto ad un macello o ad un centro di raccolta, dal quale potrà essere avviato solamente alla macellazione;
f) autorità competente: il Ministero della sanità.».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 11 agosto 2000, n. L 204:
«Art. 5. - L'autorità competente degli Stati membri istituisce una banca dati informatizzata a norma degli articoli 14 e 18 della direttiva 64/432/CEE.
Gli Stati membri possono scambiare dati elettronici tra le loro rispettive banche dati informatizzate a decorrere dalla data in cui la Commissione riconosca la piena operatività del sistema di scambio di dati. A tutela degli interessi del detentore, lo scambio avviene in maniera tale da garantire la protezione dei dati e prevenire qualunque tipo di abuso.
Nell'ottica di garantire lo scambio elettronico delle informazioni tra Stati membri, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'art. 22-ter per stabilire le norme relative ai dati che devono essere scambiati fra le banche dati informatizzate degli Stati membri.
La Commissione, mediante atti di esecuzione, fissa le condizioni e le modalità tecniche di tale scambio e riconosce la piena operatività del sistema di scambio di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'art. 23, paragrafo 2.
Art. 6. - 1. Qualora uno Stato membro non proceda allo scambio elettronico di dati con altri Stati membri nell'ambito del sistema di scambio elettronico di cui all'art. 5:
a) per ciascun animale destinato a scambi intra-Unione l'autorità competente di tale Stato membro rilascia un passaporto in base alle informazioni contenute nella banca dati informatizzata istituita in tale Stato membro;
b) ciascun animale per cui è rilasciato un passaporto è accompagnato da detto passaporto ogniqualvolta è trasferito da uno Stato membro ad un altro;
c) quando l'animale arriva all'azienda di destinazione il passaporto che lo accompagna è consegnato all'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda di destinazione.
2. Al fine di consentire la tracciabilità dei movimenti degli animali fino all'azienda di origine situata in uno Stato membro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'art. 22-ter per stabilire le norme concernenti le informazioni contenute nella banca dati informatizzata da includere nei passaporti per gli animali, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 1-ter del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1-ter (Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura). - 1. È istituito il sistema di consulenza aziendale in agricoltura in conformità al titolo III del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e secondo le disposizioni quadro definite a livello nazionale dal presente articolo.
2. Il sistema di consulenza contempla almeno gli ambiti di cui all'art. 12, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (UE) n. 1306/2013 e gli aspetti relativi alla competitività dell'azienda agricola, zootecnica e forestale, nonché l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario, inclusi il benessere e la biodiversità animale nonché i profili sanitari delle pratiche zootecniche.
3. Lo svolgimento dell'attività di consulenza deve essere chiaramente separato dallo svolgimento dell'attività di controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici per l'erogazione di finanziamenti pubblici all'agricoltura.
4. I consulenti che operano nel sistema di cui al comma 1 devono possedere qualifiche adeguate o ricevere una adeguata formazione di base e di aggiornamento, in relazione agli ambiti di cui al comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri che garantiscono il rispetto del principio di separatezza di cui al comma 3, le procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento di cui al comma 4, le modalità di accesso al sistema di consulenza aziendale che tengano conto delle caratteristiche specifiche di tutti i comparti produttivi del settore agricolo, zootecnico e forestale, nonché l'istituzione del registro unico nazionale degli organismi di consulenza e del sistema di certificazione di qualità nazionale sull'efficacia ed efficienza dell'attività di consulenza svolta, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano selezionano gli organismi di consulenza secondo quanto disposto dall'art. 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con propri provvedimenti definiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, le disposizioni attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale.
6-bis. Per la selezione degli organismi di consulenza aziendale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono fare ricorso ad accordi quadro, in deroga all'art. 59, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
7. All'art. 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa.».
- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2016, n. 13, come modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Modifica all'allegato 2 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti). - 1. All'allegato 2, punto 2, numero 5, terza colonna, al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni, dopo le parole: «proveniente da raccolta differenziata» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i rifiuti in plastica compostabile certificata secondo la norma UNI EN 13432: 2002, compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario.
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica previo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'art. 5, paragrafo 1, della direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, paragrafo 1, della direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 17 settembre 2015, n. L 241:
«Art. 5. - 1. Fatto salvo l'art. 7, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.
All'occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente alla Commissione il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.
Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione alla Commissione del progetto di regola tecnica secondo le modalità stabilite al primo e secondo comma del presente paragrafo qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino l'ambito di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti.
Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi previsti nella parte corrispondente della sezione II.3 dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio.
La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi. Essa può anche sottoporre il progetto al parere del comitato di cui all'art. 2 della presente direttiva e, se del caso, del comitato competente del settore in questione.
Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto iii), della presente direttiva, le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura.».