LEGGE 14 agosto 1971, n. 817

Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2016)
Testo in vigore dal: 25-8-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
 
  Il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell'articolo 8
della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'esercizio  del  diritto  di
prelazione e' ridotto a due anni. 
  Detto diritto  di  prelazione,  con  le  modifiche  previste  nella
presente legge, spetta anche: 
    1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia  stato  stipulato
dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756; 
    2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti  con
fondi offerti in vendita, purche' sugli stessi  non  siano  insediati
mezzadri,   coloni,   affittuari,   compartecipanti   od    enfiteuti
coltivatori diretti; 
    ((2-bis) all'imprenditore agricolo professionale  iscritto  nella
previdenza agricola proprietario  di  terreni  confinanti  con  fondi
offerti  in  vendita,  purche'  sugli  stessi  non  siano   insediati
mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori
diretti)). 
  Nel caso di vendita di piu'  fondi  ogni  affittuario,  mezzadro  o
colono puo' esercitare singolarmente o congiuntamente il  diritto  di
prelazione  rispettivamente  del  fondo   coltivato   o   dell'intero
complesso di fondi. (1) (3) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha disposto (con l'art. 7) che "Ai
fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di  riscatto  di  cui
rispettivamente all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590,  e
successive modificazioni, ed all'articolo 7  della  legge  14  agosto
1971, n. 817, nel caso di piu'  soggetti  confinanti,  si  intendono,
quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come  partecipi
nelle  rispettive  imprese  di  coltivatori  diretti  e  imprenditori
agricoli a titolo principale di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni  o
in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi
nonche' il possesso da parte degli stessi di conoscenze e  competenze
adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del
Consiglio, del 17 maggio 1999". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 7-ter,  comma  1)  che
"L'esercizio  del  diritto  di  prelazione  o  di  riscatto  di   cui
all'articolo 8 della legge 26  maggio  1965,  n.  590,  e  successive
modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971,  n.  817,
spetta anche alle societa' cooperative di cui all'articolo  1,  comma
2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, qualora almeno  la
meta' degli amministratori e dei soci sia in possesso della qualifica
di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella  sezione
speciale del registro delle imprese  di  cui  agli  articoli  2188  e
seguenti del codice civile".