DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (14G00105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-2-2019
aggiornamenti all'articolo
                             ART. 1-bis 
 
        (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni). 
 
  1. Ai fini  dell'applicazione  della  disciplina  dei  procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi,  gli  imprenditori  agricoli
che utilizzano depositi di prodotti petroliferi e di olio di oliva di
capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore,  ai
sensi  dell'articolo  14,  commi  13-bis  e   13-ter,   del   decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono  tenuti  agli  adempimenti
previsti dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1º agosto 2011, n. 151. 
  2. L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento
(CE) n. 852/2004 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  29
aprile 2004, si considera assolto dalle imprese agricole in  possesso
di autorizzazione  o  nulla  osta  sanitario,  di  registrazione,  di
comunicazione o segnalazione certificata di inizio attivita' prevista
per l'esercizio dell'impresa. 
  3. Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai  sensi
del regolamento (CE) n. 800/2008  della  Commissione,  del  6  agosto
2008, nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati
da imprese agricole singole  ed  associate,  la  produzione  agricola
derivante  dall'esercizio  in  comune  delle  attivita',  secondo  il
programma comune di rete, puo' essere  divisa  fra  i  contraenti  in
natura con l'attribuzione a  ciascuno,  a  titolo  originario,  della
quota di prodotto convenuta nel contratto di rete. 
  4. L'articolo 6 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e' abrogato. 
  5.  In  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  38,
paragrafo 1, lettera a),  del  regolamento  (CE)  n.  436/2009  della
Commissione, del 26 maggio 2009, i registri dei prodotti vitivinicoli
sono  dematerializzati   e   realizzati   nell'ambito   del   Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN). In sede  di  attuazione  delle
disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si  prevedono   modalita'
ulteriormente   semplificate    di    compilazione    dei    registri
dematerializzati, compresa la concessione di termini piu' favorevoli,
per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri  di
vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale. 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N.  135,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)). 
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N.  135,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)). 
  8. Il registro di carico e scarico di cui al comma 1  dell'articolo
28 della legge  20  febbraio  2006,  n.  82,  e'  dematerializzato  e
realizzato nell'ambito del SIAN. 
  9. Gli articoli 2 e 3 della legge 11  aprile  1974,  n.  138,  sono
sostituiti dai seguenti: 
  "Art.  2.  -  1.  Le  informazioni  relative  all'introduzione  sul
territorio nazionale di  latte  in  polvere  registrate  nei  sistemi
informativi utilizzati  dal  Ministero  della  salute  sono  messe  a
disposizione del Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. 
  Art. 3. - 1. I produttori,  gli  importatori,  i  grossisti  e  gli
utilizzatori di latte in polvere o di altri latti comunque conservati
devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro
di  cui  al  primo  periodo  e'  dematerializzato  ed  e'  realizzato
nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)". 
  10. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 5 a  9  si
provvede con decreti di natura non regolamentare del Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali da adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino all'entrata in
vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi
le disposizioni previgenti. 
  11. L'articolo 59-bis del decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e'
abrogato. 
  12.  Con  riferimento  ai  terreni  agricoli   contraddistinti   da
particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri  quadrati,
site  in  comuni   montani,   ricompresi   nell'elenco   delle   zone
svantaggiate di montagna delimitate ai  sensi  dell'articolo  32  del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle  aziende
agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 1º dicembre  1999,  n.  503,  nonche'  in
comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua,
non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai  fini
della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999. 
  13. Alla sezione  6  dell'Allegato  A  al  decreto  legislativo  19
novembre  2008,  n.  194,  le  parole:   "depositi   alimentari"   si
interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di  cui
al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle  cooperative  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio  2001,
n. 228, e dai consorzi  agrari  per  la  fornitura  di  servizi  agli
imprenditori agricoli. 
  14. Le organizzazioni  professionali  agricole  ed  agromeccaniche,
comprese  quelle  di  rappresentanza  delle   cooperative   agricole,
maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale,  nell'esercizio
dell'attivita' di  consulenza  per  la  circolazione  delle  macchine
agricole ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, possono attivare le
procedure di collegamento al sistema operativo  di  prenotazione  del
Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   ai   fini
dell'immatricolazione e della gestione  delle  situazioni  giuridiche
inerenti alla proprieta' delle predette  macchine.  Con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le   modalita'
tecniche  di  collegamento  con  il  Centro  elaborazione  dati   del
Ministero stesso e le relative modalita' di gestione. 
  15. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 19, comma 1, lettera g), la  parola:  "applicano"
e' sostituita dalle seguenti: "commercializzano imballaggi con"; 
    b) all'articolo 54, comma 11, la parola: "apponga" e'  sostituita
dalle seguenti: "commercializzi imballaggi con". 
  16. L'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno  1986,
n.  251,  come  modificato  dall'articolo  26,   comma   2-bis,   del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel
senso che sono anche di competenza  degli  iscritti  nell'albo  degli
agrotecnici le attivita' di progettazione e direzione delle opere  di
trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale.