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DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8

Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00011)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2020)
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vigente al 07/02/2016
  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-2-2016
al: 29-7-2020
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe  al  Governo
in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del  sistema
sanzionatorio.   Disposizioni   in   materia   di   sospensione   del
procedimento  con  messa   alla   prova   e   nei   confronti   degli
irreperibili», e in particolare l'articolo 2, comma 2; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
«Approvazione del testo definitivo del codice penale»; 
  Vista  la  legge  8  gennaio  1931,  n.  234,  recante  «Norme  per
l'impianto e l'uso di apparecchi  radioelettrici  privati  e  per  il
rilascio  delle  licenze  di  costruzione,  vendita  e  montaggio  di
materiali radioelettrici»; 
  Vista la legge 22 aprile 1941,  n.  633,  recante  «Protezione  del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale  10  agosto  1945,  n.
506, recante «Disposizioni circa la denunzia dei beni che sono  stati
oggetto  di  confische,  sequestri,  o  altri  atti  di  disposizione
adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano»; 
  Vista la legge 28 novembre 1965, n.  1329,  recante  «Provvedimenti
per l'acquisto di nuove macchine utensili»; 
  Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970,  n.  745,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  1970,  n.  1034,  recante
«Provvedimenti straordinari per la ripresa economica»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, recante  «Misure
urgenti in materia previdenziale e sanitaria e  per  il  contenimento
della spesa pubblica, disposizioni per vari  settori  della  pubblica
amministrazione e proroga di tali termini»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»; 
  Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.  32,  recante  la
«Razionalizzazione del sistema di  distribuzione  dei  carburanti,  a
norma dell'articolo 4, comma 4, lettera  c),  della  legge  15  marzo
1997, n. 59»; 
  Vista la legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al
sistema penale»; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
Deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 gennaio 2016; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Depenalizzazione di reati puniti  con  la  sola  pena  pecuniaria  ed
                             esclusioni 
 
  1.  Non  costituiscono  reato  e  sono   soggette   alla   sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di  denaro  tutte  le
violazioni per le quali e'  prevista  la  sola  pena  della  multa  o
dell'ammenda. 
  2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai  reati  in  esso
previsti che, nelle  ipotesi  aggravate,  sono  puniti  con  la  pena
detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In  tal
caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome  di
reato. 
  3. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal
codice penale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma  6,
e a quelli compresi nell'elenco allegato al presente decreto. 
  4. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati  di  cui  al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  5. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, e'
cosi' determinata: 
    a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa  o
l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000; 
    b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa  o
l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000; 
    c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o
l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000. 
  6. Se per le violazioni previste dal comma 1 e' prevista  una  pena
pecuniaria proporzionale, anche senza la  determinazione  dei  limiti
minimi o massimi, la somma dovuta e' pari all'ammontare della multa o
dell'ammenda, ma non puo', in ogni  caso,  essere  inferiore  a  euro
5.000 ne' superiore a euro 50.000. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse 
              - Si riporta il testo  dell'art.76  della  Costituzione
          della Repubblica italiana: 
              " Art. 76. 
              L'esercizio della funzione legislativa non puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              L'art.  87  Cost.  conferisce   al   Presidente   della
          Repubblica, tra l'altro, il potere di 
              promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore
          di legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  3,  della
          legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in  materia
          di pene detentive non carcerarie e di riforma  del  sistema
          sanzionatorio. Disposizioni in materia di  sospensione  del
          procedimento con messa alla prova  e  nei  confronti  degli
          irreperibili): 
              "Art.  2.  Delega  al  Governo  per  la  riforma  della
          disciplina sanzionatoria 
              In vigore dal 17 maggio 2014 
              1. (omissis) 
              2. La  riforma  della  disciplina  sanzionatoria  nelle
          fattispecie  di  cui  al  presente  comma  e'  ispirata  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati
          per i  quali  e'  prevista  la  sola  pena  della  multa  o
          dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie: 
              1) edilizia e urbanistica; 
              2) ambiente, territorio e paesaggio; 
              3) alimenti e bevande; 
              4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
              5) sicurezza pubblica; 
              6) giochi d'azzardo e scommesse; 
              7) armi ed esplosivi; 
              8) elezioni e finanziamento ai partiti; 
              9) proprieta' intellettuale e industriale; 
              b) trasformare in illeciti  amministrativi  i  seguenti
          reati previsti dal codice penale: 
              1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo  comma,
          e 528, limitatamente alle ipotesi di  cui  al  primo  e  al
          secondo comma; 
              2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659,
          661, 668 e 726; 
              c) trasformare in illecito amministrativo il  reato  di
          cui all'articolo  2,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  12
          settembre 1983,  n.  463,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre  1983,  n.  638,  purche'  l'omesso
          versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000  euro
          annui e preservando comunque il principio per cui il datore
          di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo,
          se provvede al versamento entro  il  termine  di  tre  mesi
          dalla  contestazione   o   dalla   notifica   dell'avvenuto
          accertamento della violazione; 
              d)   trasformare   in   illeciti   amministrativi    le
          contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto
          o dell'ammenda, previste  dalle  seguenti  disposizioni  di
          legge: 
              1) articolo 11, primo  comma,  della  legge  8  gennaio
          1931, n. 234; 
              2) articolo 171-quater della legge 22 aprile  1941,  n.
          633; 
              3) articolo 3 del decreto  legislativo  luogotenenziale
          10 agosto 1945, n. 506; 
              4) articolo 15, secondo comma, della legge 28  novembre
          1965, n. 1329; 
              5) articolo 16,  quarto  comma,  del  decreto-legge  26
          ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 18 dicembre 1970, n. 1034; 
              6) articolo 28, comma 2, del testo unico in materia  di
          disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze   psicotrope,
          prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di
          tossicodipendenza, di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 
              e) prevedere,  per  i  reati  trasformati  in  illeciti
          amministrativi,  sanzioni  adeguate  e  proporzionate  alla
          gravita' della violazione, alla reiterazione dell'illecito,
          all'opera   svolta   dall'agente   per   l'eliminazione   o
          attenuazione   delle   sue   conseguenze,   nonche'    alla
          personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche;
          prevedere come sanzione  principale  il  pagamento  di  una
          somma compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di
          euro 50.000; prevedere, nelle ipotesi di cui  alle  lettere
          b)   e   d),   l'applicazione   di    eventuali    sanzioni
          amministrative accessorie consistenti nella sospensione  di
          facolta'   e    diritti    derivanti    da    provvedimenti
          dell'amministrazione; 
              f)  indicare,  per  i  reati  trasformati  in  illeciti
          amministrativi,  quale  sia   l'autorita'   competente   ad
          irrogare le sanzioni di cui alla lettera e),  nel  rispetto
          dei criteri di  riparto  indicati  nell'articolo  17  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689; 
              g) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la  sola
          sanzione  pecuniaria,  la  possibilita'  di  estinguere  il
          procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un
          importo pari alla meta' della stessa. 
              3.- 5. (omissis)." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              "Art. 14. Decreti legislativi. 
              1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai  sensi
          dell'articolo  76  della  Costituzione  sono  emanati   dal
          Presidente  della  Repubblica  con  la   denominazione   di
          «decreto legislativo» e con l'indicazione,  nel  preambolo,
          della  legge  di  delegazione,  della   deliberazione   del
          Consiglio  dei  ministri  e  degli  altri  adempimenti  del
          procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni." 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
          recante: "Testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          agosto 1998, n. 191, S.O.