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LEGGE 8 gennaio 1931, n. 234

Norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici. (031U0234)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/04/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2016)
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Testo in vigore dal:  6-2-2016
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Art. 11



Le violazioni delle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, e della presente legge sono punite, ove non costituiscono
((reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000))
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((Chiunque commette la violazione indicata nel primo comma, dopo avere commesso la stessa violazione accertata con provvedimento esecutivo, è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da euro 30 a euro 309.))
((Si fa luogo a confisca amministrativa))
degli apparecchi abusivamente detenuti o dei quali si sia fatto indebito uso.