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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 506

Disposizioni circa la denunzia dei beni che sono stati oggetto di confische, sequestri o altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano. (045U0506)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2016)
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Testo in vigore dal:  6-2-2016
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Art. 3



Chiunque omette di fare nel termine prescritto la denunzia prevista dall'art. 1 è punito con l'arresto non inferiore nel minimo a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire diecimila. Ove l'ommissione risulti colposa la pena è dell'arresto non inferiore a tre mesi o dell'ammenda non inferiore a lire cinquemila.
((1))


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Parri - Togliatti

Visto, IL Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 1. - VENTURA

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha disposto (con l'art. 3, comma 3, lettera a)) che nel presente articolo le parole «è punito con l'arresto non inferiore nel minimo a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000» e (con l'art. 3, comma 3, lettera b)) che le parole «la pena è dell'arresto non inferiore a tre mesi o dell'ammenda non inferiore a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000».