stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 gennaio 1931, n. 234

Norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici. (031U0234)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/04/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2016)
nascondi
Testo in vigore dal:  8-4-1931

Art. 1



L'obbligo fatto dagli articoli 3 e 6 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n.1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, ai costruttori e commercianti di materiali per radioaudizioni circolari di munirsi della licenza rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, viene esteso indistintamente a tutti i costruttori e commercianti di materiale radioelettrico di qualsiasi tipo, compresi i rappresentanti di commercio degli stessi materiali.

Anche i semplici montatori di impianti ad uso di apparecchi radioelettrici e i riparatori di detti apparecchi sono obbligati a munirsi della licenza da rilasciarsi dal Ministero delle comunicazioni.

I costruttori, i commercianti e i rappresentanti, di cui alle precedenti disposizioni, sono tenuti al pagamento delle tasse per licenza di costruzione o per licenza di vendita, indicate negli articoli 3 e 6 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917.

I montatori e i riparatori sono tenuti al pagamento della tassa annua di lire cinquanta.

Le tasse suddette sono ripartite in misura eguale fra il Ministero delle finanze e quello delle comunicazioni.