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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 2014, n. 197

Regolamento recante l'aggiornamento dell'elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2139, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (15G00004)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2015
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 27-1-2015
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli  2
e 23; 
  Visto l'articolo 2139, comma 3, del decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, recante «Codice  dell'ordinamento  militare»,  il  quale
prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e'
adottato   il   regolamento   recante   norme   per    l'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare del  personale  del  Corpo  della
Guardia di finanza; 
  Visto l'articolo 1 della legge 12  luglio  2010,  n.  109,  recante
disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze  armate
e di polizia; 
  Visto l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
che ha trasferito le attivita' degli organismi collegiali operanti in
regime di proroga presso le pubbliche amministrazioni, tra i quali la
Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna, ai  competenti
uffici delle  amministrazioni  nell'ambito  delle  quali  gli  stessi
organismi operano; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2000, n. 155,
concernente   «Regolamento   recante   norme    per    l'accertamento
dell'idoneita'  al  servizio  nella  Guardia  di  finanza  ai   sensi
dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; 
  Ritenuto necessario aggiornare l'elenco  allegato  al  decreto  del
Ministro delle finanze n. 155 del 2000; 
  Sentito il Dipartimento per le pari opportunita'; 
  Uditi i pareri del  Consiglio  di  Stato,  espressi  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 21 novembre 2013
e del 3 luglio 2014; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Vista la nota n. 3-8165 del 5  settembre  2014,  con  la  quale  lo
schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio
dei ministri; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Aggiornamento dell'elenco 
                   delle imperfezioni e infermita' 
 
  1. L'elenco allegato al regolamento di cui al decreto del  Ministro
delle finanze 17 maggio  2000,  n.  155,  e'  sostituito  dall'elenco
allegato  al  presente   regolamento   che   ne   costituisce   parte
integrante.  
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 16 dicembre 2014 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 
Visto, Il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2014 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne  -  prev.
n. 4135 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  T.U.  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              Il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante
          «Codice  dell'ordinamento  militare»  e'   pubblicato   nel
          Supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  8  maggio
          2010, n. 106. Si riporta il testo dell'articolo 2139, comma
          3: 
              «Art.  2139. (Reclutamento  volontario  femminile   nel
          Corpo della Guardia di finanza). 
              (Omissis). 
              3. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con
          decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n.  400,  il  regolamento  recante  norme  per
          l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare  del
          personale del Corpo della Guardia di finanza, sentiti,  per
          quanto concerne il personale femminile, il Ministro per  le
          pari opportunita' e la Commissione per le pari opportunita'
          tra uomo e donna.". 
          Note alle premesse: 
              Si riporta il testo degli articoli 2 e 23  del  decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della  legge  15  marzo  1997,  n.  59),   pubblicato   nel
          supplemento ordinario n. 163  alla  Gazzetta  Ufficiale  30
          agosto 1999, n. 203: 
              «Art. 2. (Ministeri). 
              1. I Ministeri sono i seguenti: 
              1) Ministero degli affari esteri; 
              2) Ministero dell'interno; 
              3) Ministero della giustizia; 
              4) Ministero della difesa; 
              5) Ministero dell'economia e delle finanze; 
              6) Ministero dello sviluppo economico; 
              7) Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
          forestali; 
              8)  Ministero  dell'ambiente   e   della   tutela   del
          territorio e del mare; 
              9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
              10) Ministero del lavoro, e delle politiche sociali; 
              11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
          ricerca; 
              12) Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e
          del turismo; 
              13) Ministero della salute. 
              2.  I  ministeri  svolgono,  per  mezzo  della  propria
          organizzazione,   nonche'   per   mezzo    delle    agenzie
          disciplinate dal presente decreto legislativo, le  funzioni
          di spettanza  statale  nelle  materie  e  secondo  le  aree
          funzionali  indicate  per  ciascuna   amministrazione   dal
          presente decreto, nel  rispetto  degli  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea. 
              3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche  con
          riferimento alle agenzie dotate di personalita'  giuridica,
          la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
          relativa responsabilita'. 
              4.  I  ministeri  intrattengono,   nelle   materie   di
          rispettiva competenza, i rapporti con  l'Unione  europea  e
          con  le  organizzazioni  e  le  agenzie  internazionali  di
          settore, fatte salve  le  competenze  del  ministero  degli
          affari esteri. 
              Articolo 23 (Istituzione del ministero e attribuzioni). 
              1. E' istituito  il  ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti allo Stato  in  materia  di  politica  economica,
          finanziaria   e   di   bilancio,    programmazione    degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il  settore  della
          spesa sanitaria, politiche fiscali  e  sistema  tributario,
          demanio  e  patrimonio  statale,  catasto  e   dogane.   Il
          ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti  e
          attivita' e le funzioni relative ai rapporti con  autorita'
          di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 
              3.  Al  ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro,  bilancio  e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri
          o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e  per  gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b)  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite dalla vigente legislazione alle regioni  ed  agli
          enti locali e alle autonomie funzionali". 
              Si riporta il testo dell'articolo  11  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
          funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la
          riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa) pubblicata nel  Supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63: 
              «Art. 11 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il
          31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a: 
              a) razionalizzare l'ordinamento  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche' di amministrazioni centrali  anche  ad  ordinamento
          autonomo; 
              b) riordinare gli enti pubblici nazionali  operanti  in
          settori  diversi  dalla   assistenza   e   previdenza,   le
          istituzioni di diritto privato e le  societa'  per  azioni,
          controllate direttamente o indirettamente dallo Stato,  che
          operano, anche all'estero, nella promozione e nel  sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale; 
              c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti
          di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei  rendimenti
          e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
          pubbliche; 
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a  promuovere  e  sostenere  il   settore   della   ricerca
          scientifica e tecnologica nonche'  gli  organismi  operanti
          nel settore stesso. 
              2. I decreti legislativi  sono  emanati  previo  parere
          della Commissione di cui all'articolo 5, da  rendere  entro
          trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  degli  stessi.
          Decorso tale termine i decreti legislativi  possono  essere
          comunque emanati. 
              3. Disposizioni correttive  e  integrative  ai  decreti
          legislativi possono  essere  emanate,  nel  rispetto  degli
          stessi principi e  criteri  direttivi  e  con  le  medesime
          procedure, entro un anno dalla data della loro  entrata  in
          vigore. 
              4. Anche al fine  di  conformare  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ,  e  successive
          modificazioni,  alle  disposizioni  della  presente   legge
          recanti  principi  e  criteri  direttivi  per   i   decreti
          legislativi  da  emanarsi  ai  sensi  del  presente   capo,
          ulteriori disposizioni integrative e correttive al  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  ,   e   successive
          modificazioni, possono essere emanate entro il  31  ottobre
          1998. A tal fine  il  Governo,  in  sede  di  adozione  dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97 e 98 della Costituzione, ai  criteri  direttivi
          di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ,
          a partire dal principio della  separazione  tra  compiti  e
          responsabilita'  di  direzione   politica   e   compiti   e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche', ad integrazione,  sostituzione  o  modifica  degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  completare  l'integrazione  della  disciplina   del
          lavoro  pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e   la
          conseguente   estensione   al   lavoro    pubblico    delle
          disposizioni del codice civile e delle leggi  sui  rapporti
          di lavoro privato  nell'impresa;  estendere  il  regime  di
          diritto privato del rapporto di lavoro anche  ai  dirigenti
          generali ed  equiparati  delle  amministrazioni  pubbliche,
          mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2,
          commi 4 e 5, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29; 
              b) prevedere per i dirigenti, compresi  quelli  di  cui
          alla  lettera  a),  l'istituzione   di   un   ruolo   unico
          interministeriale presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, articolato in modo  da  garantire  la  necessaria
          specificita' tecnica; 
              c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure  di
          contrattazione   collettiva;   riordinare   e    potenziare
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) cui e' conferita  la  rappresentanza
          negoziale delle amministrazioni interessate ai  fini  della
          sottoscrizione dei contratti  collettivi  nazionali,  anche
          consentendo forme di associazione tra  amministrazioni,  ai
          fini dell'esercizio del potere  di  indirizzo  e  direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; 
              d)  prevedere  che   i   decreti   legislativi   e   la
          contrattazione possano distinguere la  disciplina  relativa
          ai dirigenti da quella concernente le specifiche  tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del ruolo sanitario di  cui  all'articolo  15  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  ,  e  successive
          modificazioni,  e  stabiliscano   altresi'   una   distinta
          disciplina per gli altri dipendenti pubblici  che  svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e  di
          ricerca; 
              e)  garantire  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche
          autonomi livelli di contrattazione  collettiva  integrativa
          nel  rispetto  dei  vincoli   di   bilancio   di   ciascuna
          amministrazione;  prevedere  che  per  ciascun  ambito   di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore; 
                f)   prevedere   che,    prima    della    definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei   costi   contrattuali   sia   dall'ARAN    sottoposta,
          limitatamente alla certificazione delle compatibilita'  con
          gli strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di  cui
          all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n.  468  ,  e
          successive modificazioni, alla Corte dei  conti,  che  puo'
          richiedere elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad  un
          nucleo   di   tre   esperti,   designati,   per    ciascuna
          certificazione   contrattuale,   con   provvedimento    del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro del tesoro; prevedere che la Corte  dei  conti  si
          pronunci entro il termine di quindici  giorni,  decorso  il
          quale la certificazione si  intende  effettuata;  prevedere
          che  la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo   siano
          trasmessi  al  comitato  di  settore   e,   nel   caso   di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici  giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,   il
          presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia  mandato
          di sottoscrivere il contratto collettivo il  quale  produce
          effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che,  in
          ogni caso, tutte le  procedure  necessarie  per  consentire
          all'ARAN  la  sottoscrizione  definitiva   debbano   essere
          completate entro il termine di quaranta giorni  dalla  data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; 
                g) devolvere, entro il 30  giugno  1998,  al  giudice
          ordinario, tenuto conto di quanto  previsto  dalla  lettera
          a), tutte le controversie relative ai  rapporti  di  lavoro
          dei dipendenti delle pubbliche  amministrazioni,  ancorche'
          concernenti  in   via   incidentale   atti   amministrativi
          presupposti, ai  fini  della  disapplicazione,  prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico del contenzioso; procedure  stragiudiziali  di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione della giurisdizione del  giudice  amministrativo
          alle controversie aventi ad  oggetto  diritti  patrimoniali
          consequenziali,   ivi   comprese   quelle    relative    al
          risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica  e
          di  servizi  pubblici,  prevedendo   altresi'   un   regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti; 
              h) prevedere  procedure  facoltative  di  consultazione
          delle organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei  contratti
          collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione  degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro; 
              i) prevedere la definizione da parte  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con  la
          disciplina  contrattuale   delle   sanzioni   disciplinari,
          nonche' l'adozione di  codici  di  comportamento  da  parte
          delle  singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere   la
          costituzione da  parte  delle  singole  amministrazioni  di
          organismi di controllo e consulenza  sull'applicazione  dei
          codici e le modalita' di raccordo  degli  organismi  stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica. 
              4-bis. I decreti legislativi di cui  al  comma  4  sono
          emanati  previo  parere  delle   Commissioni   parlamentari
          permanenti competenti per materia, che si  esprimono  entro
          trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei  relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati. 
              5. Il termine di cui all'articolo 2,  comma  48,  della
          legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e'  riaperto  fino  al  31
          luglio 1997. 
              6.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei   decreti
          legislativi di cui al  comma  4,  sono  abrogate  tutte  le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni  dell'articolo  2,
          comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera
          e) le parole: «ai dirigenti generali  ed  equiparati»  sono
          soppresse; alla lettera i) le parole:  «prevedere  che  nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale e decentrata»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «prevedere che la struttura della contrattazione,  le  aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti in coerenza con quelli del  settore  privato»;  la
          lettera q) e' abrogata; alla lettera  t)  dopo  le  parole:
          «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
          seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,». 
              7. Sono abrogati gli  articoli  38  e  39  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n.  29.  Sono  fatti  salvi  i
          procedimenti  concorsuali  per  i  quali  sia  stato   gia'
          pubblicato il bando di concorso.». 
              Per l'articolo 2139, comma 3, del  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, vedi nota al titolo. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  1  della  legge  12
          luglio 2010, n.  109  (Disposizioni  per  l'ammissione  dei
          soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia) pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2010, n. 165: 
              «Art. 1 1. La carenza  accertata,  parziale  o  totale,
          dell'enzima G6PDH (glucosio-6-fosfatodeidrogenasi) non puo'
          essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento nelle
          Forze armate e nelle Forze di polizia. 
              2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge, ciascun Ministero interessato  adotta
          i provvedimenti  di  competenza  al  fine  di  adeguare  la
          propria normativa al principio previsto dal comma 1. 
              La presente legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserita  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica Italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare  come
          legge dello Stato.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  12,  comma  20  del
          decreto legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale delle imprese del settore bancario) pubblicato
          nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6  luglio
          2012, n. 156: 
              «Art. 12. (Soppressione di enti e societa') . 
              (Omissis). 
              20. A decorrere dalla data di scadenza degli  organismi
          collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in
          regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma  2,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  le
          attivita'    svolte    dagli    organismi    stessi    sono
          definitivamente  trasferite  ai  competenti  uffici   delle
          amministrazioni nell'ambito delle  quali  operano.  Restano
          fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori
          nazionali di cui all'articolo 11  della  legge  7  dicembre
          2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991,
          n.  266,  l'Osservatorio   nazionale   per   l'infanzia   e
          l'adolescenza  di  cui  all'articolo  1  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 14  maggio  2007,  n.  103,  la
          Consulta  nazionale  per  il  servizio  civile,   istituita
          dall'articolo 10, comma 2, della legge 8  luglio  1998,  n.
          230, l'Osservatorio per  il  contrasto  della  pedofilia  e
          della pornografia minorile, di cui all'articolo  17,  comma
          1-bis, della  legge  3  agosto  1998,  n.  269  nonche'  il
          Comitato nazionale di parita' e  la  Rete  nazionale  delle
          consigliere  e  dei  consiglieri   di   parita'   di   cui,
          rispettivamente, all'articolo  8  ed  all'articolo  19  del
          decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198.   Restano
          altresi' ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
          pubblica, le commissioni tecniche provinciali di  vigilanza
          sui locali di pubblico spettacolo di  cui  all'articolo  80
          del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui
          al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  e  agli  articoli
          141 e 142 del regolamento  per  l'esecuzione  del  predetto
          testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n.  635,
          e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni
          tecniche non  spettano  compensi,  gettoni  di  presenza  o
          rimborsi di spese. A decorrere dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  ai
          componenti dei suddetti  organismi  collegiali  non  spetta
          alcun emolumento o indennita'. 
              (Omissis).». 
              La legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione  in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
          recante disposizioni urgenti per la revisione  della  spesa
          pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini)  e'
          pubblicata  nel   Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189. 
              Il decreto del Ministro delle finanze 17  maggio  2000,
          n.  155  (Regolamento  recante  norme  per   l'accertamento
          dell'idoneita' al servizio  nella  Guardia  di  finanza  ai
          sensi dell'articolo 1, comma  5,  della  legge  20  ottobre
          1999, n. 380) e' pubblicato  nella  gazzetta  Ufficiale  15
          giugno 2000, n. 138. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  1,  comma  5  della
          legge 20 ottobre  1999,  n.  380  (Delega  al  Governo  per
          l'istituzione del servizio militare  volontario  femminile)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1999,  n.
          255: 
              «Art. 1. 
              (Omissis). 
              5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze
          per il personale del Corpo della guardia di finanza,  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  dei  decreti
          legislativi  di  cui  al  comma  2,  adottano,  con  propri
          decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  regolamenti  recanti   norme   per
          l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare sentiti,
          per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per
          le pari  opportunita',  la  Commissione  nazionale  per  la
          parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna nonche'  il
          Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale
          del Corpo delle capitanerie di porto. 
              (Omissis).». 
              Per il decreto del Ministro  delle  finanze  17  maggio
          2000, n. 155, vedi nota precedente. 
              Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4 della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri)  pubblicata  nel   Supplemento   ordinario   alla
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: 
              «Art.17. (Regolamenti) 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              Per i riferimenti al decreto del Ministro delle finanze
          17 maggio 2000, n. 155 vedi note alle premesse.