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DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 2014, n. 69

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonchè del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari. (14G00080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/05/2014
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Testo in vigore dal: 21-5-2014
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010,  ed  in  particolare
l'articolo 1; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 14; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione  sul  mercato
dei prodotti fitosanitari e che abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare gli articoli 65 e 72; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  547/2011  della  Commissione  dell'8
giugno  2011,  che  attua  il  regolamento  (CE)  n.  1107/2009   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   per   quanto   concerne   le
prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo,  a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 119; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di  organizzazione  del  Ministero  della
salute e, in particolare, l'articolo 8, comma 3; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  882/2004  relativo  ai  controlli
ufficiali intesi  a  verificare  la  conformita'  alla  normativa  in
materia di mangimi e di alimenti e alle  norme  sulla  salute  e  sul
benessere degli animali; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  di  attuazione
della direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio  dei
prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, recante  regolamento  di  semplificazione  dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, e successive
modificazioni; 
  Vista la legge 30 aprile  1962,  n.  283,  recante  modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  Testo  Unico  delle  leggi
sanitarie approvato con  regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,
recante disciplina igienica della produzione e  della  vendita  delle
sostanze alimentari e delle bevande; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65,  di  recepimento
delle   direttive   1999/45/CE    e    2001/60/CE    relative    alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2011, n.  186,  recante
la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni  del
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio
relativo alla classificazione,  all'etichettatura  e  all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele, come modificato dal regolamento  (CE)
n. 790/2009  della  Commissione,  nonche'  dal  regolamento  (UE)  n.
944/2013 della Commissione; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2011,  n.  200,  recante
disciplina sanzionatoria per la  violazione  delle  disposizioni  del
regolamento (CE) n. 689/2008  sull'esportazione  ed  importazione  di
sostanze chimiche pericolose, come modificato dal regolamento (UE) n.
649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante
attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un  quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 17 gennaio 2014; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 aprile 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con i  Ministri  della  salute,
delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, dello  sviluppo  economico  e
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto prevede la disciplina sanzionatoria  per  la
violazione  delle  disposizioni  di  cui  al  regolamento   (CE)   n.
1107/2009,  di  seguito  denominato  «regolamento»,  che   disciplina
l'immissione  sul  mercato  dei  prodotti  fitosanitari,  abroga   le
direttive del Consiglio  79/117/CEE  e  91/414/CEE,  attribuisce,  in
particolare all'articolo 72, agli Stati membri il compito di  dettare
le norme in materia di sanzioni in caso di violazione del regolamento
stesso  e  di  prendere  i  provvedimenti  necessari  per   la   loro
applicazione  e  definisce,  all'articolo   65,   paragrafo   1,   le
prescrizioni in materia di etichettatura dei  prodotti  fitosanitari,
nonche' del regolamento (CE) n. 547/2011. 
  2. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento, paragrafi 2  e  3,  il
presente decreto si applica anche alle sostanze attive, agli antidoti
agronomici, ai sinergizzanti, ai coformulanti e  ai  coadiuvanti.  Ai
fini del presente decreto  il  termine  «prodotto  fitosanitario»  si
riferisce al  prodotto  destinato  all'impiego  in  ambito  agricolo,
contenente o costituito  da  sostanze  attive,  antidoti  agronomici,
sinergizzanti, o coadiuvanti. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art.  117  della  Costituzione  stabilisce  che  la
          potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 15 dicembre 2011, n.
          217 (Disposizioni per l'adempimento di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge  comunitaria  2010.),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Delega  al   Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
          1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle  norme
          comunitarie nell'ordinamento nazionale  il  Governo,  fatte
          salve le norme penali vigenti,  e'  delegato  ad  adottare,
          entro due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali  o
          amministrative per le violazioni di obblighi  contenuti  in
          direttive  comunitarie  attuate  in  via  regolamentare   o
          amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o
          in regolamenti comunitari pubblicati alla data  di  entrata
          in vigore della presente legge, per i quali non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative. 
              2. La delega di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con
          decreti legislativi adottati ai sensi  dell'art.  14  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri o del Ministro per le  politiche
          europee e del Ministro della giustizia, di concerto  con  i
          Ministri competenti per materia. I decreti  legislativi  si
          informano ai principi e criteri direttivi di  cui  all'art.
          2, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96. 
              3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo sono trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al
          Senato della Repubblica per  l'espressione  del  parere  da
          parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
          nei termini previsti dai commi 3  e  8  dell'art.  1  della
          legge 4 giugno 2010, n. 96.». 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329. 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto,  n.  400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Il regolamento (CE) n. 1107/2009 e' pubblicato  nella
          G.U.C.E. 24 novembre 2009, n. L 309. 
              - Il regolamento  (CE)  547/2011  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 11 giugno 2011, n. L 155. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  aprile  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della L. 15 marzo 1997,  n.  59),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203. 
              - Il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,  n.
          59 (Delega al Governo per il  conferimento  di  funzioni  e
          compiti alle regioni ed enti locali, per la  riforma  della
          Pubblica   Amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa), pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  17
          marzo 1997, n. 63; cosi' recita: 
              «Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi  diretti
          a: 
                a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche' di amministrazioni centrali  anche  ad  ordinamento
          autonomo; 
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori  diversi  dalla   assistenza   e   previdenza,   le
          istituzioni di diritto privato e le  societa'  per  azioni,
          controllate direttamente o indirettamente dallo Stato,  che
          operano, anche all'estero, nella promozione e nel  sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale; 
                c)  riordinare  e  potenziare  i  meccanismi  e   gli
          strumenti di monitoraggio e di valutazione dei  costi,  dei
          rendimenti e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta  dalle
          amministrazioni pubbliche; 
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a  promuovere  e  sostenere  il   settore   della   ricerca
          scientifica e tecnologica nonche'  gli  organismi  operanti
          nel settore stesso. 
              2. I decreti legislativi  sono  emanati  previo  parere
          della Commissione di  cui  all'art.  5,  da  rendere  entro
          trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  degli  stessi.
          Decorso tale termine i decreti legislativi  possono  essere
          comunque emanati. 
              3. Disposizioni correttive  e  integrative  ai  decreti
          legislativi possono  essere  emanate,  nel  rispetto  degli
          stessi principi e  criteri  direttivi  e  con  le  medesime
          procedure, entro un anno dalla data della loro  entrata  in
          vigore. 
              4. Anche al fine  di  conformare  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  alle  disposizioni  della  presente   legge
          recanti  principi  e  criteri  direttivi  per   i   decreti
          legislativi  da  emanarsi  ai  sensi  del  presente   capo,
          ulteriori disposizioni integrative e correttive al  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni, possono essere emanate entro il  31  ottobre
          1998. A tal fine  il  Governo,  in  sede  di  adozione  dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97 e 98 della Costituzione, ai  criteri  direttivi
          di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421,  a
          partire dal  principio  della  separazione  tra  compiti  e
          responsabilita'  di  direzione   politica   e   compiti   e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche', ad integrazione,  sostituzione  o  modifica  degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro  pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e   la
          conseguente   estensione   al   lavoro    pubblico    delle
          disposizioni del codice civile e delle leggi  sui  rapporti
          di lavoro privato  nell'impresa;  estendere  il  regime  di
          diritto privato del rapporto di lavoro anche  ai  dirigenti
          generali ed  equiparati  delle  amministrazioni  pubbliche,
          mantenendo ferme le altre esclusioni  di  cui  all'art.  2,
          commi 4 e 5, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29; 
                b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di  cui
          alla  lettera  a),  l'istituzione   di   un   ruolo   unico
          interministeriale presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, articolato in modo  da  garantire  la  necessaria
          specificita' tecnica; 
                c) semplificare e rendere piu' spedite  le  procedure
          di  contrattazione  collettiva;  riordinare  e   potenziare
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) cui e' conferita  la  rappresentanza
          negoziale delle amministrazioni interessate ai  fini  della
          sottoscrizione dei contratti  collettivi  nazionali,  anche
          consentendo forme di associazione tra  amministrazioni,  ai
          fini dell'esercizio del potere  di  indirizzo  e  direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; 
                d)  prevedere  che  i  decreti   legislativi   e   la
          contrattazione possano distinguere la  disciplina  relativa
          ai dirigenti da quella concernente le specifiche  tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del  ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  ,  e  successive
          modificazioni,  e  stabiliscano   altresi'   una   distinta
          disciplina per gli altri dipendenti pubblici  che  svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e  di
          ricerca; 
                e) garantire a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche
          autonomi livelli di contrattazione  collettiva  integrativa
          nel  rispetto  dei  vincoli   di   bilancio   di   ciascuna
          amministrazione;  prevedere  che  per  ciascun  ambito   di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore; 
                f)   prevedere   che,    prima    della    definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei   costi   contrattuali   sia   dall'ARAN    sottoposta,
          limitatamente alla certificazione delle compatibilita'  con
          gli strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di  cui
          all'art. 1-bis  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
          successive modificazioni, alla Corte dei  conti,  che  puo'
          richiedere elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad  un
          nucleo   di   tre   esperti,   designati,   per    ciascuna
          certificazione   contrattuale,   con   provvedimento    del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro del tesoro; prevedere che la Corte  dei  conti  si
          pronunci entro il termine di quindici  giorni,  decorso  il
          quale la certificazione si  intende  effettuata;  prevedere
          che  la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo   siano
          trasmessi  al  comitato  di  settore   e,   nel   caso   di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici  giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,   il
          presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia  mandato
          di sottoscrivere il contratto collettivo il  quale  produce
          effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che,  in
          ogni caso, tutte le  procedure  necessarie  per  consentire
          all'ARAN  la  sottoscrizione  definitiva   debbano   essere
          completate entro il termine di quaranta giorni  dalla  data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; 
                g) devolvere, entro il 30  giugno  1998,  al  giudice
          ordinario, tenuto conto di quanto  previsto  dalla  lettera
          a), tutte le controversie relative ai  rapporti  di  lavoro
          dei dipendenti delle pubbliche  amministrazioni,  ancorche'
          concernenti  in   via   incidentale   atti   amministrativi
          presupposti, ai  fini  della  disapplicazione,  prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico del contenzioso; procedure  stragiudiziali  di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione della giurisdizione del  giudice  amministrativo
          alle controversie aventi ad  oggetto  diritti  patrimoniali
          conseguenziali,   ivi   comprese   quelle    relative    al
          risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica  e
          di  servizi  pubblici,  prevedendo   altresi'   un   regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti; 
                h) prevedere procedure facoltative  di  consultazione
          delle organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei  contratti
          collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione  degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro; 
                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
          del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con  la
          disciplina  contrattuale   delle   sanzioni   disciplinari,
          nonche' l'adozione di  codici  di  comportamento  da  parte
          delle  singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere   la
          costituzione da  parte  delle  singole  amministrazioni  di
          organismi di controllo e consulenza  sull'applicazione  dei
          codici e le modalita' di raccordo  degli  organismi  stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica. 
              4-bis. I decreti legislativi di cui  al  comma  4  sono
          emanati  previo  parere  delle   Commissioni   parlamentari
          permanenti competenti per materia, che si  esprimono  entro
          trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei  relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati. 
              5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della  legge
          28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto  fino  al  31  luglio
          1997. 
              6.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei   decreti
          legislativi di cui al  comma  4,  sono  abrogate  tutte  le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
          1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e)  le
          parole:  «ai  dirigenti  generali   ed   equiparati»   sono
          soppresse; alla lettera i) le parole:  «prevedere  che  nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale e decentrata»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «prevedere che la struttura della contrattazione,  le  aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti in coerenza con quelli del  settore  privato»;  la
          lettera q) e' abrogata; alla lettera  t)  dopo  le  parole:
          «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
          seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,». 
              7. Sono abrogati gli  articoli  38  e  39  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n.  29.  Sono  fatti  salvi  i
          procedimenti  concorsuali  per  i  quali  sia  stato   gia'
          pubblicato il bando di concorso.». 
              - Il testo dell'art. 119  del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  21
          aprile 1998, n. 92, cosi' recita: 
              «Art. 119 (Autorizzazioni). - 1. Sono  conservate  allo
          Stato le funzioni amministrative concernenti: 
                a) l'autorizzazione alla produzione,  importazione  e
          immissione in  commercio  di  medicinali,  gas  medicinali,
          presidi medico-chirurgici, prodotti alimentari destinati ad
          alimentazioni particolari e dispositivi  medici,  anche  ad
          uso  veterinario,  salvo  quanto   previsto   dal   decreto
          legislativo 24 febbraio 1997, n. 46; 
                b) l'autorizzazione alla produzione,  importazione  e
          immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  e  dei
          relativi presidi sanitari; 
                c) l'autorizzazione alla importazione o  esportazione
          di sostanze o preparati  chimici  vietati  o  sottoposti  a
          restrizioni; 
                d) l'autorizzazione alla pubblicita' ed  informazione
          scientifica di medicinali e presidi medico-chirurgici,  dei
          dispositivi medici in  commercio  e  delle  caratteristiche
          terapeutiche delle acque minerali; 
                e)   l'autorizzazione    alla    fabbricazione    per
          l'immissione in commercio degli additivi o dei prodotti  di
          cui  al  capitolo  I.  1.a)  dell'allegato  I  al   decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 123. 
              2.». 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          11 marzo 2011, n. 108 (Regolamento  di  organizzazione  del
          Ministero  della  salute),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 luglio 2011, n. 162. 
              - Il regolamento (CE) n. 882/2004 e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 165. Entrato in vigore il  20
          maggio 2004. Il testo del  presente  regolamento  e'  stato
          cosi' sostituito dalla rettifica pubblicata nella  G.U.U.E.
          28 maggio 2004, n. L 191. 
              - Il decreto legislativo del  17  marzo  1995,  n.  194
          (Attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  in  materia   di
          immissione  in  commercio  di  prodotti  fitosanitari.)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale27 maggio 1995, n. 122. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 23  aprile
          2001,  n.   290   (Regolamento   di   semplificazione   dei
          procedimenti  di  autorizzazione  alla   produzione,   alla
          immissione  in  commercio  e  alla  vendita   di   prodotti
          fitosanitari e relativi coadiuvanti - n. 46, allegato 1, L.
          n.  59/1997),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale18
          luglio 2001, n. 165. 
              - La legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt.
          242, 243, 247, 250 e 262 del  T.U.  delle  leggi  sanitarie
          approvato con R.D. 27  luglio  1934,  n.  1265  (Disciplina
          igienica della produzione e della  vendita  delle  sostanze
          alimentari e delle bevande), e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 giugno 1962, n. 139. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  marzo  2003,   n.   65
          (Attuazione della direttiva 1999/45/CE  e  della  direttiva
          2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e
          all'etichettatura dei preparati pericolosi), e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87. 
              - Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2011,  n.  186
          (Disciplina   sanzionatoria   per   la   violazione   delle
          disposizioni del regolamento  (CE)  n.  1272/2008  relativo
          alla classificazione, all'etichettatura  e  all'imballaggio
          di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le  direttive
          67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento  (CE)
          n. 1907/2006), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          novembre 2011, n. 266. 
              - Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2011,  n.  200
          (Disciplina   sanzionatoria   per   la   violazione   delle
          disposizioni   del    regolamento    (CE)    n.    689/2008
          sull'esportazione  ed  importazione  di  sostanze  chimiche
          pericolose),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          dicembre 2011, n. 283. 
              - Il regolamento (CE) n, 649/2012 e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 27 luglio 2012, n. L 201. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150
          (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che  istituisce  un
          quadro  per  l'azione  comunitaria  ai  fini  dell'utilizzo
          sostenibile dei pesticidi)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 2012, n. 202. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il regolamento (CE) n. 1107/2009  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Per il regolamento (CE) 547/2011 si veda  nelle  note
          alle premesse.