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DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2019)
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Testo in vigore dal:  15-12-1999
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Art. 119

Autorizzazioni
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio di medicinali, gas medicinali, presidi medicochirurgici, prodotti alimentari destinati ad alimentazioni particolari e dispositivi medici, anche ad uso veterinario, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;
b) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei relativi presidi sanitari;
c) l'autorizzazione alla importazione o esportazione di sostanze o preparati chimici vietati o sottoposti a restrizioni;
d) l'autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali e presidi medicochirurgici, dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali.
((
e) l'autorizzazione alla fabbricazione per l'immissione in commercio degli additivi o dei prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123.))
2.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 443))
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