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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2013, n. 44

Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183. (13G00085)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/05/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2022)
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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-5-2013
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  recante  istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108,  recante  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  della
salute; 
  Visto l'articolo 29  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
86, recante regolamento per  il  riordino  degli  organismi  operanti
presso il Ministero  della  salute,  a  norma  dell'articolo  29  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
  Visto l'articolo 61 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
ha disposto, tra l'altro, la riduzione del trenta per cento  rispetto
al quella sostenuta nel 2007, della spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi,  a
decorrere dall'anno 2009; 
  Visto l'articolo 68 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
ha, tra l'altro, introdotto l'obbligo di nominare componenti  la  cui
sede di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  20
ottobre  2010,  recante  proroga  degli  organismi   collegiali   del
Ministero della salute; 
  Visto l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, che ha disposto, con decorrenza  dall'entrata  in  vigore  dello
stesso decreto, che la partecipazione agli organi collegiali  di  cui
all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'
onorifica; 
  Visto l'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010,  n.  183,
che prevede  il  riordino  degli  organi  collegiali  e  degli  altri
organismi istituiti con legge o con regolamento  nell'amministrazione
centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto l'articolo 13, comma 5,  del  regolamento  ENAC  21  dicembre
2011,   emanato  ai  sensi  dell'articolo  734   del   codice   della
navigazione, come modificato dal decreto legislativo 9  maggio  2005,
n. 96, secondo cui la funzione di revisione, a seguito di istanza  di
parte avverso i giudizi medici di cui al successivo articolo  14,  e'
assicurata dalla Commissione medica di appello nominata dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministero della
salute e del Ministero della difesa; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno  2012,  n.
89, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 132,
che ha disposto la proroga degli organismi collegiali operanti presso
il Ministero della salute, e allegati al medesimo decreto-legge, fino
alla data di entrata in  vigore  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica di cui all'articolo 2, comma 4,  della  legge  4  novembre
2010, n. 183, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012; 
  Visto l'articolo 15, comma 3-bis, del  decreto-legge  13  settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2012, n. 189, che ha escluso dal  riordino  di  cui  all'articolo  2,
comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, la Commissione centrale
per gli esercenti le professioni sanitarie, di  cui  all'articolo  17
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233, e successive  modificazioni,  in  considerazione  delle
funzioni di giurisdizione speciale da essa esercitate; 
  Visto l'articolo 15, comma 3-ter, del  decreto-legge  13  settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2012, n. 189, che ha disposto  la  proroga  al  30  aprile  2013  del
termine previsto dal citato articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28
giugno 2012, n. 89; 
  Considerato  che  occorre  procedere  al  riordino   degli   organi
collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della
salute, disciplinati o comunque previsti  da  norme  di  legge  o  di
regolamento, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 2,  comma
4, della richiamata legge 4 novembre 2010, n. 183; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 gennaio 2013; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso nella seduta del 7 febbraio 2013; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2013; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati; 
  Considerato che e' decorso il termine per l'espressione del  parere
da parte delle competenti commissioni del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 marzo 2013; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri   dell'economia   e   delle   finanze,   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione e per gli affari  regionali,  il
turismo e lo sport; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Riordino degli organi collegiali e  degli  altri  organismi  operanti
                  presso il Ministero della salute 
 
  1. Gli organi collegiali e gli altri organismi di cui  all'allegato
1, che costituisce parte integrante del  presente  regolamento,  sono
riordinati  o  soppressi  secondo  le  disposizioni  degli   articoli
seguenti, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 2, comma 4,
della legge 4 novembre 2010, n. 183. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del Testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La legge 13 novembre  2009,  n.  172,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  11  marzo
          2011, n. 108, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  14
          luglio 2011, n. 162. 
              - L'art. 29 del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223
          (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e  sociale,
          per il contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
          pubblica, nonche' interventi in materia  di  entrate  e  di
          contrasto   all'evasione    fiscale),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.  248,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 29 (Contenimento spesa per  commissioni  comitati
          ed  altri  organismi).  -  1.  Fermo  restando  il  divieto
          previsto dall'art. 18, comma 1,  della  legge  28  dicembre
          2001,  n.  448,  la  spesa  complessiva   sostenuta   dalle
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, per organi  collegiali  e  altri  organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette amministrazioni, e' ridotta del trenta  per  cento
          rispetto a quella sostenuta  nell'anno  2005.  Ai  suddetti
          fini  le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,   e
          comunque entro 30 giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto, le necessarie misure  di  adeguamento
          ai nuovi limiti di spesa.  Tale  riduzione  si  aggiunge  a
          quella prevista dall'art.  1,  comma  58,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266. 
              2. Per realizzare le finalita'  di  contenimento  delle
          spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali  si
          procede, entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, al riordino  degli  organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma  2,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  per  gli  organismi
          previsti dalla legge o da regolamento e,  per  i  restanti,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su
          proposta del Ministro competente. I  provvedimenti  tengono
          conto dei seguenti criteri: 
                a) eliminazione delle  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali; 
                b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
          che svolgono funzioni omogenee; 
                c) limitazione del numero delle strutture di supporto
          a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
          organismi; 
                d)  diminuzione  del  numero  dei  componenti   degli
          organismi; 
                e) riduzione dei  compensi  spettanti  ai  componenti
          degli organismi; 
                e-bis) indicazione  di  un  termine  di  durata,  non
          superiore a tre anni, con la previsione che  alla  scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso; 
                e-ter) previsione di una relazione  di  fine  mandato
          sugli obiettivi realizzati dagli organismi,  da  presentare
          all'amministrazione  competente  e  alla   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri. 
              2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
          prima della scadenza del termine di durata degli  organismi
          individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3,  di
          concerto con l'amministrazione di  settore  competente,  la
          perdurante   utilita'    dell'organismo    proponendo    le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso. 
              3.  Le  amministrazioni  non  statali  sono  tenute   a
          provvedere, entro lo stesso  termine  e  sulla  base  degli
          stessi criteri di cui  al  comma  2,  con  atti  di  natura
          regolamentare  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,   da
          sottoporre alla verifica degli organi interni di  controllo
          e  all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,   ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto. 
              4. Ferma restando la realizzazione degli  obiettivi  di
          risparmio di spesa di cui al comma  1,  gli  organismi  non
          individuati dai provvedimenti previsti  dai  commi  2  e  3
          entro il 15 maggio 2007 sono  soppressi.  A  tale  fine,  i
          regolamenti ed i decreti di cui al  comma  2,  nonche'  gli
          atti di natura regolamentare di  cui  al  comma  3,  devono
          essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti  pareri,
          ovvero per la verifica da parte  degli  organi  interni  di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro  il  28
          febbraio 2007. 
              5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
          si sia provveduto agli adempimenti ivi  previsti  e'  fatto
          divieto alle amministrazioni di corrispondere  compensi  ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1. 
              6. Le disposizioni del presente  articolo  non  trovano
          diretta applicazione alle regioni, alle province  autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,  per  i  quali  costituiscono  disposizioni   di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 
              7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano ai commissari straordinari  del  Governo  di  cui
          all'art. 11 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e  agli
          organi di direzione, amministrazione e controllo.". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio
          2007, n. 86,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6
          luglio 2007, n. 155. 
              - L'art. 61 del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e' il seguente: 
              "Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa  ed
          abolizione della quota di partecipazione al  costo  per  le
          prestazioni di assistenza specialistica). - 1. A  decorrere
          dall'anno  2009  la  spesa  complessiva   sostenuta   dalle
          amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto  economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della  legge  30  dicembre
          2004, n. 311, con esclusione delle Autorita'  indipendenti,
          per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici,
          comunque    denominati,     operanti     nelle     predette
          amministrazioni, e' ridotta del 30  per  cento  rispetto  a
          quella  sostenuta  nell'anno   2007.   A   tale   fine   le
          amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del presente decreto, le  necessarie  misure
          di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. 
              2. Al fine di valorizzare le  professionalita'  interne
          alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa  per
          studi e consulenze, all'art. 1, comma  9,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) le parole: «al  40  per  cento»,  sono  sostituite
          dalle seguenti: «al 30 per cento»; 
                b) in fine, e' aggiunto  il  seguente  periodo:  «Nel
          limite di spesa stabilito ai sensi del primo  periodo  deve
          rientrare anche la spesa annua per studi  ed  incarichi  di
          consulenza conferiti a pubblici dipendenti». 
              3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si  applicano
          a decorrere dal 1° gennaio 2009. 
              4. All'art. 53, comma 14, del  decreto  legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,  e  successive   modificazioni,   e'
          aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Entro  il  31
          dicembre di ciascun anno  il  Dipartimento  della  funzione
          pubblica trasmette alla  Corte  dei  conti  l'elenco  delle
          amministrazioni  che  hanno   omesso   di   effettuare   la
          comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori
          esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di
          consulenza». 
              5.  A  decorrere  dall'anno  2009  le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  5
          dell'art. 1 della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  non
          possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni,
          mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per  un  ammontare
          superiore al 50 per cento della spesa  sostenuta  nell'anno
          2007  per  le  medesime  finalita'.  La  disposizione   del
          presente comma non  si  applica  alle  spese  per  convegni
          organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca. 
              6.  A  decorrere  dall'anno  2009  le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  5
          dell'art. 1 della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  non
          possono  effettuare  spese  per  sponsorizzazioni  per   un
          ammontare superiore al 30 per cento della  spesa  sostenuta
          nell'anno 2007 per le medesime finalita'. 
              7.  Le   societa',   inserite   nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della  legge  30  dicembre
          2004, n. 311, si conformano al principio  di  riduzione  di
          spesa per studi  e  consulenze,  per  relazioni  pubbliche,
          convegni,    mostre    e    pubblicita',    nonche'     per
          sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6.
          In sede di rinnovo dei contratti di  servizio,  i  relativi
          corrispettivi   sono   ridotti   in   applicazione    della
          disposizione di cui al primo periodo del presente comma.  I
          soggetti   che   esercitano   i    poteri    dell'azionista
          garantiscono che, all'atto dell'approvazione del  bilancio,
          sia  comunque  distribuito,  ove  possibile,  un  dividendo
          corrispondente al relativo risparmio di spesa. 
              7-bis. 
              8. 
              9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente
          pubblico per l'attivita' di componente o di segretario  del
          collegio arbitrale  e'  versato  direttamente  ad  apposito
          capitolo del bilancio dello Stato; il predetto  importo  e'
          riassegnato   al   fondo   di   amministrazione   per    il
          finanziamento  del  trattamento  economico  accessorio  dei
          dirigenti  ovvero  ai  fondi  perequativi  istituiti  dagli
          organi di  autogoverno  del  personale  di  magistratura  e
          dell'Avvocatura dello  Stato  ove  esistenti;  la  medesima
          disposizione si applica al compenso spettante al dipendente
          pubblico per i collaudi svolti  in  relazione  a  contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di
          cui al presente comma si applicano anche  ai  corrispettivi
          non ancora riscossi relativi ai procedimenti  arbitrali  ed
          ai collaudi in corso alla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto. 
              10. A decorrere dal 1° gennaio 2009  le  indennita'  di
          funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'art. 82 del
          testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
          di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e
          successive  modificazioni,  sono  rideterminati   con   una
          riduzione  del  30   per   cento   rispetto   all'ammontare
          risultante alla data  del  30  giugno  2008  per  gli  enti
          indicati nel medesimo art. 82 che nell'anno precedente  non
          hanno rispettato il patto di stabilita'. Sino  al  2011  e'
          sospesa la possibilita' di incremento prevista nel comma 10
          dell'art. 82 del citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 267 del 2000. 
              11. I  contributi  ordinari  attribuiti  dal  Ministero
          dell'interno a favore degli  enti  locali  sono  ridotti  a
          decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a  200  milioni
          di euro annui per i comuni ed a 50 milioni  di  euro  annui
          per le province. 
              12. All'art. 1, comma  725,  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) nel primo periodo, le parole: «all'80 per cento» e
          le parole «al 70 per cento» sono rispettivamente sostituite
          dalle seguenti: «al 70 per cento» ed «al 60 per cento»; 
                b) nel secondo  periodo,  le  parole:  «e  in  misura
          ragionevole  e   proporzionata»   sono   sostituite   dalle
          seguenti: «e in misura comunque non superiore al doppio del
          compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo»; 
                c) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Le
          disposizioni del presente comma  si  applicano  anche  alle
          societa' controllate, ai sensi dell'art.  2359  del  codice
          civile, dalle  societa'  indicate  nel  primo  periodo  del
          presente comma». 
              13. Le disposizioni di cui al comma 12 si  applicano  a
          decorrere dal 1° gennaio 2009. 
              14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo
          degli  incarichi  i   trattamenti   economici   complessivi
          spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari,  ai
          direttori  amministrativi,  ed  i  compensi  spettanti   ai
          componenti dei collegi sindacali  delle  aziende  sanitarie
          locali,   delle   aziende   ospedaliere,   delle    aziende
          ospedaliero universitarie, degli  istituti  di  ricovero  e
          cura   a   carattere   scientifico   e    degli    istituti
          zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20
          per cento rispetto all'ammontare risultante alla  data  del
          30 giugno 2008. 
              15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni
          di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta
          alle  regioni,  alle  province  autonome,  agli  enti,   di
          rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale  ed
          agli enti locali (272). Le disposizioni di cui ai commi  1,
          2,  5  e  6  non  si  applicano  agli  enti   previdenziali
          privatizzati. 
              16. Ai fini del contenimento della spesa  pubblica,  le
          regioni, entro il 31 dicembre 2008, adottano  disposizioni,
          normative o amministrative, finalizzate  ad  assicurare  la
          riduzione degli oneri  degli  organismi  politici  e  degli
          apparati amministrativi, con particolare  riferimento  alla
          diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle  indennita'
          dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di
          questi ultimi, alla soppressione degli enti  inutili,  alla
          fusione delle societa'  partecipate,  al  ridimensionamento
          delle strutture organizzative  ed  all'adozione  di  misure
          analoghe  a  quelle  previste  nel  presente  articolo.  La
          disposizione di cui al presente comma costituisce principio
          fondamentale di coordinamento della  finanza  pubblica,  ai
          fini del rispetto dei  parametri  stabiliti  dal  patto  di
          stabilita' e crescita dell'Unione europea.  I  risparmi  di
          spesa  derivanti  dall'attuazione   del   presente   comma,
          aggiuntivi  rispetto  a  quelli  previsti  dal   patto   di
          stabilita' interno, concorrono alla copertura  degli  oneri
          derivanti dall'attuazione del comma 19. 
              17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e  le
          maggiori  entrate  di  cui  al   presente   articolo,   con
          esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono  versate
          annualmente dagli enti e dalle  amministrazioni  dotati  di
          autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del
          bilancio dello Stato.  La  disposizione  di  cui  al  primo
          periodo non si applica agli enti territoriali e agli  enti,
          di competenza regionale o delle province autonome di Trento
          e di Bolzano, del Servizio sanitario  nazionale.  Le  somme
          versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate  ad  un
          apposito fondo di parte corrente. La dotazione  finanziaria
          del fondo e' stabilita in  200  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2009;  la   predetta   dotazione   e'
          incrementata con le somme riassegnate ai sensi del  periodo
          precedente.  Con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro
          dell'interno  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze una quota del fondo di cui al  terzo  periodo  puo'
          essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del
          soccorso pubblico, inclusa  l'assunzione  di  personale  in
          deroga ai limiti stabiliti dalla  legislazione  vigente  ai
          sensi e nei limiti di cui al comma 22;  un'ulteriore  quota
          puo' essere destinata al finanziamento della contrattazione
          integrativa delle amministrazioni  indicate  nell'art.  67,
          comma   5,   ovvero   delle   amministrazioni   interessate
          dall'applicazione dell'art. 67, comma 2. Le somme destinate
          alla tutela della sicurezza  pubblica  sono  ripartite  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  tra  le  unita'
          previsionali  di  base  interessate.  La  quota  del  fondo
          eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinata
          alle predette finalita' entro il 31 dicembre di  ogni  anno
          costituisce economia di bilancio. 
              18.  Per  l'anno  2009  e'  istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'interno  un  apposito  fondo,
          con  una  dotazione  di  100  milioni  di  euro,   per   la
          realizzazione, sulla base di apposite  convenzioni  tra  il
          Ministero  dell'interno  ed  i  comuni  interessati,  delle
          iniziative urgenti occorrenti per  il  potenziamento  della
          sicurezza urbana e  la  tutela  dell'ordine  pubblico.  Con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  adottate  le
          disposizioni per l'attuazione del presente comma. 
              19. Per gli  anni  2009,  2010  e  2011,  la  quota  di
          partecipazione al costo per le  prestazioni  di  assistenza
          specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati,
          di cui all'art. 1, comma 796, lettera  p),  primo  periodo,
          della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e'  abolita.  Resta
          fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo. 
              20. Ai  fini  della  copertura  degli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del comma 19: 
                a)  il  livello  del   finanziamento   del   Servizio
          sanitario nazionale al  quale  concorre  ordinariamente  lo
          Stato, di cui all'art. 79, comma 1, del  presente  decreto,
          e' incrementato di 400 milioni di euro su  base  annua  per
          gli anni 2009, 2010 e 2011; 
                b) le regioni: 
                  1)  destinano,   ciascuna   al   proprio   servizio
          sanitario   regionale,   le   risorse   provenienti   dalle
          disposizioni di cui ai commi 14 e 16; 
                  2)  adottano   ulteriori   misure   di   incremento
          dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette
          a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri
          derivanti dall'attuazione del comma 19. 
              21. Le  regioni,  comunque,  in  luogo  della  completa
          adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al  numero
          2) della lettera  b)  del  comma  20  possono  decidere  di
          applicare, in misura  integrale  o  ridotta,  la  quota  di
          partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero  altre
          forme di partecipazione dei cittadini alla spesa  sanitaria
          di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione
          di quanto previsto al comma 20,  lettera  b),  e  al  primo
          periodo del presente comma, il Ministero del lavoro,  della
          salute e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  comunica  alle
          regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna
          di   esse   deve   garantire   ai   fini   dell'equivalenza
          finanziaria. 
              22. Per l'anno 2009,  per  le  esigenze  connesse  alla
          tutela  dell'ordine  pubblico,  alla  prevenzione   ed   al
          contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle
          violazioni  degli  obblighi  fiscali  ed  alla  tutela  del
          patrimonio agroforestale, la Polizia di  Stato,  Corpo  dei
          Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri,  il  Corpo  della
          Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il
          Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad  effettuare
          assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite
          di spesa pari a 100  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di  euro  per
          l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
          2010, sulle risorse di cui al  comma  17,  e  quanto  a  60
          milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle  risorse  di
          cui all'art. 60,  comma  8.  Tali  risorse  sono  destinate
          prioritariamente al reclutamento di  personale  proveniente
          dalle  Forze  armate.  Alla  ripartizione  delle   predette
          risorse  si  provvede  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica, da adottarsi su proposta dei  Ministri  per  la
          pubblica amministrazione e  l'innovazione,  dell'interno  e
          dell'economia e delle finanze,  entro  il  31  marzo  2009,
          secondo le modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 
              23. Le  somme  di  denaro  sequestrate  nell'ambito  di
          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni,  o  di  irrogazione  di  sanzioni
          amministrative, anche  di  cui  al  decreto  legislativo  8
          giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un  unico  fondo.  Allo
          stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti  dai
          beni  confiscati  nell'ambito   di   procedimenti   penali,
          amministrativi  o   per   l'applicazione   di   misure   di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni, nonche' alla  legge  27  dicembre
          1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
          di  sanzioni  amministrative,  anche  di  cui  al   decreto
          legislativo  8  giugno   2001,   n.   231,   e   successive
          modificazioni. Per la gestione delle predette risorse  puo'
          essere utilizzata la societa' di cui all'art. 1, comma  367
          della legge 24 dicembre  2007,  n.  244.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della giustizia e con  il  Ministro  dell'interno,
          sono adottate le disposizioni di  attuazione  del  presente
          comma. 
              24. 
              25. Sono abrogati i commi 102, 103 e  104  dell'art.  2
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              26. All'art. 301-bis del testo unico delle disposizioni
          legislative in materia doganale,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 23 gennaio  1973,  n.  43,  nel
          comma 1, dopo le parole: «beni  mobili»  sono  inserite  le
          seguenti: «compresi quelli». 
              27. Dopo il  comma  345  dell'art.  1  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266, e' inserito il seguente: 
              «345-bis. Quota parte del fondo di cui  al  comma  345,
          stabilita con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  e'  destinata  al   finanziamento   della   carta
          acquisti, di cui all'art. 81, comma 32,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all'acquisto di beni  e
          servizi a favore dei cittadini  residenti  che  versano  in
          condizione di maggior disagio economico». 
              - L'art. 68 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 e'
          il seguente: 
              "Art. 68 (Riduzione degli  organismi  collegiali  e  di
          duplicazioni di strutture). - 1.  Ai  fini  dell'attuazione
          del comma 2-bis dell'art. 29  del  decreto-legge  4  luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 2006, n.  248,  improntato  a  criteri  di  rigorosa
          selezione, per la  valutazione  della  perdurante  utilita'
          degli organismi  collegiali  operanti  presso  la  Pubblica
          Amministrazione  e  per  realizzare,  entro   il   triennio
          2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino  al
          definitivo trasferimento delle attivita' ad essi  demandate
          nell'ambito di quelle istituzionali delle  Amministrazioni,
          vanno esclusi dalla proroga prevista dal  comma  2-bis  del
          citato art. 29  del  decreto-legge  n.  223  del  2006  gli
          organismi collegiali: 
                istituiti in data antecedente al 30  giugno  2004  da
          disposizioni legislative  od  atti  amministrativi  la  cui
          operativita' e' finalizzata al raggiungimento di  specifici
          obiettivi  o  alla  definizione  di  particolari  attivita'
          previste dai provvedimenti di  istituzione  e  non  abbiano
          ancora conseguito le predette finalita'; 
                istituiti successivamente alla  data  del  30  giugno
          2004 che non operano da almeno due  anni  antecedenti  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto; 
                svolgenti  funzioni  riconducibili  alle   competenze
          previste dai regolamenti di organizzazione per  gli  uffici
          di   struttura   dirigenziale   di   1°   e   2°    livello
          dell'Amministrazione presso la  quale  gli  stessi  operano
          ricorrendo,   ove   vi    siano    competenze    di    piu'
          amministrazioni, alla conferenza di servizi. 
              2. Nei casi in  cui,  in  attuazione  del  comma  2-bis
          dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga
          riconosciuta l'utilita' degli organismi collegiali  di  cui
          al comma 1, la proroga  e'  concessa  per  un  periodo  non
          superiore a due anni. In sede di concessione della  proroga
          prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi
          ulteriori  obiettivi  di   contenimento   dei   trattamenti
          economici da corrispondere ai  componenti  privilegiando  i
          compensi  collegati  alla  presenza   rispetto   a   quelli
          forfetari od  onnicomprensivi  e  stabilendo  l'obbligo,  a
          scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui  sede
          di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  su  proposta  del   Ministro   competente,   sono
          individuati gli organismi collegiali ritenuti  utili  sulla
          base dei criteri di cui ai precedenti commi, in  modo  tale
          da assicurare un ulteriore  contenimento  della  spesa  non
          inferiore a quello conseguito in attuazione del citato art.
          29 del decreto-legge n. 223 del 2006. 
              4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'art.
          29 del  citato  decreto-legge  n.  223  del  2006  riferita
          all'anno 2006 si  applica  agli  organismi  collegiali  ivi
          presenti istituiti dopo la data di entrata  in  vigore  del
          citato decreto-legge. 
              5. Al fine di eliminare  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali nonche' di favorire una maggiore efficienza  dei
          servizi  e  la  razionalizzazione   delle   procedure,   le
          strutture  amministrative  che   svolgono   prevalentemente
          attivita' a contenuto tecnico e di elevata specializzazione
          riconducibili  a  funzioni  istituzionali   attribuite   ad
          amministrazioni dello Stato centrali  o  periferiche,  sono
          soppresse e le relative  competenze  sono  trasferite  alle
          Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee. 
              6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture: 
                a)  Alto  Commissario  per  la  prevenzione   ed   il
          contrasto della corruzione e delle altre forme di  illecito
          all'interno della pubblica amministrazione di cui  all'art.
          1  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3   e   successive
          modificazioni.; 
                b) Alto Commissario per la lotta alla  contraffazione
          di cui all'art. 1-quater del decreto-legge 14  marzo  2005,
          n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
          2005, n. 80 e all'art. 4-bis del decreto-legge  10  gennaio
          2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
          marzo 2006, n. 81; 
                c) Commissione per l'inquadramento del personale gia'
          dipendente da organismi militari  operanti  nel  territorio
          nazionale nell'ambito  della  Comunita'  Atlantica  di  cui
          all'art. 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98. 
              6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al  comma  6,
          lettere a) e b), sono trasferite al Ministro competente che
          puo' delegare un sottosegretario di Stato. 
              7.  Le  amministrazioni  interessate   trasmettono   al
          Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  ed  al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  Generale  dello  Stato  -  i  provvedimenti  di
          attuazione del presente articolo. 
              8. Gli organi delle strutture soppresse  ai  sensi  del
          presente articolo rimangono in carica per 60  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto al  fine  di
          gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi
          derivanti  dal  presente   articolo   sono   destinati   al
          miglioramento dei saldi di finanza pubblica.". 
              - Il testo dell'art. 6, comma 1, del  decreto-legge  31
          maggio  2010,  n.  78  (Misure  urgenti   in   materia   di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          e' il seguente: 
              "Art.   6   (Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi). - 1. A decorrere dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, la partecipazione agli  organi
          collegiali di cui all'art. 68, comma 1,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa  puo'
          dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese  sostenute
          ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni  di
          presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
          giornaliera. La disposizione di cui al presente  comma  non
          si  applica  alle   commissioni   che   svolgono   funzioni
          giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano
          presso il  Ministero  per  l'ambiente,  alla  struttura  di
          missione di cui all'art. 163,  comma  3,  lettera  a),  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio
          tecnico-scientifico di  cui  all'art.  7  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,  n.  43,  alla
          Commissione per  l'esame  delle  istanze  di  indennizzi  e
          contributi  relative  alle  perdite  subite  dai  cittadini
          italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B
          dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex  Colonie  ed
          in altri Paesi, istituita dall'art. 2  del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  14  maggio
          2007, n. 114,  al  Comitato  di  consulenza  globale  e  di
          garanzia per le  privatizzazioni  di  cui  ai  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno  1993  e  4
          maggio 2007 nonche' alla Commissione  di  cui  all'art.  1,
          comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  14
          maggio 2007, n. 114.". 
              - Il testo dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre
          2010, n. 183 (Deleghe  al  Governo  in  materia  di  lavori
          usuranti,  di  riorganizzazione  di   enti,   di   congedi,
          aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
          servizi per l'impiego,  di  incentivi  all'occupazione,  di
          apprendistato, di  occupazione  femminile,  nonche'  misure
          contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di  lavoro
          pubblico e di controversie  di  lavoro),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 novembre  2010,  n.  262,  S.O.,e'  il
          seguente: 
              "Art. 2 (Delega  al  Governo  per  la  riorganizzazione
          degli enti  vigilati  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  e  dal  Ministero  della   salute).   -
          (Omissis). 
              4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  si  procede  al  riordino   degli   organi
          collegiali e degli altri organismi istituiti  con  legge  o
          con regolamento nell'amministrazione centrale della salute,
          mediante l'emanazione di  regolamenti  adottati,  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          nel rispetto dei seguenti criteri: 
                a) eliminazione delle  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali; 
                b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
          che svolgono funzioni omogenee; 
                c) limitazione  del  numero  delle  strutture,  anche
          mediante  la  loro   eventuale   unificazione,   a   quelle
          strettamente indispensabili all'adempimento delle  funzioni
          riguardanti la tutela della salute; 
                d)  diminuzione  del  numero  dei  componenti   degli
          organismi.". 
              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente: 
              "Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". 
              - Il testo dell'art. 13, comma 5, del regolamento  ENAC
          21 dicembre 2011 e successive modificazioni recita: 
              "Art. 13. - (Omissis). 
              5. La funzione di revisione, a seguito  di  istanza  di
          parte avverso i giudizi  medici  (denominata  revisione  di
          secondo  livello)  di  cui  al  successivo  art.   14,   e'
          assicurata dalla Commissione medica di appello nominata dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta
          del Ministero della salute e del  Ministero  della  difesa.
          Tale commissione e' composta di cinque membri, di  cui  due
          medici  del  Corpo  sanitario   aeronautico   in   servizio
          permanente  effettivo  dell'Aeronautica  militare   e   tre
          medici,  di  cui  due  funzionari  medici  dei  ruoli   del
          Ministero  della  salute  e  uno  specialista  in  medicina
          aeronautica e spaziale designato dall'ENAC, con funzioni di
          vice presidente. 
              Per gli iscritti al fondo di previdenza  del  personale
          di volo, dipendente dalle  aziende  di  navigazione  aerea,
          l'organo d'appello ai sensi dell'art.  26  della  legge  13
          luglio 1965, n. 859, e' la Commissione Sanitaria di Appello
          dell'Aeronautica Militare, in composizione integrata da  un
          medico designato dall'ENAC.". 
              -  Il  decreto  legislativo  9  maggio  2005,   n.   96
          (Revisione  della  parte  aeronautica  del   Codice   della
          navigazione, a norma dell'art. 2  della  legge  9  novembre
          2004, n. 265), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8
          giugno 2005, n. 131, S.O. 
              - Si riporta l'art. 734 del codice della navigazione: 
              "Art.  734  (Licenze  ed   attestati).   -   I   titoli
          professionali, i requisiti e le modalita' per il  rilascio,
          il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o  la  revoca
          delle licenze, degli  attestati  e  delle  altre  forme  di
          certificazione sono disciplinati da regolamenti  dell'ENAC,
          emanati in conformita'  all'art.  690  e  rispondenti  alla
          normativa comunitaria. 
              L'ENAC,   nel   rispetto   delle   normative   tecniche
          internazionali e comunitarie, disciplina,  d'intesa  con  i
          Ministeri della difesa e della  salute,  la  certificazione
          medica del personale di volo e non di volo, coordinando  le
          attivita'  per   il   conseguimento   e   il   mantenimento
          dell'idoneita' psicofisica. 
              L'ENAC  provvede  alla  certificazione  del   personale
          addetto alla manutenzione di impianti, sistemi ed  apparati
          per la navigazione aerea.". 
              - Il testo dell'art. 1, comma 2, del  decreto-legge  28
          giugno  2012,  n.  89  (Proroga  di  termini   in   materia
          sanitaria) convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 132, e' il seguente: 
              "Art. 1. - (Omissis). 
              2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  del
          Presidente della Repubblica di cui  all'art.  2,  comma  4,
          della  legge  4  novembre  2010,   n.   183,   e   comunque
          inderogabilmente  non  oltre  il  30  aprile   2013,   sono
          prorogati gli  organi  collegiali  e  gli  altri  organismi
          operanti  presso  il  Ministero   della   salute   di   cui
          all'Allegato 1. Entro la medesima data  il  Ministro  della
          salute,   puo',   con   propri   decreti,   rinnovarne   la
          composizione, senza accrescere il numero dei componenti.". 
              - Il testo dell'art. 15, comma 3-bis, del decreto-legge
          13  settembre  2012,  n.  158  (Disposizioni  urgenti   per
          promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante  un  piu'  alto
          livello   di   tutela   della   salute)   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 15 (Trasferimento delle funzioni di assistenza al
          personale navigante e altre norme  sulle  prestazioni  rese
          dal Ministero). - (Omissis). 
              3-bis.   In   considerazione    delle    funzioni    di
          giurisdizione speciale esercitate, la Commissione  centrale
          per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'art.
          17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
          13 settembre 1946, n. 233, e successive  modificazioni,  e'
          esclusa dal riordino di cui  all'art.  2,  comma  4,  della
          legge 4 novembre 2010, n. 183, e continua ad operare, sulla
          base della normativa di riferimento, oltre  il  termine  di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno  2012,
          n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 132, come modificato dal comma 3-ter del  presente
          articolo. All'allegato 1 annesso al citato decreto-legge n.
          89 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.
          132 del 2012, il numero 29 e' abrogato.". 
              -  L'art.  17  del   decreto   legislativo   del   Capo
          provvisorio  dello  Stato  13  settembre   1946,   n.   233
          (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie  e
          per la disciplina dell'esercizio delle professioni  stesse)
          e successive modificazioni, e' il seguente: 
              "Art. 17 . - Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e
          la sanita' pubblica e' costituita, per i professionisti  di
          cui al presente decreto, una Commissione centrale, nominata
          con  decreto  del  Capo  dello  Stato,  su   proposta   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il 
              Ministro per la grazia e giustizia,  presieduta  da  un
          consigliere  di  Stato  e  costituita  da  un  membro   del
          Consiglio  superiore  di  sanita'  e  da   un   funzionario
          dell'Amministrazione  civile  dell'interno  di  grado   non
          inferiore al 6°. 
              Fanno parte altresi' della Commissione: 
                a)  per   l'esame   degli   affari   concernenti   la
          professione dei medici  chirurghi,  un  ispettore  generale
          medico ed otto medici chirurghi, di cui cinque effettivi  e
          tre supplenti; 
                b)  per   l'esame   degli   affari   concernenti   la
          professione   dei   veterinari,   un   ispettore   generale
          veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi e tre
          supplenti; 
                c)  per   l'esame   degli   affari   concernenti   la
          professione dei farmacisti, un ispettore  generale  per  il
          servizio farmaceutico e  otto  farmacisti,  di  cui  cinque
          effettivi e tre supplenti; 
                d)  per   l'esame   degli   affari   concernenti   la
          professione delle ostetriche, un ispettore generale  medico
          e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti; 
                e)  per   l'esame   degli   affari   concernenti   la
          professione di odontoiatra, un ispettore generale medico  e
          otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti. 
              I sanitari liberi  professionisti  indicati  nel  comma
          precedente  sono  designati  dai  Comitati  centrali  delle
          rispettive Federazioni nazionali. 
              Almeno tre dei componenti sopra  indicati  non  debbono
          avere la qualifica di presidente o di membro  dei  Comitati
          centrali delle Federazioni nazionali. 
              I membri della Commissione centrale rimangono in carica
          quattro anni e possono essere riconfermati. 
              Alla segreteria della Commissione centrale  e'  addetto
          personale  in  servizio  presso  l'Alto  Commissariato  per
          l'igiene e la sanita' pubblica. 
              Per la validita' di ogni seduta occorre la presenza  di
          non meno di cinque membri della  Commissione,  compreso  il
          presidente; almeno tre dei membri devono  appartenere  alla
          stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di  cui
          e' in esame la pratica. 
              In caso di impedimento o di incompatibilita' dei membri
          effettivi,   rappresentanti   le    categorie    sanitarie,
          intervengono alle sedute i membri  supplenti  della  stessa
          categoria. 
              Per le questioni d'indole generale e per l'esame  degli
          affari  concernenti  tutte  le  professioni  sanitarie,  il
          presidente ha  la  facolta'  di  convocare  la  Commissione
          centrale in seduta  plenaria,  e  cioe'  con  l'intervento,
          oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei quattro
          ispettori generali e dei componenti rappresentanti tutte le
          categorie sanitarie. 
              Per la  validita'  delle  sedute  plenarie  occorre  la
          presenza di  non  meno  di  18  membri  della  Commissione,
          compreso il presidente, ed  ogni  professione  deve  essere
          rappresentata da almeno tre dei  membri  appartenenti  alla
          rispettiva categoria.". 
              - Il  testo  dell'art.  15,  comma  3-ter,  del  citato
          decreto-legge n. 158 del 2012, e' il seguente: 
              "Art. 15. - (Omissis). 
              3-ter. All'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno
          2012, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 132, le parole: «non oltre il  31  dicembre
          2012» sono sostituite dalle  seguenti:  «non  oltre  il  30
          aprile 2013». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 2, comma 4, della legge n. 183
          del 2010, si veda nelle note alle premesse.