stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1973, n. 43

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2022)
nascondi
Testo in vigore dal:  3-1-1978
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 29, concernente la concessione di delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 4 della legge 1 febbraio 1965, n. 13, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile, per il turismo e lo spettacolo e per le poste e le telecomunicazioni;
Decreta:
È approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, allegato al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 gennaio 1973
LEONE
ANDREOTTI - VALSECCHI -
MEDICI - GONELLA -
TAVIANI - MALAGODI -
NATALI - BOZZI - FERRI -
MATTEOTTI - LUPIS -
BADINI CONFALONIERI -
GIOIA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1973

Atti

di Governo, registro n. 256, foglio n. 97 - VALENTINI Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale

Art. 1

(Linea doganale)


Il lido del mare ed i confini con gli altri Stati costituiscono la linea doganale.
Lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d'acqua nonché degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie, la linea doganale segue la linea retta congiungente i punti più foranei di apertura della costa; in corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremità delle loro aperture, in modo da includere gli specchi d'acqua dei porti medesimi.
Nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio e nella zona di Livigno la linea doganale, anziché il confine politico, segue rispettivamente le sponde nazionali del lago di Lugano e la delimitazione del territorio del comune di Livigno verso i comuni italiani ad esso limitrofi;
((...))
. Il confine politico che racchiude il territorio del comune di Campione d'Italia non costituisce linea doganale.