stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 novembre 2004, n. 265

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/11/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/2004)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal:  11-11-2004

Art. 2

1. Al fine di migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l'assetto normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione.
Il Governo entro i successivi sessanta giorni, esaminati i pareri delle Commissioni ed acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ritrasmette al Parlamento, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che deve essere espresso entro trenta giorni dall'assegnazione.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime procedure stabilite dal presente articolo, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi stessi.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 e le eventuali modifiche di cui al comma 3 devono conformarsi ai principi ed ai criteri direttivi di cui al comma 5, garantendo altresì il necessario coordinamento con la normativa comunitaria ed internazionale e, in particolare, con gli obblighi assunti con la ratifica della convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, di cui alla legge 17 aprile 1956, n. 561.
5. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione delle diverse responsabilità e competenze come individuate nei regolamenti (CE) n. 549/2004, n. 550/2004, n. 551/2004 e n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004;
b) disciplina delle fonti e recepimento delle norme tecniche internazionali, anche in via amministrativa e mediante regolamenti degli enti aeronautici preposti;
c) disciplina della proprietà degli aeroporti e dell'imposizione di vincoli alle proprietà limitrofe agli aeroporti, con la semplificazione e l'adeguamento della normativa alle regole tecniche di cui all'Annesso n. 14 ICAO;
d) fissazione delle modalità per l'esercizio efficiente delle funzioni di polizia della navigazione e degli aerodromi;
e) armonizzazione e semplificazione della disciplina inerente ai titoli professionali aeronautici;
f) adeguamento alla normativa comunitaria ed internazionale della disciplina in materia di servizi aerei nonché di contratto di trasporto aereo, con riguardo anche alla tutela degli utenti;
g) semplificazione del regime amministrativo degli aeromobili e della pubblicità degli atti ad essi relativi;
h) abrogazione esplicita di tutte le disposizioni incompatibili con le modifiche del codice della navigazione adottate nell'esercizio della delega;
i) salvaguardia delle attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 novembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Note all'articolo 2, comma 2:
- L'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233, così recita:
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - (Omissis).
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.».
Note all'articolo 2, comma 4:
- La legge 17 aprile 1956, n. 561, recante: «Ratifica ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1956, n. 156.
Note all'articolo 2, comma 5, lettera a):
- Il Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 31 marzo 2004, n. L 96.
- Il Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 31 marzo 2004, n. L 96.
- Il Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 31 marzo 2004, n. L 96.
- Il Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilita») è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2004, n. L 96.