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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 novembre 2012, n. 267

Regolamento riguardante i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. (13G00070)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013
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vigente al 17/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-4-2013
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
             IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
                        E LA SEMPLIFICAZIONE 
 
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente disposizioni  in
materia di infrastrutture e trasporti, ed in particolare i commi da 5
a 10 dell'articolo 7, inerenti l'istituzione di un apposito centro di
responsabilita'   amministrativa   presso    il    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti facente capo  al  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici e l'afflusso dei  proventi  delle  attivita'  del
Servizio tecnico centrale nell'unita' previsionale di  base  relativa
al medesimo centro di responsabilita'; 
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per  la
stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare  l'articolo
43, comma 4; 
  Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, in  materia  di  opere  in
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica ed i relativi decreti attuativi; 
  Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di  provvedimenti
per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone  sismiche
ed i relativi decreti attuativi; 
  Visto l'articolo 67, commi 2, 3 e 4, del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio  2008
con il quale sono state approvate le  nuove  norme  tecniche  per  le
costruzioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008,
n. 29; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
14 settembre 2005 con il quale sono state approvate le norme tecniche
per le costruzioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23  settembre
2005, n. 222; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici  9  gennaio  1996
con il quale sono state approvate le norme tecniche per  il  calcolo,
l'esecuzione ed  il  collaudo  delle  strutture  in  cemento  armato,
normale e precompresso e  per  le  strutture  metalliche,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 1996, n. 29; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246,  concernente  il  regolamento  di  attuazione  della   direttiva
89/106/CEE relativa ai prodotti da  costruzione,  ed  in  particolare
l'articolo 8, comma 6; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380, concernente disposizioni legislative in materia edilizia  ed  in
particolare l'articolo 59; 
  Visto  l'articolo  28,  comma  4,  dell'allegato  XXI  al   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
dicembre 1999, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  25  maggio
2000,  n.  120,  recante  «Criteri  generali   per   l'adozione   dei
regolamenti di individuazione delle prestazioni, non rientranti tra i
servizi pubblici essenziali, da sottoporre a contributo»; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 14 luglio 2008; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
con nota n. 15960 del 27 aprile 2012 ai sensi della citata  legge  n.
400 del 1988; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  29  novembre
2011 recante la nomina del dott. Mario Ciaccia a  Sottosegretario  di
Stato alle infrastrutture ed ai trasporti; 
  Visto il decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  e  delle
infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre 2011 recante la delega
al Vice Ministro  dott.  Mario  Ciaccia,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2011, n. 301; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19  dicembre  2011
recante l'attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario
di Stato presso il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
dott. Mario Ciaccia, a norma dell'articolo 10, comma 3,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento si  applica  alle  attivita'  ricomprese
all'articolo 7,  comma  9,  della  legge  1°  agosto  2002,  n.  166,
effettuate  dal  Servizio  tecnico  centrale  della  Presidenza   del
Consiglio superiore dei lavori pubblici  presso  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, finalizzate: 
    a) al rilascio della concessione ai laboratori di  prova  di  cui
all'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed all'articolo
59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
ed alla vigilanza sugli stessi; 
    b) alla qualificazione e vigilanza della produzione degli  acciai
per cemento armato normale e precompresso e per strutture metalliche,
compresi i profilati formati a freddo  o  saldati  senza  trattamento
termico, ai sensi del decreto del  Ministro  dei  lavori  pubblici  9
gennaio 1996 e del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 14 settembre 2005,  sostituiti  dal  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture 14 gennaio 2008; 
    c) al rilascio del certificato di idoneita' tecnica per i sistemi
costruttivi prefabbricati ai sensi della legge 5  novembre  1971,  n.
1086, e della legge 2  febbraio  1974,  n.  64,  e  del  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  14  settembre  2005,
sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture  14  gennaio
2008; 
    d) alla qualificazione e vigilanza sulla produzione  di  elementi
prefabbricati prodotti in serie dichiarata ai  sensi  della  legge  5
novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64,  e  del
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   14
settembre  2005,   sostituito   al   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture 14 gennaio 2008; 
    e) al rilascio dell'autorizzazione alla  produzione  di  elementi
prefabbricati prodotti in serie controllata, ai sensi della  legge  5
novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64,  e  del
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   14
settembre  2005,  sostituito   dal   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture 14 gennaio 2008; 
    f) alla qualificazione e vigilanza della  produzione  di  sistemi
antisismici o similari,  secondo  quanto  previsto  dal  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  14  settembre  2005,
sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture  14  gennaio
2008; 
    g) alla qualificazione e vigilanza della produzione  di  elementi
strutturali e sistemi costruttivi in legno massiccio, legno lamellare
incollato, pannelli a base  di  legno,  esplicata,  in  attesa  della
completa definizione delle  procedure  comunitarie  per  il  rilascio
della marcatura CE, secondo le indicazioni  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  14  settembre  2005,
sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture  14  gennaio
2008; 
    h)  al  rilascio  della  concessione  ai  laboratori   di   prove
geotecniche sui terreni, sulle rocce e in situ di cui all'articolo 8,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica  del  21  aprile
1993, n. 246, ed all'articolo 59 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla vigilanza sugli stessi; 
    i) alla qualificazione, deposito e vigilanza della produzione  di
materiali, prodotti e sistemi costruttivi non  coperti  da  marcatura
CE,  secondo  quanto  previsto  dal  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti  14  settembre  2005,  sostituito  dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008; 
    j) al rilascio  del  certificato  di  idoneita'  all'uso  tramite
procedure di equivalenza ai sensi  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti  14  settembre  2005,  sostituito  dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008; 
    k)  all'abilitazione  di  organismi   di   certificazione   degli
stabilimenti di produzione del calcestruzzo industrializzati  nonche'
vigilanza sugli stessi ai  sensi  dell'articolo  5  decreto-legge  28
maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27
luglio 2004, n. 186, del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del  Ministro
delle infrastrutture 14 gennaio 2008; 
    l) alla qualificazione e vigilanza dei centri di  trasformazione,
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei  trasporti  14  settembre  2005,  sostituito  dal  decreto  del
Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008; 
    m) al rilascio dell'accreditamento degli organismi  di  ispezione
di tipo B ai sensi dell'articolo 28, comma 4,  dell'allegato  XXI  al
decreto  legislativo  del  12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni; 
    n)   al   rilascio   dell'abilitazione   degli    organismi    di
certificazione, di ispezione e dei laboratori incaricati delle prove;
alle attivita' di certificazione, di ispezione, di prova  e  rilascio
di benestare tecnico sui prodotti  soggetti  alla  marcatura  CE,  in
attuazione del decreto del  Presidente  della  Repubblica  21  aprile
1993, n. 246. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              "Art.17. Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.". 
              - La legge 1° agosto  2002,  n.  166  (Disposizioni  in
          materia di infrastrutture e trasporti), e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2002, n. 181, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 7, commi  da  5  a  10,
          della citata legge n. 166 del 2002: 
              "Art. 7. (Modifiche alla legge  11  febbraio  1994,  n.
          109. Ulteriori disposizioni concernenti gli  appalti  e  il
          Consiglio superiore dei lavori pubblici) 
              (Omissis). 
              5. Per  garantire  la  piena  autonomia  funzionale  ed
          organizzativa del Consiglio superiore dei  lavori  pubblici
          ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 11  febbraio
          1994,  n.  109,  e'  istituito  un   apposito   centro   di
          responsabilita' amministrativa nello  stato  di  previsione
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  per  il
          funzionamento del predetto organo tecnico consultivo. 
              6. E' abrogato  l'articolo  55  del  regio  decreto  23
          ottobre 1925, n. 2537. 
              7. In apposita unita' previsionale di base da istituire
          nell'ambito del centro di responsabilita' di cui al comma 5
          e' trasferita, nella misura da determinare con decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, quota  parte
          delle  risorse  iscritte  per   l'anno   2002   nell'unita'
          previsionale di base 3.1.1.0 - Funzionamento,  dello  stato
          di previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, al centro di responsabilita' «Opere pubbliche ed
          edilizia». 
              8. Ai fini di cui al comma 5, e'  altresi'  autorizzata
          la spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro annui a  decorrere
          dall'anno 2002. 
              9. All'unita' previsionale di base di cui  al  comma  7
          affluiscono, sulla base di  apposito  regolamento,  emanato
          dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  i
          proventi delle attivita' del Servizio tecnico centrale  del
          Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  connesse   con
          l'applicazione  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  21  aprile  1993,  n.  246,  e
          attinenti allo svolgimento delle funzioni di  organismo  di
          certificazione ed ispezione, nonche' di notifica  di  altri
          organismi e di  benestare  tecnico  europeo.  Confluiscono,
          altresi', in detta unita'  previsionale  di  base,  secondo
          quanto disposto dall'articolo 43, comma 4, della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attivita' di  studio
          e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica  delle
          opere, svolte dallo stesso Servizio  tecnico  centrale  per
          l'espletamento  dei  compiti  relativi  al  rilascio  delle
          concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai  sensi
          dell'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di
          prove geotecniche sui  terreni  e  sulle  rocce,  ai  sensi
          dell'art. 8 del citato regolamento di cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  246  del  1993,  nonche'
          dell'attivita' ispettiva, relativamente  agli  aspetti  che
          riguardano la sicurezza statica delle  costruzioni,  presso
          impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di
          impiego strutturale nelle costruzioni civili. 
              10. All'onere derivante dall'attuazione  del  comma  8,
          pari a 1.000.000 di euro a decorrere dal 2002, si  provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2002-2004,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente «Fondo speciale» dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2002,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo  al   Ministero   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti.". 
              - La legge 27 dicembre 1997,  n.  449  (Misure  per  la
          stabilizzazione della finanza pubblica) e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  43,  commi  4,  della
          legge  27  dicembre   1997,   n.   449   (Misure   per   la
          stabilizzazione della finanza pubblica): 
              "Art. 43. (Contratti di sponsorizzazione ed accordi  di
          collaborazione,  convenzioni  con   soggetti   pubblici   o
          privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici  non
          essenziali e misure di incentivazione della produttivita') 
              (Omissis). 
              4. Con uno o piu' regolamenti, da emanare entro novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  le   pubbliche   amministrazioni   individuano   le
          prestazioni,  non  rientranti  tra   i   servizi   pubblici
          essenziali  o  non  espletate   a   garanzia   di   diritti
          fondamentali, per le  quali  richiedere  un  contributo  da
          parte dell'utente, e l'ammontare del contributo  richiesto.
          Per le amministrazioni dello Stato,  anche  ad  ordinamento
          autonomo, si provvede ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
          della legge 23  agosto  1988,  n.  400  ,  con  regolamenti
          emanati  dal  Ministro  competente,  di  concerto  con   il
          Ministro per la funzione pubblica e  con  il  Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei
          ministri; i regolamenti sono emanati entro  novanta  giorni
          da  tale  deliberazione.  Per  tali   amministrazioni   gli
          introiti sono versati all'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere riassegnati, in misura non superiore al  30  per
          cento, alla corrispondente unita' previsionale di base  del
          bilancio   per    incrementare    le    risorse    relative
          all'incentivazione  della  produttivita'  del  personale  e
          della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati  ai
          centri  di  responsabilita'   che   hanno   effettuato   la
          prestazione.". 
              - La legge 5 novembre  1971,  n.  1086  (Norme  per  la
          disciplina delle opere di conglomerato  cementizio  armato,
          normale  e  precompresso  ed  a  struttura  metallica)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21  dicembre  1971,  n.
          321. 
              - La legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le
          costruzioni  con  particolari  prescrizioni  per  le   zone
          sismiche) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  21  marzo
          1974, n. 76. 
              - Si riporta il testo dell'art. 67, commi 2, 3 e 4, del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
              "Art.  67   (Norme   in   materia   di   contrattazione
          integrativa e  di  controllo  dei  contratti  nazionali  ed
          integrativi) 
              (Omissis). 
              2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale  riordino
          della materia concernente  la  disciplina  del  trattamento
          economico accessorio, ai sensi  dell'art.  45  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a  definire  una
          piu' stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori
          prestazioni lavorative e allo svolgimento di  attivita'  di
          rilevanza istituzionale che richiedono particolare  impegno
          e responsabilita', tutte le disposizioni speciali,  di  cui
          all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive  a  favore
          dei  fondi  per  il  finanziamento   della   contrattazione
          integrativa    delle    Amministrazioni    statali,    sono
          disapplicate. 
              3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle
          disposizioni di cui all'allegato B, che vanno  a  confluire
          nei  fondi  per  il  finanziamento   della   contrattazione
          integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del
          20% e  sono  utilizzate  sulla  base  di  nuovi  criteri  e
          modalita' di cui al comma 2 che tengano conto  dell'apporto
          individuale degli uffici e dell'effettiva  applicazione  ai
          processi di  realizzazione  degli  obiettivi  istituzionali
          indicati dalle predette disposizioni. 
              4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di
          ulteriori  disposizioni  speciali  che  prevedono   risorse
          aggiuntive a favore dei Fondi per  il  finanziamento  della
          contrattazione integrativa  delle  amministrazioni  di  cui
          all'art. 1, comma 189, della legge  23  dicembre  2005,  n.
          266.". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 21  aprile
          1993, n. 246 (Regolamento  di  attuazione  della  direttiva
          89/106/CEE  relativa  ai  prodotti   da   costruzione)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1993, n. 170. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          Presidente  della  Repubblica  21  aprile  1993,   n.   246
          (Regolamento  di  attuazione  della  direttiva   89/106/CEE
          relativa ai prodotti da costruzione): 
              "Art.  8.  (Organismi  interessati  dall'attestato   di
          conformita'). 
              1. Ai fini del rilascio dell'attestato  di  conformita'
          di cui all'art. 6: 
              a)  organismi  di  certificazione  sono  gli  organismi
          imparziali governativi o no, che possiedono la competenza e
          le attribuzioni necessarie per eseguire  la  certificazione
          di conformita' secondo le regole di procedura e di gestione
          fissate; 
              b) organismi d'ispezione sono gli organismi  imparziali
          aventi a disposizione l'organizzazione,  il  personale,  la
          competenza e l'integrita' necessarie per svolgere,  secondo
          criteri    specifici,    compiti     quali     valutazione,
          raccomandazione di accettazione e verifica delle operazioni
          di controllo della  qualita'  effettuate  dal  fabbricante,
          selezione  e  valutazione  dei  prodotti  in  loco,  o   in
          fabbrica, o altrove secondo criteri specifici; 
              c) laboratori di prova sono  gli  organismi  imparziali
          che   misurano,   esaminano,   provano,   classificano    o
          determinano  in  altro  modo  le   caratteristiche   o   la
          prestazione dei materiali o dei prodotti. 
              2. Le tre funzioni di cui al comma 1, o  due  di  esse,
          nei casi indicati dall'art. 7, lettera A), e con la lettera
          B), procedura n. 1 o 2, possono essere svolte  da  un  solo
          organismo purche' in possesso dei relativi requisiti. 
              3. Il servizio tecnico centrale del Consiglio superiore
          dei lavori  pubblici  e'  organismo  di  certificazione  ed
          ispezione relativamente ai  prodotti  e  sistemi  destinati
          alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, anche in
          zone a rischio sismico,  per  i  quali  e'  di  prioritaria
          importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui
          all'allegato A (resistenza meccanica e stabilita'). 
              4. Il centro studi ed esperienze  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco  e'  organismo  di  certificazione  ed
          ispezione relativamente ai  prodotti  e  sistemi  destinati
          alla protezione attiva e passiva contro  l'incendio  per  i
          quali e' di prioritaria importanza  garantire  il  rispetto
          del  requisito  essenziale  n.  2  di  cui  all'allegato  A
          (sicurezza in caso di incendio). I laboratori del  predetto
          centro sono laboratori di  prova  per  prodotti  e  sistemi
          destinati  alla  protezione   attiva   e   passiva   contro
          l'incendio. 
              5. Le spese  relative  al  rilascio  dell'attestato  di
          conformita' sono a carico del richiedente. 
              6. Restano ferme le competenze del Ministero dei lavori
          pubblici e del Consiglio superiore dei lavori pubblici  per
          l'applicazione dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n.
          1086  .  L'autorizzazione  prevista   da   detto   articolo
          riguardera' altresi' le prove  geotecniche  sui  terreni  e
          sulle rocce. 
              7.  Restano   salve   le   competenze   del   Ministero
          dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  e  del
          Ministero  dei   lavori   pubblici   per   quanto   attiene
          l'applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 595.". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in  materia  edilizia)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  59  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: 
              "Art. 59 (L). Laboratori (legge  5  novembre  1971,  n.
          1086, art. 20). 
              1.  Agli  effetti  del  presente   testo   unico   sono
          considerati laboratori ufficiali: 
              a)  i  laboratori  degli  istituti   universitari   dei
          politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta'
          o istituti universitari di architettura; 
              b) il laboratorio  di  scienza  delle  costruzioni  del
          centro studi ed esperienze  dei  servizi  antincendi  e  di
          protezione civile (Roma); 
              b-bis) il  laboratorio  dell'Istituto  sperimentale  di
          rete ferroviaria italiana spa; 
              b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente  nazionale  per
          le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando  lo  stesso
          ad  effettuare  prove  di  crash  test  per   le   barriere
          metalliche. 
              2. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          puo'  autorizzare,  con  proprio  decreto,  ai  sensi   del
          presente capo, altri laboratori ad effettuare: 
              a) prove sui materiali da costruzione; 
              c) prove di laboratorio su terre e rocce. 
              3. L'attivita' dei laboratori,  ai  fini  del  presente
          capo, e' servizio di pubblica utilita'.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 28 dell'Allegato XXI al
          decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163  (Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e  2004/18/CE),  e
          successive modificazioni: 
              "Art.  28.  (Verifica  attraverso  strutture   tecniche
          dell'amministrazione). 
              1. La stazione  appaltante  provvede  all'attivita'  di
          verifica  della  progettazione   attraverso   strutture   e
          personale tecnico  della  propria  amministrazione,  ovvero
          attraverso strutture tecniche di altre  amministrazioni  di
          cui puo' avvalersi ai sensi  dell'art.  33,  comma  3,  del
          codice. 
              2. Le strutture di cui al comma 1 che possono  svolgere
          l'attivita' di verifica dei progetti sono: 
              a) per lavori di importo pari o superiore a 20  milioni
          di  euro,  l'unita'  tecnica  della   stazione   appaltante
          accreditata, ai  sensi  della  norma  europea  UNI  CEI  EN
          ISO/IEC 17020, quale organismo di ispezione di Tipo B; 
              b) per lavori di importo  inferiore  a  20  milioni  di
          euro: 
              l'unita' tecnica di cui alla lettera a); 
              gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove
          il progetto sia stato redatto da progettisti esterni; 
              gli uffici tecnici  delle  stesse  stazioni  appaltanti
          dotate di un sistema di gestione per  la  qualita'  ove  il
          progetto sia stato redatto da progettisti interni. 
              3. Per sistema di gestione per la qualita', ai fini  di
          cui  al  comma  1,  si  intende  un  sistema  coerente  con
          requisiti della norma UNI EN ISO 9001. 
              Per un periodo di due anni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  allegato   le   strutture   tecniche
          dell'amministrazione  sono  esentate  dal  possesso   della
          certificazione UNI EN ISO 9001. 
              4. Ferme restando le  competenze  del  Ministero  dello
          sviluppo economico in materia di vigilanza sugli  organismi
          di  accreditamento,  il  Consiglio  superiore  dei   lavori
          pubblici, tramite il servizio tecnico centrale,  e'  organo
          di   accreditamento    delle    unita'    tecniche    delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          e degli organismi statali  di  diritto  pubblico  ai  sensi
          delle norme europee UNI EN ISO 9001 ed UNI GEI  EN  ISO/IEC
          17020 per gli organismi di ispezione di Tipo B, sulla  base
          di apposito regolamento tecnico predisposto  dal  Consiglio
          stesso  sentiti  gli  enti  nazionali   di   accreditamento
          riconosciuti a livello europeo,  emanato  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture. Per le finalita' di  cui  al
          presente  comma  le   amministrazioni   pubbliche   possono
          avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
              5.  Per  le  amministrazioni  pubbliche  che   non   si
          avvalgono  delle   disposizioni   di   cui   al   comma   4
          l'accreditamento dell'organismo di ispezione di  Tipo  B  e
          l'accertamento del sistema  di  gestione  per  la  qualita'
          coerente con i  requisiti  della  norma  UNI  EN  ISO  9001
          dovranno  essere  rilasciati,  rispettivamente,   da   enti
          partecipanti  all'European  Cooperation  for  Accreditation
          (EA) e da organismi di certificazione, accreditati da  enti
          partecipanti  all'European  Cooperation  for  Accreditation
          (EA).". 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
          novembre 2011  (Nomina  dei  Sottosegretari  di  Stato)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  2  dicembre  2011,  n.
          281. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   19
          dicembre 2011(Attribuzione del titolo di Vice  Ministro  al
          Sottosegretario  di  Stato  presso   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti dott. Mario Ciaccia, a norma
          dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2011, n.
          301. 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 della  citata  legge
          n. 400 del 1988: 
              "Art. 10. (Sottosegretari di Stato). 
              1. I sottosegretari di Stato sono nominati con  decreto
          del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
          del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che
          il sottosegretario e' chiamato  a  coadiuvare,  sentito  il
          Consiglio dei ministri. 
              2. Prima di assumere le funzioni  i  sottosegretari  di
          Stato prestano giuramento nelle  mani  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri con la formula di cui all'art. 1. 
              3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro  ed
          esercitano  i  compiti  ad  essi   delegati   con   decreto
          ministeriale pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Fermi
          restando  la  responsabilita'  politica  e  i   poteri   di
          indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'art. 95 della
          Costituzione, a  non  piu'  di  dieci  Sottosegretari  puo'
          essere attribuito il titolo di vice ministro,  se  ad  essi
          sono conferite deleghe  relative  ad  aree  o  progetti  di
          competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di
          piu' direzioni generali. In tale caso la delega,  conferita
          dal Ministro competente, e'  approvata  dal  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri. 
              4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali
          rappresentanti del Governo,  alle  sedute  delle  Camere  e
          delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in
          conformita' alle direttive del  ministro  e  rispondere  ad
          interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri di cui  al
          comma  3  possono  essere  invitati  dal   Presidente   del
          Consiglio  dei   Ministri,   d'intesa   con   il   Ministro
          competente, a partecipare alle  sedute  del  Consiglio  dei
          Ministri, senza diritto di voto, per riferire su  argomenti
          e questioni attinenti alla materia loro delegata. 
              5.  Oltre  al   sottosegretario   di   Stato   nominato
          segretario  del  Consiglio  dei  ministri,  possono  essere
          nominati presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
          altri sottosegretari  per  lo  svolgimento  di  determinati
          compiti  e  servizi.  La  legge   sull'organizzazione   dei
          Ministeri  determina  il  numero  e  le  attribuzioni   dei
          sottosegretari. Entro tali  limiti  i  sottosegretari  sono
          assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed  ai
          Ministeri.". 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  20  della  legge  5
          novembre 1971, n. 1086: 
              "Art. 20. (Laboratori). 
              Agli effetti  della  presente  legge  sono  considerati
          laboratori ufficiali: 
              i   laboratori   degli   istituti   universitari    dei
          politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta'
          o istituti universitari di architettura; 
              il   laboratorio   dell'istituto   sperimentale   delle
          ferrovie dello Stato (Roma); 
              il laboratorio dell'istituto sperimentale stradale, del
          Touring Club italiano (Milano); 
              il laboratorio di scienza delle costruzioni del  centro
          studi ed esperienze dei servizi antincendi e di  protezione
          civile (Roma); 
              il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma). 
              Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio
          superiore dei lavori pubblici, puo' autorizzare con proprio
          decreto altri laboratori ad effettuare prove sui  materiali
          da costruzione, ai sensi della presente legge. 
              L'attivita' dei  laboratori,  ai  fini  della  presente
          legge, e' servizio di pubblica utilita'.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge  28
          maggio 2004, n. 136, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 27 luglio 2004,  n.  186  (Disposizioni  urgenti  per
          garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica
          amministrazione): 
              "Art.   5.   (Normative   tecniche   in   materia    di
          costruzioni). 
              1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza,  ferme
          restando le  competenze  delle  regioni  e  delle  province
          autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, provvede, di concerto con  il  Dipartimento  della
          protezione civile, secondo un programma  di  priorita'  per
          gli edifici scolastici e sanitari, alla redazione di  norme
          tecniche, anche  per  la  verifica  sismica  ed  idraulica,
          relative alle costruzioni, nonche' alla redazione di  norme
          tecniche   per   la   progettazione,   la   costruzione   e
          l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle  dighe  di
          ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e  sostegno
          dei terreni. Ai fini dell'emanazione delle  norme  tecniche
          per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche
          sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce  il  parere
          tecnico del  Registro  italiano  dighe,  da  inviare  entro
          trenta giorni dalla richiesta. 
              2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con
          le procedure di cui  all'art.  52  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380,  di  concerto  con  il  Dipartimento
          della protezione civile. 
              2-bis. Al fine di  avviare  una  fase  sperimentale  di
          applicazione delle norme tecniche di cui  al  comma  1,  e'
          consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla  data  di
          entrata  in  vigore  delle  stesse,  la   possibilita'   di
          applicazione, in alternativa,  della  normativa  precedente
          sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre  1971,
          n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n.  64,  e  relative
          norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto
          dall'applicazione del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.".