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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 novembre 2012, n. 267

Regolamento riguardante i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. (13G00070)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013
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Testo in vigore dal:  20-4-2013

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, ed in particolare i commi da 5 a 10 dell'articolo 7, inerenti l'istituzione di un apposito centro di responsabilità amministrativa presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti facente capo al Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'afflusso dei proventi delle attività del Servizio tecnico centrale nell'unità previsionale di base relativa al medesimo centro di responsabilità;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 43, comma 4;
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, in materia di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica ed i relativi decreti attuativi;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche ed i relativi decreti attuativi;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 con il quale sono state approvate le nuove norme tecniche per le costruzioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n. 29;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005 con il quale sono state approvate le norme tecniche per le costruzioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 gennaio 1996 con il quale sono state approvate le norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 1996, n. 29;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, ed in particolare l'articolo 8, comma 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, concernente disposizioni legislative in materia edilizia ed in particolare l'articolo 59;
Visto l'articolo 28, comma 4, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2000, n. 120, recante «Criteri generali per l'adozione dei regolamenti di individuazione delle prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali, da sottoporre a contributo»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 14 luglio 2008;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. 15960 del 27 aprile 2012 ai sensi della citata legge n. 400 del 1988;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2011 recante la nomina del dott. Mario Ciaccia a Sottosegretario di Stato alle infrastrutture ed ai trasporti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre 2011 recante la delega al Vice Ministro dott. Mario Ciaccia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2011, n. 301;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 recante l'attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dott. Mario Ciaccia, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle attività ricomprese all'articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzate:
a) al rilascio della concessione ai laboratori di prova di cui all'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla vigilanza sugli stessi;
b) alla qualificazione e vigilanza della produzione degli acciai per cemento armato normale e precompresso e per strutture metalliche, compresi i profilati formati a freddo o saldati senza trattamento termico, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 gennaio 1996 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;
c) al rilascio del certificato di idoneità tecnica per i sistemi costruttivi prefabbricati ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;
d) alla qualificazione e vigilanza sulla produzione di elementi prefabbricati prodotti in serie dichiarata ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;
e) al rilascio dell'autorizzazione alla produzione di elementi prefabbricati prodotti in serie controllata, ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;
f) alla qualificazione e vigilanza della produzione di sistemi antisismici o similari, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;
g) alla qualificazione e vigilanza della produzione di elementi strutturali e sistemi costruttivi in legno massiccio, legno lamellare incollato, pannelli a base di legno, esplicata, in attesa della completa definizione delle procedure comunitarie per il rilascio della marcatura CE, secondo le indicazioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;
h) al rilascio della concessione ai laboratori di prove geotecniche sui terreni, sulle rocce e in situ di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246, ed all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla vigilanza sugli stessi;
i) alla qualificazione, deposito e vigilanza della produzione di materiali, prodotti e sistemi costruttivi non coperti da marcatura CE, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;
j) al rilascio del certificato di idoneità all'uso tramite procedure di equivalenza ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;
k) all'abilitazione di organismi di certificazione degli stabilimenti di produzione del calcestruzzo industrializzati nonché vigilanza sugli stessi ai sensi dell'articolo 5 decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;
l) alla qualificazione e vigilanza dei centri di trasformazione, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;
m) al rilascio dell'accreditamento degli organismi di ispezione di tipo B ai sensi dell'articolo 28, comma 4, dell'allegato XXI al decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
n) al rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, di ispezione e dei laboratori incaricati delle prove; alle attività di certificazione, di ispezione, di prova e rilascio di benestare tecnico sui prodotti soggetti alla marcatura CE, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art.17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.".
- La legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2002, n. 181, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 7, commi da 5 a 10, della citata legge n. 166 del 2002:
"Art. 7. (Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici)
(Omissis).
5. Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è istituito un apposito centro di responsabilità amministrativa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.
6. È abrogato l'articolo 55 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.
7. In apposita unità previsionale di base da istituire nell'ambito del centro di responsabilità di cui al comma 5 è trasferita, nella misura da determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte delle risorse iscritte per l'anno 2002 nell'unità previsionale di base 3.1.1.0 - Funzionamento, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al centro di responsabilità «Opere pubbliche ed edilizia».
8. Ai fini di cui al comma 5, è altresì autorizzata la spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.
9. All'unità previsionale di base di cui al comma 7 affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonché di notifica di altri organismi e di benestare tecnico europeo. Confluiscono, altresì, in detta unità previsionale di base, secondo quanto disposto dall'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attività di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell'art. 8 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonché dell'attività ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a 1.000.000 di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.".
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 43, commi 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):
"Art. 43. (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività) (Omissis).
4. Con uno o più regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto.
Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con regolamenti emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri; i regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale deliberazione. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione.".
- La legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1971, n. 321.
- La legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 1974, n. 76.
- Si riporta il testo dell'art. 67, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
"Art. 67 (Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)
(Omissis).
2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate.
3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all'allegato B, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni.
4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1993, n. 170.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione):
"Art. 8. (Organismi interessati dall'attestato di conformità).
1. Ai fini del rilascio dell'attestato di conformità di cui all'art. 6:
a) organismi di certificazione sono gli organismi imparziali governativi o no, che possiedono la competenza e le attribuzioni necessarie per eseguire la certificazione di conformità secondo le regole di procedura e di gestione fissate;
b) organismi d'ispezione sono gli organismi imparziali aventi a disposizione l'organizzazione, il personale, la competenza e l'integrità necessarie per svolgere, secondo criteri specifici, compiti quali valutazione, raccomandazione di accettazione e verifica delle operazioni di controllo della qualità effettuate dal fabbricante, selezione e valutazione dei prodotti in loco, o in fabbrica, o altrove secondo criteri specifici;
c) laboratori di prova sono gli organismi imparziali che misurano, esaminano, provano, classificano o determinano in altro modo le caratteristiche o la prestazione dei materiali o dei prodotti.
2. Le tre funzioni di cui al comma 1, o due di esse, nei casi indicati dall'art. 7, lettera A), e con la lettera B), procedura n. 1 o 2, possono essere svolte da un solo organismo purché in possesso dei relativi requisiti.
3. Il servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici è organismo di certificazione ed ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, anche in zone a rischio sismico, per i quali è di prioritaria importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato A (resistenza meccanica e stabilità).
4. Il centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è organismo di certificazione ed ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 2 di cui all'allegato A (sicurezza in caso di incendio). I laboratori del predetto centro sono laboratori di prova per prodotti e sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio.
5. Le spese relative al rilascio dell'attestato di conformità sono a carico del richiedente.
6. Restano ferme le competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'applicazione dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 . L'autorizzazione prevista da detto articolo riguarderà altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce.
7. Restano salve le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei lavori pubblici per quanto attiene l'applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 595.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:
"Art. 59 (L). Laboratori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20).
1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
c) prove di laboratorio su terre e rocce.
3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.".
- Si riporta il testo dell'art. 28 dell'Allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e successive modificazioni:
"Art. 28. (Verifica attraverso strutture tecniche dell'amministrazione).
1. La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'art. 33, comma 3, del codice.
2. Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere l'attività di verifica dei progetti sono:
a) per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale organismo di ispezione di Tipo B;
b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:
l'unità tecnica di cui alla lettera a);
gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti dotate di un sistema di gestione per la qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.
3. Per sistema di gestione per la qualità, ai fini di cui al comma 1, si intende un sistema coerente con requisiti della norma UNI EN ISO 9001.
Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente allegato le strutture tecniche dell'amministrazione sono esentate dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9001.
4. Ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, tramite il servizio tecnico centrale, è organo di accreditamento delle unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9001 ed UNI GEI EN ISO/IEC 17020 per gli organismi di ispezione di Tipo B, sulla base di apposito regolamento tecnico predisposto dal Consiglio stesso sentiti gli enti nazionali di accreditamento riconosciuti a livello europeo, emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture. Per le finalità di cui al presente comma le amministrazioni pubbliche possono avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
5. Per le amministrazioni pubbliche che non si avvalgono delle disposizioni di cui al comma 4 l'accreditamento dell'organismo di ispezione di Tipo B e l'accertamento del sistema di gestione per la qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001 dovranno essere rilasciati, rispettivamente, da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA) e da organismi di certificazione, accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA).".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2011 (Nomina dei Sottosegretari di Stato) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2011, n. 281.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011(Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dott. Mario Ciaccia, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2011, n. 301.
- Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge n. 400 del 1988:
"Art. 10. (Sottosegretari di Stato).
1. I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri.
2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la formula di cui all'art. 1.
3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, a non più di dieci Sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, è approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri di cui al comma 3 possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata.
5. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.".

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086:
"Art. 20. (Laboratori).
Agli effetti della presente legge sono considerati laboratori ufficiali:
i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
il laboratorio dell'istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato (Roma);
il laboratorio dell'istituto sperimentale stradale, del Touring Club italiano (Milano);
il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma).
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, ai sensi della presente legge.
L'attività dei laboratori, ai fini della presente legge, è servizio di pubblica utilità.".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione):
"Art. 5. (Normative tecniche in materia di costruzioni).
1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, secondo un programma di priorità per gli edifici scolastici e sanitari, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. Ai fini dell'emanazione delle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere tecnico del Registro italiano dighe, da inviare entro trenta giorni dalla richiesta.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui all'art. 52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile.
2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, è consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.".