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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 16 novembre 2012, n. 254

Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. (13G00034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/2013
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Testo in vigore dal: 20-2-2013
 
 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo
17, comma 3; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa, e in particolare l'articolo 21; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, concernente regolamento recante norme in  materia  di  autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della  legge
15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'articolo 8; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per  la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007), e in particolare l'articolo 1, commi 605,  lettera
f), e 622, che sancisce l'obbligatorieta' dell'istruzione per  almeno
10 anni; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante  disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, convertito con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, e in particolare, l'articolo 64; 
  Visto  il  decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.   137,   recante
disposizioni  urgenti  in  materia  di  istruzione   e   universita',
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e
in particolare l'articolo 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89, recante revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, e  in  particolare  l'articolo  1,  che,  al  comma  4,  prevede
«l'eventuale revisione delle Indicazioni nazionali, di cui  al  comma
3, da adottarsi mediante regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122,  concernente  regolamento  recante  coordinamento  delle   norme
vigenti  per  la  valutazione  degli  alunni  e  ulteriori  modalita'
applicative  in  materia,  ai  sensi  degli  articoli  2  e   3   del
decreto-legge  1°   settembre   2008,   n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2010,
recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e
gli obiettivi  di  apprendimento  dell'insegnamento  della  religione
cattolica  per  la  scuola  dell'infanzia  e  per  il   primo   ciclo
d'istruzione; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  31  luglio
2007, recante «Indicazioni per la scuola dell'infanzia  e  del  primo
ciclo di istruzione. Indicazioni per il curricolo», aventi  carattere
sperimentale; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139, concernente regolamento recante  norme  in  materia  di
adempimento dell'obbligo di istruzione,  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Vista la circolare ministeriale 18 aprile 2012, n. 31, con la quale
sono stati fissati i  criteri  per  la  revisione  delle  Indicazioni
nazionali da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 
  Vista la Raccomandazione del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
dell'Unione europea del  18  dicembre  2006,  relativa  a  competenze
chiave per l'apprendimento permanente; 
  Considerati  gli  esiti  del  monitoraggio  effettuato   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 89, secondo le indicazioni  fornite  con  circolare
ministeriale 4 novembre 2011, n. 101; 
  Considerati gli esiti della consultazione rivolta alle  scuole  del
primo  ciclo  del  sistema  nazionale  di  istruzione,  disposta  con
circolare ministeriale 31 maggio 2012, n. 49, sulla base della  bozza
delle  Indicazioni  nazionali   per   il   curricolo   della   scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, resa  pubblica  il  30
maggio 2012; 
  Considerati gli esiti delle iniziative di informazione e ascolto  a
supporto della  consultazione,  realizzate  su  tutto  il  territorio
nazionale secondo le disposizioni fornite con circolare  ministeriale
24 maggio 2012, n. 46; 
  Considerati  altresi'  i  contributi   di   soggetti   qualificati,
richiesti ai sensi della  citata  circolare  ministeriale  31  maggio
2012, n. 49, e pervenuti nelle forme previste dalla stessa; 
  Preso atto dei lavori svolti dal nucleo redazionale costituito  con
decreto direttoriale del 28 marzo 2012, prot. n. 1948, integrato  con
decreto direttoriale dell'11 maggio 2012, prot. n. 2849, e incaricato
della revisione delle nuove Indicazioni nazionali in base ai  criteri
definiti dalla circolare ministeriale del 18 aprile 2012, n.  31  con
il contributo di consulenti esperti; 
  Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica  istruzione,
espresso nell'adunanza del 25 luglio 2012; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nella  seduta  del  27
settembre  2012,  con  particolare  riferimento  alla  richiesta   di
riformulazione dell'articolo 3; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  predetta  legge  n.  400  del
1988,  cosi'  come  attestata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri con nota n. 10095 del 7 novembre 2012; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Le  Indicazioni  nazionali,  allegate  al   presente   decreto,
sostituiscono  le  Indicazioni  nazionali  per  i  piani  di   studio
personalizzati di  cui  agli  allegati  A,  B,  C  e  D  del  decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e le successive Indicazioni  per
il curricolo per  la  scuola  dell'infanzia  e  per  il  primo  ciclo
d'istruzione di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione
31 luglio 2007. 
  2.  A   partire   dall'anno   scolastico   2012-2013,   le   scuole
dell'infanzia   e   del   primo   ciclo   di   istruzione   procedono
all'elaborazione dell'offerta formativa avendo a riferimento in prima
attuazione e con gradualita', le Indicazioni nazionali contenute  nel
documento allegato, che e' parte integrante del presente decreto. 
  3. Limitatamente all'anno scolastico 2012-2013  i  collegi  docenti
utilizzeranno le  parti  delle  predette  Indicazioni  compatibili  e
coerenti con il piano dell'offerta formativa adottato, le  esperienze
maturate  nell'ambito  del  contesto  scolastico,  le  esigenze   del
territorio e le condizioni di fattibilita' in cui la  singola  scuola
opera. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione
          dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della
          scuola dell'infanzia e del primo  ciclo  di  istruzione  ai
          sensi dell'art. 64, comma 4, del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133): 
              «Art. 1 (Previsioni  generali).  -  1.  Fermo  restando
          quanto previsto dalla legge  28  marzo  2003,  n.  53;  dal
          decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;  dal  capo  IV
          del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;  dall'art.
          1, commi 1 e 7 del decreto-legge 7 settembre 2007, n.  147,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007,
          n. 176,  la  scuola  dell'infanzia  e  il  primo  ciclo  di
          istruzione sono disciplinati dal presente regolamento. 
              2. Il presente regolamento provvede,  anche  attraverso
          modifiche  delle  disposizioni  legislative   vigenti,   ad
          introdurre, nell'organizzazione e nel  funzionamento  della
          scuola dell'infanzia  e  del  primo  ciclo  di  istruzione,
          misure di riorganizzazione e  qualificazione,  al  fine  di
          assicurare migliori  opportunita'  di  apprendimento  e  di
          crescita educativa,  e  dell'assolvimento  dell'obbligo  di
          istruzione. 
              3.  In  sede   di   prima   attuazione   del   presente
          regolamento, e comunque per un periodo non superiore a  tre
          anni scolastici decorrenti dall'anno scolastico  2009-2010,
          si applicano le Indicazioni nazionali di cui agli  allegati
          A, B, C e D del decreto legislativo 19  febbraio  2004,  n.
          59, come aggiornate dalle Indicazioni per il  curricolo  di
          cui al decreto del Ministro della  pubblica  istruzione  in
          data 31 luglio 2007. Con atto  di  indirizzo  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  sono
          individuati i criteri generali necessari ad armonizzare gli
          assetti  pedagogici,  didattici   ed   organizzativi   agli
          obiettivi previsti dal presente regolamento. 
              4.    Nel     corso     del     triennio     scolastico
          2009/2010-2011/2012,    l'eventuale     revisione     delle
          Indicazioni nazionali, di cui  al  comma  3,  da  adottarsi
          mediante regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400,  e'  effettuata,  sulla  base
          degli esiti di apposito monitoraggio sulle attivita'  poste
          in   essere   dalle   istituzioni   scolastiche,   affidato
          all'Agenzia  nazionale  per  lo   sviluppo   dell'autonomia
          scolastica  (ANSAS)  e  all'Istituto   nazionale   per   la
          valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
          formazione (INVALSI).». 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1-3. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4-4ter. (Omissis).». 
              -  Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado), e' stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19  maggio  1994,  n.  115,  supplemento
          ordinario. 
              - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo
          1997, n. 59 (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di
          funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la
          riforma   della   Pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa): 
              «Art.  21.   -   1.   L'autonomia   delle   istituzioni
          scolastiche e degli istituti  educativi  si  inserisce  nel
          processo  di  realizzazione   della   autonomia   e   della
          riorganizzazione dell'intero  sistema  formativo.  Ai  fini
          della  realizzazione  della  autonomia  delle   istituzioni
          scolastiche le  funzioni  dell'Amministrazione  centrale  e
          periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
          del  servizio  di  istruzione,  fermi  restando  i  livelli
          unitari e nazionali di fruizione del  diritto  allo  studio
          nonche' gli elementi comuni all'intero  sistema  scolastico
          pubblico in materia di gestione e  programmazione  definiti
          dallo  Stato,   sono   progressivamente   attribuite   alle
          istituzioni  scolastiche,  attuando  a   tal   fine   anche
          l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie,  alle
          scuole e agli  istituti  di  istruzione  secondaria,  della
          personalita'   giuridica   degli   istituti    tecnici    e
          professionali  e  degli  istituti   d'arte   ed   ampliando
          l'autonomia  per  tutte  le  tipologie  degli  istituti  di
          istruzione, anche in deroga alle norme vigenti  in  materia
          di contabilita' dello Stato. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
          conto delle loro specificita' ordinamentali. 
              2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si  provvede
          con uno o piu' regolamenti da adottare ai  sensi  dell'art.
          17, comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  nel
          termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, sulla base dei criteri generali e  principi
          direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
          presente  articolo.  Sugli   schemi   di   regolamento   e'
          acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
          di  Stato,   il   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari. Decorsi sessanta giorni  dalla  richiesta  di
          parere  alle  Commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque emanati. Con i regolamenti predetti  sono  dettate
          disposizioni per armonizzare le norme di cui  all'art.  355
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297, con quelle della presente legge. 
              3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
          della  personalita'   giuridica   e   dell'autonomia   alle
          istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche  tra  loro
          unificate nell'ottica di garantire  agli  utenti  una  piu'
          agevole fruizione del servizio di istruzione, e le  deroghe
          dimensionali  in   relazione   a   particolari   situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze e alla varieta' delle  situazioni  locali  e  alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione  scolastica.   Le   deroghe   dimensionali
          saranno automaticamente  concesse  nelle  province  il  cui
          territorio e' per  almeno  un  terzo  montano,  in  cui  le
          condizioni  di  viabilita'  statale  e  provinciale   siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi. 
              4.  La  personalita'  giuridica  e   l'autonomia   sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
          al comma 3 attraverso piani di dimensionamento  della  rete
          scolastica, e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2000
          contestualmente  alla  gestione  di   tutte   le   funzioni
          amministrative  che  per   loro   natura   possono   essere
          esercitate dalle istituzioni  autonome.  In  ogni  caso  il
          passaggio al nuovo regime di autonomia  sara'  accompagnato
          da apposite iniziative di formazione del personale, da  una
          analisi delle realta' territoriali, sociali  ed  economiche
          delle singole istituzioni scolastiche  per  l'adozione  dei
          conseguenti  interventi  perequativi  e  sara'   realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse. 
              5.   La   dotazione   finanziaria   essenziale    delle
          istituzioni scolastiche gia' in  possesso  di  personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'  costituita  dall'assegnazione  dello   Stato   per   il
          funzionamento amministrativo e didattico, che si  suddivide
          in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa.  Tale
          dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo  di
          destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria  per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e  di
          ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione  senza  vincoli
          di destinazione comporta l'utilizzabilita' della  dotazione
          finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
          e  di  parte  corrente,  con  possibilita'  di  variare  le
          destinazioni in corso  d'anno.  Con  decreto  del  Ministro
          della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          sentito   il   parere   delle   commissioni    parlamentari
          competenti, sono individuati i parametri per la definizione
          della dotazione finanziaria ordinaria delle  scuole.  Detta
          dotazione  ordinaria  e'  stabilita  in  misura   tale   da
          consentire  l'acquisizione  da  parte   delle   istituzioni
          scolastiche dei beni di consumo e strumentali  necessari  a
          garantire      l'efficacia      del       processo       di
          insegnamento-apprendimento  nei  vari  gradi  e   tipologie
          dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
          possono  confluire  anche   i   finanziamenti   attualmente
          allocati  in  capitoli  diversi  da  quelli  intitolati  al
          funzionamento  amministrativo   e   didattico,   e'   spesa
          obbligatoria ed e' rivalutata annualmente  sulla  base  del
          tasso  di  inflazione  programmata.  In   sede   di   prima
          determinazione,  la  dotazione  perequativa  e'  costituita
          dalle disponibilita' finanziarie residue  sui  capitoli  di
          bilancio  riferiti   alle   istituzioni   scolastiche   non
          assorbite   dalla   dotazione   ordinaria.   La   dotazione
          perequativa e' rideterminata  annualmente  sulla  base  del
          tasso   di   inflazione   programmata   e   di    parametri
          socio-economici e ambientali individuati  di  concerto  dai
          Ministri  della  pubblica  istruzione  e  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentito  il
          parere delle commissioni parlamentari competenti. 
              6.  Sono  abrogate  le   disposizioni   che   prevedono
          autorizzazioni preventive per l'accettazione di  donazioni,
          eredita' e legati da parte delle  istituzioni  scolastiche,
          ivi  compresi  gli   istituti   superiori   di   istruzione
          artistica, delle  fondazioni  o  altre  istituzioni  aventi
          finalita' di educazione o di  assistenza  scolastica.  Sono
          fatte  salve  le  vigenti  disposizioni  di  legge   o   di
          regolamento in  materia  di  avviso  ai  successibili.  Sui
          cespiti ereditari e su quelli ricevuti  per  donazione  non
          sono dovute le imposte in vigore per le  successioni  e  le
          donazioni. 
              7. Le istituzioni scolastiche  che  abbiano  conseguito
          personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma  1  e
          le istituzioni scolastiche gia' dotate  di  personalita'  e
          autonomia, previa realizzazione  anche  per  queste  ultime
          delle operazioni di dimensionamento  di  cui  al  comma  4,
          hanno autonomia organizzativa  e  didattica,  nel  rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale. 
              8.  L'autonomia  organizzativa  e'   finalizzata   alla
          realizzazione della flessibilita', della  diversificazione,
          dell'efficienza e dell'efficacia del  servizio  scolastico,
          alla integrazione e al miglior  utilizzo  delle  risorse  e
          delle strutture, all'introduzione di tecnologie  innovative
          e al coordinamento con il contesto  territoriale.  Essa  si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del gruppo classe e delle  modalita'  di  organizzazione  e
          impiego dei docenti, secondo  finalita'  di  ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali, fermi restando i giorni di  attivita'  didattica
          annuale previsti  a  livello  nazionale,  la  distribuzione
          dell'attivita' didattica  in  non  meno  di  cinque  giorni
          settimanali, il rispetto dei complessivi  obblighi  annuali
          di servizio dei docenti previsti dai  contratti  collettivi
          che possono essere assolti  invece  che  in  cinque  giorni
          settimanali anche sulla base di un'apposita  programmazione
          plurisettimanale. 
              9.   L'autonomia   didattica    e'    finalizzata    al
          perseguimento  degli   obiettivi   generali   del   sistema
          nazionale di istruzione, nel  rispetto  della  liberta'  di
          insegnamento, della liberta' di scelta educativa  da  parte
          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si
          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da
          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
          metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione  di
          liberta'  progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta   di
          insegnamenti opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e  nel
          rispetto delle esigenze formative  degli  studenti.  A  tal
          fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma  71,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
          per  la  determinazione  degli   organici   funzionali   di
          istituto,  fermi   restando   il   monte   annuale   orario
          complessivo  previsto  per  ciascun  curriculum  e   quello
          previsto  per  ciascuna  delle  discipline   ed   attivita'
          indicate come fondamentali di ciascun tipo o  indirizzo  di
          studi e l'obbligo di  adottare  procedure  e  strumenti  di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi. 
              10.  Nell'esercizio  dell'autonomia   organizzativa   e
          didattica  le  istituzioni  scolastiche   realizzano,   sia
          singolarmente  che  in   forme   consorziate,   ampliamenti
          dell'offerta  formativa  che   prevedano   anche   percorsi
          formativi  per  gli  adulti,  iniziative   di   prevenzione
          dell'abbandono e della dispersione  scolastica,  iniziative
          di utilizzazione delle strutture e delle  tecnologie  anche
          in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il  mondo
          del  lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a   programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra le regioni  e  l'amministrazione  scolastica,  percorsi
          integrati tra diversi  sistemi  formativi.  Le  istituzioni
          scolastiche autonome  hanno  anche  autonomia  di  ricerca,
          sperimentazione  e  sviluppo  nei   limiti   del   proficuo
          esercizio dell'autonomia  didattica  e  organizzativa.  Gli
          istituti   regionali   di   ricerca,   sperimentazione    e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la Biblioteca di documentazione pedagogica e le  scuole  ed
          istituti a carattere atipico di cui alla  parte  I,  titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  sono  riformati  come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome. 
              11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2  sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle Accademie di belle arti, agli Istituti  superiori  per
          le industrie artistiche, ai Conservatori  di  musica,  alle
          Accademie nazionali di arte drammatica e di danza,  secondo
          i principi contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e  con  gli
          adattamenti resi necessari dalle  specificita'  proprie  di
          tali istituzioni. 
              12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
          stipulare convenzioni allo scopo di favorire  attivita'  di
          aggiornamento, di ricerca e di  orientamento  scolastico  e
          universitario. 
              13. Con effetto dalla data di entrata in  vigore  delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni  vigenti  con  esse  incompatibili,   la   cui
          ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. 
              14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          di concerto con il Ministro del  tesoro,  sono  emanate  le
          istruzioni  generali  per  l'autonoma   allocazione   delle
          risorse, per la formazione dei  bilanci,  per  la  gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per  le
          modalita' del riscontro delle  gestioni  delle  istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti di cui al comma  2.  E'  abrogato  il  comma  9
          dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
              15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e'  delegato  ad
          emanare un decreto  legislativo  di  riforma  degli  organi
          collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
          periferico che tenga conto della specificita'  del  settore
          scolastico, valorizzando l'autonomo apporto  delle  diverse
          componenti e  delle  minoranze  linguistiche  riconosciute,
          nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
              a)       armonizzazione       della       composizione,
          dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi  organi  con
          le competenze dell'amministrazione  centrale  e  periferica
          come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche'  con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome; 
              b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12,
          comma 1, lettera p); 
              c)  eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma  1,
          lettera g); 
              d) valorizzazione del  collegamento  con  le  comunita'
          locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i); 
              e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  nella  salvaguardia  del  principio   della
          liberta' di insegnamento. 
              16.  Nel  rispetto  del  principio  della  liberta'  di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure professionali del personale docente, ferma  restando
          l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e'  conferita
          la  qualifica  dirigenziale  contestualmente   all'acquisto
          della personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da  parte
          delle singole istituzioni scolastiche.  I  contenuti  e  le
          specificita' della qualifica dirigenziale sono  individuati
          con decreto legislativo integrativo delle disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, da emanare  entro  un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  legge,  sulla  base  dei
          seguenti criteri: 
              a) l'affidamento, nel rispetto delle  competenze  degli
          organi  collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti   di
          direzione, di coordinamento e valorizzazione delle  risorse
          umane, di gestione di risorse  finanziarie  e  strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati; 
              b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera  a)
          e l'organizzazione e le  attribuzioni  dell'amministrazione
          scolastica periferica, come ridefinite ai  sensi  dell'art.
          13, comma 1; 
              c) la revisione del sistema di reclutamento,  riservato
          al personale docente con adeguata anzianita'  di  servizio,
          in armonia con  le  modalita'  previste  dall'art.  28  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
              d) l'attribuzione della dirigenza  ai  capi  d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica autonoma, che frequentino un apposito  corso  di
          formazione. 
              17. Il rapporto  di  lavoro  dei  dirigenti  scolastici
          sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
          comparto scuola, articolato in autonome aree. 
              18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art.  13
          la riforma degli  uffici  periferici  del  Ministero  della
          pubblica   istruzione   e'   realizzata   armonizzando    e
          coordinando  i  compiti  e   le   funzioni   amministrative
          attribuiti alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche  in
          materia di programmazione  e  riorganizzazione  della  rete
          scolastica. 
              19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
          quattro  anni  al  Parlamento,  a   decorrere   dall'inizio
          dell'attuazione  dell'autonomia   prevista   nel   presente
          articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche  al
          fine di apportare  eventuali  modifiche  normative  che  si
          rendano necessarie. 
              20.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano  disciplinano  con  propria
          legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
          nei limiti dei propri statuti e  delle  relative  norme  di
          attuazione. 
              20-bis. Con la stessa legge regionale di cui  al  comma
          20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
          di svolgimento e di  certificazione  di  una  quarta  prova
          scritta di lingua francese, in aggiunta  alle  altre  prove
          scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n.  425.  Le
          modalita' e i criteri di valutazione  delle  prove  d'esame
          sono   definiti   nell'ambito   dell'apposito   regolamento
          attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'
          abrogato il comma 5 dell'art. 3  della  legge  10  dicembre
          1997, n. 425.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  8,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  8   marzo   1999,   n.   275
          (Regolamento recante norme in materia  di  autonomia  delle
          istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della  legge
          15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 8 (Definizione dei curricoli). - 1.  Il  Ministro
          della pubblica istruzione, previo parere  delle  competenti
          commissioni parlamentari  sulle  linee  e  sugli  indirizzi
          generali, definisce  a  norma  dell'art.  205  del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  sentito  il  Consiglio
          nazionale della pubblica istruzione, per i diversi  tipi  e
          indirizzi di studio: 
              a) gli obiettivi generali del processo formativo; 
              b) gli obiettivi specifici  di  apprendimento  relativi
          alle competenze degli alunni; 
              c) le discipline e le attivita'  costituenti  la  quota
          nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale; 
              d)  l'orario  obbligatorio  annuale   complessivo   dei
          curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria  e
          della  quota  obbligatoria   riservata   alle   istituzioni
          scolastiche; 
              e) i limiti di flessibilita' temporale  per  realizzare
          compensazioni  tra  discipline  e  attivita'  della   quota
          nazionale del curricolo; 
              f) gli standard relativi alla qualita' del servizio; 
              g) gli indirizzi generali circa  la  valutazione  degli
          alunni,  il  riconoscimento  dei  crediti  e   dei   debiti
          formativi; 
              h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi
          formativi  finalizzati  all'educazione   permanente   degli
          adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema  integrato
          di istruzione, formazione, lavoro,  sentita  la  Conferenza
          unificata. 
              2. Le istituzioni scolastiche  determinano,  nel  Piano
          dell'offerta formativa  il  curricolo  obbligatorio  per  i
          propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la
          quota definita  a  livello  nazionale  con  la  quota  loro
          riservata che comprende le discipline  e  le  attivita'  da
          esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo
          le  istituzioni  scolastiche   precisano   le   scelte   di
          flessibilita' previste dal comma 1, lettera e). 
              3.  Nell'integrazione  tra  la  quota   nazionale   del
          curricolo e quella riservata alle scuole  e'  garantito  il
          carattere  unitario  del  sistema  di  istruzione   ed   e'
          valorizzato il pluralismo  culturale  e  territoriale,  nel
          rispetto delle diverse finalita' della scuola  dell'obbligo
          e della scuola secondaria superiore. 
              4. La determinazione del curricolo  tiene  conto  delle
          diverse  esigenze  formative  degli  alunni   concretamente
          rilevate, della necessita' di garantire efficaci azioni  di
          continuita' e  di  orientamento,  delle  esigenze  e  delle
          attese espresse dalle  famiglie,  dagli  enti  locali,  dai
          contesti sociali, culturali ed  economici  del  territorio.
          Agli  studenti  e  alle  famiglie  possono  essere  offerte
          possibilita' di opzione. 
              5. Il curricolo della singola  istituzione  scolastica,
          definito anche  attraverso  una  integrazione  tra  sistemi
          formativi sulla base di accordi con le regioni e  gli  enti
          locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e  139  del
          decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  puo'  essere
          personalizzato in relazione ad azioni, progetti  o  accordi
          internazionali. 
              6.  L'adozione  di  nuove  scelte  curricolari   o   la
          variazione di scelte  gia'  effettuate  deve  tenere  conto
          delle attese degli studenti e delle  famiglie  in  rapporto
          alla conclusione del corso di studi prescelto.». 
              - La legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per  la  parita'
          scolastica  e  disposizioni  sul  diritto  allo  studio   e
          all'istruzione),  e'  stata   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 21 marzo 2000, n. 67. 
              - Si riporta il testo dei commi 605, lettera f) e  622,
          dell'art.  1,  della  legge  27  dicembre  2006,   n.   296
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007): 
              «605. Per meglio qualificare  il  ruolo  e  l'attivita'
          dell'amministrazione   scolastica   attraverso   misure   e
          investimenti,   anche   di   carattere   strutturale,   che
          consentano  il  razionale  utilizzo  della  spesa  e  diano
          maggiore    efficacia    ed    efficienza    al     sistema
          dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro  della
          pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: 
              a)-e) (Omissis); 
              f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia  degli
          attuali  ordinamenti  dell'istruzione  professionale  anche
          attraverso la riduzione, a decorrere  dall'anno  scolastico
          2007/2008, dei carichi  orari  settimanali  delle  lezioni,
          secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu'  elevata
          professionalizzazione e di funzionale collegamento  con  il
          territorio.». 
              «622. L'istruzione impartita per almeno dieci  anni  e'
          obbligatoria   ed   e'   finalizzata   a   consentire    il
          conseguimento di un titolo di studio di  scuola  secondaria
          superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
          triennale entro il diciottesimo anno di  eta'.  L'eta'  per
          l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
          a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai  sensi
          degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
          del  decreto  legislativo  17   ottobre   2005,   n.   226.
          L'adempimento dell'obbligo di istruzione  deve  consentire,
          una volta conseguito il titolo  di  studio  conclusivo  del
          primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e  delle  competenze
          previste dai curricula relativi ai  primi  due  anni  degli
          istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base  di
          un  apposito  regolamento  adottato  dal   Ministro   della
          pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo  di  istruzione  si
          assolve anche  nei  percorsi  di  istruzione  e  formazione
          professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17
          ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a  regime
          delle  disposizioni  ivi  contenute,  anche  nei   percorsi
          sperimentali di istruzione e  formazione  professionale  di
          cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
          competenze  delle  regioni  a  statuto  speciale  e   delle
          province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
          rispettivi statuti e alle  relative  norme  di  attuazione,
          nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.  3.
          L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
          scolastico 2007/2008.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133: 
              «Art. 64 (Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica). - 1. Ai fini di  una  migliore  qualificazione
          dei  servizi  scolastici  e  di  una  piena  valorizzazione
          professionale del personale docente, a decorrere  dall'anno
          scolastico 2009/2010, sono  adottati  interventi  e  misure
          volti  ad  incrementare,  gradualmente,  di  un  punto   il
          rapporto  alunni/docente,  da  realizzare  comunque   entro
          l'anno scolastico 2011/2012, per un  accostamento  di  tale
          rapporto ai relativi standard europei tenendo  anche  conto
          delle necessita' relative agli alunni diversamente abili. 
              2. Si procede, altresi', alla revisione dei  criteri  e
          dei parametri previsti per la definizione  delle  dotazioni
          organiche  del   personale   amministrativo,   tecnico   ed
          ausiliario (ATA),  in  modo  da  conseguire,  nel  triennio
          2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento  della
          consistenza numerica della dotazione  organica  determinata
          per l'anno scolastico 2007/2008. Per  ciascuno  degli  anni
          considerati, detto decremento non deve essere inferiore  ad
          un terzo della riduzione complessiva da  conseguire,  fermo
          restando quanto disposto dall'art.  2,  commi  411  e  412,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              3. Per la realizzazione delle  finalita'  previste  dal
          presente    articolo,    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e  previo  parere  delle
          Commissioni parlamentari competenti per materia  e  per  le
          conseguenze di  carattere  finanziario,  predispone,  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto,  un  piano  programmatico  di  interventi
          volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
          risorse umane e strumentali disponibili,  che  conferiscano
          una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 
              4. Per l'attuazione del piano di cui al  comma  3,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto ed  in  modo
          da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano  di
          cui al comma 3, in relazione agli  interventi  annuali  ivi
          previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge  23
          agosto   1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche  modificando  le
          disposizioni  legislative  vigenti,  si  provvede  ad   una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri: 
              a) razionalizzazione ed accorpamento  delle  classi  di
          concorso, per una maggiore flessibilita'  nell'impiego  dei
          docenti; 
              b) ridefinizione  dei  curricoli  vigenti  nei  diversi
          ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione  dei
          piani  di  studio  e  dei  relativi   quadri   orari,   con
          particolare   riferimento   agli   istituti    tecnici    e
          professionali; 
              c)  revisione  dei  criteri  vigenti  in   materia   di
          formazione delle classi; 
              d) rimodulazione dell'attuale organizzazione  didattica
          della  scuola   primaria   ivi   compresa   la   formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
              e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
          determinazione della consistenza complessiva degli organici
          del  personale  docente  ed   ATA,   finalizzata   ad   una
          razionalizzazione degli stessi; 
              f) ridefinizione  dell'assetto  organizzativo-didattico
          dei centri di istruzione per gli  adulti,  ivi  compresi  i
          corsi serali, previsto dalla vigente normativa; 
              f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita' per la
          determinazione    e    articolazione     dell'azione     di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,  l'attivazione  di  servizi  qualificati  per   la
          migliore fruizione dell'offerta formativa; 
              f-ter)  nel  caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti scolastici aventi  sede  nei  piccoli  comuni,  lo
          Stato, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  prevedere
          specifiche misure finalizzate alla  riduzione  del  disagio
          degli utenti. 
              4-bis. Ai fini di contribuire al  raggiungimento  degli
          obiettivi   di   razionalizzazione   dell'attuale   assetto
          ordinamentale di cui al comma 4,  nell'ambito  del  secondo
          ciclo  di  istruzione  e  formazione  di  cui  al   decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con  l'obiettivo
          di ottimizzare le risorse disponibili,  all'art.  1,  comma
          622, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  le  parole  da
          "Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento  generali  e
          specifici" sino a "Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "L'obbligo  di
          istruzione si assolve anche nei percorsi  di  istruzione  e
          formazione professionale di cui al  capo  III  del  decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla  completa
          messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche  nei
          percorsi   sperimentali   di   istruzione   e    formazione
          professionale di cui al comma 624 del presente articolo". 
              4-ter.  Le  procedure  per  l'accesso  alle  scuole  di
          specializzazione  per  l'insegnamento  secondario  attivate
          presso le universita' sono sospese  per  l'anno  accademico
          2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di  cui
          alle lettere a) ed e) del comma 4. 
              4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi  di
          cui al presente articolo, le regioni  e  gli  enti  locali,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze,   per   l'anno
          scolastico 2009/2010, assicurano il  dimensionamento  delle
          istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
          fissati dall'art. 2 del regolamento di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 18  giugno  1998,  n.  233,  da
          realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In  ogni
          caso  per  il  predetto  anno  scolastico  la   consistenza
          numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
          deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
          2008/2009. 
              4-quinquies.  Per  gli  anni  scolastici  2010/2011   e
          2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca e il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentito  il  Ministro  per  i  rapporti  con  le   regioni,
          promuovono,  entro  il  15  giugno  2009,  la  stipula   di
          un'intesa in sede di Conferenza unificata per discliplinare
          l'attivita' di dimensionamento della  rete  scolastica,  ai
          sensi  del  comma  4,  lettera  f-ter),   con   particolare
          riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
          Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
          alla   riqualificazione   del   sistema   scolastico,    al
          contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi  e  alle
          modalita'  di  realizzazione,  mediante  la  previsione  di
          appositi protocolli d'intesa tra le regioni  e  gli  uffici
          scolastici regionali. 
              4-sexies. In sede di Conferenza unificata  si  provvede
          al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni  di  cui
          ai  commi  4-quater  e  4-quinquies.  In   relazione   agli
          adempimenti di cui al comma  4-quater  il  monitoraggio  e'
          finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio  2009,
          degli  eventuali  interventi  necessari  per  garantire  il
          conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. 
              5.   I   dirigenti   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  compresi  i  dirigenti
          scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione  di
          cui al presente  articolo,  ne  assicurano  la  compiuta  e
          puntuale realizzazione.  Il  mancato  raggiungimento  degli
          obiettivi prefissati,  verificato  e  valutato  sulla  base
          delle vigenti  disposizioni  anche  contrattuali,  comporta
          l'applicazione delle misure connesse  alla  responsabilita'
          dirigenziale previste dalla predetta normativa. 
              6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2,  commi
          411  e  412,  della  legge  24  dicembre  2007,   n.   244,
          dall'attuazione dei  commi  1,  2,  3,  e  4  del  presente
          articolo, devono  derivare  per  il  bilancio  dello  Stato
          economie lorde di spesa, non inferiori  a  456  milioni  di
          euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di  euro  per  l'anno
          2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno  2011  e  a  3.188
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 
              7.  Ferme  restando  le  competenze  istituzionali   di
          controllo e verifica in capo al Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri e'  costituito,  contestualmente
          all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori  oneri
          a carico del bilancio dello Stato, un comitato di  verifica
          tecnico-finanziaria   composto   da   rappresentanti    del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
          di monitorare il processo attuativo delle  disposizioni  di
          cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
          realizzazione  degli  obiettivi  finanziari  ivi  previsti,
          segnalando eventuali scostamenti per le  occorrenti  misure
          correttive. Ai componenti del  Comitato  non  spetta  alcun
          compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 
              8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
          obiettivi di risparmio di cui al comma  6,  si  applica  la
          procedura prevista dall'art.  1,  comma  621,  lettera  b),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              9. Una quota parte delle economie di spesa  di  cui  al
          comma 6 e' destinata, nella misura del  30  per  cento,  ad
          incrementare  le  risorse  contrattuali  stanziate  per  le
          iniziative dirette alla  valorizzazione  ed  allo  sviluppo
          professionale della carriera del personale della  Scuola  a
          decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai  risparmi
          conseguiti  per  ciascun  anno  scolastico.   Gli   importi
          corrispondenti alle  indicate  economie  di  spesa  vengono
          iscritti in bilancio in un apposito Fondo  istituito  nello
          stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione
          dell'universita' e della  ricerca,  a  decorrere  dall'anno
          successivo   a    quello    dell'effettiva    realizzazione
          dell'economia di  spesa,  e  saranno  resi  disponibili  in
          gestione con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  subordinatamente  alla
          verifica dell'effettivo ed  integrale  conseguimento  delle
          stesse rispetto ai risparmi previsti.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  1°
          settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia  di
          istruzione e universita'), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169: 
              «Art. 1 (Cittadinanza e Costituzione). - 1. A decorrere
          dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009,  oltre  ad  una
          sperimentazione  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  11   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono  attivate  azioni  di
          sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
          all'acquisizione  nel  primo  e  nel   secondo   ciclo   di
          istruzione delle conoscenze e delle competenze  relative  a
          "Cittadinanza  e  Costituzione",  nell'ambito  delle   aree
          storico-geografica  e  storico-sociale  e  del  monte   ore
          complessivo previsto per  le  stesse.  Iniziative  analoghe
          sono avviate nella scuola dell'infanzia. 
              1-bis.  Al  fine  di  promuovere  la   conoscenza   del
          pluralismo    istituzionale,    definito    dalla     Carta
          costituzionale, sono altresi' attivate  iniziative  per  lo
          studio degli statuti regionali delle regioni  ad  autonomia
          ordinaria e speciale. 
              2. All'attuazione del  presente  articolo  si  provvede
          entro  i  limiti  delle  risorse   umane,   strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 4, del citato decreto
          del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009, si veda  la
          nota al titolo. 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento  recante  coordinamento
          delle norme vigenti  per  la  valutazione  degli  alunni  e
          ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi  degli
          articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
          n. 169), e' stato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  19
          agosto 2009, n. 191. 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          11  febbraio  2010  (Approvazione  dei  traguardi  per   lo
          sviluppo delle competenze e gli obiettivi di  apprendimento
          dell'insegnamento della religione cattolica per  la  scuola
          dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione), e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2010, n. 105. 
              - Il decreto del Ministro della pubblica istruzione  31
          luglio 2007 (Indicazioni per la  scuola  d'infanzia  e  del
          primo ciclo di istruzione. Indicazioni per  il  curricolo),
          e' stato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  1°  ottobre
          2007, n. 228. 
              - Il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22
          agosto 2007, n. 139 (Regolamento recante norme  in  materia
          di  adempimento  dell'obbligo  di  istruzione,   ai   sensi
          dell'art. 1, comma 622, della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  31
          agosto 2007, n. 202. 
              - Si riporta il  testo  della  circolare  del  Ministro
          dell'istruzione dell'universita' e  della  ricerca  del  18
          aprile 2012, n. 31 (Revisione delle  Indicazioni  nazionali
          per la  scuola  dell'infanzia  e  per  il  primo  ciclo  di
          istruzione): 
              «Come e' noto l'art. 1 del decreto del Presidente della
          Repubblica  20  marzo  2009,  n.  89,  prevede  l'eventuale
          revisione  delle  Indicazioni  nazionali  per   la   scuola
          dell'infanzia e per il primo  ciclo  di  istruzione  "sulla
          base degli esiti di apposito monitoraggio  sulle  attivita'
          poste in essere dalle istituzioni  scolastiche  durante  il
          triennio 2009/2010 - 2011/2012". 
              La  stessa  norma  prevede  inoltre  un   periodo   non
          superiore a tre anni scolastici durante il quale le  scuole
          applicano le Indicazioni nazionali di cui agli allegati  A,
          B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio  2004,  n.  59
          "come  aggiornate"  dalle  Indicazioni  nazionali  per   il
          curricolo di cui al  decreto  ministeriale  del  31  luglio
          2007. 
              Con circolare ministeriale n. 101 del 4 novembre  2011,
          la Direzione generale per  gli  ordinamenti  scolastici  ha
          avviato  il  monitoraggio  previsto  dalla  legge  con   la
          collaborazione  tecnico-scientifica  dell'ANSAS.   A   tale
          rilevazione ha partecipato la stragrande maggioranza  degli
          istituti scolastici statali e paritari e i suoi esiti  sono
          in corso di pubblicazione. 
              I risultati del monitoraggio, e i  numerosi  contributi
          che sono emersi dalle attivita' di ricerca e documentazione
          sviluppate sul territorio direttamente dalle  scuole  anche
          con il sostegno degli uffici scolastici regionali, inducono
          questa   Amministrazione   ad    assumere    le    seguenti
          determinazioni: 
              a) procedere alla revisione delle Indicazioni nazionali
          per la  scuola  dell'infanzia  e  per  il  primo  ciclo  di
          istruzione per pervenire, entro il termine  del  31  agosto
          2012, ad un testo definitivo; 
              b) assumere il documento "Indicazioni per il curricolo"
          di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2007 come base per
          un lavoro di revisione e consolidamento; 
              c) imperniare il processo di revisione su  un  intenso,
          anche se necessariamente breve, processo  di  consultazione
          delle scuole. 
              Sulla  base  di  tali   determinazioni   si   intendono
          esplicitare i criteri e le modalita' di lavoro che verranno
          adottati  per  predisporre  il  testo   delle   Indicazioni
          nazionali entro la scadenza su indicata. 
          Criteri di revisione delle Indicazioni nazionali 
              Il nuovo documento non sara'  rielaborato  ex  novo  ma
          dovra' essere il frutto della revisione del testo  allegato
          al decreto ministeriale  31  luglio  2007  e  a  suo  tempo
          consegnato a tutte le istituzioni scolastiche. 
              Le eventuali criticita' che siano emerse  nel  triennio
          di adozione sperimentale, andranno  affrontate  consultando
          esperti dei diversi settori. 
              La definizione dei profili di competenze dovra'  essere
          chiara e priva di ambiguita', anche al fine  di  consentire
          una  coerente  definizione   del   modello   nazionale   di
          certificazione delle competenze previsto dall'art. 8, comma
          6, del decreto del Presidente della  Repubblica  22  giugno
          2009, n. 122, anch'esso in via di emanazione. 
              Il testo dovra' richiamare, nelle forme piu' opportune,
          le competenze sociali e civiche inerenti l'insegnamento  di
          Cittadinanza  e  Costituzione  introdotto  dalla  legge  30
          ottobre 2008, n. 169. 
              Il testo dovra'  tener  conto  del  ruolo  sempre  piu'
          rilevante  delle  tecnologie  dell'informazione   e   della
          comunicazione. 
              La struttura e la forma linguistica del testo  andranno
          curati con particolare attenzione affinche' lo  stesso  sia
          leggibile e comprensibile anche da parte di  cittadini  non
          esperti del settore scolastico. 
          Modalita' di lavoro 
              Il  processo  di  revisione  delle  Indicazioni  e   di
          consultazione delle scuole seguira' le seguenti fasi. 
              Fase  1.  Restituzione  alle  scuole  degli  esiti  del
          monitoraggio  svolto  secondo  le  indicazioni   date   con
          circolare ministeriale n. 101/2011. 
              Fase  2.  Predisposizione  di  una  prima   bozza   del
          documento sulla base degli esiti  del  monitoraggio,  della
          consultazione diretta delle scuole e dei  contributi  degli
          esperti. Si terra' conto, inoltre,  delle  memorie  inviate
          dalle    societa'    scientifiche,    dalle    associazioni
          disciplinari  e  professionali   e   dalle   organizzazioni
          sindacali gia' audite in occasione della elaborazione delle
          Indicazioni nazionali del 2007. 
              Fase 3. Consultazione telematica delle scuole sui  nodi
          principali della bozza del nuovo testo. 
              Fase 4. Il testo definitivo, integrato con le modifiche
          suggerite dalla  consultazione,  dopo  un'ultima  revisione
          linguistica e grafica, verra' adottato mediante regolamento
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998,
          n. 400. 
              Il capo dipartimento per l'istruzione, valutera'  tempi
          e modalita' per l'organizzazione di incontri  di  carattere
          nazionale o regionale per raccogliere  le  esperienze  piu'
          significative che sono state realizzate  negli  ultimi  tre
          anni scolastici e per acquisire utili suggerimenti non solo
          sui contenuti specifici del documento  nazionale  ma  anche
          sugli strumenti, normativi ed organizzativi,  che  potranno
          favorire   l'autonoma   progettazione   curriculare   delle
          istituzioni scolastiche.». 
              - Il testo della raccomandazione del Parlamento europeo
          e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a  competenze
          chiave  per  l'apprendimento  permanente  (2006/962/CE)  e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
          Europea del 30 dicembre 2006. 
              - Si riporta il testo della circolare del  Dipartimento
          per    l'istruzione    del    Ministero     dell'istruzione
          dell'universita' e della ricerca del 4  novembre  2011,  n.
          101 (Indicazioni per le scuole dell'infanzia  e  del  primo
          ciclo - Monitoraggio): 
              «Come   e'   noto,   il   regolamento   di   "Revisione
          dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della
          scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione",  di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  20  marzo
          2009, n. 89, ha disposto che per un periodo non superiore a
          tre  anni  scolastici  decorrenti   dal   2009-2010   siano
          applicate le  Indicazioni  nazionali,  di  cui  al  decreto
          legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 - emanate dal  Ministro
          Moratti  -  come  aggiornate  dalle  Indicazioni   per   il
          curricolo, di cui al decreto ministeriale in data 31 luglio
          2007 - emanate dal Ministro Fioroni. 
              Con  successivo  atto   di   indirizzo   del   Ministro
          dell'istruzione, in  data  8  settembre  2009,  sono  stati
          individuati i criteri  generali  necessari  ad  armonizzare
          agli  obiettivi  previsti  dal  regolamento   gli   assetti
          pedagogici,   didattici   ed   organizzativi   di    quelle
          Indicazioni; obiettivi che, introdotti dall'art.  64  della
          legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'art. 4  della  legge  30
          ottobre 2008, n. 169, hanno innovato notevolmente i settori
          scolastici del primo ciclo e dell'infanzia. 
              Conseguentemente,  a  decorrere  dall'anno   scolastico
          2009/2010,  le  scuole  dell'infanzia  e  del  primo  ciclo
          d'istruzione,  avvalendosi   delle   opportunita'   offerte
          dall'autonomia scolastica, sono state impegnate a  svolgere
          attivita' funzionali al conseguimento degli obiettivi delle
          innovazioni introdotte, mediante l'applicazione, autonoma e
          responsabile, delle suddette Indicazioni. 
              In vista della eventuale  revisione  delle  Indicazioni
          per una loro definitiva strutturazione, da valere per tutte
          le scuole statali e paritarie,  il  citato  regolamento  n.
          89/2009 ha previsto che sulle attivita' svolte in proposito
          dalle  scuole  sia  effettuato  un  apposito  monitoraggio,
          affidato   all'Agenzia   nazionale    per    lo    sviluppo
          dell'autonomia scolastica (ANSAS) e all'Istituto  nazionale
          per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
          formazione (INVALSI). 
              La scrivente Direzione  generale  per  gli  ordinamenti
          scolastici ha affidato all'ANSAS il compito di  predisporre
          uno specifico questionario per tale monitoraggio,  fornendo
          opportuni criteri per la sua definizione e  validandone  la
          stesura finale. 
              Il  questionario  costituisce  una   opportunita'   per
          dirigenti scolastici e docenti per mettere in  evidenza  le
          potenzialita'  dell'innovazione,  le  eventuali  criticita'
          connesse, nonche' le esperienze per sostenere efficacemente
          i processi di cambiamento e di qualificazione  dell'offerta
          formativa. 
              Con il monitoraggio, dunque, si intende raccogliere gli
          esiti  delle   esperienze   condotte   e   della   relativa
          valutazione. 
              Poiche' le risultanze  del  questionario  serviranno  a
          sostenere l'eventuale revisione delle  Indicazioni,  e'  di
          tutta evidenza che l'ampio concorso delle scuole  alla  sua
          compilazione   potra'   contribuire   a   tale    rilevante
          operazione. In ugual modo  tali  risultanze  saranno  tanto
          piu' probanti in quanto frutto di approfondimenti da  parte
          di tutto il personale scolastico coinvolto e di valutazione
          il piu' possibile condivisa. 
              Oltre al questionario,  questa  Direzione  generale  ha
          allo  studio  ulteriori  iniziative-focus  per  raccogliere
          dalle  scuole  significative  esperienze  sull'applicazione
          delle Indicazioni, al fine di disporre di  una  qualificata
          base di riferimento per l'eventuale revisione. 
          Indicazioni tecniche 
              Il  questionario  e'  visibile  sul   sito   dell'Ansas
          (http://www.indire.it/indicazioni/  monitoraggio)  dove  va
          compilato esclusivamente on line. 
              Per accedere alla compilazione del formulario le scuole
          devono  utilizzare  come  codice  di  accesso   il   codice
          meccanografico del sistema informativo del Ministero  e  la
          password utilizzata per le iscrizioni  alle  iniziative  di
          Puntoedu. 
              Le scuole che  non  sono  in  possesso  della  password
          d'istituto possono richiederla via fax compilando il modulo
          allegato alla presente oppure scaricabile online  dal  sito
          sopra richiamato, inviandolo al n. 055  2380393.  I  codici
          saranno inviati all'indirizzo di  posta  elettronica  della
          scuola indicato nel fax. 
              Le  istituzioni  scolastiche,   dopo   l'accreditamento
          secondo le modalita' sopra richiamate,  potranno  procedere
          alla compilazione del questionario da restituire  entro  il
          30 novembre prossimo. 
              Nel  procedere  alla  compilazione   del   questionario
          l'istituzione scolastica potra' prevedere modalita'  aperte
          e forme autonome di coinvolgimento del personale scolastico
          interessato, in quanto non si ritiene  opportuno  vincolare
          la compilazione a schemi o criteri predeterminati. 
              In considerazione del  fatto  che  il  questionario  e'
          strutturato in quattro parti, una di carattere  generale  e
          le altre riferite a ciascuno  dei  tre  settori  scolastici
          interessati (infanzia, primaria e secondaria di  I  grado),
          e' possibile prevedere, a titolo  esemplificativo,  che  il
          dirigente,  eventualmente  insieme  al  proprio  staff   di
          direzione,  proceda   alla   compilazione   degli   aspetti
          generali, lasciando ai  docenti  l'incarico  di  rispondere
          alle domande sugli specifici aspetti del  proprio  settore,
          eventualmente tramite il personale  docente  incaricato  di
          funzioni strumentali oppure mediante  gruppi  di  lavoro  o
          commissioni specificamente predisposte. 
              Si  consiglia  di  stampare  copia  del   questionario,
          scaricabile  in  formato  pdf  sul  sito  dell'ANSAS  sopra
          ricordato, per farne  oggetto  preliminare  di  conoscenza,
          approfondimento e discussione prima della sua  compilazione
          formale. 
              Si confida nella piu' ampia collaborazione da parte dei
          dirigenti scolastici e di tutti gli insegnanti.». 
              - Si riporta il testo della circolare del  Dipartimento
          per    l'istruzione    del    Ministero     dell'istruzione
          dell'universita' e della ricerca del 31 maggio 2012, n.  49
          (Indicazioni nazionali per le scuole  dell'infanzia  e  del
          primo ciclo di istruzione. Trasmissione bozza  e  modalita'
          per la consultazione delle scuole): 
              «Come disposto con la circolare ministeriale n. 31  del
          18 aprile 2012, il processo di revisione delle  Indicazioni
          nazionali  e'  stato  avviato,   anche   sulla   base   del
          monitoraggio  effettuato  ai  sensi  della   circolare   n.
          101/2011, nel rispetto delle seguenti determinazioni: 
              a) procedere alla revisione delle Indicazioni nazionali
          per la  scuola  dell'infanzia  e  per  il  primo  ciclo  di
          istruzione per pervenire, entro il termine  del  31  agosto
          2012, ad un testo definitivo; 
              b) assumere il documento "Indicazioni per il curricolo"
          di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2007 come base per
          un lavoro di revisione e consolidamento; 
              c) imperniare il processo di revisione su  un  intenso,
          anche se necessariamente breve, processo  di  consultazione
          delle scuole. 
              Per consentire a tutte le  istituzioni  scolastiche  di
          partecipare alla consultazione, entro tempi compatibili con
          i vincoli posti  dalla  legge,  un  nucleo  redazionale  ha
          proceduto alla elaborazione di una prima bozza di testo  da
          sottoporre  a  consultazione  in  vista  della   successiva
          redazione definitiva. 
              Trattandosi di una  consultazione  pubblica,  sia  pure
          riservata ai docenti e ai dirigenti scolastici,  e  volendo
          garantire una effettiva  e  concreta  utilita'  dell'intero
          processo di partecipazione, si ritiene utile  puntualizzare
          i seguenti aspetti procedurali: 
              la bozza che si rende pubblica  e'  stata  predisposta,
          con il  contributo  di  esperti  disciplinari,  seguendo  i
          criteri indicati nella  stessa  circolare  ministeriale  n.
          31/2012.  Si  tratta,  dunque,  di  una   revisione   delle
          Indicazioni per il curricolo emanate nel 2007 e non  di  un
          documento elaborato ex novo; 
              in particolare, il documento sul  quale  si  chiede  il
          parere e' articolato nelle seguenti parti: 
              1) profilo dello studente al termine  del  primo  ciclo
          (unica sezione non presente nel testo del 2007); 
              2) l'organizzazione del curricolo; 
              3) la scuola dell'infanzia; 
              4) la scuola del primo ciclo di istruzione; 
              alle scuole si chiede di esprimersi  specificamente  su
          alcuni aspetti di merito e di fornire una valutazione utile
          ai fini del completamento dell'opera di revisione; 
              l'editing   linguistico   dell'intero   testo    verra'
          effettuato dopo la consultazione; 
              la consultazione  avviene  tramite  un  questionario  a
          risposte  chiuse  e  sara'  reso   disponibile   sul   sito
          dell'Ansas. 
              Si ribadisce che il testo della bozza non e'  in  alcun
          modo un  testo  definitivo  essendo  prevista  una  seconda
          sistemazione  finale  sulla  base   dei   risultati   della
          consultazione   e   di   altri   contributi   di   soggetti
          qualificati. 
              Data la rilevanza  didattica  della  consultazione,  si
          ritiene opportuno che le modalita' di compilazione adottate
          siano condivise dai docenti nei modi e nelle forme che ogni
          scuola riterra' piu' opportune. 
              Ulteriori, brevi osservazioni da  parte  di  docenti  e
          soggetti interessati potranno essere inviate all'indirizzo:
          indicazioninazionali2012@istruzione.it. 
          Indicazioni tecniche 
              La bozza del testo delle Indicazioni (in  formato  pdf)
          e'   disponibile   sul    sito    di    questo    Ministero
          (www.istruzione.it) e sul sito dell'Ansas a partire dal  31
          maggio 2012. 
              Il questionario e' visibile dal 1° giugno 2012 sul sito
          dell'Ansas insieme alla bozza delle Indicazioni in  formato
          pdf    all'indirizzo     (http://www.indire.it/indicazioni/
          consultazione2012)  e   andra'   compilato   esclusivamente
          online. Per accedere alla compilazione  del  formulario  le
          scuole devono  utilizzare  gli  stessi  codici  di  accesso
          utilizzati per il monitoraggio ex circolare ministeriale n.
          101/2011. 
              Le scuole che non avessero ancora ottenuto tali  codici
          possono richiederli via fax compilando il  modulo  allegato
          alla presente oppure  scaricabile  online  dal  sito  sopra
          richiamato, inviandolo al n. 055 2380393. I codici  saranno
          inviati all'indirizzo di  posta  elettronica  della  scuola
          indicato nel fax. 
              Le istituzioni  scolastiche,  dopo  l'accreditamento  e
          secondo le modalita' sopra richiamate,  potranno  procedere
          alla compilazione entro il 30 giugno 2012. 
              Si  consiglia  di  stampare  copia  del   questionario,
          scaricabile  in  formato  pdf  sul  sito  dell'ANSAS  sopra
          ricordato, per farne  oggetto  preliminare  di  conoscenza,
          approfondimento e discussione prima della sua  compilazione
          formale. 
              Si confida nella consueta collaborazione da  parte  dei
          dirigenti scolastici e degli insegnanti.». 
              - Si riporta il testo della circolare del  Dipartimento
          per    l'istruzione    del    Ministero     dell'istruzione
          dell'universita' e della ricerca del 24 maggio 2012, n.  46
          (Iniziative a supporto della consultazione sulla  revisione
          delle Indicazioni nazionali per la scuola  dell'infanzia  e
          il primo ciclo di istruzione): 
              «In  relazione  a  quanto  previsto   dalla   circolare
          ministeriale n. 31 del 18 aprile  2012,  con  la  quale  e'
          stato avviato il processo di  revisione  delle  Indicazioni
          nazionali per la  scuola  di  base,  si  richiamano  alcune
          scadenze operative dell'itinerario delineate  dal  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   per
          favorire la partecipazione della scuola alle  diverse  fasi
          di tale processo. 
              Nei prossimi  giorni  sara'  resa  pubblica  una  prima
          "bozza" generale del testo delle  Indicazioni,  cosi'  come
          revisionato dagli esperti consultati  dall'amministrazione,
          anche sulla base degli esiti  dell'azione  di  monitoraggio
          effettuata  nei  mesi  scorsi,  ai  sensi  della  circolare
          ministeriale n. 101/2011. 
              Contestualmente sara' attivato un apposito  spazio  web
          nel sito istituzionale ANSAS per consentire ad ogni  scuola
          di intervenire sull'ipotesi di revisione, che sara'  attivo
          fino al 20 giugno 2012. 
              In  relazione  a  tale  opportunita',  le  SS.LL.  sono
          invitate ad agevolare l'iniziativa,  promuovendo  eventuali
          conferenze di servizio territoriali  rivolte  ai  dirigenti
          delle istituzioni scolastiche del primo ciclo e da  docenti
          da  essi  individuati,  per  analizzare   modalita',   nodi
          culturali, prospettive della consultazione. 
              Per  dette  iniziative  e'  possibile  avvalersi  della
          collaborazione, anche in presenza, dei  membri  del  nucleo
          redazionale operante presso l'Amministrazione centrale (per
          contatti dott.  Maria  Rosa  Silvestro,  tel.  06-58492235,
          indicazioninazionali2012@istruzione.it) e comunque potranno
          essere riattivati, a cura delle SS.LL., a livello regionale
          gli appositi nuclei di lavoro impegnati  a  suo  tempo  per
          l'implementazione delle Indicazioni /2007. 
              Ogni ufficio scolastico regionale presentera' anche  le
          eventuali  iniziative  da  promuovere  sul  territorio  per
          accompagnare il percorso di revisione. 
              A titolo di esempio, si indicano: 
              a) seminari  tematici  gestiti  in  collaborazione  con
          scuole,  reti  di  scuole,   enti   locali,   associazioni,
          universita'; 
              b) focus group in alcune scuole (tra quelle a suo tempo
          segnalate dalle SS.LL. per le azioni di monitoraggio); 
              c) elaborazione di memorie,  proposte,  segnalazioni  a
          cura di gruppi di consultazione costituiti ad hoc. 
              Gli esiti delle azioni  di  consultazione  in  presenza
          dovranno essere inoltrati in  forma  di  sintetico  report,
          entro il 20 giugno 2012, alla Direzione  generale  per  gli
          ordinamenti  scolastici  e  potranno  essere   oggetto   di
          apposito incontro nazionale aperto a  rappresentanze  degli
          uffici scolastici  regionali,  che  sara'  organizzato  nei
          giorni immediatamente successivi. 
              Ci si riserva di inviare a breve  ulteriori  istruzioni
          circa le modalita'  di  realizzazione  della  consultazione
          telematica. 
              Tenuto conto dei tempi ristretti  in  cui  si  dovranno
          svolgere le operazioni richiamate  dalla  citata  circolare
          ministeriale n. 31/2012, ma anche della rilevanza culturale
          e professionale delle stesse, si raccomanda una particolare
          collaborazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
          59, recante definizione delle norme generali relative  alla
          scuola dell'infanzia e al primo  ciclo  dell'istruzione,  a
          norma dell'art. 1 della legge 28  marzo  2003,  n.  53,  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2004,  n.
          51, supplemento ordinario. 
              - Per il testo del decreto del Ministro della  pubblica
          istruzione del 31 luglio 2007 recante  Indicazioni  per  la
          scuola  d'infanzia  e  del  primo  ciclo   di   istruzione.
          Indicazioni per  il  curricolo,  si  vedano  le  note  alle
          premesse.