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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 16 novembre 2012, n. 254

Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. (13G00034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/2013
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vigente al 04/11/2024
Testo in vigore dal:  20-2-2013

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e in particolare l'articolo 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'articolo 8;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e in particolare l'articolo 1, commi 605, lettera f), e 622, che sancisce l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno 10 anni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare, l'articolo 64;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e in particolare l'articolo 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 1, che, al comma 4, prevede «l'eventuale revisione delle Indicazioni nazionali, di cui al comma 3, da adottarsi mediante regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010, recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007, recante «Indicazioni per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Indicazioni per il curricolo», aventi carattere sperimentale;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la circolare ministeriale 18 aprile 2012, n. 31, con la quale sono stati fissati i criteri per la revisione delle Indicazioni nazionali da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
Considerati gli esiti del monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, secondo le indicazioni fornite con circolare ministeriale 4 novembre 2011, n. 101;
Considerati gli esiti della consultazione rivolta alle scuole del primo ciclo del sistema nazionale di istruzione, disposta con circolare ministeriale 31 maggio 2012, n. 49, sulla base della bozza delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, resa pubblica il 30 maggio 2012;
Considerati gli esiti delle iniziative di informazione e ascolto a supporto della consultazione, realizzate su tutto il territorio nazionale secondo le disposizioni fornite con circolare ministeriale 24 maggio 2012, n. 46;
Considerati altresì i contributi di soggetti qualificati, richiesti ai sensi della citata circolare ministeriale 31 maggio 2012, n. 49, e pervenuti nelle forme previste dalla stessa;
Preso atto dei lavori svolti dal nucleo redazionale costituito con decreto direttoriale del 28 marzo 2012, prot. n. 1948, integrato con decreto direttoriale dell'11 maggio 2012, prot. n. 2849, e incaricato della revisione delle nuove Indicazioni nazionali in base ai criteri definiti dalla circolare ministeriale del 18 aprile 2012, n. 31 con il contributo di consulenti esperti;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 25 luglio 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 27 settembre 2012, con particolare riferimento alla richiesta di riformulazione dell'articolo 3;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 10095 del 7 novembre 2012;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Le Indicazioni nazionali, allegate al presente decreto, sostituiscono le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati di cui agli allegati A, B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e le successive Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007.
2. A partire dall'anno scolastico 2012-2013, le scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione procedono all'elaborazione dell'offerta formativa avendo a riferimento in prima attuazione e con gradualità, le Indicazioni nazionali contenute nel documento allegato, che è parte integrante del presente decreto.
3. Limitatamente all'anno scolastico 2012-2013 i collegi docenti utilizzeranno le parti delle predette Indicazioni compatibili e coerenti con il piano dell'offerta formativa adottato, le esperienze maturate nell'ambito del contesto scolastico, le esigenze del territorio e le condizioni di fattibilità in cui la singola scuola opera.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133):
«Art. 1 (Previsioni generali). - 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53; dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; dal capo IV del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; dall'art. 1, commi 1 e 7 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione sono disciplinati dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento provvede, anche attraverso modifiche delle disposizioni legislative vigenti, ad introdurre, nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, misure di riorganizzazione e qualificazione, al fine di assicurare migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
3. In sede di prima attuazione del presente regolamento, e comunque per un periodo non superiore a tre anni scolastici decorrenti dall'anno scolastico 2009-2010, si applicano le Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 31 luglio 2007. Con atto di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri generali necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi agli obiettivi previsti dal presente regolamento.
4. Nel corso del triennio scolastico 2009/2010-2011/2012, l'eventuale revisione delle Indicazioni nazionali, di cui al comma 3, da adottarsi mediante regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è effettuata, sulla base degli esiti di apposito monitoraggio sulle attività poste in essere dalle istituzioni scolastiche, affidato all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).».
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1-3. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4-4ter. (Omissis).».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
«Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.
12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 8 (Definizione dei curricoli). - 1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'art. 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:
a) gli obiettivi generali del processo formativo;
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;
f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata.
2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).
3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.
4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio.
Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.
5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le regioni e gli enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.
6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto.».
- La legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2000, n. 67.
- Si riporta il testo dei commi 605, lettera f) e 622, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007):
«605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: a)-e) (Omissis);
f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio.».
«622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.».
- Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica). - 1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.
2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:
a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;
b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.
4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da "Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici" sino a "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo".
4-ter. Le procedure per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4.
4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009.
4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per discliplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali.
4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169:
«Art. 1 (Cittadinanza e Costituzione). - 1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione", nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.
1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
- Per il testo dell'art. 1, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009, si veda la nota al titolo.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010 (Approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2010, n. 105.
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007 (Indicazioni per la scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Indicazioni per il curricolo), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2007, n. 228.
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2007, n. 202.
- Si riporta il testo della circolare del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca del 18 aprile 2012, n. 31 (Revisione delle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione):
«Come è noto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, prevede l'eventuale revisione delle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione "sulla base degli esiti di apposito monitoraggio sulle attività poste in essere dalle istituzioni scolastiche durante il triennio 2009/2010 - 2011/2012".
La stessa norma prevede inoltre un periodo non superiore a tre anni scolastici durante il quale le scuole applicano le Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 "come aggiornate" dalle Indicazioni nazionali per il curricolo di cui al decreto ministeriale del 31 luglio 2007.
Con circolare ministeriale n. 101 del 4 novembre 2011, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici ha avviato il monitoraggio previsto dalla legge con la collaborazione tecnico-scientifica dell'ANSAS. A tale rilevazione ha partecipato la stragrande maggioranza degli istituti scolastici statali e paritari e i suoi esiti sono in corso di pubblicazione.
I risultati del monitoraggio, e i numerosi contributi che sono emersi dalle attività di ricerca e documentazione sviluppate sul territorio direttamente dalle scuole anche con il sostegno degli uffici scolastici regionali, inducono questa Amministrazione ad assumere le seguenti determinazioni:
a) procedere alla revisione delle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione per pervenire, entro il termine del 31 agosto 2012, ad un testo definitivo;
b) assumere il documento "Indicazioni per il curricolo" di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2007 come base per un lavoro di revisione e consolidamento;
c) imperniare il processo di revisione su un intenso, anche se necessariamente breve, processo di consultazione delle scuole.
Sulla base di tali determinazioni si intendono esplicitare i criteri e le modalità di lavoro che verranno adottati per predisporre il testo delle Indicazioni nazionali entro la scadenza su indicata.
Criteri di revisione delle Indicazioni nazionali
Il nuovo documento non sarà rielaborato ex novo ma dovrà essere il frutto della revisione del testo allegato al decreto ministeriale 31 luglio 2007 e a suo tempo consegnato a tutte le istituzioni scolastiche.
Le eventuali criticità che siano emerse nel triennio di adozione sperimentale, andranno affrontate consultando esperti dei diversi settori.
La definizione dei profili di competenze dovrà essere chiara e priva di ambiguità, anche al fine di consentire una coerente definizione del modello nazionale di certificazione delle competenze previsto dall'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anch'esso in via di emanazione.
Il testo dovrà richiamare, nelle forme più opportune, le competenze sociali e civiche inerenti l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione introdotto dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
Il testo dovrà tener conto del ruolo sempre più rilevante delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
La struttura e la forma linguistica del testo andranno curati con particolare attenzione affinchè lo stesso sia leggibile e comprensibile anche da parte di cittadini non esperti del settore scolastico.
Modalità di lavoro
Il processo di revisione delle Indicazioni e di consultazione delle scuole seguirà le seguenti fasi.
Fase 1. Restituzione alle scuole degli esiti del monitoraggio svolto secondo le indicazioni date con circolare ministeriale n. 101/2011.
Fase 2. Predisposizione di una prima bozza del documento sulla base degli esiti del monitoraggio, della consultazione diretta delle scuole e dei contributi degli esperti. Si terrà conto, inoltre, delle memorie inviate dalle società scientifiche, dalle associazioni disciplinari e professionali e dalle organizzazioni sindacali già audite in occasione della elaborazione delle Indicazioni nazionali del 2007.
Fase 3. Consultazione telematica delle scuole sui nodi principali della bozza del nuovo testo.
Fase 4. Il testo definitivo, integrato con le modifiche suggerite dalla consultazione, dopo un'ultima revisione linguistica e grafica, verrà adottato mediante regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400.
Il capo dipartimento per l'istruzione, valuterà tempi e modalità per l'organizzazione di incontri di carattere nazionale o regionale per raccogliere le esperienze più significative che sono state realizzate negli ultimi tre anni scolastici e per acquisire utili suggerimenti non solo sui contenuti specifici del documento nazionale ma anche sugli strumenti, normativi ed organizzativi, che potranno favorire l'autonoma progettazione curriculare delle istituzioni scolastiche.».
- Il testo della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 dicembre 2006.
- Si riporta il testo della circolare del Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca del 4 novembre 2011, n. 101 (Indicazioni per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo - Monitoraggio):
«Come è noto, il regolamento di "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, ha disposto che per un periodo non superiore a tre anni scolastici decorrenti dal 2009-2010 siano applicate le Indicazioni nazionali, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 - emanate dal Ministro Moratti - come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo, di cui al decreto ministeriale in data 31 luglio 2007 - emanate dal Ministro Fioroni.
Con successivo atto di indirizzo del Ministro dell'istruzione, in data 8 settembre 2009, sono stati individuati i criteri generali necessari ad armonizzare agli obiettivi previsti dal regolamento gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi di quelle Indicazioni; obiettivi che, introdotti dall'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'art. 4 della legge 30 ottobre 2008, n. 169, hanno innovato notevolmente i settori scolastici del primo ciclo e dell'infanzia.
Conseguentemente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, le scuole dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, avvalendosi delle opportunità offerte dall'autonomia scolastica, sono state impegnate a svolgere attività funzionali al conseguimento degli obiettivi delle innovazioni introdotte, mediante l'applicazione, autonoma e responsabile, delle suddette Indicazioni.
In vista della eventuale revisione delle Indicazioni per una loro definitiva strutturazione, da valere per tutte le scuole statali e paritarie, il citato regolamento n. 89/2009 ha previsto che sulle attività svolte in proposito dalle scuole sia effettuato un apposito monitoraggio, affidato all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).
La scrivente Direzione generale per gli ordinamenti scolastici ha affidato all'ANSAS il compito di predisporre uno specifico questionario per tale monitoraggio, fornendo opportuni criteri per la sua definizione e validandone la stesura finale.
Il questionario costituisce una opportunità per dirigenti scolastici e docenti per mettere in evidenza le potenzialità dell'innovazione, le eventuali criticità connesse, nonché le esperienze per sostenere efficacemente i processi di cambiamento e di qualificazione dell'offerta formativa.
Con il monitoraggio, dunque, si intende raccogliere gli esiti delle esperienze condotte e della relativa valutazione.
Poichè le risultanze del questionario serviranno a sostenere l'eventuale revisione delle Indicazioni, è di tutta evidenza che l'ampio concorso delle scuole alla sua compilazione potrà contribuire a tale rilevante operazione. In ugual modo tali risultanze saranno tanto più probanti in quanto frutto di approfondimenti da parte di tutto il personale scolastico coinvolto e di valutazione il più possibile condivisa.
Oltre al questionario, questa Direzione generale ha allo studio ulteriori iniziative-focus per raccogliere dalle scuole significative esperienze sull'applicazione delle Indicazioni, al fine di disporre di una qualificata base di riferimento per l'eventuale revisione.
Indicazioni tecniche
Il questionario è visibile sul sito dell'Ansas (http://www.indire.it/indicazioni/ monitoraggio) dove va compilato esclusivamente on line.
Per accedere alla compilazione del formulario le scuole devono utilizzare come codice di accesso il codice meccanografico del sistema informativo del Ministero e la password utilizzata per le iscrizioni alle iniziative di Puntoedu.
Le scuole che non sono in possesso della password d'istituto possono richiederla via fax compilando il modulo allegato alla presente oppure scaricabile online dal sito sopra richiamato, inviandolo al n. 055 2380393. I codici saranno inviati all'indirizzo di posta elettronica della scuola indicato nel fax.
Le istituzioni scolastiche, dopo l'accreditamento secondo le modalità sopra richiamate, potranno procedere alla compilazione del questionario da restituire entro il 30 novembre prossimo.
Nel procedere alla compilazione del questionario l'istituzione scolastica potrà prevedere modalità aperte e forme autonome di coinvolgimento del personale scolastico interessato, in quanto non si ritiene opportuno vincolare la compilazione a schemi o criteri predeterminati.
In considerazione del fatto che il questionario è strutturato in quattro parti, una di carattere generale e le altre riferite a ciascuno dei tre settori scolastici interessati (infanzia, primaria e secondaria di I grado), è possibile prevedere, a titolo esemplificativo, che il dirigente, eventualmente insieme al proprio staff di direzione, proceda alla compilazione degli aspetti generali, lasciando ai docenti l'incarico di rispondere alle domande sugli specifici aspetti del proprio settore, eventualmente tramite il personale docente incaricato di funzioni strumentali oppure mediante gruppi di lavoro o commissioni specificamente predisposte.
Si consiglia di stampare copia del questionario, scaricabile in formato pdf sul sito dell'ANSAS sopra ricordato, per farne oggetto preliminare di conoscenza, approfondimento e discussione prima della sua compilazione formale.
Si confida nella più ampia collaborazione da parte dei dirigenti scolastici e di tutti gli insegnanti.».
- Si riporta il testo della circolare del Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca del 31 maggio 2012, n. 49 (Indicazioni nazionali per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Trasmissione bozza e modalità per la consultazione delle scuole):
«Come disposto con la circolare ministeriale n. 31 del 18 aprile 2012, il processo di revisione delle Indicazioni nazionali è stato avviato, anche sulla base del monitoraggio effettuato ai sensi della circolare n. 101/2011, nel rispetto delle seguenti determinazioni:
a) procedere alla revisione delle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione per pervenire, entro il termine del 31 agosto 2012, ad un testo definitivo;
b) assumere il documento "Indicazioni per il curricolo" di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2007 come base per un lavoro di revisione e consolidamento;
c) imperniare il processo di revisione su un intenso, anche se necessariamente breve, processo di consultazione delle scuole.
Per consentire a tutte le istituzioni scolastiche di partecipare alla consultazione, entro tempi compatibili con i vincoli posti dalla legge, un nucleo redazionale ha proceduto alla elaborazione di una prima bozza di testo da sottoporre a consultazione in vista della successiva redazione definitiva.
Trattandosi di una consultazione pubblica, sia pure riservata ai docenti e ai dirigenti scolastici, e volendo garantire una effettiva e concreta utilità dell'intero processo di partecipazione, si ritiene utile puntualizzare i seguenti aspetti procedurali:
la bozza che si rende pubblica è stata predisposta, con il contributo di esperti disciplinari, seguendo i criteri indicati nella stessa circolare ministeriale n. 31/2012. Si tratta, dunque, di una revisione delle Indicazioni per il curricolo emanate nel 2007 e non di un documento elaborato ex novo;
in particolare, il documento sul quale si chiede il parere è articolato nelle seguenti parti:
1) profilo dello studente al termine del primo ciclo (unica sezione non presente nel testo del 2007);
2) l'organizzazione del curricolo;
3) la scuola dell'infanzia;
4) la scuola del primo ciclo di istruzione;
alle scuole si chiede di esprimersi specificamente su alcuni aspetti di merito e di fornire una valutazione utile ai fini del completamento dell'opera di revisione;
l'editing linguistico dell'intero testo verrà effettuato dopo la consultazione;
la consultazione avviene tramite un questionario a risposte chiuse e sarà reso disponibile sul sito dell'Ansas.
Si ribadisce che il testo della bozza non è in alcun modo un testo definitivo essendo prevista una seconda sistemazione finale sulla base dei risultati della consultazione e di altri contributi di soggetti qualificati.
Data la rilevanza didattica della consultazione, si ritiene opportuno che le modalità di compilazione adottate siano condivise dai docenti nei modi e nelle forme che ogni scuola riterrà più opportune.
Ulteriori, brevi osservazioni da parte di docenti e soggetti interessati potranno essere inviate all'indirizzo:
indicazioninazionali2012@istruzione.it.
Indicazioni tecniche
La bozza del testo delle Indicazioni (in formato pdf) è disponibile sul sito di questo Ministero (www.istruzione.it) e sul sito dell'Ansas a partire dal 31 maggio 2012.
Il questionario è visibile dal 1° giugno 2012 sul sito dell'Ansas insieme alla bozza delle Indicazioni in formato pdf all'indirizzo (http://www.indire.it/indicazioni/ consultazione2012) e andrà compilato esclusivamente online. Per accedere alla compilazione del formulario le scuole devono utilizzare gli stessi codici di accesso utilizzati per il monitoraggio ex circolare ministeriale n. 101/2011.
Le scuole che non avessero ancora ottenuto tali codici possono richiederli via fax compilando il modulo allegato alla presente oppure scaricabile online dal sito sopra richiamato, inviandolo al n. 055 2380393. I codici saranno inviati all'indirizzo di posta elettronica della scuola indicato nel fax.
Le istituzioni scolastiche, dopo l'accreditamento e secondo le modalità sopra richiamate, potranno procedere alla compilazione entro il 30 giugno 2012.
Si consiglia di stampare copia del questionario, scaricabile in formato pdf sul sito dell'ANSAS sopra ricordato, per farne oggetto preliminare di conoscenza, approfondimento e discussione prima della sua compilazione formale.
Si confida nella consueta collaborazione da parte dei dirigenti scolastici e degli insegnanti.».
- Si riporta il testo della circolare del Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca del 24 maggio 2012, n. 46 (Iniziative a supporto della consultazione sulla revisione delle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione):
«In relazione a quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 31 del 18 aprile 2012, con la quale è stato avviato il processo di revisione delle Indicazioni nazionali per la scuola di base, si richiamano alcune scadenze operative dell'itinerario delineate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per favorire la partecipazione della scuola alle diverse fasi di tale processo.
Nei prossimi giorni sarà resa pubblica una prima "bozza" generale del testo delle Indicazioni, così come revisionato dagli esperti consultati dall'amministrazione, anche sulla base degli esiti dell'azione di monitoraggio effettuata nei mesi scorsi, ai sensi della circolare ministeriale n. 101/2011.
Contestualmente sarà attivato un apposito spazio web nel sito istituzionale ANSAS per consentire ad ogni scuola di intervenire sull'ipotesi di revisione, che sarà attivo fino al 20 giugno 2012.
In relazione a tale opportunità, le SS.LL. sono invitate ad agevolare l'iniziativa, promuovendo eventuali conferenze di servizio territoriali rivolte ai dirigenti delle istituzioni scolastiche del primo ciclo e da docenti da essi individuati, per analizzare modalità, nodi culturali, prospettive della consultazione.
Per dette iniziative è possibile avvalersi della collaborazione, anche in presenza, dei membri del nucleo redazionale operante presso l'Amministrazione centrale (per contatti dott. Maria Rosa Silvestro, tel. 06-58492235, indicazioninazionali2012@istruzione.it) e comunque potranno essere riattivati, a cura delle SS.LL., a livello regionale gli appositi nuclei di lavoro impegnati a suo tempo per l'implementazione delle Indicazioni /2007.
Ogni ufficio scolastico regionale presenterà anche le eventuali iniziative da promuovere sul territorio per accompagnare il percorso di revisione.
A titolo di esempio, si indicano:
a) seminari tematici gestiti in collaborazione con scuole, reti di scuole, enti locali, associazioni, università;
b) focus group in alcune scuole (tra quelle a suo tempo segnalate dalle SS.LL. per le azioni di monitoraggio);
c) elaborazione di memorie, proposte, segnalazioni a cura di gruppi di consultazione costituiti ad hoc.
Gli esiti delle azioni di consultazione in presenza dovranno essere inoltrati in forma di sintetico report, entro il 20 giugno 2012, alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e potranno essere oggetto di apposito incontro nazionale aperto a rappresentanze degli uffici scolastici regionali, che sarà organizzato nei giorni immediatamente successivi.
Ci si riserva di inviare a breve ulteriori istruzioni circa le modalità di realizzazione della consultazione telematica.
Tenuto conto dei tempi ristretti in cui si dovranno svolgere le operazioni richiamate dalla citata circolare ministeriale n. 31/2012, ma anche della rilevanza culturale e professionale delle stesse, si raccomanda una particolare collaborazione.».

Note all'art. 1:
- Il testo del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51, supplemento ordinario.
- Per il testo del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 31 luglio 2007 recante Indicazioni per la scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
Indicazioni per il curricolo, si vedano le note alle premesse.