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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 marzo 2012, n. 180

Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito, approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 aprile 2000, n. 158. (12G0193)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/11/2012
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Testo in vigore dal: 6-11-2012
 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  ed  in  particolare,
l'articolo 17, comma 3; 
  Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nella parte in cui si prevede che, in attesa di  un'organica  riforma
degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via  sperimentale,
con uno o piu' decreti, misure di politiche attive  di  sostegno  del
reddito   e   dell'occupazione   nell'ambito    dei    processi    di
ristrutturazione aziendale e per fronteggiare  situazioni  di  crisi,
per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema; 
  Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  27  novembre
1997, n.  477,  con  cui  e'  stato  emanato  un  regolamento-quadro,
propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali; 
  Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che prevede una  specifica  disciplina  transitoria  per  i  casi  di
ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi
di personale; 
  Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio  1998,  con
cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra  richiamate,  e'
stato  convenuto  di  istituire  presso  l'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarieta' per  il  sostegno
del   reddito,   dell'occupazione    e    della    riconversione    e
riqualificazione professionale del personale del credito"; 
  Visto  il  regolamento  recante   l'istituzione   del   "Fondo   di
solidarieta' per il sostegno del reddito,  dell'occupazione  e  della
riconversione e  riqualificazione  professionale  del  personale  del
credito", approvato con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale di  concerto  con  il  Ministro  del  Tesoro,  del
Bilancio e della programmazione economica, del  28  aprile  2000,  n.
158; 
  Visto il contratto collettivo nazionale stipulato in data 5  maggio
2005,  recante  modifiche  al  contratto  del   28   febbraio   1998,
concernente l'istituzione del "Fondo di solidarieta' per il  sostegno
del   reddito,   dell'occupazione    e    della    riconversione    e
riqualificazione professionale del personale del credito"; 
  Visto il regolamento concernente modifiche al  regolamento  recante
l'istituzione del "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito,
dell'occupazione   e   della   riconversione    e    riqualificazione
professionale del personale del credito", approvato con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2006, n. 226; 
  Visto il Protocollo in tema di "Mercato del lavoro e  occupazione",
stipulato in  data  16  dicembre  2009  tra  l'Associazione  Bancaria
Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali,  depositato  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  in  data  14  gennaio
2010, con il quale le parti firmatarie  dei  citati  accordi  del  28
febbraio  1998  e  5  maggio  2005,  hanno  inteso  apportare  talune
modifiche al Regolamento istitutivo del fondo; 
  Sentite  nelle  riunioni  del  15  marzo  2010  le   organizzazioni
individuate nelle parti  firmatarie  del  citato  Protocollo  del  16
dicembre 2009; 
  Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche al citato decreto n.
158 del 28 aprile 2000; 
  Acquisito il parere favorevole del  Consiglio  di  Stato,  espresso
dalla sezione consultiva per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  di
Sezione del 20 dicembre 2010; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Data comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  con
nota del 12 marzo 2012; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al regolamento approvato con decreto 28 aprile 2000, n. 158  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale  di  concerto  con  il
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della  programmazione  economica,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
  1) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "e
deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del
credito, le regole di precedenza e turnazione e i limiti di  utilizzo
delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro per le prestazioni
di cui all'articolo 11-bis del presente decreto;"; 
  2) alla lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Il
Comitato fissa la quota del contributo ordinario di cui  all'articolo
6, comma 1, lett. a), da destinare alla sezione emergenziale  di  cui
all'articolo 11-bis del presente decreto."; 
  3) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e)  vigilare  sulla
affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni  nonche'
sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti
necessari per il miglior funzionamento del Fondo,  nel  rispetto  del
criterio di massima economicita', anche attraverso  la  riallocazione
di risorse eventualmente non utilizzate fra  le  prestazioni  di  cui
all'articolo 5, lettere a) e c);". 
    b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b),  e'  aggiunta  la
seguente: "b-bis) in via emergenziale: all'erogazione, nei  confronti
dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per  l'accesso  alle
prestazioni  straordinarie  di  cui  alla  lettera  b)  del  presente
articolo, dei trattamenti di cui  all'articolo  11-bis  del  presente
decreto."; 
    c) all'articolo 6, comma 1, l'alinea e' sostituito dal  seguente:
"Per le prestazioni di cui all'articolo 5,  comma  1,  lettere  a)  e
b-bis), del presente decreto e' dovuto al Fondo:"; 
    d) all'articolo 7: 
  1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c)  per
le prestazioni di cui all' articolo 5, comma 1, lettere b) e  b-bis),
del presente decreto, all'espletamento delle  procedure  contrattuali
preventive e di legge previste per  i  processi  che  determinano  la
riduzione dei livelli occupazionali."; 
  2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Alle  prestazioni  di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2),  e  lettere  b)  e
b-bis),  del  presente  decreto,  nell'ambito  dei  processi  di  cui
all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le
norme di legge e di contratto applicabili alla categoria". 
    e) all'articolo 10: 
  1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nei casi di riduzione
dell'orario di lavoro  o  di  sospensione  temporanea  dell'attivita'
lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2),  del
presente decreto, il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno
ordinario  per  il  sostegno  del  reddito,  ridotto   dell'eventuale
concorso  degli  appositi  strumenti  di  sostegno   previsti   dalla
legislazione vigente, secondo criteri e  modalita'  in  atto  per  la
cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili."; 
  2) il  comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  "4.  Nei  casi  di
sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro, l'assegno  ordinario
e' calcolato nella misura del 60 per cento della  retribuzione  lorda
mensile che sarebbe  spettata  al  lavoratore  per  le  giornate  non
lavorate, con un massimale pari  ad  un  importo  di:  € 1.078  lordi
mensili,  se  la  retribuzione  lorda  mensile  dell'interessato   e'
inferiore a € 1.984; di € 1.242  lordi  mensili  se  la  retribuzione
lorda mensile dell'interessato e' compresa tra € 1.984 e € 3.137 e di
€  1.569   lordi   mensili   se   la   retribuzione   lorda   mensile
dell'interessato e' superiore a detto ultimo limite."; 
    f) dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente: 
 
                          "Articolo 11-bis 
 
 
                        Sezione emergenziale" 
 
  1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui  all'articolo
2, comma 1, del presente decreto, per i  lavoratori  in  esubero  non
aventi i requisiti per l'accesso alle  prestazioni  straordinarie  di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto: 
    a) all'erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un  assegno  per
il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione
involontaria; 
    b) al finanziamento, per un massimo di  12  mesi,  a  favore  dei
predetti lavoratori e su loro richiesta,  di  programmi  di  supporto
alla ricollocazione professionale,  ridotto  dell'eventuale  concorso
degli appositi fondi nazionali e comunitari. 
  2.   L'accesso   alle   predette   prestazioni   e'    condizionato
all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e  di  legge
previste per i processi che  determinano  la  riduzione  dei  livelli
occupazionali, nonche'  all'ulteriore  condizione  che  le  procedure
sindacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale. 
  3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Fondo provvede al
riconoscimento, ad integrazione del trattamento di disoccupazione  di
legge e finche' permanga tale condizione, fermo  quanto  previsto  al
comma 8, di una somma, ridotta dell'eventuale concorso degli appositi
strumenti di sostegno previsti dalla legislazione  vigente,  fino  al
raggiungimento delle seguenti misure: 
    a) 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante
al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di  € 2.220  lordi
mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000; 
    b) 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante
al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di  € 2.500  lordi
mensili, per retribuzioni tabellari annue da € 38.001 a € 50.000; 
    c) 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante
al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di  € 3.500  lordi
mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000. 
  4. In caso di erogazione della  prestazione  di  cui  al  comma  1,
lettera a), del presente articolo, il Fondo  provvede  al  versamento
della  contribuzione  correlata  calcolata  sull'ultima  retribuzione
tabellare  lorda  mensile  spettante  al  lavoratore,   dovuta   alla
competente gestione assicurativa obbligatoria. 
  5. Per le prestazioni di cui  ai  commi  1,  3  e  4  del  presente
articolo e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un  contributo  il
cui ammontare e' pari alla meta' delle prestazioni erogate dal Fondo. 
  6.  Le  domande  di  accesso   alle   prestazioni   della   sezione
emergenziale sono prese in esame dal Comitato amministratore, su base
trimestrale, in ordine cronologico  di  presentazione,  tenuto  conto
delle disponibilita' del Fondo. Hanno comunque diritto di  precedenza
le domande  presentate  da  aziende  nei  casi  di  dichiarazione  di
fallimento, di emanazione del provvedimento  di  liquidazione  coatta
amministrativa   ovvero   di    sottoposizione    all'amministrazione
straordinaria, qualora la continuazione dell'attivita' non sia  stata
disposta o sia cessata. 
  7. Nei casi in cui la misura degli interventi di cui al  precedente
comma 1 risulti superiore ai limiti di utilizzo da parte  di  ciascun
datore di lavoro delle risorse della sezione emergenziale individuati
dal Comitato Amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera b), del
presente decreto, la differenza resta a carico del datore di lavoro; 
  8.  Qualora  un'azienda  destinataria  dei   contratti   collettivi
nazionali del credito assuma a tempo indeterminato un lavoratore  nel
periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo, il trattamento residuo di  cui  ai
commi 3 e 4 andra' a favore dell'azienda stessa fino al  termine  dei
24 mesi di cui alla lettera a) del comma 1. 
  9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, le prestazioni di cui
ai commi 1, 3 e 4 sono erogate senza oneri  a  carico  della  finanza
pubblica e nei limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e al
comma 5 del presente articolo.". 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1998,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente: 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". 
              Il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20
          (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
          Corte dei conti) e' il seguente: 
              "Art. 3. Norme in materia di controllo della Corte  dei
          conti. 
              1. Il controllo preventivo di legittimita' della  Corte
          dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti  non
          aventi forza di legge: 
                a) provvedimenti emanati a seguito  di  deliberazione
          del Consiglio dei Ministri; 
                b) atti del Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                c-bis)  i  provvedimenti  commissariali  adottati  in
          attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
          Ministri emanate ai sensi dell'  art.  5,  comma  2,  della
          legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
                d) provvedimenti dei  comitati  interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                e). 
                f) provvedimenti di disposizione del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare; 
                f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7,  comma  6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni; 
                f-  ter)  atti  e  contratti  concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'art.  1,  comma  9,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                g)   decreti   che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440;
          di appalto d'opera, se di importo superiore  al  valore  in
          ECU   stabilito    dalla    normativa    comunitaria    per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
          scritto del Ministro; 
                l) atti che il Presidente del Consiglio dei  Ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
              1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)  e
          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
              2. I provvedimenti sottoposti al  controllo  preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. 
              3. Le sezioni riunite della Corte  dei  conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
              4. La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
              5. Nei confronti delle  amministrazioni  regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento  ed  ai  consigli   regionali   sull'esito   del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
              7. Restano ferme, relativamente agli  enti  locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. Le relazioni  della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,  la  Corte  dei  conti   puo'   richiedere   alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,  n.
          453. Puo' richiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
              9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,  si
          applicano, in quanto compatibili con le disposizioni  della
          presente legge, le norme procedurali di cui al testo  unico
          delle leggi sulla Corte  dei  conti,  approvato  con  regio
          decreto   12   luglio   1934,   n.   1214,   e   successive
          modificazioni. 
              10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
          della Corte dei conti che la presiede,  dai  presidenti  di
          sezione preposti al coordinamento e da tutti  i  magistrati
          assegnati a funzioni di controllo. La sezione e'  ripartita
          annualmente in quattro collegi dei quali  fanno  parte,  in
          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
          presidenti di sezione preposti al coordinamento. I  collegi
          hanno distinta competenza per tipologia di controllo o  per
          materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici
          votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta  dal  presidente
          della Corte dei conti ed  e'  composta  dai  presidenti  di
          sezione  preposti  al  coordinamento  e   da   trentacinque
          magistrati assegnati a funzioni di  controllo,  individuati
          annualmente dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione  di
          almeno tre per ciascun collegio della  sezione  e  uno  per
          ciascuna delle sezioni di controllo  sulle  amministrazioni
          delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome
          di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
          numero minimo di ventuno votanti. 
              10-bis. La sezione del controllo in  adunanza  plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei Conti. 
              11. Ferme restando le ipotesi di  deferimento  previste
          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
          dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21  marzo
          1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
          caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
          circa la legittimita' di atti. Del collegio viene  chiamato
          a far parte in  qualita'  di  relatore  il  magistrato  che
          deferisce la questione alla sezione. 
              12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni, in relazione  a  situazioni  e  provvedimenti  che
          richiedono tempestivi  accertamenti  e  verifiche,  dandone
          notizia alla sezione del controllo. 
              13. Le disposizioni del comma 1 non si  applicano  agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.". 
              Il testo dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662 (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
          pubblica) e' il seguente: 
              "Art. 2. Misure  in  materia  di  servizi  di  pubblica
          utilita'  e  per  il  sostegno  dell'occupazione  e   dello
          sviluppo. 
              (Omissis). 
              28. In attesa di un'organica riforma del sistema  degli
          ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, con uno  o  piu'
          decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di concerto con il Ministro del tesoro, adottati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ,
          sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il  parere
          delle competenti Commissioni parlamentari,  sono  definite,
          in  via  sperimentale,  misure  per  il  perseguimento   di
          politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
          nell'ambito dei processi di  ristrutturazione  aziendali  e
          per fronteggiare situazioni di crisi  di  enti  ed  aziende
          pubblici  e  privati  erogatori  di  servizi  di   pubblica
          utilita', nonche' delle  categorie  e  settori  di  impresa
          sprovvisti   del   sistema   di   ammortizzatori   sociali.
          Nell'esercizio della potesta' regolamentare il  Governo  si
          attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)  costituzione  da   parte   della   contrattazione
          collettiva nazionale di appositi fondi finanziati  mediante
          un contributo sulla retribuzione non  inferiore  allo  0,50
          per cento; 
                b) definizione da parte della contrattazione medesima
          di specifici trattamenti e dei relativi  criteri,  entita',
          modalita'  concessivi,  entro  i   limiti   delle   risorse
          costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
          correlati contributi figurativi; 
                c)  eventuale  partecipazione   dei   lavoratori   al
          finanziamento con una quota non superiore al 25  per  cento
          del contributo; 
                d) in caso  di  ricorso  ai  trattamenti,  previsione
          della obbligatorieta' della contribuzione con  applicazione
          di una misura addizionale non superiore a tre volte  quella
          della contribuzione stessa; 
                e) istituzione presso l'INPS dei fondi,  gestiti  con
          il concorso delle parti sociali; 
                f) conseguimento,  limitatamente  all'anno  1997,  di
          maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
          lire 150 miliardi.". 
              Il decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza
          sociale, di concerto con il Ministro  del  Tesoro,  del  27
          novembre 1997, n. 477 (Regolamento recante norme in materia
          di  ammortizzatori  per  le  aree  non  coperte  da   cassa
          integrazione  guadagni)  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 13 gennaio 1998, n. 9. 
              Il testo dell'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre
          1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione  della  finanza
          pubblica) e' il seguente: 
              "Art.  59.  Disposizioni  in  materia  di   previdenza,
          assistenza, solidarieta' sociale e sanita'. 
              (Omissis). 
              3. A  decorrere  dal  1°  gennaio  1998,  per  tutti  i
          soggetti nei cui confronti trovino  applicazione  le  forme
          pensionistiche che  garantiscono  prestazioni  definite  in
          aggiunta o ad integrazione  del  trattamento  pensionistico
          obbligatorio,  ivi  comprese  quelle  di  cui  al   decreto
          legislativo  16  settembre  1996,  n.  563  ,  al   decreto
          legislativo  21  aprile  1993,  n.  124  ,  ed  al  decreto
          legislativo 20 novembre 1990, n. 357  ,  nonche'  le  forme
          pensionistiche  che  assicurano  comunque   ai   dipendenti
          pubblici, inclusi quelli alle dipendenze  delle  regioni  a
          statuto speciale e degli enti di cui alla  legge  20  marzo
          1975, n. 70 , e successive modificazioni, ivi  compresa  la
          gestione speciale ad esaurimento di  cui  all'art.  75  del
          decreto del Presidente della Repubblica 20  dicembre  1979,
          n. 761 , nonche' le gestioni di previdenza per il personale
          addetto  alle  imposte  di  consumo,   per   il   personale
          dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
          addetto alle esattorie e  alle  ricevitorie  delle  imposte
          dirette, prestazioni complementari al trattamento  di  base
          ovvero al trattamento di fine rapporto, il  trattamento  si
          consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con  la
          decorrenza  previsti  dalla  disciplina  dell'assicurazione
          generale obbligatoria di appartenenza. Mediante accordi con
          le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
          del  personale  dipendente,  stipulati  anteriormente  alla
          costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito
          ai sensi dell'art. 2, comma 28,  della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662 , e comunque non oltre il 31 marzo  1998,  per
          gli iscritti ai regimi  aziendali  integrativi  di  cui  al
          citato  decreto  legislativo  n.  357   del   1990   ,   la
          contrattazione collettiva, nei casi di  ristrutturazione  o
          riorganizzazione  aziendale  che  determinano  esuberi   di
          personale, puo' diversamente disporre, anche in deroga agli
          ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di
          tali esuberi riguardanti banche, associazioni di  banche  e
          concessionari  della  riscossione  cui   si   applicano   i
          contratti collettivi del settore del credito,  gli  accordi
          stipulati, entro la medesima data del 31 marzo 1998, con le
          organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  del
          personale dipendente possono: a) prevedere, allo  scopo  di
          agevolare gli esodi, apposite indennita' da erogare,  anche
          ratealmente, in conformita' all'art.  17  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come
          modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 2  settembre
          1997, n. 314 , nel  rispetto  dei  requisiti  di  eta'  ivi
          previsti, nonche'  in  conformita'  all'art.  6,  comma  4,
          lettera b), del citato decreto legislativo n. 314 del 1997;
          al medesimo regime fiscale previsto dal citato art. 17  del
          testo unico delle  imposte  sui  redditi,  come  modificato
          dall'art. 5 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997,
          sono assoggettate  le  analoghe  prestazioni  eventualmente
          erogate, al fine di cui sopra, dai citati  fondi  nazionali
          per il settore del credito in luogo dei datori  di  lavoro;
          b) adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore
          eta' ovvero della maggiore prossimita' alla maturazione del
          diritto a pensione  a  carico  dell'assicurazione  generale
          obbligatoria, purche' siano contestualmente previste  forme
          di sostegno del reddito, comprensive  della  corrispondente
          contribuzione figurativa,  erogabili,  anche  in  soluzione
          unica, nel  limite  massimo  di  4  anni  previsto  per  la
          fruizione dell'indennita' di mobilita' di  cui  all'art.  7
          della legge 23 luglio 1991, n. 223 ,  poste  a  carico  dei
          datori di lavoro. Alle apposite indennita' ed alle forme di
          sostegno del reddito, comprensive dei  versamenti  all'INPS
          per la corrispondente contribuzione figurativa, si  applica
          il comma 3-bis dell'art.  1  del  decreto-legge  14  agosto
          1992, n. 364 , convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          19 ottobre 1992, n. 406. Dopo la  costituzione  dei  citati
          fondi nazionali per il settore del credito, la gestione dei
          rapporti attivi e passivi  derivanti  dall'applicazione  di
          accordi stipulati ai sensi del presente comma e' trasferita
          ai fondi stessi, i quali  assumono  in  carico  le  residue
          prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo  a
          riscuoterne anticipatamente l'importo dai datori di  lavoro
          obbligati. Per i trattamenti pensionistici anticipati e gli
          altri interventi previsti in attuazione  del  decreto-legge
          24 settembre 1996, n. 497 , convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 19 novembre 1996, n. 588, e del decreto-legge 9
          settembre 1997, n. 292  ,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 1997, n. 387, per il risanamento, la
          ristrutturazione  e  la   privatizzazione   delle   aziende
          bancarie ivi richiamate, trovano  applicazione,  sino  alla
          loro  completa  attuazione  e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 1998,  le  disposizioni  degli  accordi  sindacali
          stipulati  entro  il  31  marzo  1998,  compresa,  a   tale
          esclusivo fine, la facolta'  per  le  predette  aziende  di
          sostenere il  costo  della  prosecuzione  volontaria  della
          contribuzione  previdenziale  fino  alla  maturazione   del
          diritto a pensione  a  carico  dell'assicurazione  generale
          obbligatoria secondo i requisiti di anzianita' contributiva
          e di eta' previsti dalla legislazione previgente. Le  forme
          pensionistiche di cui al  presente  comma,  fermo  restando
          quanto previsto dal comma 33, nonche'  dal  citato  decreto
          legislativo n. 124 del 1993 , possono  essere  trasformate,
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, in forme a contribuzione definita  mediante
          accordi stipulati con le rappresentanze dei  lavoratori  di
          cui all'art. 19 della legge 20 maggio  1970,  n.  300  ,  e
          successive  modificazioni,  ovvero,  in  mancanza,  con  le
          organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  del
          personale  dipendente.  Alla  facolta'  di  riscatto,   ove
          prevista, nelle forme pensionistiche  di  cui  al  presente
          comma esercitata dalla data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge trovano applicazione le disposizioni di  cui
          al capo II del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 ,
          in materia di determinazione del relativo onere.  Entro  il
          31 marzo 2000 il Governo e' delegato ad emanare un  decreto
          legislativo   per   l'armonizzazione    della    disciplina
          previdenziale  e  del  trattamento  di  fine  rapporto  del
          personale addetto alle esattorie e alle  ricevitorie  delle
          imposte  dirette  con  quella  dell'assicurazione  generale
          obbligatoria, sulla base dei principi e  criteri  direttivi
          indicati nell'art. 2, commi 22 e 23, della legge  8  agosto
          1995, n. 335 , e con le modalita' di cui all'art. 3,  comma
          22, della medesima legge nel rispetto  degli  equilibri  di
          bilancio della relativa gestione. Fino alla data di entrata
          in vigore del decreto legislativo al predetto personale  si
          applicano le disposizioni di cui al presente comma.". 
              Il regolamento approvato con decreto del  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica, del 28 aprile 2000, n. 158 (Regolamento relativo
          all'istituzione del Fondo di solidarieta' per  il  sostegno
          del  reddito,  dell'occupazione  e  della  riconversione  e
          riqualificazione  professionale  del  personale  dipendente
          dalle imprese di  credito)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 giugno 2000, n. 139. 
              Il regolamento approvato con decreto del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile  2006,
          n. 226 (Regolamento concernente  modifiche  al  regolamento
          recante l'istituzione del «Fondo  di  solidarieta'  per  il
          sostegno   del   reddito,    dell'occupazione    e    della
          riconversione e della  riqualificazione  professionale  del
          personale dipendente dalle imprese  di  credito»  approvato
          con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione  economica  del  28  aprile
          2000, n. 158) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10
          luglio 2006, n. 158. 
 
          Note all'art. 1: 
              Per il citato regolamento n. 158 del 2000, si vedano  i
          riferimenti normativi alle premesse. 
              Il testo dell'art. 4 del citato regolamento n. 158  del
          2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 4. Compiti del Comitato amministratore del Fondo. 
              Il comitato amministratore deve: 
                a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti  dal
          consiglio di indirizzo  e  vigilanza  dell'INPS  i  bilanci
          annuali della gestione, preventivo e consuntivo,  corredati
          da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi
          alla gestione stessa; 
                b) deliberare  gli  interventi  in  conformita'  alle
          regole di precedenza e turnazione fra i datori  di  lavoro,
          di cui all'art. 9 e deliberare, sentite le parti firmatarie
          degli  accordi  del  settore  del  credito,  le  regole  di
          precedenza e  turnazione  e  i  limiti  di  utilizzo  delle
          risorse da  parte  di  ciascun  datore  di  lavoro  per  le
          prestazioni di cui all'art. 11-bis del presente  decreto  e
          deliberare, sentite le parti firmatarie degli  accordi  del
          settore del credito, le regole di precedenza e turnazione e
          i limiti di utilizzo delle  risorse  da  parte  di  ciascun
          datore di lavoro per le prestazioni di cui all'art. 11- bis
          del presente decreto. 
                c) deliberare,  sentite  le  parti  firmatarie  degli
          accordi del settore del credito, la misura  del  contributo
          addizionale di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), nonche'
          la misura, espressa in termini percentuali, del  contributo
          straordinario di cui all'art. 6, comma 3. Il Comitato fissa
          la quota del contributo ordinario di cui all'art. 6,  comma
          1, lettera a), da destinare alla  sezione  emergenziale  di
          cui all'art. 11-bis del presente decreto. Il Comitato fissa
          la quota del contributo ordinario di cui all'art. 6,  comma
          1, lett. a), da destinare alla sezione emergenziale di' cui
          ali 'art. 11- bis del presente decreto; 
                d) deliberare le sospensioni ai  sensi  dell'art.  6,
          comma 4; 
                e) vigilare sulla  affluenza  dei  contributi,  sulla
          erogazione delle prestazioni nonche'  sull'andamento  della
          gestione, studiando e proponendo i provvedimenti  necessari
          per il miglior funzionamento del Fondo,  nel  rispetto  del
          criterio  di  massima  economicita',  anche  attraverso  la
          riallocazione di risorse eventualmente non  utilizzate  fra
          le prestazioni di cui all'art. 5, lettere a) e c); 
                f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia
          di contributi e prestazioni; 
                g) assolvere ogni  altro  compito  che  sia  ad  esso
          demandato da  leggi  o  regolamenti,  o  che  sia  ad  esso
          affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS; 
                h) deliberare le revoche degli  assegni  straordinari
          nei casi di non cumulabilita' di cui all'art. 11.". 
              Il testo dell'art. 5, comma 1, del  citato  regolamento
          n. 158 del 2000, come modificato dal presente  decreto,  e'
          il seguente: 
              "Art. 5. Prestazioni. 
              1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi  di  cui
          al precedente art. 2, comma 1: 
                a) in via ordinaria: 
                  1) a  contribuire  al  finanziamento  di  programmi
          formativi    di    riconversione     o     riqualificazione
          professionale, anche in concorso  con  gli  appositi  fondi
          nazionali o comunitari; 
                  2) al  finanziamento  di  specifici  trattamenti  a
          favore dei lavoratori interessati da riduzioni  dell'orario
          di  lavoro  o  da  sospensione  temporanea   dell'attivita'
          lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti  di
          sostegno previsti dalla legislazione vigente; 
                b) in via straordinaria: 
                  all'erogazione  di  assegni  straordinari  per   il
          sostegno al reddito, in forma  rateale,  ed  al  versamento
          della contribuzione correlata di cui all'art. 2, comma  28,
          della legge n. 662 del  1996,  riconosciuti  ai  lavoratori
          ammessi a fruirne nel quadro dei processi  di  agevolazione
          all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su  richiesta  del
          lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario  e'
          pari  ad  un  importo  corrispondente  al  60%  del  valore
          attuale, calcolato secondo il  tasso  ufficiale  di  sconto
          vigente alla data del 28 febbraio 1998, di  quanto  sarebbe
          spettato, dedotta la contribuzione correlata, che  pertanto
          non verra' versata, se detta erogazione fosse  avvenuta  in
          forma rateale; 
                b-bis) in via emergenziale: 
                  all'erogazione, nei  confronti  dei  lavoratori  in
          esubero  non  aventi  i'  requisiti  per   l'accesso   alle
          prestazioni  straordinarie  di  cui  alla  lettera  b)  del
          presente articolo, dei trattamenti di cui all'art. 11-  bis
          del presente decreto.". 
              Il testo dell'art. 6, comma 1, del  citato  regolamento
          n. 158 del 2000, come modificato dal presente  decreto,  e'
          il seguente: 
              "Art. 6. Finanziamento. 
              1. Per le prestazioni  di  cui  all'art.  5,  comma  1,
          lettere a) e b-bis), del  presente  decreto  e'  dovuto  al
          Fondo: 
                a) un contributo ordinario  dello  0,5%,  di  cui  lo
          0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125%  a  carico
          dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile  ai
          fini previdenziali di tutti  i  lavoratori  dipendenti  con
          contratto a tempo indeterminato; 
                b) un contributo addizionale, a carico del datore  di
          lavoro, in caso  di  fruizione  delle  prestazioni  di  cui
          all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), nella misura non
          superiore   all'1,50%,   calcolato    sulla    retribuzione
          imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un
          coefficiente   correttivo   pari   al   rapporto   tra   le
          retribuzioni  parzialmente   o   totalmente   perdute   dai
          dipendenti  che   fruiscono   delle   prestazioni,   e   le
          retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.". 
              Il testo dell'art. 7 del citato regolamento n. 158  del
          2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 7. Accesso alle prestazioni. 
              1. L'accesso alle prestazioni  di  cui  all'art.  5  e'
          subordinato: 
                a) per le prestazioni di cui  all'art.  5,  comma  1,
          lettera a),  punto  1),  all'espletamento  delle  procedure
          contrattuali previste per  i  processi  che  modificano  le
          condizioni di lavoro del personale; 
                b) per le prestazioni di cui  all'art.  5,  comma  1,
          lettera a),  punto  2),  all'espletamento  delle  procedure
          contrattuali previste per  i  processi  che  modificano  le
          condizioni di lavoro del personale, ovvero  determinano  la
          riduzione dei  livelli  occupazionali,  nonche'  di  quelle
          legislative laddove espressamente previste; 
                c) per le prestazioni di cui all' art.  5,  comma  1,
          lettere b) e b-bis), del presente decreto, all'espletamento
          delle procedure contrattuali preventive e di legge previste
          per i processi che determinano  la  riduzione  dei  livelli
          occupazionali. 
              2. L'accesso alle prestazioni  di  cui  all'art.  5  e'
          altresi'  subordinato  alla  condizione  che  le  procedure
          sindacali di cui al  comma  1  si  concludano  con  accordo
          aziendale, nell'ambito del quale siano  stati  individuati,
          per i casi di  cui  al  comma  1,  lettere  b)  e  c),  una
          pluralita'  di  strumenti  secondo  quanto  indicato  dalle
          normative vigenti in materia di processi che modificano  le
          condizioni di lavoro del personale, ovvero  determinano  la
          riduzione dei livelli occupazionali. 
              3.  Nei  processi  che  determinano  la  riduzione  dei
          livelli occupazionali, ferme le procedure di cui  al  comma
          1, lettera c), si puo' accedere anche alle  prestazioni  di
          cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2). 
              4. Alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera
          a), punto 2), e lettere b) e b-bis), del presente  decreto,
          nell'ambito  dei  processi  di  cui  all'art.  2,   possono
          accedere anche i dirigenti,  ferme  restando  le  norme  di
          legge e di contratto applicabili alla categoria. 
              Il testo dell'art. 10 del citato regolamento n. 158 del
          2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 10. Prestazioni: criteri e misure. 
              1. Nei casi di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  a),
          punto  1),  il  contributo  al  finanziamento   delle   ore
          destinate alla  realizzazione  di  programmi  formativi  di
          riconversione o  riqualificazione  professionale,  e'  pari
          alla  corrispondente  retribuzione  lorda  percepita  dagli
          interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi
          fondi nazionali o comunitari. 
              2. Nei casi di riduzione dell' orario di  lavoro  o  di
          sospensione temporanea  dell'attivita'  lavorativa  di  cui
          all'art. 5, comma 1, lettera a),  punto  2),  del  presente
          decreto,  il  Fondo  eroga  ai  lavoratori  interessati  un
          assegno ordinario per  il  sostegno  del  reddito,  ridotto
          dell'eventuale  concorso  degli   appositi   strumenti   di
          sostegno  previsti  dalla  legislazione  vigente,   secondo
          criteri e modalita'  in  atto  per  la  cassa  integrazione
          guadagni per l'industria, in quanto compatibili. 
              3. L'erogazione del  predetto  assegno  e'  subordinata
          alla condizione che il lavoratore destinatario  durante  il
          periodo  di  riduzione   dell'orario   o   di   sospensione
          temporanea del lavoro non svolga alcun  tipo  di  attivita'
          lavorativa in favore  di  soggetti  terzi.  Resta  comunque
          fermo quanto previsto dalle normative vigenti  in  tema  di
          diritti e doveri del personale. 
              4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attivita' di
          lavoro, l'assegno ordinario e' calcolato nella  misura  del
          60 per cento della retribuzione lorda mensile  che  sarebbe
          spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un
          massimale pari ad un importo di: € 1.078 lordi mensili,  se
          la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' inferiore
          a € 1.984; di € 1.242  lordi  mensili  se  la  retribuzione
          lorda mensile dell'interessato e' compresa tra € 1.984 e  €
          3.137 e di € 1.569 lordi mensili se la  retribuzione  lorda
          mensile  dell'interessato  e'  superiore  a  detto   ultimo
          limite. 
              5.  Nei  casi  di  riduzione  dell'orario  di   lavoro,
          l'assegno ordinario e' calcolato nella misura del 60% della
          retribuzione  lorda  mensile  che   sarebbe   spettata   al
          lavoratore per le ore non lavorate, con un  massimale  pari
          ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora
          di  riduzione,   calcolata   sulla   base   del   massimale
          dell'assegno ordinario che sarebbe spettato  nelle  ipotesi
          di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro. 
              6. Per l'accesso  alle  prestazioni  ordinarie  di  cui
          all'art. 5, comma 1, lettera a),  punto  2),  le  riduzioni
          dell'orario  di  lavoro   o   le   sospensioni   temporanee
          dell'attivita'  lavorativa  non  possono  essere  superiori
          complessivamente a diciotto mesi pro  capite  nell'arco  di
          vigenza del Fondo, di cui non piu' di  sei  mesi  nell'arco
          del primo triennio, di ulteriori  sei  mesi  nell'arco  del
          secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo. 
              7. La retribuzione mensile dell'interessato  utile  per
          la  determinazione  dell'assegno  ordinario  e  della  paga
          oraria di cui al comma 1, e' quella individuata secondo  le
          disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e  cioe'  la
          retribuzione sulla base  dell'ultima  mensilita'  percepita
          dall'interessato secondo il criterio  comune:  1/360  della
          retribuzione annua per ogni giornata. 
              8.  Per  i  lavoratori  a  tempo   parziale   l'importo
          dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando  lo
          stesso alla minore durata della prestazione lavorativa. 
              9. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b),  il
          Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito
          il cui valore e' pari: 
                a)  per  i  lavoratori  che  possono  conseguire   la
          pensione di anzianita' prima di quella di  vecchiaia,  alla
          somma dei seguenti importi: 
                  1) l'importo netto  del  trattamento  pensionistico
          spettante nell'assicurazione generale obbligatoria  con  la
          maggiorazione dell'anzianita' contributiva mancante per  il
          diritto alla pensione di anzianita'; 
                  2) l'importo delle ritenute di  legge  sull'assegno
          straordinario. 
                b)  per  i  lavoratori  che  possono  conseguire   la
          pensione di vecchiaia prima di quella di  anzianita',  alla
          somma dei seguenti importi: 
                  1) l'importo netto  del  trattamento  pensionistico
          spettante nell'assicurazione generale obbligatoria  con  la
          maggiorazione dell'anzianita' contributiva mancante per  il
          diritto alla pensione di vecchiaia; 
                  2) l'importo delle ritenute di  legge  sull'assegno
          straordinario. 
              10. Nei casi di cui al comma  9,  il  versamento  della
          contribuzione  correlata  e'  effettuato  per  il   periodo
          compreso tra la cessazione del  rapporto  di  lavoro  e  la
          maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a
          pensione   di    anzianita'    o    vecchiaia;    l'assegno
          straordinario, esclusa pertanto la  predetta  contribuzione
          correlata,  e'  corrisposto  sino  alla   fine   del   mese
          antecedente a  quello  previsto  per  la  decorrenza  della
          pensione. 
              11.  La  contribuzione  correlata  per  i  periodi   di
          erogazione  delle  prestazioni  a  favore  dei   lavoratori
          interessati  da  riduzione  di  orario  o  da   sospensione
          temporanea dell'attivita'  di  cui  all'art.  5,  comma  1,
          lettera a),  punto  2),  e  per  i  periodi  di  erogazione
          dell'assegno straordinario di sostegno del reddito  di  cui
          all'art. 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione
          del rapporto di  lavoro  e  la  maturazione  dei  requisiti
          minimi di eta' o anzianita' contributiva richiesti  per  la
          maturazione  del  diritto  a  pensione  di   anzianita'   o
          vecchiaia, e' versata a carico del Fondo ed e' utile per il
          conseguimento  del  diritto  alla  pensione,  ivi  compresa
          quella di anzianita', e per  la  determinazione  della  sua
          misura. 
              12. La contribuzione correlata nei  casi  di  riduzione
          dell'orario  di  lavoro   o   di   sospensione   temporanea
          dell'attivita'  lavorativa,  nonche'  per  i   periodi   di
          erogazione dell'assegno straordinario per  il  sostegno  al
          reddito, e' calcolata sulla base della retribuzione di  cui
          al comma 7. 
              13.  Le   somme   occorrenti   alla   copertura   della
          contribuzione correlata, nei casi di riduzione  dell'orario
          di  lavoro  o  di  sospensione  temporanea   dell'attivita'
          lavorativa,   nonche'   per   i   periodi   di   erogazione
          dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono
          calcolate sulla base  dell'aliquota  di  finanziamento  del
          Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti  tempo  per   tempo
          vigente e versate a carico del Fondo per ciascun  trimestre
          entro il trimestre successivo. 
              14.   Il   suddetto   assegno   straordinario   e    la
          contribuzione correlata sono  corrisposti  previa  rinuncia
          esplicita  al  preavviso  ed   alla   relativa   indennita'
          sostitutiva, nonche', in particolare per i  lavoratori  cui
          si applica  il  contratto  collettivo  Acri,  ad  eventuali
          ulteriori   benefici    previsti    dalla    contrattazione
          collettiva,   connessi   all'anticipata   risoluzione   del
          rapporto  per  riduzione  di   posti   o   soppressione   o
          trasformazione di servizi o uffici. 
              15.  Nei  casi  in  cui  l'importo  dell'indennita'  di
          mancato preavviso  sia  superiore  all'importo  complessivo
          degli assegni straordinari spettanti, il datore  di  lavoro
          corrispondera' al lavoratore, sempreche' abbia  formalmente
          effettuato la  rinuncia  al  preavviso,  in  aggiunta  agli
          assegni suindicati una indennita' una  tantum,  di  importo
          pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati. 
              16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade
          da entrambi i benefici.". 
              Il testo dell'art. 2, comma 1, del  citato  regolamento
          n. 158 del 2000, e' il seguente: 
              "Art. 2. Finalita' del Fondo. 
              1. Il Fondo ha  lo  scopo  di  attuare  interventi  nei
          confronti dei lavoratori delle aziende, ivi comprese quelle
          facenti parte di gruppi creditizi, e delle associazioni  di
          banche, cui si applicano i contratti collettivi del credito
          (ex  Assicredito  o   Acri),   e   i   relativi   contratti
          complementari,  che  nell'ambito  e  in   connessione   con
          processi di ristrutturazione o di situazioni di  crisi,  ai
          sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre  1996,
          n. 662, o di riorganizzazione aziendale o  di  riduzione  o
          trasformazione di attivita' o di lavoro: 
                a) favoriscano il mutamento e il  rinnovamento  delle
          professionalita'; 
                b)  realizzino  politiche  attive  di  sostegno   del
          reddito e dell'occupazione.".