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DECRETO-LEGGE 24 settembre 1996, n. 497

Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-9-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1996, n. 588 (in G.U. 21/11/1996, n.273).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/05/2016)
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Testo in vigore dal:  26-9-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al risanamento, alla ristrutturazione e alla privatizzazione del Banco di Napoli S.p.a.;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi finanziari
1. Fermi gli impegni già previsti da altre leggi, il Ministro del tesoro è autorizzato a sottoscrivere uno o più aumenti del capitale del Banco di Napoli S.p.a. unitamente all'intervento finanziario di una o più banche ed altri investitori istituzionali ovvero in presenza dell'impegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), al fine di risanare, ristrutturare e privatizzare il Banco di Napoli.
2. Gli interventi finanziari delle banche e degli altri investitori istituzionali di cui al comma 1 possono assumere la forma di prestito subordinato, anche convertibile, ovvero di partecipazione al capitale, anche attraverso aumenti di capitale riservati con emissione di azioni di risparmio o privilegiate, eventualmente convertibili in azioni ordinarie.
3. L'ammontare degli aumenti di capitale da parte del Tesoro è determinato con decreti del Ministro del tesoro tenuto conto delle finalità del presente decreto e degli impegni finanziari delle banche e degli altri investitori istituzionali.
4. Per la realizzazione dell'operazione prevista dai commi 1, 2 e 3, il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare accordi di sindacato per la gestione del Banco, concedere diritti di prelazione sull'acquisto della partecipazione del Tesoro, acquistare a trattativa diretta o a seguito di offerta pubblica, azioni del Banco di Napoli o diritti di opzione sulle stesse anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e all'articolo 13 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
L'offerta di acquisto deve avere ad oggetto, almeno alle medesime condizioni, anche le azioni di risparmio.
5. La Banca d'Italia può disporre lo svincolo della somma depositata dal Banco di Napoli a titolo di riserva obbligatoria di cui all'articolo 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483, al fine di facilitare il superamento della situazione di difficoltà.
6. Gli eventuali versamenti già effettuati dal Tesoro, destinati ad aumenti di capitale, vengono imputati al capitale dopo che si siano perfezionati gli aumenti di capitale del Tesoro di cui al comma 1.