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DECRETO-LEGGE 14 agosto 1992, n. 364

Disposizioni urgenti in materia di prepensionamento.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-08-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 1992, n. 406 (in G.U. 19/10/1992, n.246).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/1992)
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Testo in vigore dal:  1-1-1998
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il trattamento anticipato di pensione ai lavoratori delle aziende in stato di crisi o interessate da processi di ristrutturazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 agosto 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Ai lavoratori delle aziende individuate dalla delibera del CIPE 12 giugno 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1992, ed entro i limiti numerici dalla stessa stabiliti, che, entro il 31 dicembre 1992, possano far valere, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dall'articolo 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e che presentino entro la medesima data la relativa domanda, è concesso il trattamento anticipato di pensione secondo le disposizioni previste dal citato articolo 27, compresa quella di cui al comma 7 del medesimo articolo per le imprese che abbiano previsto l'utilizzazione del pensionamento anticipato in accordi aziendali o di comparto stipulati anteriormente al 31 luglio 1991.
1-bis. Fermi restando i criteri stabiliti dalla citata delibera del CIPE 12 giugno 1992, nel caso in cui il numero di domande sia superiore alle eccedenze accertate dal CIPE, le imprese, sentite le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, individuano le domande da inoltrare agli istituti previdenziali nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro:
a) carichi di famiglia;
b) anzianità;
c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
1-ter. L'impresa, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le trasmette a ciascun competente istituto previdenziale, in deroga al primo comma, lettera c), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.
2. Il contributo a carico delle imprese, previsto dal comma 5 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, da corrispondere alla gestione pensionistica competente, è elevato al 50%.
3. Si considerano utilmente proposte le domande di pensionamento anticipato presentate, ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro la data del 29 febbraio 1992.
3-bis. L'onere per il contributo dovuto agli istituti previdenziali ai sensi delle norme sui trattamenti pensionistici anticipati di cui agli articoli 27 e 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e ai sensi del comma 2 del presente articolo, può essere imputato, anche agli effetti dei conti consolidati, per l'intero ammontare al conto dei profitti e delle perdite dell'esercizio nel quale si considera sostenuto ovvero, in quote costanti, dell'esercizio stesso e dei quattro successivi.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 184 miliardi per l'anno 1992, di lire 380 miliardi per l'anno 1993, di lire 393 miliardi per l'anno 1994 e di lire 404 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere, per il triennio 1992-1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.
((2))



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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 61, comma 1) che "I termini sostanziali e processuali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, sono sospesi dal 26 settembre 1997 alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, anche nei confronti dei soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa in comuni o territori delle regioni Umbria e Marche non compresi in quelli individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997."