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DECRETO-LEGGE 14 agosto 1992, n. 364

Disposizioni urgenti in materia di prepensionamento.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-08-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 1992, n. 406 (in G.U. 19/10/1992, n.246).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/1992)
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Testo in vigore dal:  21-8-1992 al: 19-10-1992
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il trattamento anticipato di pensione ai lavoratori delle aziende in stato di crisi o interessate da processi di ristrutturazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 agosto 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Ai lavoratori delle aziende individuate dalla delibera del CIPE 12 giugno 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1992, che possano far valere, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dall'articolo 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è concesso il trattamento anticipato di pensione secondo le norme previste dal citato articolo 27, semprechè alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano presentato la relativa domanda. A tal fine si applicano le disposizioni di cui alla predetta delibera del CIPE 12 giugno 1992.
2. Il contributo a carico delle imprese, previsto dal comma 5 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, da corrispondere alla gestione pensionistica competente, è elevato al 50%.
3. Si considerano utilmente proposte le domande di pensionamento anticipato presentate, ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro la data del 29 febbraio 1992.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 184 miliardi per l'anno 1992, di lire 380 miliardi per l'anno 1993, di lire 393 miliardi per l'anno 1994 e di lire 404 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere, per il triennio 1992-1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.