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DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012, n. 109

Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. (12G0136)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2016)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 9-8-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2009/52/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative  a
sanzioni e a provvedimenti nei confronti  di  datori  di  lavoro  che
impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare; 
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010,  ed  in  particolare
l'articolo 21, recante delega al Governo  per  l'attuazione,  fra  le
altre, della predetta direttiva  2009/52/CE,  nonche'  l'articolo  24
che, ai fini dell'esercizio delle deleghe,  richiama  l'applicazione,
in quanto compatibili, degli articoli 1 e  2  della  legge  4  giugno
2010, n. 96,  recante  disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
derivanti dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
Legge comunitaria 2009; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri; 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni, recante le norme di  attuazione  del
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; 
  Visto il decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante:
"Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a  norma  dell'articolo  11  della  legge  29
settembre 2000, n. 300"; 
  Visto il decreto-legge 22 febbraio 2002,  n.  12,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  aprile   2002,   n.   73,   recante
"Disposizioni  urgenti  per  il  completamento  delle  operazioni  di
emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare"  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo  23  aprile  2004,  n.  124,  recante:
"Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di  previdenza
sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14  febbraio
2003, n. 30", e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 12 del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
che ha introdotto l'articolo 603-bis del codice  penale,  recante  il
reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 aprile 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 luglio 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle  finanze,
dell'interno e per la cooperazione internazionale e l'integrazione; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 22, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
      "5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se  il  datore  di
lavoro  risulti  condannato  negli  ultimi  cinque  anni,  anche  con
sentenza non  definitiva,  compresa  quella  adottata  a  seguito  di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo  444  del
codice di procedura penale, per: 
        a)  favoreggiamento   dell'immigrazione   clandestina   verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
o per reati diretti al reclutamento  di  persone  da  destinare  alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da
impiegare in attivita' illecite; 
        b) intermediazione illecita  e  sfruttamento  del  lavoro  ai
sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; 
        c) reato previsto dal comma 12. 
      5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi', rifiutato  ovvero,
nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti  presentati
sono stati  ottenuti  mediante  frode  o  sono  stati  falsificati  o
contraffatti ovvero qualora lo  straniero  non  si  rechi  presso  lo
sportello unico per l'immigrazione per  la  firma  del  contratto  di
soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo  che  il  ritardo
sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del  nulla  osta  e'
comunicata al Ministero degli affari esteri  tramite  i  collegamenti
telematici."; 
    b) All'articolo 22, dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti: 
      "12-bis. Le pene per  il  fatto  previsto  dal  comma  12  sono
aumentate da un terzo alla meta': 
        a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; 
        b)  se  i  lavoratori  occupati  sono  minori  in  eta'   non
lavorativa; 
        c) se  i  lavoratori  occupati  sono  sottoposti  alle  altre
condizioni lavorative di particolare sfruttamento  di  cui  al  terzo
comma dell'articolo 603-bis del codice penale. 
      12-ter. Con la sentenza  di  condanna  il  giudice  applica  la
sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo  medio  di
rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. 
      12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo
di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal questore, su proposta o con
il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero
che abbia presentato  denuncia  e  cooperi  nel  procedimento  penale
instaurato nei  confronti  del  datore  di  lavoro,  un  permesso  di
soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6. 
      12-quinquies.  Il  permesso  di  soggiorno  di  cui  al   comma
12-quater ha la durata di sei mesi e puo'  essere  rinnovato  per  un
anno o  per  il  maggior  periodo  occorrente  alla  definizione  del
procedimento penale. Il permesso di soggiorno e' revocato in caso  di
condotta incompatibile con le finalita' dello stesso,  segnalata  dal
procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora
vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio."; 
    c) il comma 7 dell'articolo 22 e' abrogato; 
    d) all'articolo 24, comma 1, terzo periodo,  le  parole  "di  cui
all'articolo 22, comma 3" sono sostituite  dalle  seguenti:  "di  cui
all'articolo 22, commi 3, 5-bis e 5-ter". 
  2. I criteri per la  determinazione  e  l'aggiornamento  del  costo
medio  del  rimpatrio  cui  commisurare  la  sanzione  amministrativa
accessoria di cui  al  comma  12-ter  dell'articolo  22  del  decreto
legislativo n. 286 del 1998, come introdotto  dal  presente  decreto,
sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
i Ministri della giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze  e  del
lavoro   e   delle   politiche   sociali.   I   proventi    derivanti
dall'applicazione della predetta sanzione  amministrativa  accessoria
affluiscono  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,   per   essere
successivamente riassegnati, nella misura del sessanta per  cento  al
fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del citato decreto  n.  286
del 1998 e per il residuo quaranta per cento  al  Fondo  sociale  per
occupazione e  formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,   n.   2,   per   la
realizzazione di interventi di integrazione sociale  di  immigrati  e
minori stranieri non accompagnati. 
  3.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   dei   Ministri
dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto  con
il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  sono
determinati le modalita' e  i  termini  per  garantire  ai  cittadini
stranieri  interessati  le  informazioni  di  cui   all'articolo   6,
paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE) 
          Note alle premesse: 
              L'articolo  76  della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              La direttiva 2009/52/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
          giugno 2009, n. L 168. 
              Il testo degli articoli 21 e 24 della legge 15 dicembre
          2011, n. 217 (Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee legge comunitaria 2010), pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita: 
              "Art. 21 (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  delle
          direttive  2009/38/CE,  relativa  al   comitato   aziendale
          europeo, 2009/50/CE e 2009/52/CE, in materia di lavoro  dei
          cittadini di paesi terzi). 
              Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di
          tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri o del Ministro per  le  politiche  europee  e  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
          dell'economia e delle finanze e dell'interno,  uno  o  piu'
          decreti  legislativi  per  l'attuazione   delle   direttive
          2009/38/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  6
          maggio  2009,  riguardante  l'istituzione  di  un  comitato
          aziendale europeo o di una procedura per  l'informazione  e
          la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei  gruppi
          di   imprese   di   dimensioni   comunitarie   (rifusione),
          2009/50/CE  del  Consiglio,  del  25  maggio  2009,   sulle
          condizioni di ingresso e soggiorno di  cittadini  di  paesi
          terzi che intendano svolgere lavori altamente  qualificati,
          e 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
          giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni
          e a provvedimenti nei confronti di  datori  di  lavoro  che
          impiegano cittadini di paesi  terzi  il  cui  soggiorno  e'
          irregolare." 
              "Art. 24 (Disposizioni finali) 
              1. Nell'esercizio delle deleghe di  cui  alla  presente
          legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e
          2 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Gli schemi dei  decreti
          legislativi sono sempre trasmessi alla Camera dei  deputati
          e al Senato della Repubblica ai fini dell'acquisizione  del
          parere da parte delle competenti Commissioni  parlamentari,
          secondo le procedure di cui all'articolo 1  della  medesima
          legge. 
              2. Il decreto legislativo  di  cui  all'articolo  7  e'
          adottato entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge. 
              La presente legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserita  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare  come
          legge dello Stato." 
              Il testo degli articoli 1 e  2  della  legge  4  giugno
          2010, n. 96 (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee legge comunitaria 2009), pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita: 
              "Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie) 
              1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
          di  recepimento  indicato  in  ciascuna   delle   direttive
          elencate negli  allegati  A  e  B,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          medesime  direttive.  Per  le  direttive   elencate   negli
          allegati A e B, il cui  termine  di  recepimento  sia  gia'
          scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  il  Governo  e'
          delegato ad adottare i decreti  legislativi  di  attuazione
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati  A
          e B, che  non  prevedono  un  termine  di  recepimento,  il
          Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate  nell'  allegato  B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari.
          Decorsi quaranta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  i
          decreti sono emanati anche in mancanza del parere.  Qualora
          il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
          al presente comma ovvero i  diversi  termini  previsti  dai
          commi 4 e 8 scadano nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza  dei  termini  previsti  dai  commi  1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono  prorogati  di  novanta
          giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto  dell'  articolo  81,  quarto  comma,
          della  Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere  i   testi,
          corredati   dei   necessari   elementi    integrativi    di
          informazione, per i  pareri  definitivi  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,  che
          devono essere espressi entro venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6.  I  decreti  legislativi,  relativi  alle  direttive
          elencate negli allegati A e B,  adottati,  ai  sensi  dell'
          articolo  117,  quinto  comma,  della  Costituzione,  nelle
          materie di competenza legislativa  delle  regioni  e  delle
          province autonome, si applicano alle condizioni  e  secondo
          le procedure di cui all' articolo 11, comma 8, della  legge
          4 febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee,  ogni  sei  mesi,  informa  altresi'  la
          Camera dei deputati e  il  Senato  della  Repubblica  sullo
          stato di attuazione delle direttive da parte delle  regioni
          e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
          secondo  modalita'  di  individuazione  delle   stesse   da
          definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive elencate negli allegati A  e  B,
          ritrasmette  con  le  sue  osservazioni  e  con   eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al  Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  venti  giorni  dalla  data  di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere." 
              "Art. 2 (Principi e criteri  direttivi  generali  della
          delega legislativa) 
              1. Salvi gli specifici  principi  e  criteri  direttivi
          stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e  in
          aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i
          decreti legislativi di cui all' articolo 1  sono  informati
          ai seguenti principi e criteri direttivi generali: 
              a)   le   amministrazioni   direttamente    interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
              b)  ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con   le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni  alle  discipline  stesse,  fatti   salvi   i
          procedimenti  oggetto  di  semplificazione   amministrativa
          ovvero le materie oggetto di delegificazione; 
              c) al di fuori dei casi  previsti  dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledono o espongono a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongono  a
          pericolo  o  danneggiano  l'interesse  protetto;  la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che recano un  danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati nei periodi  precedenti.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  nella
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Entro i limiti  di  pena  indicati  nella  presente
          lettera  sono  previste   sanzioni   identiche   a   quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi  vigenti   per
          violazioni omogenee e di pari  offensivita'  rispetto  alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
          materie di cui  all'  articolo  117,  quarto  comma,  della
          Costituzione, le sanzioni amministrative  sono  determinate
          dalle regioni; 
              d) eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti  le  norme  necessarie  per
          dare attuazione alle direttive, nei soli limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all' articolo 5 della legge  16  aprile
          1987, n. 183; 
              e)   all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti direttive gia' attuate con legge o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata; 
              f) nella predisposizione  dei  decreti  legislativi  si
          tiene conto delle eventuali modificazioni  delle  direttive
          comunitarie   comunque   intervenute   fino   al    momento
          dell'esercizio della delega; 
              g)  nella  predisposizione  dei  decreti   legislativi,
          relativi alle direttive elencate negli allegati A e  B,  si
          tiene conto delle esigenze di coordinamento  tra  le  norme
          previste nelle direttive medesime e quanto stabilito  dalla
          legislazione  vigente,  con  particolare  riferimento  alla
          normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per  la
          cui revisione e' assicurato il coinvolgimento  delle  parti
          sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali
          specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove  richiesto
          dalla complessita' della materia, di un parere delle stesse
          parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo; 
              h) quando si verificano sovrapposizioni  di  competenze
          tra amministrazioni diverse o comunque  sono  coinvolte  le
          competenze  di  piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti
          legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
          di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
          differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione  e  le
          competenze delle regioni e degli altri  enti  territoriali,
          le procedure per salvaguardare l'unitarieta'  dei  processi
          decisionali, la trasparenza, la  celerita',  l'efficacia  e
          l'economicita'  nell'azione  amministrativa  e  la   chiara
          individuazione dei soggetti responsabili; 
              i) quando non sono di ostacolo  i  diversi  termini  di
          recepimento, sono attuate con un unico decreto  legislativo
          le  direttive  che  riguardano  le  stesse  materie  o  che
          comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi." 
              La  legge  23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri) e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              Il decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  (testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto  1998,  n.
          191, S.O. 
              Il Decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
          1999, n. 394 (Regolamento recante norme di  attuazione  del
          testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.
          286) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  3  novembre
          1999, n. 258, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  8   giugno   2001,   n.   231
          (Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle
          persone giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni
          anche   prive   di   personalita'   giuridica,   a    norma
          dell'articolo 11 della L. 29 settembre  2000,  n.  300)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140. 
              Il testo dell'articolo  11  della  legge  29  settembre
          2000, n. 300 (Ratifica  ed  esecuzione  dei  seguenti  Atti
          internazionali elaborati in  base  all'articolo  K.  3  del
          Trattato  sull'Unione  europea:  Convenzione  sulla  tutela
          degli interessi finanziari delle Comunita' europee, fatta a
          Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto
          a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo  concernente
          l'interpretazione in  via  pregiudiziale,  da  parte  della
          Corte  di  Giustizia  delle  Comunita'  europee,  di  detta
          Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto  a  Bruxelles
          il 29 novembre 1996,  nonche'  della  Convenzione  relativa
          alla lotta contro la corruzione nella quale sono  coinvolti
          funzionari delle Comunita' europee  o  degli  Stati  membri
          dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997  e
          della Convenzione  OCSE  sulla  lotta  alla  corruzione  di
          pubblici ufficiali stranieri  nelle  operazioni  economiche
          internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17  dicembre
          1997.  Delega  al   Governo   per   la   disciplina   della
          responsabilita' amministrativa delle persone  giuridiche  e
          degli enti  privi  di  personalita'  giuridica)  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre  2000,  n.  250,  S.O.,
          cosi' recita: 
              "Art. 11 (Delega al Governo  per  la  disciplina  della
          responsabilita' amministrativa delle persone  giuridiche  e
          degli enti privi di personalita' giuridica) 
              1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad  emanare,
          entro otto mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la
          disciplina  della  responsabilita'   amministrativa   delle
          persone giuridiche e delle societa', associazioni  od  enti
          privi di personalita' giuridica che non  svolgono  funzioni
          di rilievo costituzionale, con  l'osservanza  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi (7): 
              a)  prevedere  la  responsabilita'  in  relazione  alla
          commissione  dei  reati  di  cui  agli  articoli   316-bis,
          316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,  320,  321,  322,
          322-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis  e  640-ter,
          secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il  fatto
          e' commesso con  abuso  della  qualita'  di  operatore  del
          sistema, del codice penale; 
              b)  prevedere  la  responsabilita'  in  relazione  alla
          commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumita'
          pubblica previsti dal titolo sesto del  libro  secondo  del
          codice penale; 
              c)  prevedere  la  responsabilita'  in  relazione  alla
          commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del
          codice penale che siano stati commessi con violazione delle
          norme per la  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  o
          relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; 
              d)  prevedere  la  responsabilita'  in  relazione  alla
          commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente  e
          del territorio, che siano punibili con pena  detentiva  non
          inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa  alla
          pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962,  n.
          1860, dalla legge 14 luglio 1965, n. 963,  dalla  legge  31
          dicembre 1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47,
          e successive modificazioni,  dal  decreto-legge  27  giugno
          1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          agosto 1985, n.  431,  dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dalla legge  6  dicembre
          1991, n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.
          95, dal decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  99,  dal
          decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230,  dal  decreto
          legislativo  5  febbraio  1997,   n.   22,   e   successive
          modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio  1999,  n.
          152, dal decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.  334,  dal
          decreto legislativo 4 agosto 1999,  n.  372,  e  dal  testo
          unico delle disposizioni legislative  in  materia  di  beni
          culturali e ambientali, approvato con  decreto  legislativo
          29 ottobre 1999, n. 490; 
              e) prevedere che  i  soggetti  di  cui  all'alinea  del
          presente comma sono  responsabili  in  relazione  ai  reati
          commessi, a loro vantaggio o nel  loro  interesse,  da  chi
          svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di
          direzione, ovvero da chi esercita, anche di  fatto,  poteri
          di  gestione  e  di  controllo  ovvero  ancora  da  chi  e'
          sottoposto alla direzione o alla  vigilanza  delle  persone
          fisiche menzionate, quando  la  commissione  del  reato  e'
          stata  resa  possibile  dall'inosservanza  degli   obblighi
          connessi a  tali  funzioni;  prevedere  l'esclusione  della
          responsabilita' dei soggetti di cui all'alinea del presente
          comma nei casi in cui  l'autore  abbia  commesso  il  reato
          nell'esclusivo interesse proprio o di terzi; 
              f)   prevedere   sanzioni   amministrative   effettive,
          proporzionate  e  dissuasive  nei  confronti  dei  soggetti
          indicati nell'alinea del presente comma; 
              g) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non
          inferiore a lire cinquanta milioni e non superiore  a  lire
          tre miliardi stabilendo che, ai fini  della  determinazione
          in  concreto  della  sanzione,   si   tenga   conto   anche
          dell'ammontare dei proventi del reato  e  delle  condizioni
          economiche e patrimoniali  dell'ente,  prevedendo  altresi'
          che,  nei  casi  di  particolare  tenuita'  del  fatto,  la
          sanzione da  applicare  non  sia  inferiore  a  lire  venti
          milioni e  non  sia  superiore  a  lire  duecento  milioni;
          prevedere inoltre  l'esclusione  del  pagamento  in  misura
          ridotta; 
              h) prevedere che  gli  enti  rispondono  del  pagamento
          della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o
          del patrimonio sociale; 
              i) prevedere la confisca del profitto o del prezzo  del
          reato, anche nella forma per equivalente; 
              l)  prevedere,  nei  casi  di   particolare   gravita',
          l'applicazione di una o piu'  delle  seguenti  sanzioni  in
          aggiunta alle sanzioni pecuniarie: 
              1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o della
          sede commerciale; 
              2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o
          concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 
              3)   interdizione   anche   temporanea   dall'esercizio
          dell'attivita' ed eventuale nomina di  altro  soggetto  per
          l'esercizio vicario della medesima quando  la  prosecuzione
          dell'attivita' e'  necessaria  per  evitare  pregiudizi  ai
          terzi; 
              4) divieto  anche  temporaneo  di  contrattare  con  la
          pubblica amministrazione; 
              5)    esclusione    temporanea     da     agevolazioni,
          finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di
          quelli gia' concessi; 
              6) divieto anche temporaneo  di  pubblicizzare  beni  e
          servizi; 
              7) pubblicazione della sentenza; 
              m) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle
          lettere g), i) e l) si applicano soltanto nei casi e per  i
          tempi espressamente considerati e in relazione ai reati  di
          cui alle lettere a), b), c) e d)  commessi  successivamente
          alla data di entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo
          previsto dal presente articolo; 
              n) prevedere che la sanzione amministrativa  pecuniaria
          di cui alla lettera g) e' diminuita da un terzo alla  meta'
          ed escludere l'applicabilita' di una o piu' delle  sanzioni
          di cui alla lettera  l)  in  conseguenza  dell'adozione  da
          parte dei soggetti di cui all'alinea del presente comma  di
          comportamenti idonei ad assicurare un'efficace  riparazione
          o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata; 
              o) prevedere che le sanzioni di  cui  alla  lettera  l)
          sono applicabili anche  in  sede  cautelare,  con  adeguata
          tipizzazione dei requisiti richiesti; 
              p) prevedere, nel caso di violazione degli  obblighi  e
          dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera  l),
          la pena della  reclusione  da  sei  mesi  a  tre  anni  nei
          confronti   della   persona   fisica   responsabile   della
          violazione,  e  prevedere  inoltre   l'applicazione   delle
          sanzioni di cui alle lettere g)  e  i)  e,  nei  casi  piu'
          gravi, 
              l'applicazione di una o piu' delle sanzioni di cui alla
          lettera l) diverse da quelle gia' irrogate,  nei  confronti
          dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale  e'  stata
          commessa  la  violazione;   prevedere   altresi'   che   le
          disposizioni di cui  alla  presente  lettera  si  applicano
          anche nell'ipotesi in cui le sanzioni di cui  alla  lettera
          l) sono state applicate in sede cautelare  ai  sensi  della
          lettera o); 
              q) prevedere che le sanzioni  amministrative  a  carico
          degli  enti  sono  applicate  dal  giudice   competente   a
          conoscere  del  reato  e  che  per   il   procedimento   di
          accertamento della responsabilita' si applicano, in  quanto
          compatibili,  le  disposizioni  del  codice  di   procedura
          penale, assicurando  l'effettiva  partecipazione  e  difesa
          degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale; 
              r) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle
          lettere g), i) e l)  si  prescrivono  decorsi  cinque  anni
          dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a), b),
          c) e d) e che l'interruzione della prescrizione e' regolata
          dalle norme del codice civile; 
              s) prevedere  l'istituzione,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico del bilancio  dello  Stato,  di  un'Anagrafe
          nazionale  delle  sanzioni  amministrative   irrogate   nei
          confronti dei  soggetti  di  cui  all'alinea  del  presente
          comma; 
              t)  prevedere,  salvo  che  gli  stessi   siano   stati
          consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente  o
          di  fatto,  funzioni  di  gestione,  di  controllo   o   di
          amministrazione,   che   sia    assicurato    il    diritto
          dell'azionista, del socio o dell'associato ai  soggetti  di
          cui all'alinea del presente comma, nei confronti dei  quali
          sia  accertata  la   responsabilita'   amministrativa   con
          riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q),  di
          recedere dalla societa' o  dall'associazione  o  dall'ente,
          con  particolari  modalita'  di  liquidazione  della  quota
          posseduta, ferma restando l'azione di risarcimento  di  cui
          alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con
          cui tale diritto puo' essere esercitato e prevedere che  la
          liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al
          momento del recesso  determinato  a  norma  degli  articoli
          2289, secondo comma, e 2437 del  codice  civile;  prevedere
          altresi' che la liquidazione della quota possa  aver  luogo
          anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere
          che in tal caso il recedente,  ove  non  ricorra  l'ipotesi
          prevista dalla lettera l), numero 3), debba  richiedere  al
          Presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti  hanno
          la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono
          essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti
          alle attivita' necessarie per la liquidazione della  quota,
          compresa la capacita' di stare in giudizio; agli oneri  per
          la  finanza  pubblica   derivanti   dall'attuazione   della
          presente  lettera  si  provvede   mediante   gli   ordinari
          stanziamenti di bilancio per liti  ed  arbitraggi  previsti
          nello stato di previsione del Ministero della giustizia; 
              u) prevedere che l'azione  sociale  di  responsabilita'
          nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche
          e  delle  societa',  di  cui   sia   stata   accertata   la
          responsabilita' amministrativa  con  riferimento  a  quanto
          previsto  nelle  lettere  da  a)  a  q),   sia   deliberata
          dall'assemblea con voto favorevole di almeno  un  ventesimo
          del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a
          lire cinquecento milioni e di  almeno  di  un  quarantesimo
          negli altri casi; disciplinare coerentemente le ipotesi  di
          rinuncia  o   di   transazione   dell'azione   sociale   di
          responsabilita'; 
              v) prevedere che il riconoscimento del danno a  seguito
          dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al
          terzo nei confronti degli amministratori  dei  soggetti  di
          cui  all'alinea  del  presente  comma,  di  cui  sia  stata
          accertata la responsabilita' amministrativa con riferimento
          a quanto previsto  nelle  lettere  da  a)  a  q),  non  sia
          vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di
          causalita'  diretto  tra  il  fatto  che   ha   determinato
          l'accertamento della responsabilita'  del  soggetto  ed  il
          danno subito; prevedere che la disposizione non  operi  nel
          caso in cui il reato e' stato commesso da chi e' sottoposto
          alla direzione o alla vigilanza di chi svolge  funzioni  di
          rappresentanza o di amministrazione o di direzione,  ovvero
          esercita,  anche  di  fatto,  poteri  di  gestione   e   di
          controllo, quando la commissione del reato  e'  stata  resa
          possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a  tali
          funzioni; 
              z) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera v)
          si  applicano  anche  nell'ipotesi  in  cui   l'azione   di
          risarcimento del danno e' proposta contro  l'azionista,  il
          socio o l'associato  ai  soggetti  di  cui  all'alinea  del
          presente comma che sia stato consenziente o  abbia  svolto,
          anche indirettamente o di fatto, funzioni di  gestione,  di
          controllo  o   di   amministrazione,   anteriormente   alla
          commissione del fatto  che  ha  determinato  l'accertamento
          della responsabilita' dell'ente. 
              2. Ai fini del comma 1,  per  «persone  giuridiche»  si
          intendono  gli  enti  forniti  di  personalita'  giuridica,
          eccettuati  lo  Stato  e  gli  altri  enti   pubblici   che
          esercitano pubblici poteri. 
              3. Il Governo e' altresi' delegato ad emanare,  con  il
          decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1,  le  norme  di
          coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonche'
          le norme di carattere transitorio." 
              Il decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12  (Disposizioni
          urgenti per il completamento delle operazioni di  emersione
          di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23  febbraio  2002,  n.
          46. 
              La legge 23 aprile 2002, n. 73 (Conversione  in  legge,
          con modificazioni,  del  D.L.  22  febbraio  2002,  n.  12,
          recante disposizioni urgenti  per  il  completamento  delle
          operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero  e
          di  lavoro  irregolare)  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 24 aprile 2002, n. 96. 
              Il  decreto  legislativo  23  aprile   2004,   n.   124
          (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in  materia  di
          previdenza sociale e di lavoro,  a  norma  dell'articolo  8
          della L. 14 febbraio  2003,  n.  30)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2004, n. 110. 
              Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto  legge
          13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori  misure  urgenti  per  la
          stabilizzazione finanziaria e per lo  sviluppo)  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  13   agosto   2011,   n.   188,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni,  del
          decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,  recante  ulteriori
          misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo
          sviluppo. Delega al Governo per la  riorganizzazione  della
          distribuzione  sul  territorio  degli  uffici  giudiziari),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre  2011,  n.
          216: 
              "Art. 12 (Intermediazione illecita e  sfruttamento  del
          lavoro) 
              1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono  inseriti
          i seguenti: 
              «Art. 603-bis (Intermediazione illecita e  sfruttamento
          del lavoro). - Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave
          reato,  chiunque   svolga   un'attivita'   organizzata   di
          intermediazione,  reclutando  manodopera  o  organizzandone
          l'attivita'  lavorativa  caratterizzata  da   sfruttamento,
          mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando
          dello stato di bisogno o di necessita' dei  lavoratori,  e'
          punito con la reclusione da cinque a otto  anni  e  con  la
          multa  da  1.000  a  2.000  euro  per  ciascun   lavoratore
          reclutato. Ai fini del primo comma, costituisce  indice  di
          sfruttamento la sussistenza di una o  piu'  delle  seguenti
          circostanze: 
              1) la sistematica retribuzione dei lavoratori  in  modo
          palesemente difforme dai contratti collettivi  nazionali  o
          comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e  qualita'
          del lavoro prestato; 
              2) la sistematica violazione della  normativa  relativa
          all'orario    di    lavoro,    al    riposo    settimanale,
          all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 
              3) la sussistenza  di  violazioni  della  normativa  in
          materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da
          esporre  il  lavoratore  a  pericolo  per  la  salute,   la
          sicurezza o l'incolumita' personale; 
              4) la sottoposizione del  lavoratore  a  condizioni  di
          lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative
          particolarmente   degradanti.   Costituiscono    aggravante
          specifica e comportano l'aumento della  pena  da  un  terzo
          alla meta': 
              1) il fatto che il numero di lavoratori  reclutati  sia
          superiore a tre; 
              2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano
          minori in eta' non lavorativa; 
              3) l'aver commesso  il  fatto  esponendo  i  lavoratori
          intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo
          alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e  delle
          condizioni di lavoro. 
              Art. 603-ter (Pene accessorie). -  La  condanna  per  i
          delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi  in
          cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e
          603-bis,  importa  l'interdizione  dagli  uffici  direttivi
          delle  persone  giuridiche  o  delle  imprese,  nonche'  il
          divieto di concludere  contratti  di  appalto,  di  cottimo
          fiduciario,  di  fornitura  di  opere,   beni   o   servizi
          riguardanti  la  pubblica   amministrazione,   e   relativi
          subcontratti. 
              La condanna per i delitti di cui al primo comma importa
          altresi'  l'esclusione  per  un  periodo  di  due  anni  da
          agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da  parte
          dello Stato o di altri enti pubblici,  nonche'  dell'Unione
          europea, relativi al settore di attivita' in cui  ha  avuto
          luogo lo sfruttamento. 
              L'esclusione di cui al secondo  comma  e'  aumentata  a
          cinque anni quando il fatto  e'  commesso  da  soggetto  al
          quale  sia   stata   applicata   la   recidiva   ai   sensi
          dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)»." 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo degli artt. 22 e 24 del decreto legislativo 25
          luglio 1998, n. 286, come modificati dal  presente  decreto
          cosi' recita: 
              "Art. 22 (Lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  e
          indeterminato). 
              (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30  dicembre
          1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n. 335,
          art. 3, comma 13) 
              1.  In  ogni   provincia   e'   istituito   presso   la
          prefettura-ufficio territoriale del Governo  uno  sportello
          unico   per   l'immigrazione,   responsabile    dell'intero
          procedimento   relativo   all'assunzione   di    lavoratori
          subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. 
              2.  Il  datore   di   lavoro   italiano   o   straniero
          regolarmente soggiornante in Italia che intende  instaurare
          in  Italia  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          determinato o indeterminato  con  uno  straniero  residente
          all'estero  deve  presentare  allo  sportello   unico   per
          l'immigrazione  della  provincia  di  residenza  ovvero  di
          quella in cui ha sede legale l'impresa,  ovvero  di  quella
          ove avra' luogo la prestazione lavorativa: 
              a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; 
              b) idonea documentazione  relativa  alle  modalita'  di
          sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; 
              c)  la  proposta  di   contratto   di   soggiorno   con
          specificazione  delle  relative   condizioni,   comprensiva
          dell'impegno al pagamento da parte dello stesso  datore  di
          lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese  di
          provenienza; 
              d)  dichiarazione  di   impegno   a   comunicare   ogni
          variazione concernente il rapporto di lavoro. 
              3. Nei casi in cui non  abbia  una  conoscenza  diretta
          dello straniero, il datore di lavoro italiano  o  straniero
          regolarmente  soggiornante  in  Italia   puo'   richiedere,
          presentando la documentazione di cui alle lettere b)  e  c)
          del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu'  persone
          iscritte nelle liste  di  cui  all'articolo  21,  comma  5,
          selezionate secondo criteri  definiti  nel  regolamento  di
          attuazione. 
              4. Lo sportello unico per  l'immigrazione  comunica  le
          richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego  di
          cui all'articolo 4  del  decreto  legislativo  23  dicembre
          1997, n. 469, competente in  relazione  alla  provincia  di
          residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego
          provvede a diffondere le offerte per  via  telematica  agli
          altri centri ed a renderle disponibili su sito  INTERNET  o
          con ogni altro mezzo  possibile  ed  attiva  gli  eventuali
          interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo
          21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che  sia
          stata presentata alcuna  domanda  da  parte  di  lavoratore
          nazionale o  comunitario,  anche  per  via  telematica,  il
          centro  trasmette  allo  sportello  unico  richiedente  una
          certificazione  negativa,  ovvero  le   domande   acquisite
          comunicandole  altresi'  al  datore  di  lavoro.  Ove  tale
          termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia
          fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi  del
          comma 5. 
              5.  Lo  sportello   unico   per   l'immigrazione,   nel
          complessivo  termine  massimo  di  quaranta  giorni   dalla
          presentazione della richiesta, a condizione che siano state
          rispettate  le  prescrizioni  di  cui  al  comma  2  e   le
          prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
          alla  fattispecie,  rilascia,  in  ogni  caso,  sentito  il
          questore, il nulla osta nel rispetto dei  limiti  numerici,
          quantitativi   e   qualitativi    determinati    a    norma
          dell'articolo  3,  comma  4,  e  dell'articolo  21,  e,   a
          richiesta   del   datore   di    lavoro,    trasmette    la
          documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici
          consolari, ove possibile in via telematica. Il  nulla  osta
          al lavoro subordinato  ha  validita'  per  un  periodo  non
          superiore a sei mesi dalla data del rilascio. 
              5-bis. Il nulla osta  al  lavoro  e'  rifiutato  se  il
          datore di lavoro risulti  condannato  negli  ultimi  cinque
          anni, anche con sentenza non  definitiva,  compresa  quella
          adottata a seguito di applicazione della pena su  richiesta
          ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,
          per: 
              a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina  verso
          l'Italia e dell'emigrazione clandestina  dall'Italia  verso
          altri Stati o per reati diretti al reclutamento di  persone
          da destinare alla prostituzione o allo  sfruttamento  della
          prostituzione  o  di  minori  da  impiegare  in   attivita'
          illecite; 
              b) intermediazione illecita e sfruttamento  del  lavoro
          ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; 
              c) reato previsto dal comma 12. 
              5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi',  rifiutato
          ovvero, nel caso sia stato rilasciato,  e'  revocato  se  i
          documenti presentati sono stati ottenuti mediante  frode  o
          sono stati falsificati o  contraffatti  ovvero  qualora  lo
          straniero non  si  rechi  presso  lo  sportello  unico  per
          l'immigrazione per la  firma  del  contratto  di  soggiorno
          entro il termine di cui al comma 6, salvo  che  il  ritardo
          sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del  nulla
          osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite
          i collegamenti telematici. 
              6. Gli uffici consolari del Paese  di  residenza  o  di
          origine dello straniero provvedono, dopo  gli  accertamenti
          di rito, a rilasciare il visto di ingresso con  indicazione
          del codice fiscale, comunicato dallo  sportello  unico  per
          l'immigrazione.  Entro  otto   giorni   dall'ingresso,   lo
          straniero  si  reca   presso   lo   sportello   unico   per
          l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
          del contratto di soggiorno che resta ivi  conservato  e,  a
          cura di  quest'ultimo,  trasmesso  in  copia  all'autorita'
          consolare competente ed al centro per l'impiego competente. 
              7. (abrogato) 
              8. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  23,  ai  fini
          dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
          extracomunitario deve essere munito  del  visto  rilasciato
          dal consolato italiano presso lo  Stato  di  origine  o  di
          stabile residenza del lavoratore. 
              9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite
          collegamenti  telematici,   le   informazioni   anagrafiche
          relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso
          il permesso di soggiorno per motivi di lavoro,  o  comunque
          idoneo per l'accesso al lavoro, e  comunicano  altresi'  il
          rilascio dei permessi  concernenti  i  familiari  ai  sensi
          delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla  base
          delle  informazioni  ricevute,  costituisce  un   «Archivio
          anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da  condividere
          con  altre  amministrazioni  pubbliche;  lo  scambio  delle
          informazioni  avviene  in  base  a   convenzione   tra   le
          amministrazioni interessate. Le  stesse  informazioni  sono
          trasmesse,  in  via  telematica,  a  cura  delle  questure,
          all'ufficio    finanziario    competente    che    provvede
          all'attribuzione del codice fiscale. 
              10. Lo sportello unico per l'immigrazione  fornisce  al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
          il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
          adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. 
              11. La perdita del  posto  di  lavoro  non  costituisce
          motivo di revoca del permesso di  soggiorno  al  lavoratore
          extracomunitario   ed   ai   suoi   familiari    legalmente
          soggiornanti.  Il  lavoratore  straniero  in  possesso  del
          permesso di soggiorno per lavoro subordinato che  perde  il
          posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto
          nelle liste di  collocamento  per  il  periodo  di  residua
          validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo  che
          si tratti di permesso di soggiorno per  lavoro  stagionale,
          per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il
          periodo di durata della prestazione di sostegno al  reddito
          percepita  dal  lavoratore  straniero,  qualora  superiore.
          Decorso il termine  di  cui  al  secondo  periodo,  trovano
          applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29,
          comma  3,  lettera  b).  Il   regolamento   di   attuazione
          stabilisce le modalita'  di  comunicazione  ai  centri  per
          l'impiego, anche ai  fini  dell'iscrizione  del  lavoratore
          straniero  nelle  liste  di  collocamento   con   priorita'
          rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. 
              11-bis. Lo straniero che ha  conseguito  in  Italia  il
          dottorato o il master  universitario  di  secondo  livello,
          alla scadenza del  permesso  di  soggiorno  per  motivi  di
          studio,  puo'  essere   iscritto   nell'elenco   anagrafico
          previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442,  per
          un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza
          dei requisiti  previsti  dal  presente  testo  unico,  puo'
          chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi
          di lavoro. 
              12.  Il  datore  di  lavoro  che  occupa  alle  proprie
          dipendenze  lavoratori  stranieri  privi  del  permesso  di
          soggiorno previsto dal presente  articolo,  ovvero  il  cui
          permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
          termini di legge, il  rinnovo,  revocato  o  annullato,  e'
          punito con la reclusione da sei mesi a tre anni  e  con  la
          multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. 
              12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono
          aumentate da un terzo alla meta': 
              a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore  a
          tre; 
              b) se i lavoratori occupati sono  minori  in  eta'  non
          lavorativa; 
              c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle  altre
          condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al
          terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. 
              12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice  applica
          la sanzione amministrativa  accessoria  del  pagamento  del
          costo medio di rimpatrio del lavoratore  straniero  assunto
          illegalmente. 
              12-quater. Nelle ipotesi  di  particolare  sfruttamento
          lavorativo di  cui  al  comma  12-bis,  e'  rilasciato  dal
          questore, su  proposta  o  con  il  parere  favorevole  del
          procuratore della  Repubblica,  allo  straniero  che  abbia
          presentato  denuncia  e  cooperi  nel  procedimento  penale
          instaurato nei confronti del datore di lavoro, un  permesso
          di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6. 
              12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al  comma
          12-quater ha la durata di sei mesi e puo' essere  rinnovato
          per un anno  o  per  il  maggior  periodo  occorrente  alla
          definizione  del  procedimento  penale.  Il   permesso   di
          soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con
          le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore  della
          Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano
          meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 
              13. Salvo quanto previsto per i  lavoratori  stagionali
          dall'articolo  25,  comma  5,  in  caso  di  rimpatrio   il
          lavoratore    extracomunitario    conserva    i     diritti
          previdenziali  e  di  sicurezza  sociale  maturati  e  puo'
          goderne indipendentemente dalla vigenza di  un  accordo  di
          reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti
          previsti  dalla  normativa  vigente,  al   compimento   del
          sessantacinquesimo  anno  di  eta',  anche  in  deroga   al
          requisito contributivo  minimo  previsto  dall'articolo  1,
          comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
              14. Le attribuzioni degli istituti di  patronato  e  di
          assistenza sociale, di cui alla legge  30  marzo  2001,  n.
          152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
          regolare attivita' di lavoro in Italia. 
              15. I lavoratori italiani  ed  extracomunitari  possono
          chiedere  il  riconoscimento  di   titoli   di   formazione
          professionale acquisiti all'estero; in assenza  di  accordi
          specifici,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle   politiche
          sociali, sentita la  commissione  centrale  per  l'impiego,
          dispone condizioni  e  modalita'  di  riconoscimento  delle
          qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
          puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
          a  tutti  i  corsi  di  formazione  e  di  riqualificazione
          programmati nel territorio della Repubblica. 
              16. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano alle regioni a statuto speciale e  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano ai sensi  degli  statuti  e
          delle relative norme di attuazione." 
              "Art. 24 (Lavoro stagionale) 
              (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22) 
              1.  Il  datore   di   lavoro   italiano   o   straniero
          regolarmente soggiornante in Italia, o le  associazioni  di
          categoria per  conto  dei  loro  associati,  che  intendano
          instaurare in Italia un rapporto di  lavoro  subordinato  a
          carattere stagionale con uno  straniero  devono  presentare
          richiesta   nominativa    allo    sportello    unico    per
          l'immigrazione  della  provincia  di  residenza  ai   sensi
          dell'articolo 22. Nei casi  in  cui  il  datore  di  lavoro
          italiano  o  straniero  regolarmente  soggiornante   o   le
          associazioni  di  categoria  non  abbiano  una   conoscenza
          diretta dello straniero, la richiesta, redatta  secondo  le
          modalita'   previste   dall'articolo   22,   deve    essere
          immediatamente   comunicata   al   centro   per   l'impiego
          competente, che  verifica  nel  termine  di  cinque  giorni
          l'eventuale  disponibilita'  di   lavoratori   italiani   o
          comunitari a ricoprire  l'impiego  stagionale  offerto.  Si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi  3,
          5-bis e 5-ter. 
              2.  Lo  sportello  unico  per  l'immigrazione  rilascia
          comunque  l'autorizzazione  nel  rispetto  del  diritto  di
          precedenza   maturato,   decorsi   dieci    giorni    dalla
          comunicazione di cui al comma 1 e non  oltre  venti  giorni
          dalla data di  ricezione  della  richiesta  del  datore  di
          lavoro. 
              2-bis. Qualora lo sportello unico  per  l'immigrazione,
          decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi  al
          datore di  lavoro  il  proprio  diniego,  la  richiesta  si
          intende accolta, nel caso in cui  ricorrano  congiuntamente
          le seguenti condizioni: 
              a) la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato
          l'anno precedente a prestare lavoro  stagionale  presso  lo
          stesso datore di lavoro richiedente; 
              b) il lavoratore stagionale  nell'anno  precedente  sia
          stato regolarmente assunto dal datore  di  lavoro  e  abbia
          rispettato  le  condizioni   indicate   nel   permesso   di
          soggiorno. 
              3. L'autorizzazione al lavoro stagionale  ha  validita'
          da  venti  giorni  ad  un  massimo   di   nove   mesi,   in
          corrispondenza   della   durata   del   lavoro   stagionale
          richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi
          di lavori di piu' breve periodo da svolgere presso  diversi
          datori di lavoro. 
              3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui  al
          comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale  si  intende
          prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere  rinnovato
          in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale  offerta
          dallo stesso o da altro datore di lavoro. 
              4. Il lavoratore stagionale, ove  abbia  rispettato  le
          condizioni  indicate  nel  permesso  di  soggiorno  e   sia
          rientrato nello Stato  di  provenienza  alla  scadenza  del
          medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
          nell'anno successivo  per  ragioni  di  lavoro  stagionale,
          rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non  abbiano
          mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
          Puo', inoltre, convertire  il  permesso  di  soggiorno  per
          lavoro stagionale  in  permesso  di  soggiorno  per  lavoro
          subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se
          ne verifichino le condizioni. 
              5.  Le  commissioni  regionali   tripartite,   di   cui
          all'articolo  4,  comma  1,  del  decreto  legislativo   23
          dicembre  1997,  n.   469,   possono   stipulare   con   le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a
          livello regionale dei lavoratori e dei  datori  di  lavoro,
          con le regioni e con gli enti locali, apposite  convenzioni
          dirette a favorire l'accesso dei  lavoratori  stranieri  ai
          posti  di  lavoro  stagionale.   Le   convenzioni   possono
          individuare il trattamento economico e normativo,  comunque
          non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e
          le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro  della
          manodopera, nonche' eventuali incentivi diretti o indiretti
          per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi  e  le
          misure complementari relative all'accoglienza. 
              6. Il datore di lavoro che occupa alle sue  dipendenze,
          per lavori di carattere stagionale, uno  o  piu'  stranieri
          privi del permesso  di  soggiorno  per  lavoro  stagionale,
          ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato  o  annullato,
          e' punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12." 
              Il testo dell'articolo 14-bis del citato d. lgs. n. 286
          del 1998, cosi' recita: 
              "Art. 14-bis (Fondo rimpatri) 
              1. E' istituito, presso il Ministero  dell'interno,  un
          Fondo rimpatri finalizzato a finanziare  le  spese  per  il
          rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di  origine  ovvero
          di provenienza. 
              2. Nel Fondo di cui al comma 1  confluiscono  la  meta'
          del  gettito  conseguito  attraverso  la  riscossione   del
          contributo di cui all'articolo 5, comma  2-ter,  nonche'  i
          contributi eventualmente disposti dall'Unione  europea  per
          le finalita' del  Fondo  medesimo.  La  quota  residua  del
          gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma  2-ter,
          e'  assegnata  allo  stato  di  previsione  del   Ministero
          dell'interno,  per  gli  oneri  connessi   alle   attivita'
          istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del  permesso
          di soggiorno." 
              Il testo dell'articolo 18 del decreto legge 29 novembre
          2008, n. 185 (Misure urgenti per il  sostegno  a  famiglie,
          lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
          anti-crisi  il  quadro  strategico  nazionale),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008,  n.  280,  S.O.,
          cosi' recita: 
              "Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali) 
              1. In considerazione della eccezionale crisi  economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
          non delegabile dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; (133) 
              b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.  6-quinquies
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di
          risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria,  per  le
          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione
          tecnologica  e  le  infrastrutture   strategiche   per   la
          mobilita'; 
              b-bis) al Fondo strategico  per  il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri. 
              2. Fermo restando quanto previsto per  le  risorse  del
          Fondo per l'occupazione,  le  risorse  assegnate  al  Fondo
          sociale per occupazione e formazione  sono  utilizzate  per
          attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
          a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
          universita' e scuole  pubbliche,  nonche'  di  sostegno  al
          reddito. Fermo restando il rispetto  dei  diritti  quesiti,
          con decreto del Ministro del lavoro, della salute  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
          sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
          ulteriori risorse rispetto a  quelle  di  cui  al  presente
          comma per le diverse tipologie di rapporti  di  lavoro,  in
          coerenza con gli indirizzi assunti  in  sede  europea,  con
          esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione. 
              3. Per le risorse  derivanti  dal  Fondo  per  le  aree
          sottoutilizzate resta fermo il vincolo  di  destinare  alle
          Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed  il
          restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord. 
              3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
          derivanti dall'applicazione  dell'  articolo  6-quater  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate
          dal CIPE al Fondo di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  del
          presente articolo, sono ripartite,  in  forza  dell'accordo
          del 12 febbraio 2009  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  base  ai
          principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          avuto  riguardo  alle  contingenti  esigenze   territoriali
          derivanti dalla crisi occupazionale, senza  il  vincolo  di
          cui al comma 3 del presente articolo. 
              4. Agli interventi effettuati con le  risorse  previste
          dal  presente  articolo   possono   essere   applicate   le
          disposizioni di cui all'articolo 20. 
              4-bis. Al fine della  sollecita  attuazione  del  piano
          nazionale di realizzazione delle infrastrutture  occorrenti
          al superamento del disagio  abitativo,  con  corrispondente
          attivazione delle forme di  partecipazione  finanziaria  di
          capitali pubblici e privati, le misure  previste  ai  sensi
          dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, come  modificato  da  ultimo  dal  presente  comma,
          possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta  a
          quelle  ivi  stanziate,   le   risorse   finanziarie   rese
          disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del  presente
          articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
          dalle regioni a valere sulla quota del Fondo  per  le  aree
          sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione.  Per  le
          medesime finalita', all'articolo 11  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  al  comma  1,  le  parole:  «d'intesa   con»   sono
          sostituite dalla seguente: «sentita»; 
              b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: «Fermo
          quanto previsto dal comma 12-bis,»; 
              c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
              «12-bis.  Per  il  tempestivo   avvio   di   interventi
          prioritari  e  immediatamente  realizzabili   di   edilizia
          residenziale   pubblica   sovvenzionata    di    competenza
          regionale, diretti alla risoluzione  delle  piu'  pressanti
          esigenze abitative, e' destinato l'importo di  100  milioni
          di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo  21  del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222.  Alla
          ripartizione tra le regioni  interessate  si  provvede  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano». 
              4-ter. Per il finanziamento  degli  interventi  di  cui
          all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005,  n.
          266, e' autorizzata la spesa  di  5  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si
          provvede a valere sulle risorse di cui  al  Fondo  previsto
          dal comma 1, lettera b), del presente articolo. 
              4-quater. All'articolo 78, comma 3,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in  fine,
          i seguenti periodi: «Alla  gestione  ordinaria  si  applica
          quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
          agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010  stabiliti  per  il
          comune di Roma ai sensi del citato  articolo  77-bis  e'  a
          carico del piano di rientro». 
              4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le
          spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          rimodulata  con   apposito   accordo   tra   il   Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze   e   il    commissario
          straordinario  del  Governo  in  modo   da   garantire   la
          neutralita' finanziaria, in termini  di  saldi  di  finanza
          pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del  comma
          3 del medesimo articolo 78, come da ultimo  modificato  dal
          comma 4-quater del presente articolo. 
              4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n.  133,  dopo  il  comma  7  e'  inserito  il
          seguente: 
              «7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale
          prevista  dall'articolo  92,  comma  5,  del   codice   dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e
          successive modificazioni, e' destinata nella  misura  dello
          0,5  per  cento  alle  finalita'  di  cui   alla   medesima
          disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata
          ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere destinata al  fondo  di  cui  al  comma  17  del
          presente articolo». 
              4-septies. All'articolo 13, comma 1, del  decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole:  «dei  servizi
          pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei  servizi
          di committenza o delle centrali di committenza apprestati a
          livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
          di amministrazioni aggiudicatrici di  cui  all'articolo  3,
          comma 25, del codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
          lavori, servizi e forniture, di cui al decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163». 
              4-octies. All'articolo 3, comma  27,  secondo  periodo,
          della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  dopo  le  parole:
          «producono servizi di interesse generale» sono inserite  le
          seguenti: «e che forniscono servizi  di  committenza  o  di
          centrali di committenza a livello regionale a  supporto  di
          enti  senza   scopo   di   lucro   e   di   amministrazioni
          aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163,»." 
              La legge 29 gennaio 2009, n. 2 (Conversione  in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.
          185, recante misure urgenti per  il  sostegno  a  famiglie,
          lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
          anti-crisi il quadro strategico  nazionale)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2009, n. 22, S.O. 
              Per i riferimenti alla  direttiva  2009/52/CE  si  veda
          nelle note alle premesse.