DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2007, n. 159

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-10-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 (in SO n. 249, relativo alla G.U. 30/11/2007, n. 279).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 1-12-2007
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 21.
Programma  straordinario di edilizia residenziale pubblica ((.Risorse
      per opere di ricostruzione delle zone del Molise e della
           provincia di Foggia colpite da eventi sismici))

     1. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8
  febbraio  2007,  n.  9, al fine di garantire il passaggio da casa a
casa  delle categorie sociali ivi indicate e di ampliare l'offerta di
alloggi  in  locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente
collocati  nelle graduatorie approvate dai comuni, e' finanziato, nel
limite  di  550  milioni  di  euro  per  l'anno  2007,  un  programma
straordinario   di   edilizia   residenziale   pubblica   finalizzato
prioritariamente  al  recupero  e  ((all'adattamento  funzionale)) di
alloggi  di  proprieta'  degli ex IACP o dei comuni, ((non assegnati,
nonche'  all'acquisto,  alla  locazione  di  alloggi  e all'eventuale
costruzione  di alloggi)), ((da destinare prioritariamente a soggetti
sottoposti   a  procedure  esecutive  di  rilascio  in  possesso  dei
requisiti  di  cui  all'articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007 e
diretto  a  soddisfare  il  fabbisogno  alloggiativo, con particolare
attenzione  alle  coppie a basso reddito, individuato dalle regioni o
province  autonome,  sulla base di elenchi di interventi prioritari e
immediatamente  realizzabili,  con  particolare  riferimento a quelli
ricompresi  nei piani straordinari di cui all'articolo 3 della stessa
legge   e   in  relazione  alle  priorita'  definite  nel  tavolo  di
concertazione  generale sulle politiche abitative)). ((Le graduatorie
sono  revisionate annualmente e a tal fine viene considerato l'intero
reddito familiare del soggetto richiedente, nonche' la disponibilita'
di   altri  immobili  da  parte  del  richiedente.  L'amministrazione
finanziaria  provvede  ad  effettuare  periodicamente  accertamenti a
campione su tali soggetti. In ottemperanza alla normativa comunitaria
e  nazionale  relativa  al  rendimento  energetico  in  edilizia,  il
programma  straordinario  di edilizia residenziale pubblica di cui al
presente  comma  deve essere attuato in modo da garantire il rispetto
dei  criteri  di  efficienza energetica, di riduzione delle emissioni
inquinanti,  di  contenimento  dei  consumi  energetici e di sviluppo
delle fonti di energia rinnovabile.))
  2.  Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono  al  Ministero  delle infrastrutture e al Ministero della
solidarieta' sociale gli elenchi degli interventi di cui al comma 1.
  3.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con
il  Ministro  della  solidarieta'  sociale, entro trenta giorni dalla
data  di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli
interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base degli
elenchi  di  cui  comma  1  ((,  previa  intesa in sede di Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni)). Col medesimo decreto sono
definite  le  modalita'  di  erogazione dei relativi stanziamenti che
possono  essere  trasferiti  direttamente  ai  comuni ed agli ex IACP
comunque  denominati,  ovvero possono essere trasferite in tutto o in
parte  alla Cassa depositi e prestiti, previa attivazione di apposita
convenzione  per  i  medesimi fini. La ripartizione dei finanziamenti
deve  assicurare una equa distribuzione territoriale, assicurando che
in  ciascuna  regione vengano localizzati finanziamenti per una quota
percentuale  delle risorse di cui al comma 1, ((secondo parametri che
saranno definiti d'intesa con le regioni e le province autonome)).
  4.  L'1  per cento del finanziamento di cui al comma 1 e' destinato
alla  costituzione  ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e
degli  Osservatori  regionali  sulle  politiche abitative, al fine di
assicurare  la  formazione, l'implementazione e la condivisione delle
banche  dati  necessarie  per  la  programmazione degli interventi di
edilizia  residenziale  con  finalita' sociali ((, nonche' al fine di
monitorare il fenomeno dell'occupazione senza titolo degli alloggi di
proprieta'   dell'ex   IACP  o  dei  comuni)).  ((Il  Ministro  delle
infrastrutture,  di  concerto  con  il  Ministro  della  solidarieta'
sociale,  con  decreto  da  emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della  legge di conversione del presente decreto
tenuto  conto  della  concertazione  istituzionale  di cui al comma 1
dell'articolo  4  della  legge  8  febbraio  2007,  n.  9, sentita la
Conferenza  unificata,  definisce la composizione, l'organizzazione e
le  funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con le
esperienze e gli osservatori realizzati anche a livello regionale.
  4-bis.  Tutti  i  soggetti  gestori  del  patrimonio immobiliare di
edilizia  residenziale  pubblica  hanno  l'obbligo,  nel rispetto dei
principi  di  efficienza, flessibilita' e trasparenza, di assicurare,
attraverso un sistema di banche dati consultabile via internet, tutte
le  informazioni  necessarie  al pubblico, permettendo al contempo un
controllo  incrociato  dei  dati  nell'ambito di un sistema integrato
gestito  dall'amministrazione finanziaria competente. Dall'attuazione
della  presente  norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
  4-ter.  Per l'anno 2007 e' stanziata la somma di 50 milioni di euro
per  la  prosecuzione  degli  interventi di cui all'articolo 1, comma
1008,   della   legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  da  realizzare,
limitatamente  alle  opere  pubbliche,  ai sensi degli articoli 163 e
seguenti  del  citato  codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006,   n.   163,  anche  attraverso  la  rimodulazione  dei  singoli
interventi in base alle esigenze accertate.))