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DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2011, n. 141

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15. (11G0183)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/09/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2012)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 6-9-2011
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 marzo 2009,  n.  15,  recante  delega  al  Governo
finalizzata  all'ottimizzazione  della   produttivita'   del   lavoro
pubblico  e   alla   efficienza   e   trasparenza   delle   pubbliche
amministrazioni,  nonche'  disposizioni  integrative  delle  funzioni
attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  e  alla
Corte dei conti; e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, secondo il
quale il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in
vigore del decreto legislativo attuativo della  delega  contenuta  al
comma 1 del medesimo articolo 2, puo' adottare eventuali disposizioni
integrative e correttive, con le medesime modalita'  e  nel  rispetto
dei medesimi principi e criteri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati  dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni  pubbliche,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in   materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 21 gennaio 2011; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20
aprile 2011; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati; 
  Rilevato che le competenti Commissioni del Senato della  Repubblica
non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 luglio 2011; 
  Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              E m a na 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
                                 165 
 
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
dopo il comma 6-ter, e' inserito il seguente: 
  «6-quater. Per gli  Enti  locali,  che  risultano  collocati  nella
classe  di  virtuosita'  di  cui  all'articolo  20,  comma   3,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come individuati con  il  decreto
di cui al comma 2 del medesimo articolo, il numero complessivo  degli
incarichi  a  contratto  nella   dotazione   organica   dirigenziale,
conferibili ai sensi dell'articolo 110,  comma  1,  del  Testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non puo' in ogni caso superare la
percentuale del diciotto per cento  della  dotazione  organica  della
qualifica dirigenziale  a  tempo  indeterminato.  Si  applica  quanto
previsto dal comma 6-bis». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo degli articoli 92, 95 e 117 della
          Costituzione: 
              «Art. 92. Il Governo della Repubblica e'  composto  del
          Presidente del Consiglio e dei Ministri, che  costituiscono
          insieme il Consiglio dei Ministri. 
              Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
          Consiglio  dei  ministri  e,  su  proposta  di  questo,   i
          Ministri.». 
              «Art. 95. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
          dirige  la  politica  generale  del   Governo   e   ne   e'
          responsabile. Mantiene la unita' di indirizzo  politico  ed
          amministrativo, promovendo e  coordinando  l'attivita'  dei
          Ministri. 
              I Ministri sono responsabili collegialmente degli  atti
          del Consiglio dei Ministri, e  individualmente  degli  atti
          dei loro dicasteri. 
              La legge provvede all'ordinamento della Presidenza  del
          Consiglio  e  determina  il  numero,  le   attribuzioni   e
          l'organizzazione dei Ministeri.» 
              «Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata  dallo
          Stato e dalle  Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,
          nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario
          e dagli obblighi internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge  4  marzo
          2009,   n.    15    (Delega    al    Governo    finalizzata
          all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro  pubblico
          e   alla   efficienza   e   trasparenza   delle   pubbliche
          amministrazioni  nonche'  disposizioni  integrative   delle
          funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia  e
          del lavoro  e  alla  Corte  dei  conti),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53: 
              «Art. 2 (Delega al Governo in materia  di  riforma  del
          lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni).  -
          1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  entro  il
          termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, uno o  piu'  decreti  legislativi  volti  a
          riformare, anche mediante modifiche al decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del rapporto di lavoro
          dei dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni,  di  cui
          all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, come
          modificato  dall'art.  1  della  presente  legge,  e  della
          relativa contrattazione collettiva  per  il  raggiungimento
          dei seguenti obiettivi: 
                a) convergenza degli assetti  regolativi  del  lavoro
          pubblico con quelli del  lavoro  privato,  con  particolare
          riferimento al sistema delle relazioni sindacali; 
                b)  miglioramento  dell'efficienza  e  dell'efficacia
          delle procedure della contrattazione collettiva; 
                c) introduzione di  sistemi  interni  ed  esterni  di
          valutazione del personale e delle strutture, finalizzati ad
          assicurare l'offerta  di  servizi  conformi  agli  standard
          internazionali di qualita' e a consentire  agli  organi  di
          vertice politici delle pubbliche amministrazioni  l'accesso
          diretto alle informazioni  relative  alla  valutazione  del
          personale dipendente; 
                d) garanzia della trasparenza dell'organizzazione del
          lavoro  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  dei  relativi
          sistemi retributivi; 
                e)   valorizzazione   del   merito   e    conseguente
          riconoscimento  di  meccanismi  premiali  per   i   singoli
          dipendenti  sulla  base  dei  risultati  conseguiti   dalle
          relative strutture amministrative; 
                f)  definizione  di  un  sistema  piu'  rigoroso   di
          responsabilita' dei dipendenti pubblici; 
                g) affermazione del principio di  concorsualita'  per
          l'accesso al lavoro  pubblico  e  per  le  progressioni  di
          carriera; 
                h) introduzione di strumenti che assicurino una  piu'
          efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base
          territoriale, conformemente al principio della  parita'  di
          condizioni per l'accesso ai pubblici uffici, da  garantire,
          mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento
          al  luogo  di  residenza  dei  concorrenti,   quando   tale
          requisito  sia  strumentale  all'assolvimento  di   servizi
          altrimenti  non  attuabili  o  almeno  non  attuabili   con
          identico risultato; 
                i) previsione dell'obbligo di permanenza  per  almeno
          un quinquennio nella sede della  prima  destinazione  anche
          per i vincitori delle procedure di progressione  verticale,
          considerando titolo preferenziale nelle medesime  procedure
          di progressione verticale la permanenza nelle sedi  carenti
          di organico. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati nell'osservanza dei principi e  criteri  direttivi
          fissati dai seguenti articoli,  nonche'  nel  rispetto  del
          principio di pari opportunita', su  proposta  del  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e   l'innovazione,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  e,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          e successive  modificazioni,  relativamente  all'attuazione
          delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera
          a),  4,  5  e  6,  nonche'  previo  parere  della  medesima
          Conferenza  relativamente  all'attuazione  delle   restanti
          disposizioni della  presente  legge,  sono  trasmessi  alle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili finanziari, le quali esprimono  il  proprio  parere
          entro  sessanta  giorni  dalla  data  della   trasmissione;
          decorso tale termine, i  decreti  sono  adottati  anche  in
          mancanza del parere. Qualora il termine  per  l'espressione
          del  parere  parlamentare  scada  nei  trenta  giorni   che
          precedono la scadenza del termine previsto al  comma  1,  o
          successivamente,  quest'ultimo  termine  e'  prorogato   di
          sessanta giorni. 
              3. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1,  il
          Governo puo' adottare eventuali disposizioni integrative  e
          correttive, con le medesime modalita' e  nel  rispetto  dei
          medesimi principi e criteri. 
              4. I decreti legislativi di cui al comma 1  individuano
          le disposizioni  rientranti  nella  competenza  legislativa
          esclusiva dello Stato,  ai  sensi  dell'art.  117,  secondo
          comma, della Costituzione,  e  quelle  contenenti  principi
          generali dell'ordinamento giuridico, ai quali  si  adeguano
          le regioni e gli enti locali  negli  ambiti  di  rispettiva
          competenza. 
              5. Le disposizioni della presente  legge  si  applicano
          alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  salvo  che
          risultino incompatibili con la  specificita'  del  relativo
          ordinamento.». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286
          (Riordino e potenziamento dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59, e successive  modificazioni),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303
          (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  e
          successive modificazioni),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 1º settembre 1999, n. 205, S.O. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001 (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n.  133),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S. O. 
              - Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009,  n.
          254, S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art.19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -  1.  Ai
          fini del  conferimento  di  ciascun  incarico  di  funzione
          dirigenziale si tiene conto, in  relazione  alla  natura  e
          alle caratteristiche degli  obiettivi  prefissati  ed  alla
          complessita' della struttura interessata, delle  attitudini
          e delle capacita' professionali del singolo dirigente,  dei
          risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione  di
          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle
          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,
          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni
          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
          diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile. 
              1-bis.  L'amministrazione  rende   conoscibili,   anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
              1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali   possono   essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'art. 21, comma 1, secondo periodo. 
              2. Tutti gli incarichi di funzione  dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione  consensuale
          del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
          della seconda fascia di incarichi  di  uffici  dirigenziali
          generali o di funzioni equiparate, la durata  dell'incarico
          e' pari a tre  anni.  Resta  fermo  che  per  i  dipendenti
          statali titolari di incarichi di funzioni  dirigenziali  ai
          sensi del  presente  articolo,  ai  fini  dell'applicazione
          dell'art. 43, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,   e   successive
          modificazioni,   l'ultimo    stipendio    va    individuato
          nell'ultima    retribuzione    percepita    in    relazione
          all'incarico svolto. 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di  cui  all'art.  23  o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art. 23 o, in misura non  superiore  al  70  per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
              4-bis. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 
              5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 
              5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione  organica  di
          quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a  dirigenti
          non appartenenti ai ruoli  di  cui  al  medesimo  art.  23,
          purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
          comma  2,   ovvero   di   organi   costituzionali,   previo
          collocamento fuori ruolo, comando o  analogo  provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti. 
              5-ter. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica  di
          quelli  appartenenti   alla   seconda   fascia,   a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale  il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio. 
              6-bis. Fermo restando il  contingente  complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
              6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si  applicano  alle
          amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2. 
              6-quater. Per gli Enti locali, che risultano  collocati
          nella classe di virtuosita' di cui all'art.  20,  comma  3,
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  come
          individuati con il decreto di cui al comma 2  del  medesimo
          articolo, il numero complessivo degli incarichi a contratto
          nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi
          dell'art. 110, comma 1, del decreto legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, non puo' in ogni caso superare la percentuale
          del diciotto  per  cento  della  dotazione  organica  della
          qualifica dirigenziale a tempo  indeterminato.  Si  applica
          quanto previsto dal comma 6-bis. 
              7. 
              8. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
              9. Degli incarichi di cui  ai  commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
              10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
              11. Per la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  per
          il  ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
              12. Per il personale di cui all'art.  3,  comma  1,  il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 
              12-bis.   Le   disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi
          collettivi.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111: 
              «Art. 20 (Nuovo patto di stabilita' interno:  parametri
          di  virtuosita').  -  1.  A  decorrere  dall'anno  2012  le
          modalita' di  raggiungimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica  delle  singole  regioni,  esclusa  la  componente
          sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e
          degli enti locali del territorio, possono essere concordate
          tra lo Stato e le regioni e le  province  autonome,  previo
          accordo concluso  in  sede  di  Consiglio  delle  autonomie
          locali e ove non istituito con i rappresentanti dell'ANCI e
          dell'UPI regionali. Le predette modalita' si  conformano  a
          criteri europei con  riferimento  all'individuazione  delle
          entrate e delle spese da considerare nel saldo  valido  per
          il patto di stabilita' interno. Le regioni  e  le  province
          autonome rispondono nei confronti dello Stato  del  mancato
          rispetto  degli  obiettivi  di  cui   al   primo   periodo,
          attraverso  un  maggior  concorso  delle  stesse  nell'anno
          successivo in misura pari alla differenza  tra  l'obiettivo
          complessivo e il risultato complessivo conseguito.  Restano
          ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti  responsabili
          del  mancato  rispetto  degli  obiettivi   del   patto   di
          stabilita' interno e il monitoraggio  a  livello  centrale,
          nonche'  il  termine  perentorio  del  31  ottobre  per  la
          comunicazione  della  rimodulazione  degli  obiettivi.   La
          Conferenza permanente per il  coordinamento  della  finanza
          pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica
          paritetica  per  l'attuazione  del   federalismo   fiscale,
          monitora l'applicazione del presente comma. Con decreto del
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  la
          Conferenza  Unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30
          novembre 2011, sono stabilite le modalita' per l'attuazione
          del presente comma, nonche' le modalita'  e  le  condizioni
          per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione  del
          presente comma delle  regioni  che  in  uno  dei  tre  anni
          precedenti  siano  risultate  inadempienti  al   patto   di
          stabilita' e delle regioni sottoposte ai piani  di  rientro
          dai deficit sanitari. 
              2. Ai fini di ripartire l'ammontare del  concorso  alla
          realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica  fissati,
          a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonche'  dall'art.
          14 del  decreto-legge  n.  78  del  2010,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,  tra  gli  enti
          del singolo  livello  di  governo,  i  predetti  enti  sono
          ripartiti con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con  il
          Ministro  per  gli  affari  regionali  e  per  la  coesione
          territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          in quattro classi, sulla base  dei  seguenti  parametri  di
          virtuosita': 
                a) prioritaria considerazione della  convergenza  tra
          spesa storica e costi e fabbisogni standard; 
                b) rispetto del patto di stabilita' interno; 
                c) incidenza della spesa del  personale  sulla  spesa
          corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in
          rapporto alla popolazione residente, alle  funzioni  svolte
          anche attraverso esternalizzazioni nonche' all'ampiezza del
          territorio; la valutazione  del  predetto  parametro  tiene
          conto  del  suo  valore  all'inizio  della  legislatura   o
          consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle  stesse
          ai fini dell'applicazione del comma 2-ter; 
                d) autonomia finanziaria; 
                e) equilibrio di parte corrente; 
                f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda
          individuale per gli enti locali; 
                g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva
          partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale
          e i tributi erariali, per le regioni; 
                h)  effettiva  partecipazione   degli   enti   locali
          all'azione di contrasto all'evasione fiscale; 
                i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse
          e accertate; 
                l)  operazione  di  dismissione   di   partecipazioni
          societarie nel rispetto della normativa vigente. 
              2-bis. A decorrere  dalla  determinazione  dei  livelli
          essenziali delle  prestazioni  e  dalla  definizione  degli
          obiettivi  di  servizio  cui  devono   tendere   gli   enti
          territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai
          livelli  essenziali  delle  prestazioni  e  delle  funzioni
          fondamentali, tra i parametri  di  virtuosita'  di  cui  al
          comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi
          relativi agli output dei servizi  resi,  anche  utilizzando
          come  parametro  di  riferimento  realta'   rappresentative
          dell'offerta  di  prestazioni  con  il   miglior   rapporto
          qualita-costi. 
              2-ter. Il decreto  di  cui  al  comma  2  individua  un
          coefficiente  di  correzione  connesso  alla  dinamica  nel
          miglioramento  conseguito  dalle  singole   amministrazioni
          rispetto alle precedenti con riguardo ai parametri  di  cui
          al citato comma 2. 
              2-quater. All'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, il comma 31 e' sostituito dal seguente: 
              «31. Il limite demografico  minimo  che  l'insieme  dei
          comuni  che  sono  tenuti   ad   esercitare   le   funzioni
          fondamentali in forma associata deve raggiungere e' fissato
          in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti
          del  comune  demograficamente  piu'  piccolo   tra   quelli
          associati. I comuni assicurano  comunque  il  completamento
          dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26  a
          30 del presente articolo: 
                a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo  ad  almeno
          due delle funzioni fondamentali  loro  spettanti,  da  essi
          individuate tra quelle di cui all'art. 21, comma  3,  della
          legge 5 maggio 2009, n. 42; 
                b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo  ad  almeno
          quattro  funzioni  fondamentali  loro  spettanti,  da  essi
          individuate tra quelle di cui all'art. 21, comma  3,  della
          citata legge n. 42 del 2009; 
                c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte  le
          sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'art.
          21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009». 
              3. Gli enti che, in esito a quanto previsto  dal  comma
          2, risultano collocati nella classe  piu'  virtuosa,  fermo
          l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione
          degli obiettivi di finanza pubblica  fissati,  a  decorrere
          dall'anno 2013, dal  comma  5,  nonche'  dall'art.  14  del
          decreto-legge n. 78 del 2010.  Le  disposizioni  del  primo
          periodo si applicano per le province a decorrere  dall'anno
          2012.  Gli  enti  locali  di  cui  ai  primi  due   periodi
          conseguono l'obiettivo  strutturale  realizzando  un  saldo
          finanziario pari a zero. Le regioni di cui al primo periodo
          conseguono  un   obiettivo   pari   a   quello   risultante
          dall'applicazione alle spese finali medie  2007-2009  della
          percentuale annua di riduzione  stabilita  per  il  calcolo
          dell'obiettivo 2011 dal decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133. Le spese  finali  medie  di  cui  al  periodo
          precedente sono quelle definite dall'art. 1 commi 128 e 129
          della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220.   Inoltre,   il
          contributo dei predetti enti alla manovra per  l'anno  2012
          e' ridotto con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          in modo tale che non derivino effetti negativi, in  termini
          di  indebitamento  netto  e  fabbisogno,  superiori  a  200
          milioni di euro. 
              4. Fino alla entrata in vigore di  un  nuovo  patto  di
          stabilita' interno fondato, nel rispetto dei  principi  del
          federalismo fiscale di cui all'art. 17,  comma  1,  lettera
          c), della legge 5 maggio 2009,  n.  42,  sui  saldi,  sulla
          virtuosita' degli enti e sulla riferibilita' delle regole a
          criteri europei con  riferimento  all'individuazione  delle
          entrate e delle spese valide per il patto,  fermo  restando
          quanto  previsto  dal  comma  3,  ai  fini   della   tutela
          dell'unita' economica della Repubblica le  misure  previste
          per l'anno 2013 dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122,  si  intendono  estese  anche
          agli anni 2014 e successivi. 
              5. Ai medesimi fini di cui al comma 4, le  regioni,  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, le province  e  i
          comuni con popolazione superiore  a  5.000  abitanti,  alla
          realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per  gli
          anni 2013 e successivi concorrono con le seguenti ulteriori
          misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto: 
                a) le regioni a statuto ordinario per 800 milioni  di
          euro per  l'anno  2013  e  per  1.600  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2014; 
                b) le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e Bolzano per 1.000 milioni di euro  per
          l'anno 2013  e  per  2.000  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2014; 
                c) le province per 400 milioni  di  euro  per  l'anno
          2013 e per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014; 
                d) i comuni per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013
          e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. 
              6. 
              7. 
              8. 
              9. Al comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, dopo il primo periodo sono inseriti  i
          seguenti: 
              «Ai fini  del  computo  della  percentuale  di  cui  al
          periodo precedente si calcolano le  spese  sostenute  anche
          dalle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di
          controllo che  sono  titolari  di  affidamento  diretto  di
          servizi pubblici locali senza  gara,  ovvero  che  svolgono
          funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse  generale
          aventi carattere non industriale, ne'  commerciale,  ovvero
          che  svolgono  attivita'  nei  confronti   della   pubblica
          amministrazione a supporto di  funzioni  amministrative  di
          natura pubblicistica. La disposizione di cui al  precedente
          periodo non si applica alle  societa'  quotate  su  mercati
          regolamentari.». 
              10. All'art. 1 della legge 13 dicembre  2010,  n.  220,
          dopo il comma 111, e' inserito il seguente: 
              «111-bis. I contratti di  servizio  e  gli  altri  atti
          posti in essere dalle regioni e dagli enti  locali  che  si
          configurano elusivi delle regole del  patto  di  stabilita'
          interno sono nulli.». 
              11. Le disposizioni di cui al comma 10, si applicano ai
          contratti di servizio e agli  atti  posti  in  essere  dopo
          l'entrata in vigore del presente decreto. 
              12. All'art. 1, della legge 13 dicembre 2010,  n.  220,
          dopo il comma 111-bis e' inserito il seguente: 
              «111-ter. Qualora le Sezioni giurisdizionali  regionali
          della Corte dei conti accertino che il rispetto  del  patto
          di stabilita' interno e' stato artificiosamente  conseguito
          mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle
          uscite ai pertinenti capitoli di  bilancio  o  altre  forme
          elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che  hanno
          posto in essere atti elusivi  delle  regole  del  patto  di
          stabilita' interno, la condanna ad una sanzione  pecuniaria
          fino ad un massimo di dieci volte  l'indennita'  di  carica
          percepita al momento di  commissione  dell'elusione  e,  al
          responsabile  del   servizio   economico-finanziario,   una
          sanzione pecuniaria fino a  3  mensilita'  del  trattamento
          retributivo,   al   netto    degli    oneri    fiscali    e
          previdenziali.». 
              13. All'art. 14, comma 32, del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, l'ultimo periodo e' soppresso. 
              14. Ai fini del coordinamento della  finanza  pubblica,
          le regioni tenute a conformarsi  a  decisioni  della  Corte
          costituzionale, anche con riferimento all'attivita' di enti
          strumentali o dipendenti, comunicano, entro tre mesi  dalla
          pubblicazione della  decisione  nella  Gazzetta  Ufficiale,
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per
          gli affari regionali, tutte le  attivita'  intraprese,  gli
          atti giuridici posti in essere  e  le  spese  affrontate  o
          preventivate ai fini dell'esecuzione. 
              15. In caso di mancata o non esatta conformazione  alle
          decisioni di cui al comma 14, il Governo, su  proposta  del
          Ministro per i rapporti con le regioni e  per  la  coesione
          territoriale,   sentito   il   Presidente   della   regione
          interessata, esercita,  in  presenza  dei  presupposti,  il
          potere sostitutivo di  cui  all'art.  120,  secondo  comma,
          della Costituzione, secondo le procedure di cui all'art.  8
          della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
              16. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  delle
          disposizioni che prevedono, in  attuazione  della  legge  5
          maggio 2009,  n.  42,  la  soppressione  dei  trasferimenti
          statali in favore degli enti locali,  le  disposizioni  che
          prevedono sanzioni, recuperi,  riduzioni  o  limitazioni  a
          valere sui predetti trasferimenti erariali,  sono  riferite
          anche  alle  risorse   spettanti   a   valere   sul   fondo
          sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 dell'art.  2
          del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.  23  e  di  cui
          all'art. 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e,
          successivamente, a valere  sul  fondo  perequativo  di  cui
          all'art. 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42.  In  caso  di
          incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
          versare all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  le  somme
          residue. 
              17. All'art. 78, comma 6, del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal
          seguente:  «Tutte  le  entrate  del  comune  di  competenza
          dell'anno 2008 e dei successivi anni sono  attribuite  alla
          gestione corrente di Roma  Capitale,  ivi  comprese  quelle
          riferibili ad  atti  e  fatti  antecedenti  all'anno  2008,
          purche' accertate successivamente al 31 dicembre 2007.». 
              17-bis. Le risorse destinate, a  legislazione  vigente,
          ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte sono
          ridotte dell'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2013
          e di 1.400 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2014.». 
              -  Il  testo  dell'art.  110,  comma  1,  del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali), e' il seguente: 
              «1. Lo statuto puo'  prevedere  che  la  copertura  dei
          posti di  responsabili  dei  servizi  o  degli  uffici,  di
          qualifiche dirigenziali o di alta  specializzazione,  possa
          avvenire mediante contratto a tempo determinato di  diritto
          pubblico o, eccezionalmente e con  deliberazione  motivata,
          di diritto privato, fermi restando  i  requisiti  richiesti
          dalla qualifica da ricoprire.».