DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 78 
               Disposizioni urgenti per Roma capitale 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli   obiettivi
strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto  dei
principi indicati dall'articolo 119 della  Costituzione,  nelle  more
dell'approvazione della legge di disciplina  dell'ordinamento,  anche
contabile, di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo  comma,
della Costituzione, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri
a  carico  del  bilancio  dello  Stato,   e'   nominato   Commissario
straordinario  del  Governo  per  la  ricognizione  della  situazione
economico-finanziaria  del  comune   e   delle   societa'   da   esso
partecipate,  con  esclusione   di   quelle   quotate   nei   mercati
regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano  di
rientro dall'indebitamento pregresso. 
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: 
    a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal
Titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo  18  agosto
2000, n. 267, di cui puo'  avvalersi  il  Commissario  straordinario,
parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo
restando quanto previsto al comma 6; 
    b) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). 
  3. La  gestione  commissariale  del  comune  assume,  con  bilancio
separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate
di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile
2008.  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti  non  incidono  sulle
competenze  ordinarie  degli  organi  comunali   relativamente   alla
gestione del periodo successivo alla data del 28  aprile  2008.  Alla
gestione ordinaria si applica quanto previsto  dall'articolo  77-bis,
comma 17. Il concorso  agli  obiettivi  per  gli  anni  2009  e  2010
stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato  articolo  77-bis
e' a carico del piano di rientro. (30) 
  4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del
comune e delle societa' da  esso  partecipate  di  cui  al  comma  1,
gestito con separato bilancio, entro il  30  settembre  2008,  ovvero
entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui ai commi 1 e 2,  e'  presentato  dal  Commissario
straordinario al Governo, che l'approva  entro  i  successivi  trenta
giorni, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
individuando le coperture  finanziarie  necessarie  per  la  relativa
attuazione  nei  limiti  delle  risorse  allo   scopo   destinate   a
legislazione vigente.  E'  autorizzata  l'apertura  di  una  apposita
contabilita' speciale. Al fine di consentire il  perseguimento  delle
finalita' indicate al comma 1, il piano assorbe, anche  in  deroga  a
disposizioni di legge,  tutte  le  somme  derivanti  da  obbligazioni
contratte, a qualsiasi titolo, alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, anche non  scadute,  e  contiene  misure  idonee  a
garantire il sollecito rientro  dall'indebitamento  pregresso.  Fermo
restando quanto  previsto  dagli  articoli  194  e  254  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per procedere  alla  liquidazione
degli  importi  inseriti  nel  piano  di  rientro   e   riferiti   ad
obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, e' sufficiente una
determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta
assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale ai  sensi
dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267. Il Commissario straordinario potra' recedere,  entro  lo  stesso
termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte  dal
Comune anteriormente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al  presente
articolo non puo' procedersi alla deliberazione di  dissesto  di  cui
all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267. 
  6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri  di  cui  ai
commi 1 e 2 prevedono in  ogni  caso  l'applicazione,  per  tutte  le
obbligazioni contratte anteriormente  alla  data  di  emanazione  del
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi
2, 3 e 4 dell'articolo 248 e  del  comma  12  dell'articolo  255  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267.  Tutte  le  entrate  del
comune di competenza  dell'anno  2008  e  dei  successivi  anni  sono
attribuite alla gestione corrente  di  Roma  Capitale,  ivi  comprese
quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008,  purche'
accertate successivamente al 31 dicembre 2007. 
  7. Ai fini dei  commi  precedenti,  per  il  comune  di  Roma  sono
prorogati di sei mesi  i  termini  previsti  per  l'approvazione  del
rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera
di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo  18  agosto
2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio
2008. 
  8. Nelle more dell'approvazione del piano  di  rientro  di  cui  al
presente articolo, la Cassa Depositi e  Prestiti  S.p.A.  concede  al
comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere  sui
primi  futuri  trasferimenti  statali   ad   esclusione   di   quelli
compensativi per i mancati introiti di natura tributaria. 
 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  Il D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con  modificazioni  dalla
L. 26 marzo 2010, n. 42, ha disposto (con l'art. 4, comma 8-bis)  che
"Ai fini di  una  corretta  imputazione  al  piano  di  rientro,  con
riguardo ai  commi  2,  3  e  4  dell'articolo  248  e  al  comma  12
dell'articolo  255  del  citato  testo  unico  di  cui   al   decreto
legislativo  n.  267  del  2000,  il  primo  periodo  del   comma   3
dell'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, si  interpreta  nel  senso
che  la  gestione  commissariale  del  comune  assume,  con  bilancio
separato  rispetto  a  quello  della  gestione  ordinaria,  tutte  le
obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data
del 28 aprile 2008, anche qualora  le  stesse  siano  accertate  e  i
relativi   crediti   siano   liquidati   con   sentenze    pubblicate
successivamente alla medesima data".