DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 8-12-2012
aggiornamenti all'articolo
                            Articolo 248 
             Conseguenze della dichiarazione di dissesto 
 
  1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione
del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i  termini  per  la
deliberazione del bilancio. 
  2.  Dalla   data   della   dichiarazione   di   dissesto   e   sino
all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256  non  possono
essere  intraprese  o  proseguite  azioni  esecutive  nei   confronti
dell'ente per i debiti che  rientrano  nella  competenza  dell'organo
straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive  pendenti  alla
data della dichiarazione di dissesto,  nelle  quali  sono  scaduti  i
termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la  stessa
benche'  proposta  e'  stata  rigettata,  sono   dichiarate   estinte
d'ufficio  dal  giudice   con   inserimento   nella   massa   passiva
dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. 
  3. I pignoramenti  eventualmente  eseguiti  dopo  la  deliberazione
dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali
possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le  finalita'  di
legge. 
  4.  Dalla   data   della   deliberazione   di   dissesto   e   sino
all'approvazione del rendiconto di  cui  all'articolo  256  i  debiti
insoluti a tale data e le somme dovute  per  anticipazioni  di  cassa
gia' erogate  non  producono  piu'  interessi  ne'  sono  soggetti  a
rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti  nei
confronti  dell'ente  che  rientrano  nella  competenza   dell'organo
straordinario di liquidazione a  decorrere  dal  momento  della  loro
liquidita' ed esigibilita'. 
  ((5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge  14
gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la  Corte  dei  conti  ha
riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver  contribuito
con  condotte,  dolose  o  gravemente  colpose,  sia   omissive   che
commissive, al verificarsi  del  dissesto  finanziario,  non  possono
ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di  assessore,  di
revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti  locali
presso altri enti, istituzioni ed organismi  pubblici  e  privati.  I
sindaci e i presidenti di provincia ritenuti  responsabili  ai  sensi
del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo
di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente  di  provincia,
di presidente di Giunta regionale, nonche'  di  membro  dei  consigli
comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee  e  dei  consigli
regionali, del Parlamento  e  del  Parlamento  europeo.  Non  possono
altresi' ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di
assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna carica in enti
vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai  medesimi  soggetti,  ove
riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di
cinque e fino ad un massimo di venti volte  la  retribuzione  mensile
lorda dovuta al momento di commissione della violazione. 
  5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1  della  legge
14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a  seguito  della  dichiarazione  di
dissesto, la Corte dei  conti  accerti  gravi  responsabilita'  nello
svolgimento dell'attivita' del collegio dei revisori, o  ritardata  o
mancata  comunicazione,   secondo   le   normative   vigenti,   delle
informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili  in
sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel
collegio dei revisori degli enti locali e  degli  enti  ed  organismi
agli stessi riconducibili  fino  a  dieci  anni,  in  funzione  della
gravita'  accertata.   La   Corte   dei   conti   trasmette   l'esito
dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza  dei
revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti
disciplinari, nonche' al Ministero dell'interno  per  la  conseguente
sospensione  dall'elenco  di  cui  all'articolo  16,  comma  25,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n.  148.  Ai  medesimi  soggetti,  ove
ritenuti responsabili, le  sezioni  giurisdizionali  regionali  della
Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di
cinque e fino ad un massimo di venti volte  la  retribuzione  mensile
lorda dovuta al momento di commissione della violazione.))