DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 12-9-2014
aggiornamenti all'articolo
                            Articolo 193 
              Salvaguardia degli equilibri di bilancio 
 
  1.  Gli  enti  locali  rispettano  durante  la  gestione  e   nelle
variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli  equilibri
stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per  il
finanziamento degli investimenti, secondo le norme  contabili  recate
dal  presente  testo  unico  ((,  con  particolare  riferimento  agli
equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162,  comma  6.)).
((83)) 
  2. Con  periodicita'  stabilita  dal  regolamento  di  contabilita'
dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il ((31  luglio))
di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ((a dare))
atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negativo ((ad adottare, contestualmente: 
    a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati
della  gestione  finanziaria  facciano  prevedere  un  disavanzo,  di
gestione o di  amministrazione,  per  squilibrio  della  gestione  di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 
    b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti  di  cui
all'art. 194; 
    c) le iniziative necessarie  ad  adeguare  il  fondo  crediti  di
dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di  amministrazione  in
caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.)) 
La deliberazione e' allegata, al rendiconto dell'esercizio  relativo.
(58) (65) (71) ((83)) 
  ((3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art.
194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e  per  i
due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate,  ad
eccezione di quelle provenienti  dall'assunzione  di  prestiti  e  di
quelle con specifico vincolo  di  destinazione,  nonche'  i  proventi
derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da  altre
entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte  capitale.
Ove  non  possa  provvedersi  con  le  modalita'  sopra  indicate  e'
possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.
Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1,
comma 169,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  l'ente  puo'
modificare le tariffe e le aliquote relative ai  tributi  di  propria
competenza entro la data di cui al comma 2.)) ((83)) 
  4. La mancata adozione, da parte dell'ente,  dei  provvedimenti  di
riequilibrio previsti dal presente articolo  e'  equiparata  ad  ogni
effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione  di  cui
all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma
2 del medesimo articolo. 
 
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AGGIORNAMENTO (58) 
  Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 9, comma  1)  che
"Per l'anno 2012 il termine del 30 settembre  previsto  dall'articolo
193, comma 2, del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e'
differito al 30 novembre 2012". 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dal D.L.  8  aprile
2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013,  n.
64, ha disposto (con l'art. 1, comma 381) che  "Ove  il  bilancio  di
previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per  l'anno  2013  e'
facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui  all'articolo
193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000". 
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AGGIORNAMENTO (71) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dal D.L. 14  agosto
2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15  ottobre  2013,
n. 119, ha disposto (con l'art. 1, comma 381) che "Ove il bilancio di
previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per  l'anno  2013  e'
facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui  all'articolo
193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000. Tale delibera, per gli enti locali che hanno  approvato
il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, e' adottata  entro
il termine massimo del 30 novembre 2013". 
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AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi".