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DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011, n. 48

Attuazione della direttiva 2009/44/CE che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti. (11G0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/05/2011
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vigente al 29/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-5-2011
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2009/44/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 6 maggio 2009,  che  modifica  la  direttiva  98/26/CE
concernente il carattere definitivo del regolamento  nei  sistemi  di
pagamento  e  nei  sistemi  di  regolamento  titoli  e  la  direttiva
2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria  per  quanto
riguarda i sistemi connessi e i crediti; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009,  ed  in  particolare
l'articolo  23  contenente   principi   e   criteri   direttivi   per
l'attuazione della direttiva 2009/44/CE; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni; 
  Visto  il  testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  12  aprile  2001,  n.  210,  recante
attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli  ordini
immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli; 
  Visto il decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.  170,  recante
attuazione della direttiva 2002/47/CE, in  materia  di  contratti  di
garanzia finanziaria; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2010; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 marzo 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001,
n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera h): 
      1) il numero 1) e' sostituito dal seguente: 
        "  1)  una  banca  italiana  o  comunitaria,  come   definite
all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del testo  unico  bancario,
un istituto di moneta elettronica,  come  definito  nell'articolo  1,
comma 2, lettera  h-bis),  del  medesimo  testo  unico,  nonche'  gli
organismi elencati all'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE;"; 
      2) il numero 2) e' sostituito dal seguente: 
        " 2) una SIM, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera
e),  o   un'impresa   d'investimento   comunitaria,   come   definita
dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del testo  unico  finanza,  con
esclusione degli enti di  cui  all'articolo  2,  paragrafo  1,  della
direttiva 2004/39/CE;"; 
    b) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: 
      " i) 'garanzia': qualsiasi diritto avente ad oggetto o relativo
a valute, strumenti finanziari  o  altre  attivita',  compresa  senza
limitazioni la garanzia finanziaria di cui all'articolo 1,  paragrafo
4, lettera a), della direttiva 2002/47/CE,  prontamente  realizzabili
da chiunque e in qualunque  modo  e  forma,  costituito  al  fine  di
assicurare l'adempimento di obblighi presenti o futuri  derivanti  da
ordini  di  trasferimento  attraverso  un  sistema  o  da  operazioni
effettuate con banche centrali;"; 
    c) al numero 1) della lettera m), dopo le parole: «di  una  banca
centrale» sono inserite le seguenti: «, di una controparte centrale»; 
    d) alla lettera n) dopo le parole: «una stanza di  compensazione»
sono inserite le seguenti: «, un operatore del sistema o»; 
    e) la lettera o) e' sostituita dalla seguente: 
      "  o)  'partecipante  indiretto':  un  ente,  una   controparte
centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o  un
operatore del sistema conosciuto dall'operatore del sistema,  secondo
le regole dello stesso, i cui ordini di trasferimento  sono  eseguiti
attraverso il sistema da un partecipante in nome proprio in base a un
vincolo contrattuale;"; 
    f) la lettera r) e' sostituita dalla seguente: 
      "r)  'sistema':  un   insieme   di   disposizioni   di   natura
contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti  con
regole comuni e accordi standardizzati la  compensazione,  attraverso
una controparte centrale o meno, o  ordini  di  trasferimento  fra  i
partecipanti, che sia contestualmente: 
        1) applicabile a  tre  o  piu'  partecipanti,  senza  contare
l'operatore del sistema ne' un eventuale agente di  regolamento,  una
eventuale controparte centrale, una eventuale stanza di compensazione
o un eventuale  partecipante  indiretto;  ovvero  applicabile  a  due
partecipanti, qualora cio' sia  giustificato  sotto  il  profilo  del
contenimento del rischio sistemico  per  quanto  attiene  ai  sistemi
italiani, o nel caso in cui altri Stati  membri  dell'Unione  europea
abbiano esercitato la facolta'  di  limitare  a  due  il  numero  dei
partecipanti; 
        2) assoggettato alla legge di uno  Stato  membro  dell'Unione
europea, scelta dai partecipanti  o  prevista  dalle  regole  che  lo
disciplinano, in cui almeno uno dei partecipanti  medesimi  abbia  la
sede legale; 
        3) designato  come  sistema  e  notificato  alla  Commissione
europea dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si  applica  la
legge. Un accordo concluso tra sistemi interoperabili non costituisce
un sistema;»; 
    g) dopo la lettera w) sono aggiunte, in fine, le seguenti: 
      " w-bis)  'giorno  lavorativo':  comprende  sia  i  regolamenti
diurni sia i regolamenti notturni e  include  tutti  gli  eventi  che
occorrono durante il ciclo lavorativo del sistema; 
      w-ter) 'sistemi interoperabili':  due  o  piu'  sistemi  i  cui
operatori hanno concluso un accordo per  l'esecuzione  di  ordini  di
trasferimento tra sistemi; 
      w-quater) 'operatore del sistema': il  soggetto  o  i  soggetti
giuridicamente responsabili della gestione del  sistema.  L'operatore
del sistema puo' anche agire come agente di regolamento,  controparte
centrale o stanza di compensazione.». 
  2. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2001,  n.  210,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
      " b) sono stati immessi nel sistema successivamente al  momento
di apertura  della  procedura  d'insolvenza  ed  eseguiti  il  giorno
lavorativo dell'apertura, qualora l'operatore del sistema  provi  che
al momento dell'immissione non era a conoscenza  dell'apertura  della
procedura di insolvenza, ne' avrebbe dovuto esserlo. Cio' vale  anche
in caso di apertura di una procedura di insolvenza nei  confronti  di
un  partecipante,   al   sistema   interessato   o   a   un   sistema
interoperabile, o nei confronti  dell'operatore  del  sistema  di  un
sistema interoperabile che non sia un partecipante.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      " 2. I sistemi italiani stabiliscono nelle  proprie  regole  il
momento in cui un ordine di  trasferimento  e'  immesso  nel  sistema
medesimo. Nel  caso  dei  sistemi  interoperabili,  tale  momento  e'
stabilito in modo tale da assicurare, nella misura del possibile,  il
coordinamento a  tale  riguardo  delle  regole  di  tutti  i  sistemi
interoperabili interessati. Salvo  se  espressamente  previsto  dalle
regole di tutti i sistemi facenti parte dei  sistemi  interoperabili,
le regole interne di un sistema sul momento di  immissione  non  sono
influenzate  dalle  regole  interne  di  altri  sistemi  con  cui  e'
interoperabile. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le  rispettive
competenze, impartiscono prescrizioni per l'attuazione  del  presente
comma."; 
    c) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Cio' si
applica, tra l'altro, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di
un partecipante ad un sistema interoperabile o di un operatore di  un
sistema interoperabile che non sia un partecipante.". 
  3. Al comma 1 dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  12  aprile
2001, n. 210, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "Nel  caso
dei sistemi interoperabili, ogni sistema  italiano  stabilisce  nelle
proprie regole il  momento  dell'irrevocabilita',  in  modo  tale  da
assicurare, nella misura  del  possibile,  il  coordinamento  a  tale
riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili  interessati.
Salvo se espressamente previsto  dalle  regole  di  tutti  i  sistemi
facenti parte dei sistemi interoperabili, le  regole  interne  di  un
sistema sul momento dell'irrevocabilita' non sono  influenzate  dalle
regole interne di altri sistemi con cui e' interoperabile.". 
  4. Il comma 1 dell'articolo 5 del  decreto  legislativo  12  aprile
2001, n. 210, e' sostituito dal seguente: 
    « 1. A seguito dell'apertura della procedura  di  insolvenza  nei
confronti di un partecipante o di un  operatore  del  sistema  di  un
sistema interoperabile, l'agente di regolamento puo'  utilizzare,  in
nome e per conto del soggetto insolvente,  ai  fini  dell'adempimento
dei suoi obblighi connessi con la partecipazione al sistema  o  a  un
sistema interoperabile sorti prima dell'apertura della  procedura  di
insolvenza: 
      a) i fondi e gli strumenti finanziari disponibili sul conto  di
regolamento del soggetto insolvente; 
      b) linee di credito aperte a favore del soggetto  insolvente  a
fronte di una  garanzia  in  essere  e  destinate  a  soddisfare  gli
obblighi di tale soggetto  verso  il  sistema;  a  tale  garanzia  si
applicano le previsioni di cui all'articolo 8.». 
  5. All'articolo 8 del decreto legislativo 12 aprile 2001,  n.  210,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      « 1. Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei
confronti di un partecipante al sistema in questione  o  a  qualsiasi
sistema interoperabile, o di un operatore del sistema di  un  sistema
interoperabile che non sia un partecipante, o di un intermediario per
conto del quale un partecipante esegue  ordini  di  trasferimento  ai
sensi dell'articolo 6, o di una controparte di banche centrali, o  di
qualsiasi terzo che abbia fornito la garanzia, le garanzie costituite
prima del momento di apertura della procedura  di  insolvenza  per  i
crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi dell'articolo 2 o
effettuate con banche centrali possono essere realizzate ad esclusivo
soddisfacimento dei crediti garantiti.»; 
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      « 6.  Nessuna  azione,  compresa  l'azione  di  nullita',  puo'
pregiudicare   nei   confronti   dell'operatore   del   sistema    la
realizzazione della garanzia di cui al comma 1.". 
  6. All'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n.  210,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      « 2. La Banca d'Italia designa i sistemi  per  l'esecuzione  di
ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  m),
numero 1), e i rispettivi operatori del sistema, e, d'intesa  con  la
Consob, i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di  cui
all'articolo 1, comma 1,  lettera  m),  numero  2),  e  i  rispettivi
operatori del sistema, ai quali  si  applicano  le  disposizioni  del
presente decreto. Con le medesime modalita' possono  essere  revocate
le designazioni dei sistemi e dei rispettivi operatori  del  sistema,
ivi compresi quelli indicati nel comma 1.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      « 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze  notifica  alla
Commissione europea i sistemi italiani e i rispettivi  operatori  del
sistema designati al sensi del presente articolo.»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      « 4. Ove richiesto dalle caratteristiche di  un  sistema  e  da
esigenze di controllo dei rischi, la Banca d'Italia puo'  equiparare,
ai  fini  dell'applicazione  del  presente  decreto  legislativo,  il
partecipante indiretto ai partecipanti al sistema medesimo, nel  caso
di  un  sistema,  avente  ad  oggetto  l'esecuzione  di   ordini   di
trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero  1),
e d'intesa con la Consob, nel caso di un sistema  avente  ad  oggetto
l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1,  comma
1, lettera m), numero 2).». 
  7. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12
aprile 2001, n. 210, le parole: «sistema  italiano»  sono  sostituite
dalle seguenti: «operatore di sistemi italiani». 
  8. L'allegato del decreto legislativo 12 aprile 2001,  n.  210,  e'
sostituito dall'allegato al presente decreto. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti 
              La direttiva 2009/44/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 10
          giugno 2009, n. L 146. 
              Il testo dell'articolo 23 della legge 4 giugno 2010, n.
          96, (Disposizioni per l'adempimento di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge comunitaria 2009) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita: 
              «Art.   23.   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'attuazione   della    direttiva    2009/44/CE)    -    1.
          Nell'esercizio  della   delega   per   l'attuazione   della
          direttiva  2009/44/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 6 maggio 2009,  che  modifica  la  direttiva
          98/26/CE   concernente   il   carattere   definitivo    del
          regolamento nei sistemi  di  pagamento  e  nei  sistemi  di
          regolamento titoli e la direttiva  2002/47/CE  relativa  ai
          contratti di garanzia finanziaria  per  quanto  riguarda  i
          sistemi connessi e i  crediti,  il  Governo  e'  tenuto  al
          rispetto,  oltre  che  dei  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all' articolo 2 della  presente  legge,  in
          quanto compatibili, anche dei seguenti principi  e  criteri
          direttivi specifici: 
                a) prevedere, in conformita' alle definizioni e  alla
          disciplina della direttiva 2009/44/CE, tenuto  conto  anche
          degli sviluppi recenti che  hanno  interessato  il  settore
          europeo del post-trading, le opportune modifiche alle norme
          concernenti l'ambito di applicazione e il regime  giuridico
          della disciplina sulla definitivita' degli  ordini  immessi
          in un sistema di pagamento o  di  regolamento  titoli,  con
          particolare   riferimento   ai   sistemi    interoperabili,
          all'operatore del sistema e al "giorno lavorativo"; 
                b) nel  caso  di  sistemi  interoperabili,  prevedere
          norme che favoriscano il  coordinamento  delle  regole  sul
          momento  di  immissione  e  irrevocabilita'  di  ordini  di
          trasferimento  in  detti  sistemi  al   fine   di   evitare
          incertezze giuridiche in caso di inadempimento; 
                c)   prevedere,   in   conformita'   alla   direttiva
          2009/44/CE, le opportune modifiche alle  norme  concernenti
          l'ambito  di  applicazione  e  il  regime  giuridico  della
          disciplina  in  materia  di   garanzie   finanziarie,   con
          particolare riferimento ai crediti dati in garanzia,  anche
          mediante il coordinamento tra  l'esigenza  di  limitare  le
          formalita'  amministrative  gravanti   sui   soggetti   che
          costituiscono  e  utilizzano  la  garanzia  e  il  fine  di
          tutelare il creditore ceduto e i terzi; 
              d)  introdurre   le   occorrenti   modificazioni   alla
          normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per  i
          singoli settori interessati dalla normativa da attuare,  al
          fine di realizzarne il migliore coordinamento; 
              e)  rivedere,  ove  necessario,  la  disciplina   delle
          insolvenze di mercato di cui agli articoli  72  e  202  del
          testo   unico   delle   disposizioni    in    materia    di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, tenuto
          conto dell'obiettivo di ridurre  le  turbative  ai  sistemi
          derivanti dall'insolvenza di un partecipante. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.» 
              Il decreto legislativo 1 settembre 1993,  n.  385  ,  e
          successive  modificazioni,  testo  unico  delle  leggi   in
          materia bancaria e creditizia, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O. 
              Il decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58  e
          successive modificazioni, testo unico delle disposizioni in
          materia di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 21  della  L.  6  febbraio  1996,  n.  52.  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998,  n.  71,
          S.O. 
              Il  decreto   legislativo   12   aprile   2001,   n.210
          (Attuazione della direttiva  98/26/CE  sulla  definitivita'
          degli ordini immessi  in  un  sistema  di  pagamento  o  di
          regolamento titoli), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          7 giugno 2001, n. 130. 
              Il  decreto  legislativo  21  maggio  2004  ,  n.   170
          (Attuazione  della  direttiva  2002/47/CE,  in  materia  di
          contratti di garanzia  finanziaria),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2004, n. 164. 
          Note all'art. 1: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2001, n 210,  citato  nelle  premesse
          cosi' come modificato dal presente decreto: 
              «Art 1. (Definizioni). 
              1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
              a) «Testo unico bancario» (T.U. bancario):  il  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e   successive
          modificazioni; 
              b) «Testo unico finanza»  (T.U.  finanza):  il  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni; 
              c) «Consob»: la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa; 
              d) «agente di regolamento»: il  soggetto  che  mette  a
          disposizione dei partecipanti conti per il  regolamento  di
          ordini di trasferimento all'interno del sistema e che  puo'
          concedere credito a tale scopo ai medesimi partecipanti; 
              e) «banche centrali»: la Banca centrale  europea  e  le
          banche centrali nazionali degli  Stati  membri  dell'Unione
          europea; 
              f) «compensazione»: la conversione, secondo  le  regole
          del sistema, in un'unica posizione a credito o a debito dei
          crediti e  dei  debiti  di  uno  o  piu'  partecipanti  nei
          confronti di uno o piu' partecipanti e risultanti da ordini
          di trasferimento; 
              g) «controparte centrale»: il soggetto  interposto  tra
          gli enti di un sistema che funge da  controparte  esclusiva
          di detti enti riguardo ai loro ordini di trasferimento; 
              h) «ente»: uno dei seguenti organismi che partecipi  ad
          un sistema assumendo gli obblighi derivanti  da  ordini  di
          trasferimento nell'ambito del sistema: 
              1) una banca  italiana  o  comunitaria,  come  definite
          all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del  testo  unico
          bancario, un istituto di moneta elettronica, come  definito
          nell'articolo 1, comma  2,  lettera  h-bis),  del  medesimo
          testo unico, nonche' gli organismi elencati all'articolo  2
          della direttiva 2006/48/CE; 
              2) una SIM, come definita  dall'articolo  1,  comma  1,
          lettera e), o un'impresa d'investimento  comunitaria,  come
          definita dall'articolo 1, comma 1, lettera  f),  del  testo
          unico  finanza,  con   esclusione   degli   enti   di   cui
          all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE; 
              3) un'autorita' pubblica, o  un'impresa  pubblica  come
          definita all'articolo 8  del  regolamento  n.  3603/93  del
          Consiglio CE del 13 dicembre 1993,  nonche'  un'impresa  la
          cui attivita' sia assistita da garanzia pubblica; 
              4) qualsiasi impresa la cui sede legale non sia situata
          nel  territorio  dell'Unione  europea,   e   che   eserciti
          attivita' analoghe a quelle degli enti di cui ai punti 1) e
          2); 
              5)   qualsiasi   altro   organismo,   individuato    in
          conformita' alle disposizioni comunitarie, che partecipi  a
          un sistema italiano o di altro Stato  dell'Unione  europea,
          qualora la  sua  attivita'  rilevi  sotto  il  profilo  del
          rischio sistemico; 
              i) 'garanzia': qualsiasi diritto avente  ad  oggetto  o
          relativo a valute, strumenti finanziari o altre  attivita',
          compresa senza limitazioni la garanzia finanziaria  di  cui
          all'articolo 1, paragrafo 4, lettera  a),  della  direttiva
          2002/47/CE,  prontamente  realizzabili  da  chiunque  e  in
          qualunque modo e forma, costituito al  fine  di  assicurare
          l'adempimento di obblighi presenti o  futuri  derivanti  da
          ordini  di  trasferimento  attraverso  un  sistema   o   da
          operazioni effettuate con banche centrali; 
              l) «intermediario»: uno degli organismi indicati  nella
          lettera h), numeri 1),  2)  e  4),  che  non  partecipi  al
          sistema; 
              m) «ordine di  trasferimento»:  ogni  istruzione  nell'
          ambito di un sistema da parte di un partecipante di: 
              1) mettere a disposizione di un beneficiario un importo
          in valuta attraverso una scrittura sui conti di  una  banca
          (italiana o comunitaria), di una  banca  centrale,  di  una
          controparte centrale o di un agente di  regolamento  ovvero
          che determini l'assunzione o l'adempimento di un obbligo di
          pagamento in base alle regole del sistema, ovvero 
              2) trasferire la titolarita' o altri diritti su  uno  o
          piu' strumenti finanziari, attraverso una scrittura  in  un
          libro contabile o in altro modo; 
              n) «partecipante»: un ente, un agente  di  regolamento,
          una controparte centrale, una stanza di  compensazione,  un
          operatore del sistema o un sistema di garanzia partecipanti
          a un sistema; 
              o) 'partecipante indiretto': un ente,  una  controparte
          centrale,  un  agente  di  regolamento,   una   stanza   di
          compensazione  o  un  operatore  del   sistema   conosciuto
          dall'operatore del sistema, secondo le regole dello stesso,
          i cui ordini di trasferimento sono eseguiti  attraverso  il
          sistema da un partecipante in nome proprio  in  base  a  un
          vincolo contrattuale; 
              p) «procedura  d'insolvenza»:  la  liquidazione  coatta
          amministrativa,  il   fallimento,   il   provvedimento   di
          sospensione  dei  pagamenti  delle   passivita'   e   delle
          restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli  74,
          77, comma 2, 107, comma 6,  del  testo  unico  bancario,  e
          dell'articolo 56, comma 3, del testo unico finanza, nonche'
          ogni altra misura prevista da una  legge  italiana,  o,  se
          applicabile, di uno Stato membro dell'Unione europea  o  di
          uno  Stato  extracomunitario,  che  ha  come   effetto   la
          sospensione o la cessazione dei pagamenti delle  passivita'
          e delle restituzioni dei beni ai terzi; 
              q) «regolamento lordo»: il regolamento  operazione  per
          operazione di ordini di trasferimento, al di fuori  di  una
          compensazione; 
              r) 'sistema': un  insieme  di  disposizioni  di  natura
          contrattuale o autoritativa, in  forza  del  quale  vengono
          eseguiti con regole  comuni  e  accordi  standardizzati  la
          compensazione, attraverso una controparte centrale o  meno,
          o ordini di  trasferimento  fra  i  partecipanti,  che  sia
          contestualmente: 
              1) applicabile a tre o piu' partecipanti, senza contare
          l'operatore  del  sistema  ne'  un  eventuale   agente   di
          regolamento,  una  eventuale  controparte   centrale,   una
          eventuale  stanza   di   compensazione   o   un   eventuale
          partecipante   indiretto;   ovvero   applicabile   a    due
          partecipanti,  qualora  cio'  sia  giustificato  sotto   il
          profilo del contenimento del rischio sistemico  per  quanto
          attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri  Stati
          membri dell'Unione europea abbiano esercitato  la  facolta'
          di limitare a due il numero dei partecipanti; 
              2)  assoggettato  alla  legge  di  uno   Stato   membro
          dell'Unione europea, scelta  dai  partecipanti  o  prevista
          dalle regole che lo disciplinano, in  cui  almeno  uno  dei
          partecipanti medesimi abbia la sede legale; 
              3) designato come sistema e notificato alla Commissione
          europea dallo Stato membro dell' Unione europea di  cui  si
          applica  la  legge.  Un  accordo   concluso   tra   sistemi
          interoperabili non costituisce un sistema; 
              s)  «sistema  italiano»:  uno  dei   sistemi   indicati
          nell'allegato al presente decreto legislativo, nonche'  uno
          dei sistemi designati ai sensi dell'articolo 10; 
              t) «sistema di garanzia»: uno dei sistemi di  cui  agli
          articoli 68, comma 1,  e  69,  comma  2,  del  testo  unico
          finanza; 
              u) «stanza di compensazione»:  il  centro  responsabile
          del calcolo  delle  posizioni  nette  dei  partecipanti  al
          sistema; 
              v) «strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari  di
          cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico finanza; 
              w) «sistema extracomunitario»: un sistema di  pagamento
          o di regolamento  titoli  di  uno  Stato  non  appartenente
          all'Unione europea. 
              w-bis) 'giorno lavorativo': comprende sia i regolamenti
          diurni sia i  regolamenti  notturni  e  include  tutti  gli
          eventi  che  occorrono  durante  il  ciclo  lavorativo  del
          sistema; 
              w-ter) 'sistemi interoperabili': due o piu'  sistemi  i
          cui operatori hanno concluso un accordo per l'esecuzione di
          ordini di trasferimento tra sistemi; 
              w-quater) 'operatore del  sistema':  il  soggetto  o  i
          soggetti giuridicamente  responsabili  della  gestione  del
          sistema. L'operatore del  sistema  puo'  anche  agire  come
          agente di regolamento, controparte  centrale  o  stanza  di
          compensazione. > > . 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2001, n 210,  citato  nelle  premesse
          cosi' come modificato dal presente decreto: 
              «Art 2. (Definitivita' degli ordini di trasferimento  e
          della compensazione). - 1. Gli ordini di trasferimento,  la
          compensazione e i  conseguenti  pagamenti  e  trasferimenti
          sono vincolanti tra i partecipanti a un sistema, e nel caso
          di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti  di
          un partecipante sono  opponibili  ai  terzi,  compresi  gli
          organi preposti alla procedura medesima, se gli  ordini  di
          trasferimento: 
              a) sono stati immessi nel sistema prima del momento  di
          apertura della procedura d'insolvenza; 
              b) sono stati immessi nel  sistema  successivamente  al
          momento  di  apertura  della  procedura   d'insolvenza   ed
          eseguiti  il  giorno  lavorativo   dell'apertura,   qualora
          l'operatore   del   sistema   provi    che    al    momento
          dell'immissione non era a  conoscenza  dell'apertura  della
          procedura di insolvenza, ne' avrebbe dovuto  esserlo.  Cio'
          vale  anche  in  caso  di  apertura  di  una  procedura  di
          insolvenza nei confronti di  un  partecipante,  al  sistema
          interessato o a un sistema interoperabile, o nei  confronti
          dell'operatore del sistema di un sistema interoperabile che
          non sia un partecipante. 
              2. I sistemi italiani stabiliscono nelle proprie regole
          il momento in cui un ordine di trasferimento e' immesso nel
          sistema medesimo. Nel caso dei sistemi interoperabili, tale
          momento e' stabilito in  modo  tale  da  assicurare,  nella
          misura del possibile,  il  coordinamento  a  tale  riguardo
          delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati.
          Salvo se espressamente previsto dalle  regole  di  tutti  i
          sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole
          interne di un sistema sul momento di  immissione  non  sono
          influenzate dalle regole interne di altri sistemi  con  cui
          e' interoperabile. La Banca d'Italia e la  Consob,  secondo
          le rispettive  competenze,  impartiscono  prescrizioni  per
          l'attuazione del presente comma. 
              3. Nessuna azione, compresa quella  di  nullita',  puo'
          pregiudicare nei confronti  del  sistema  la  definitivita'
          degli ordini di trasferimento, della  compensazione  e  dei
          conseguenti pagamenti e trasferimenti di cui al comma 1. 
              4. L'apertura di una procedura  di  insolvenza  non  ha
          effetto  retroattivo  sui  diritti  e  sugli  obblighi  dei
          partecipanti connessi  con  la  loro  partecipazione  a  un
          sistema,  sorti  prima  del  momento  di   apertura   della
          procedura stessa. Cio' si applica, tra l'altro, per  quanto
          riguarda i diritti e gli obblighi di un partecipante ad  un
          sistema interoperabile o di  un  operatore  di  un  sistema
          interoperabile che non sia un partecipante.». 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  4  ,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2001, n. 210, citato  nelle  premesse
          cosi' come modificato dal presente decreto: 
              «Art 4. (Decorrenza dell'irrevocabilita' degli ordini).
          - 1. Un ordine di trasferimento non  puo'  essere  revocato
          dopo lo scadere del  termine  stabilito  dalle  regole  che
          disciplinano i  sistemi  italiani.  Nel  caso  dei  sistemi
          interoperabili,  ogni  sistema  italiano  stabilisce  nelle
          proprie regole il  momento  dell'irrevocabilita',  in  modo
          tale  da  assicurare,  nella  misura  del   possibile,   il
          coordinamento a tale  riguardo  delle  regole  di  tutti  i
          sistemi interoperabili interessati. Salvo se  espressamente
          previsto dalle regole di tutti i sistemi facenti parte  dei
          sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul
          momento dell'irrevocabilita'  non  sono  influenzate  dalle
          regole   interne   di   altri   sistemi    con    cui    e'
          interoperabile.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2001, n. 210, citato  nelle  premesse
          cosi' come modificato dal presente decreto: 
              «Art 5. (Adempimento degli obblighi nei  confronti  del
          sistema). - 1. A seguito dell'apertura della  procedura  di
          insolvenza  nei  confronti  di  un  partecipante  o  di  un
          operatore  del  sistema  di  un   sistema   interoperabile,
          l'agente di regolamento puo'  utilizzare,  in  nome  e  per
          conto del soggetto insolvente, ai fini dell'adempimento dei
          suoi obblighi connessi con la partecipazione al sistema o a
          un sistema interoperabile sorti prima  dell'apertura  della
          procedura di insolvenza: 
              a) i fondi e gli strumenti finanziari  disponibili  sul
          conto di regolamento del soggetto insolvente; 
              b) linee  di  credito  aperte  a  favore  del  soggetto
          insolvente a fronte di una garanzia in essere e destinate a
          soddisfare gli obblighi di tale soggetto verso il  sistema;
          a  tale  garanzia  si  applicano  le  previsioni   di   cui
          all'articolo 8. 
              2. Gli atti di  cui  al  comma  1  sono  soggetti  alle
          previsioni dell'articolo 2.». 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  8  ,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2001, n 210,  citato  nelle  premesse
          cosi' come modificato dal presente decreto: 
              «Art 8. (Realizzazione della garanzia  nella  procedura
          di insolvenza). -  1.  Nel  caso  in  cui  sia  aperta  una
          procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante al
          sistema in questione o a qualsiasi sistema  interoperabile,
          o di un operatore del sistema di un sistema  interoperabile
          che non sia un partecipante,  o  di  un  intermediario  per
          conto  del  quale  un   partecipante   esegue   ordini   di
          trasferimento  ai  sensi  dell'articolo   6,   o   di   una
          controparte di banche centrali, o di  qualsiasi  terzo  che
          abbia fornito la garanzia, le garanzie costituite prima del
          momento di apertura della procedura  di  insolvenza  per  i
          crediti  derivanti  da  operazioni  definitive   ai   sensi
          dell'articolo 2 o effettuate con  banche  centrali  possono
          essere realizzate ad esclusivo soddisfacimento dei  crediti
          garantiti. 
              2. 3. 4. 5. (abrogati) 
              6. Nessuna azione, compresa l'azione di nullita',  puo'
          pregiudicare nei confronti dell'operatore  del  sistema  la
          realizzazione della garanzia di cui al comma 1. 
              7. (abrogato)». 
              Si riporta il testo  dell'articolo  10  ,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2001, n. 210, citato  nelle  premesse
          cosi' come modificato dal presente decreto: 
              «Art 10. (Designazione dei sistemi).  -  1.  I  sistemi
          indicati in allegato si  considerano  sistemi  italiani  ai
          sensi del presente decreto legislativo. 
              2. La Banca d'Italia designa i sistemi per l'esecuzione
          di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma  1,
          lettera  m),  numero  1),  e  i  rispettivi  operatori  del
          sistema,  e,  d'intesa  con  la  Consob,  i   sistemi   per
          l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo
          1, comma 1, lettera m), numero 2), e i rispettivi operatori
          del sistema, ai quali  si  applicano  le  disposizioni  del
          presente decreto. Con le medesime modalita' possono  essere
          revocate le  designazioni  dei  sistemi  e  dei  rispettivi
          operatori del sistema, ivi  compresi  quelli  indicati  nel
          comma 1. 
              3. Il Ministero dell'economia e delle finanze  notifica
          alla Commissione europea i sistemi italiani e i  rispettivi
          operatori del  sistema  designati  al  sensi  del  presente
          articolo. 
              4. Ove richiesto dalle caratteristiche di un sistema  e
          da esigenze di controllo dei rischi, la Banca d'Italia puo'
          equiparare, ai fini dell'applicazione del presente  decreto
          legislativo, il partecipante indiretto ai  partecipanti  al
          sistema medesimo, nel caso di un sistema, avente ad oggetto
          l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo
          1, comma 1, lettera  m),  numero  1),  e  d'intesa  con  la
          Consob,  nel  caso  di  un  sistema   avente   ad   oggetto
          l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo
          1, comma 1, lettera m), numero 2). 
              5. Il Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e
          la  Consob,  puo'  stipulare  accordi  con  le   competenti
          autorita' di uno Stato non appartenente all'Unione  europea
          per  l'applicazione,  su   base   di   reciprocita'   delle
          disposizioni del presente decreto agli  enti  italiani  che
          partecipano ai sistemi di tale Stato estero.». 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  11,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2001, n 210,  citato  nelle  premesse
          cosi' come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  11.  (Informazioni   sulla   partecipazione   ai
          sistemi).  -  1.  Con  provvedimenti  emanati  secondo   le
          procedure  indicate  nell'articolo  10,   comma   2,   sono
          disciplinate le modalita' secondo le quali: 
              a) ciascun operatore di sistemi italiani comunica  alla
          Banca d'Italia i propri partecipanti, curando il tempestivo
          aggiornamento di tale comunicazione; 
              b) ciascun ente italiano comunica alla Banca d'Italia i
          sistemi ai quali partecipa; 
              c) chiunque abbia un interesse giuridicamente  tutelato
          puo' chiedere a un partecipante  informazioni  sui  sistemi
          cui esso accede nonche' sulle regole  fondamentali  che  ne
          disciplinano il funzionamento.».