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DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. 210

Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2021)
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Testo in vigore dal:  6-5-2011
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Art. 4

Decorrenza dell'irrevocabilità degli ordini
1. Un ordine di trasferimento non può essere revocato dopo lo scadere del termine stabilito dalle regole che disciplinano i sistemi italiani.
((Nel caso dei sistemi interoperabili, ogni sistema italiano stabilisce nelle proprie regole il momento dell'irrevocabilità, in modo tale da assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul momento dell'irrevocabilità non sono influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui è interoperabile.))
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".