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DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. 210

Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2021)
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Testo in vigore dal: 1-12-2021
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del  19  maggio  1998,  concernente  il  carattere   definitivo   del
regolamento nei sistemi di pagamento e  nei  sistemi  di  regolamento
titoli; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 1999) ed in particolare gli
articoli 1 e 18 concernenti l'esercizio della delega legislativa  per
il recepimento della direttiva; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
approvato con il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385; 
  Visto  il  testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione finanziaria, approvato con il decreto legislativo  24
febbraio 1998, n. 58; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri
adottata nella riunione del 28 dicembre 2000; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 marzo 2001; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia; 
 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
    a) "Testo unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo
1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; 
    b) "Testo unico finanza" (T.U. finanza): il  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; 
    c) "Consob": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; 
    c-bis) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti  finanziari  e
dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 
    c-ter)  "CERS":  Comitato  europeo  per  il  rischio   sistemico,
istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010; 
    d) "agente di regolamento": il soggetto che mette a disposizione 
    dei partecipanti conti per il regolamento di ordini di 
    trasferimento  all'interno  del  sistema  e  che  puo'  concedere
credito a tale scopo ai medesimi partecipanti; 
    e) "banche centrali": la  Banca  centrale  europea  e  le  banche
centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea; 
    f)  "compensazione":  la  conversione,  secondo  le  regole   del
sistema, in un'unica posizione a credito o a debito dei crediti e dei
debiti di uno o  piu'  partecipanti  nei  confronti  di  uno  o  piu'
partecipanti e risultanti da ordini di trasferimento; 
    ((g) «controparte centrale»: il soggetto di cui  all'articolo  2,
punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;)) 
    h) "ente": uno dei seguenti organismi che partecipi ad un sistema
assumendo  gli  obblighi  derivanti  da   ordini   di   trasferimento
nell'ambito del sistema: 
      1) una banca italiana o comunitaria, come definite all'articolo
1, comma 2, lettere a) e b), del testo unico bancario, un istituto di
moneta elettronica, come definito nell'articolo 1, comma  2,  lettera
h-bis), del medesimo testo  unico,  nonche'  gli  organismi  elencati
all'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE; 
      2) una SIM, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera e),
o un'impresa d'investimento comunitaria, come definita  dall'articolo
1, comma 1, lettera f), del testo unico finanza, con esclusione degli
enti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE; 
      3) un'autorita' pubblica, o un'impresa pubblica  come  definita
all'articolo 8 del regolamento n. 3603/93 del  Consiglio  CE  del  13
dicembre 1993, nonche' un'impresa la cui attivita' sia  assistita  da
garanzia pubblica; 
      4) qualsiasi impresa la cui sede legale  non  sia  situata  nel
territorio dell'Unione europea, e che eserciti attivita'  analoghe  a
quelle degli enti di cui ai punti 1) e 2); 
      5) qualsiasi altro organismo, individuato in  conformita'  alle
disposizioni comunitarie, che partecipi a un sistema  italiano  o  di
altro Stato dell'Unione europea,  qualora  la  sua  attivita'  rilevi
sotto il profilo del rischio sistemico; 
    i) 'garanzia': qualsiasi diritto avente ad oggetto o  relativo  a
valute,  strumenti  finanziari  o  altre  attivita',  compresa  senza
limitazioni la garanzia finanziaria di cui all'articolo 1,  paragrafo
4, lettera a), della direttiva 2002/47/CE,  prontamente  realizzabili
da chiunque e in qualunque  modo  e  forma,  costituito  al  fine  di
assicurare l'adempimento di obblighi presenti o futuri  derivanti  da
ordini  di  trasferimento  attraverso  un  sistema  o  da  operazioni
effettuate con banche centrali; 
    l) "intermediario": uno degli organismi  indicati  nella  lettera
h), numeri 1), 2) e 4), che non partecipi al sistema; 
    m) "ordine di trasferimento": ogni istruzione nell'ambito  di  un
sistema da parte di un partecipante di: 
      1) mettere a disposizione di  un  beneficiario  un  importo  in
valuta attraverso una scrittura sui conti di una  banca  (italiana  o
comunitaria), di una banca centrale, di una controparte centrale o di
un  agente  di  regolamento  ovvero  che  determini  l'assunzione   o
l'adempimento di un obbligo di pagamento  in  base  alle  regole  del
sistema, ovvero 
      2) trasferire la titolarita' o altri  diritti  su  uno  o  piu'
strumenti finanziari, attraverso una scrittura in un libro  contabile
o in altro modo; 
    ((n) «partecipante»: un ente, una controparte centrale, un agente
di regolamento, una stanza di compensazione, un operatore del sistema
o un partecipante diretto di una controparte centrale autorizzata  ai
sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012;)) 
    o) 'partecipante indiretto': un ente, una  controparte  centrale,
un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un  operatore
del sistema conosciuto dall'operatore del sistema, secondo le  regole
dello stesso, i cui ordini di trasferimento sono eseguiti  attraverso
il sistema da un partecipante in nome proprio in base  a  un  vincolo
contrattuale; 
    p)   "procedura    d'insolvenza":    la    liquidazione    coatta
amministrativa, il fallimento, il provvedimento  di  sospensione  dei
pagamenti delle passivita' e delle restituzioni dei beni ai terzi  ai
sensi degli articoli 74, 77, comma 2, del  testo  unico  bancario,  e
dell'articolo 56, comma 3, del  testo  unico  finanza,  nonche'  ogni
altra misura prevista da una legge italiana, o,  se  applicabile,  di
uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato extracomunitario,
che ha come effetto la sospensione  o  la  cessazione  dei  pagamenti
delle passivita' e delle restituzioni dei beni ai terzi; 
    q) "regolamento lordo": il regolamento operazione per  operazione
di ordini di trasferimento, al di fuori di una compensazione; 
    r) 'sistema': un insieme di disposizioni di natura contrattuale o
autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e
accordi standardizzati la compensazione, attraverso  una  controparte
centrale o meno, o ordini di trasferimento fra  i  partecipanti,  che
sia contestualmente: 
      1)  applicabile  a  tre  o  piu'  partecipanti,  senza  contare
l'operatore del sistema ne' un eventuale agente di  regolamento,  una
eventuale controparte centrale, una eventuale stanza di compensazione
o un eventuale  partecipante  indiretto;  ovvero  applicabile  a  due
partecipanti, qualora cio' sia  giustificato  sotto  il  profilo  del
contenimento del rischio sistemico  per  quanto  attiene  ai  sistemi
italiani, o nel caso in cui altri Stati  membri  dell'Unione  europea
abbiano esercitato la facolta'  di  limitare  a  due  il  numero  dei
partecipanti; 
      2) assoggettato alla legge  di  uno  Stato  membro  dell'Unione
europea, scelta dai partecipanti  o  prevista  dalle  regole  che  lo
disciplinano, in cui almeno uno dei partecipanti  medesimi  abbia  la
sede legale; 
      3) designato come sistema e notificato all'AESFEM  dallo  Stato
membro dell'Unione europea di cui si applica  la  legge.  Un  accordo
concluso tra sistemi interoperabili non costituisce un sistema; 
    s) "sistema italiano": uno dei sistemi indicati nell'allegato  al
presente decreto legislativo, nonche' uno dei  sistemi  designati  ai
sensi dell'articolo 10; 
    t) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176; 
    u) "stanza di compensazione": il centro responsabile del  calcolo
delle posizioni nette dei partecipanti al sistema; 
    v)  "strumenti  finanziari":  gli  strumenti  finanziari  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del testo unico finanza; 
    w) "sistema extracomunitario":  un  sistema  di  pagamento  o  di
regolamento titoli di uno Stato non appartenente all'Unione europea. 
    w-bis) 'giorno lavorativo': comprende sia  i  regolamenti  diurni
sia i regolamenti notturni e include tutti gli eventi  che  occorrono
durante il ciclo lavorativo del sistema; 
    w-ter)  'sistemi  interoperabili':  due  o  piu'  sistemi  i  cui
operatori hanno concluso un accordo per  l'esecuzione  di  ordini  di
trasferimento tra sistemi; 
    w-quater) 'operatore del  sistema':  il  soggetto  o  i  soggetti
giuridicamente responsabili della gestione del  sistema.  L'operatore
del sistema puo' anche agire come agente di regolamento,  controparte
centrale o stanza di compensazione. 
                                                                  (2) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto (con l'art. 5, comma  1)
che "Le disposizioni del presente decreto legislativo,  ad  eccezione
di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal  30
giugno 2011".