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DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. 210

Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2021)
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Testo in vigore dal:  6-5-2011
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Art. 8

Realizzazione della garanzia nella procedura di insolvenza
((
1. Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante al sistema in questione o a qualsiasi sistema interoperabile, o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile che non sia un partecipante, o di un intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento ai sensi dell'articolo 6, o di una controparte di banche centrali, o di qualsiasi terzo che abbia fornito la garanzia, le garanzie costituite prima del momento di apertura della procedura di insolvenza per i crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi dell'articolo 2 o effettuate con banche centrali possono essere realizzate ad esclusivo soddisfacimento dei crediti garantiti.
))
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 170.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 170.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 170.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 170.
((
6. Nessuna azione, compresa l'azione di nullità, può pregiudicare nei confronti dell'operatore del sistema la realizzazione della garanzia di cui al comma 1.
))
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 170.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".