stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011, n. 48

Attuazione della direttiva 2009/44/CE che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti. (11G0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/05/2011
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  6-5-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 23 contenente principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/44/CE;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, recante attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, recante attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera h):
1) il numero 1) è sostituito dal seguente:
" 1) una banca italiana o comunitaria, come definite all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del testo unico bancario, un istituto di moneta elettronica, come definito nell'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), del medesimo testo unico, nonché gli organismi elencati all'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE;";
2) il numero 2) è sostituito dal seguente:
" 2) una SIM, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera e), o un'impresa d'investimento comunitaria, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del testo unico finanza, con esclusione degli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE;";
b) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
" i) 'garanzià: qualsiasi diritto avente ad oggetto o relativo a valute, strumenti finanziari o altre attività, compresa senza limitazioni la garanzia finanziaria di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2002/47/CE, prontamente realizzabili da chiunque e in qualunque modo e forma, costituito al fine di assicurare l'adempimento di obblighi presenti o futuri derivanti da ordini di trasferimento attraverso un sistema o da operazioni effettuate con banche centrali;";
c) al numero 1) della lettera m), dopo le parole: «di una banca centrale» sono inserite le seguenti: «, di una controparte centrale»;
d) alla lettera n) dopo le parole: «una stanza di compensazione» sono inserite le seguenti: «, un operatore del sistema o»;
e) la lettera o) è sostituita dalla seguente:
" o) 'partecipante indirettò: un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un operatore del sistema conosciuto dall'operatore del sistema, secondo le regole dello stesso, i cui ordini di trasferimento sono eseguiti attraverso il sistema da un partecipante in nome proprio in base a un vincolo contrattuale;";
f) la lettera r) è sostituita dalla seguente:
"r) 'sistemà: un insieme di disposizioni di natura contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati la compensazione, attraverso una controparte centrale o meno, o ordini di trasferimento fra i partecipanti, che sia contestualmente:
1) applicabile a tre o più partecipanti, senza contare l'operatore del sistema né un eventuale agente di regolamento, una eventuale controparte centrale, una eventuale stanza di compensazione o un eventuale partecipante indiretto; ovvero applicabile a due partecipanti, qualora ciò sia giustificato sotto il profilo del contenimento del rischio sistemico per quanto attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri Stati membri dell'Unione europea abbiano esercitato la facoltà di limitare a due il numero dei partecipanti;
2) assoggettato alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea, scelta dai partecipanti o prevista dalle regole che lo disciplinano, in cui almeno uno dei partecipanti medesimi abbia la sede legale;
3) designato come sistema e notificato alla Commissione europea dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la legge. Un accordo concluso tra sistemi interoperabili non costituisce un sistema;»;
g) dopo la lettera w) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
" w-bis) 'giorno lavorativò: comprende sia i regolamenti diurni sia i regolamenti notturni e include tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo lavorativo del sistema;
w-ter) 'sistemi interoperabilì: due o più sistemi i cui operatori hanno concluso un accordo per l'esecuzione di ordini di trasferimento tra sistemi;
w-quater) 'operatore del sistemà: il soggetto o i soggetti giuridicamente responsabili della gestione del sistema. L'operatore del sistema può anche agire come agente di regolamento, controparte centrale o stanza di compensazione.».
2. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
" b) sono stati immessi nel sistema successivamente al momento di apertura della procedura d'insolvenza ed eseguiti il giorno lavorativo dell'apertura, qualora l'operatore del sistema provi che al momento dell'immissione non era a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza, né avrebbe dovuto esserlo. Ciò vale anche in caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante, al sistema interessato o a un sistema interoperabile, o nei confronti dell'operatore del sistema di un sistema interoperabile che non sia un partecipante.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
" 2. I sistemi italiani stabiliscono nelle proprie regole il momento in cui un ordine di trasferimento è immesso nel sistema medesimo. Nel caso dei sistemi interoperabili, tale momento è stabilito in modo tale da assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul momento di immissione non sono influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui è interoperabile. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, impartiscono prescrizioni per l'attuazione del presente comma.";
c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ciò si applica, tra l'altro, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di un partecipante ad un sistema interoperabile o di un operatore di un sistema interoperabile che non sia un partecipante.".
3. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso dei sistemi interoperabili, ogni sistema italiano stabilisce nelle proprie regole il momento dell'irrevocabilità, in modo tale da assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati.
Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul momento dell'irrevocabilità non sono influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui è interoperabile.".
4. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, è sostituito dal seguente:
« 1. A seguito dell'apertura della procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile, l'agente di regolamento può utilizzare, in nome e per conto del soggetto insolvente, ai fini dell'adempimento dei suoi obblighi connessi con la partecipazione al sistema o a un sistema interoperabile sorti prima dell'apertura della procedura di insolvenza:
a) i fondi e gli strumenti finanziari disponibili sul conto di regolamento del soggetto insolvente;
b) linee di credito aperte a favore del soggetto insolvente a fronte di una garanzia in essere e destinate a soddisfare gli obblighi di tale soggetto verso il sistema; a tale garanzia si applicano le previsioni di cui all'articolo 8.».
5. All'articolo 8 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante al sistema in questione o a qualsiasi sistema interoperabile, o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile che non sia un partecipante, o di un intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento ai sensi dell'articolo 6, o di una controparte di banche centrali, o di qualsiasi terzo che abbia fornito la garanzia, le garanzie costituite prima del momento di apertura della procedura di insolvenza per i crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi dell'articolo 2 o effettuate con banche centrali possono essere realizzate ad esclusivo soddisfacimento dei crediti garantiti.»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. Nessuna azione, compresa l'azione di nullità, può pregiudicare nei confronti dell'operatore del sistema la realizzazione della garanzia di cui al comma 1.".
6. All'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. La Banca d'Italia designa i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), e i rispettivi operatori del sistema, e, d'intesa con la Consob, i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2), e i rispettivi operatori del sistema, ai quali si applicano le disposizioni del presente decreto. Con le medesime modalità possono essere revocate le designazioni dei sistemi e dei rispettivi operatori del sistema, ivi compresi quelli indicati nel comma 1.»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze notifica alla Commissione europea i sistemi italiani e i rispettivi operatori del sistema designati al sensi del presente articolo.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Ove richiesto dalle caratteristiche di un sistema e da esigenze di controllo dei rischi, la Banca d'Italia può equiparare, ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo, il partecipante indiretto ai partecipanti al sistema medesimo, nel caso di un sistema, avente ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), e d'intesa con la Consob, nel caso di un sistema avente ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2).».
7. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, le parole: «sistema italiano» sono sostituite dalle seguenti: «operatore di sistemi italiani».
8. L'allegato del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, è sostituito dall'allegato al presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti
La direttiva 2009/44/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 10 giugno 2009, n. L 146.
Il testo dell'articolo 23 della legge 4 giugno 2010, n. 96, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recita:
«Art. 23. (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/44/CE) - 1.
Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti, il Governo è tenuto al rispetto, oltre che dei principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva 2009/44/CE, tenuto conto anche degli sviluppi recenti che hanno interessato il settore europeo del post-trading, le opportune modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, con particolare riferimento ai sistemi interoperabili, all'operatore del sistema e al "giorno lavorativo";
b) nel caso di sistemi interoperabili, prevedere norme che favoriscano il coordinamento delle regole sul momento di immissione e irrevocabilità di ordini di trasferimento in detti sistemi al fine di evitare incertezze giuridiche in caso di inadempimento;
c) prevedere, in conformità alla direttiva 2009/44/CE, le opportune modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina in materia di garanzie finanziarie, con particolare riferimento ai crediti dati in garanzia, anche mediante il coordinamento tra l'esigenza di limitare le formalità amministrative gravanti sui soggetti che costituiscono e utilizzano la garanzia e il fine di tutelare il creditore ceduto e i terzi;
d) introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzarne il migliore coordinamento;
e) rivedere, ove necessario, la disciplina delle insolvenze di mercato di cui agli articoli 72 e 202 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, tenuto conto dell'obiettivo di ridurre le turbative ai sistemi derivanti dall'insolvenza di un partecipante.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52. è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n.210 (Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2001, n. 130.
Il decreto legislativo 21 maggio 2004 , n. 170 (Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2004, n. 164.
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n 210, citato nelle premesse così come modificato dal presente decreto:
«Art 1. (Definizioni).
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «Testo unico bancario» (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
b) «Testo unico finanza» (T.U. finanza): il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
c) «Consob»: la Commissione nazionale per le società e la borsa;
d) «agente di regolamento»: il soggetto che mette a disposizione dei partecipanti conti per il regolamento di ordini di trasferimento all'interno del sistema e che può concedere credito a tale scopo ai medesimi partecipanti;
e) «banche centrali»: la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea;
f) «compensazione»: la conversione, secondo le regole del sistema, in un'unica posizione a credito o a debito dei crediti e dei debiti di uno o più partecipanti nei confronti di uno o più partecipanti e risultanti da ordini di trasferimento;
g) «controparte centrale»: il soggetto interposto tra gli enti di un sistema che funge da controparte esclusiva di detti enti riguardo ai loro ordini di trasferimento;
h) «ente»: uno dei seguenti organismi che partecipi ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito del sistema:
1) una banca italiana o comunitaria, come definite all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del testo unico bancario, un istituto di moneta elettronica, come definito nell'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), del medesimo testo unico, nonché gli organismi elencati all'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE;
2) una SIM, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera e), o un'impresa d'investimento comunitaria, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del testo unico finanza, con esclusione degli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE;
3) un'autorità pubblica, o un'impresa pubblica come definita all'articolo 8 del regolamento n. 3603/93 del Consiglio CE del 13 dicembre 1993, nonché un'impresa la cui attività sia assistita da garanzia pubblica;
4) qualsiasi impresa la cui sede legale non sia situata nel territorio dell'Unione europea, e che eserciti attività analoghe a quelle degli enti di cui ai punti 1) e 2);
5) qualsiasi altro organismo, individuato in conformità alle disposizioni comunitarie, che partecipi a un sistema italiano o di altro Stato dell'Unione europea, qualora la sua attività rilevi sotto il profilo del rischio sistemico;
i) 'garanzià: qualsiasi diritto avente ad oggetto o relativo a valute, strumenti finanziari o altre attività, compresa senza limitazioni la garanzia finanziaria di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2002/47/CE, prontamente realizzabili da chiunque e in qualunque modo e forma, costituito al fine di assicurare l'adempimento di obblighi presenti o futuri derivanti da ordini di trasferimento attraverso un sistema o da operazioni effettuate con banche centrali;
l) «intermediario»: uno degli organismi indicati nella lettera h), numeri 1), 2) e 4), che non partecipi al sistema;
m) «ordine di trasferimento»: ogni istruzione nell' ambito di un sistema da parte di un partecipante di:
1) mettere a disposizione di un beneficiario un importo in valuta attraverso una scrittura sui conti di una banca (italiana o comunitaria), di una banca centrale, di una controparte centrale o di un agente di regolamento ovvero che determini l'assunzione o l'adempimento di un obbligo di pagamento in base alle regole del sistema, ovvero
2) trasferire la titolarità o altri diritti su uno o più strumenti finanziari, attraverso una scrittura in un libro contabile o in altro modo;
n) «partecipante»: un ente, un agente di regolamento, una controparte centrale, una stanza di compensazione, un operatore del sistema o un sistema di garanzia partecipanti a un sistema;
o) 'partecipante indirettò: un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un operatore del sistema conosciuto dall'operatore del sistema, secondo le regole dello stesso, i cui ordini di trasferimento sono eseguiti attraverso il sistema da un partecipante in nome proprio in base a un vincolo contrattuale;
p) «procedura d'insolvenza»: la liquidazione coatta amministrativa, il fallimento, il provvedimento di sospensione dei pagamenti delle passività e delle restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli 74, 77, comma 2, 107, comma 6, del testo unico bancario, e dell'articolo 56, comma 3, del testo unico finanza, nonché ogni altra misura prevista da una legge italiana, o, se applicabile, di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato extracomunitario, che ha come effetto la sospensione o la cessazione dei pagamenti delle passività e delle restituzioni dei beni ai terzi;
q) «regolamento lordo»: il regolamento operazione per operazione di ordini di trasferimento, al di fuori di una compensazione;
r) 'sistemà: un insieme di disposizioni di natura contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati la compensazione, attraverso una controparte centrale o meno, o ordini di trasferimento fra i partecipanti, che sia contestualmente:
1) applicabile a tre o più partecipanti, senza contare l'operatore del sistema né un eventuale agente di regolamento, una eventuale controparte centrale, una eventuale stanza di compensazione o un eventuale partecipante indiretto; ovvero applicabile a due partecipanti, qualora ciò sia giustificato sotto il profilo del contenimento del rischio sistemico per quanto attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri Stati membri dell'Unione europea abbiano esercitato la facoltà di limitare a due il numero dei partecipanti;
2) assoggettato alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea, scelta dai partecipanti o prevista dalle regole che lo disciplinano, in cui almeno uno dei partecipanti medesimi abbia la sede legale;
3) designato come sistema e notificato alla Commissione europea dallo Stato membro dell' Unione europea di cui si applica la legge. Un accordo concluso tra sistemi interoperabili non costituisce un sistema;
s) «sistema italiano»: uno dei sistemi indicati nell'allegato al presente decreto legislativo, nonché uno dei sistemi designati ai sensi dell'articolo 10;
t) «sistema di garanzia»: uno dei sistemi di cui agli articoli 68, comma 1, e 69, comma 2, del testo unico finanza;
u) «stanza di compensazione»: il centro responsabile del calcolo delle posizioni nette dei partecipanti al sistema;
v) «strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico finanza;
w) «sistema extracomunitario»: un sistema di pagamento o di regolamento titoli di uno Stato non appartenente all'Unione europea.
w-bis) 'giorno lavorativò: comprende sia i regolamenti diurni sia i regolamenti notturni e include tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo lavorativo del sistema;
w-ter) 'sistemi interoperabilì: due o più sistemi i cui operatori hanno concluso un accordo per l'esecuzione di ordini di trasferimento tra sistemi;
w-quater) 'operatore del sistemà: il soggetto o i soggetti giuridicamente responsabili della gestione del sistema. L'operatore del sistema può anche agire come agente di regolamento, controparte centrale o stanza di compensazione. > > .
Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n 210, citato nelle premesse così come modificato dal presente decreto:
«Art 2. (Definitività degli ordini di trasferimento e della compensazione). - 1. Gli ordini di trasferimento, la compensazione e i conseguenti pagamenti e trasferimenti sono vincolanti tra i partecipanti a un sistema, e nel caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante sono opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla procedura medesima, se gli ordini di trasferimento:
a) sono stati immessi nel sistema prima del momento di apertura della procedura d'insolvenza;
b) sono stati immessi nel sistema successivamente al momento di apertura della procedura d'insolvenza ed eseguiti il giorno lavorativo dell'apertura, qualora l'operatore del sistema provi che al momento dell'immissione non era a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza, né avrebbe dovuto esserlo. Ciò vale anche in caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante, al sistema interessato o a un sistema interoperabile, o nei confronti dell'operatore del sistema di un sistema interoperabile che non sia un partecipante.
2. I sistemi italiani stabiliscono nelle proprie regole il momento in cui un ordine di trasferimento è immesso nel sistema medesimo. Nel caso dei sistemi interoperabili, tale momento è stabilito in modo tale da assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati.
Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul momento di immissione non sono influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui è interoperabile. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, impartiscono prescrizioni per l'attuazione del presente comma.
3. Nessuna azione, compresa quella di nullità, può pregiudicare nei confronti del sistema la definitività degli ordini di trasferimento, della compensazione e dei conseguenti pagamenti e trasferimenti di cui al comma 1.
4. L'apertura di una procedura di insolvenza non ha effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi dei partecipanti connessi con la loro partecipazione a un sistema, sorti prima del momento di apertura della procedura stessa. Ciò si applica, tra l'altro, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di un partecipante ad un sistema interoperabile o di un operatore di un sistema interoperabile che non sia un partecipante.».
Si riporta il testo dell'articolo 4 , del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, citato nelle premesse così come modificato dal presente decreto:
«Art 4. (Decorrenza dell'irrevocabilità degli ordini).
- 1. Un ordine di trasferimento non può essere revocato dopo lo scadere del termine stabilito dalle regole che disciplinano i sistemi italiani. Nel caso dei sistemi interoperabili, ogni sistema italiano stabilisce nelle proprie regole il momento dell'irrevocabilità, in modo tale da assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul momento dell'irrevocabilità non sono influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui è interoperabile.».
Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, citato nelle premesse così come modificato dal presente decreto:
«Art 5. (Adempimento degli obblighi nei confronti del sistema). - 1. A seguito dell'apertura della procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile, l'agente di regolamento può utilizzare, in nome e per conto del soggetto insolvente, ai fini dell'adempimento dei suoi obblighi connessi con la partecipazione al sistema o a un sistema interoperabile sorti prima dell'apertura della procedura di insolvenza:
a) i fondi e gli strumenti finanziari disponibili sul conto di regolamento del soggetto insolvente;
b) linee di credito aperte a favore del soggetto insolvente a fronte di una garanzia in essere e destinate a soddisfare gli obblighi di tale soggetto verso il sistema; a tale garanzia si applicano le previsioni di cui all'articolo 8.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono soggetti alle previsioni dell'articolo 2.».
Si riporta il testo dell'articolo 8 , del decreto legislativo 12 aprile 2001, n 210, citato nelle premesse così come modificato dal presente decreto:
«Art 8. (Realizzazione della garanzia nella procedura di insolvenza). - 1. Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante al sistema in questione o a qualsiasi sistema interoperabile, o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile che non sia un partecipante, o di un intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento ai sensi dell'articolo 6, o di una controparte di banche centrali, o di qualsiasi terzo che abbia fornito la garanzia, le garanzie costituite prima del momento di apertura della procedura di insolvenza per i crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi dell'articolo 2 o effettuate con banche centrali possono essere realizzate ad esclusivo soddisfacimento dei crediti garantiti.
2. 3. 4. 5. (abrogati)
6. Nessuna azione, compresa l'azione di nullità, può pregiudicare nei confronti dell'operatore del sistema la realizzazione della garanzia di cui al comma 1.
7. (abrogato)».
Si riporta il testo dell'articolo 10 , del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, citato nelle premesse così come modificato dal presente decreto:
«Art 10. (Designazione dei sistemi). - 1. I sistemi indicati in allegato si considerano sistemi italiani ai sensi del presente decreto legislativo.
2. La Banca d'Italia designa i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), e i rispettivi operatori del sistema, e, d'intesa con la Consob, i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2), e i rispettivi operatori del sistema, ai quali si applicano le disposizioni del presente decreto. Con le medesime modalità possono essere revocate le designazioni dei sistemi e dei rispettivi operatori del sistema, ivi compresi quelli indicati nel comma 1.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze notifica alla Commissione europea i sistemi italiani e i rispettivi operatori del sistema designati al sensi del presente articolo.
4. Ove richiesto dalle caratteristiche di un sistema e da esigenze di controllo dei rischi, la Banca d'Italia può equiparare, ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo, il partecipante indiretto ai partecipanti al sistema medesimo, nel caso di un sistema, avente ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), e d'intesa con la Consob, nel caso di un sistema avente ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2).
5. Il Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, può stipulare accordi con le competenti autorità di uno Stato non appartenente all'Unione europea per l'applicazione, su base di reciprocità delle disposizioni del presente decreto agli enti italiani che partecipano ai sistemi di tale Stato estero.».
Si riporta il testo dell'articolo 11, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n 210, citato nelle premesse così come modificato dal presente decreto:
«Art. 11. (Informazioni sulla partecipazione ai sistemi). - 1. Con provvedimenti emanati secondo le procedure indicate nell'articolo 10, comma 2, sono disciplinate le modalità secondo le quali:
a) ciascun operatore di sistemi italiani comunica alla Banca d'Italia i propri partecipanti, curando il tempestivo aggiornamento di tale comunicazione;
b) ciascun ente italiano comunica alla Banca d'Italia i sistemi ai quali partecipa;
c) chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato può chiedere a un partecipante informazioni sui sistemi cui esso accede nonché sulle regole fondamentali che ne disciplinano il funzionamento.».