stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2009, n. 207

Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri. (10G0009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/2010
nascondi
vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 5-2-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
come modificato, da ultimo, dall'articolo  12  del  decreto-legge  12
giugno 2001, n. 217, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2001, n. 317; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare l'articolo 7; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme  in  materia  di
disciplina dell'attivita' di Governo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n.
233, recante regolamento di organizzazione degli  uffici  di  diretta
collaborazione del Ministro degli affari esteri; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Visto l'articolo 31  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre  2007,
n. 218, recante modifiche ed integrazioni al decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, concernente l'organizzazione
degli uffici di diretta  collaborazione  del  Ministro  degli  affari
esteri; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre  2007,
n. 258,  recante  la  riorganizzazione  del  Ministero  degli  affari
esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge  27  dicembre
2006, n. 296, e le successive disposizioni amministrative; 
  Considerata l'opportunita' di rivedere il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, e successive modificazioni; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
data 24 luglio 2009; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 31 luglio 2009; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2009; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 novembre 2009; 
  Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con  i
Ministri  dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente 
               della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 
 
  1. Al  comma  6  dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, la parola: «dodici» e'  sostituita
dalla seguente: «sei». 
                                     NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'art.10, commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle    leggi    e
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis,  della
          legge  23  agosto  1988,   n.   400   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei  ministri»  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              «4-bis. L'organizzazione e la disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali». 
              - La legge 15 marzo 1997,  n.  59  recante  «Delega  al
          Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e'
          stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n.
          63, S.O.: 
              - Si riporta l'art. 10, comma 3, della legge 23  agosto
          1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  Ministri»
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre  1988,
          n. 214, S.O, come modificato, da ultimo  dall'art.  12  del
          decreto-legge   12   giugno   2001,   n.    217,    recante
          «Modificazioni al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
          300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in  materia
          di organizzazione del Governo»  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del  12  giugno  2001,  n.  134,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2001, n. 181: 
              «3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed
          esercitano  i  compiti  ad  essi   delegati   con   decreto
          ministeriale pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Fermi
          restando  la  responsabilita'  politica  e  i   poteri   di
          indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'art. 95 della
          Costituzione, a  non  piu'  di  dieci  Sottosegretari  puo'
          essere attribuito il titolo di vice Ministro,  se  ad  essi
          sono conferite deleghe  relative  ad  aree  o  progetti  di
          competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di
          piu' direzioni generali. In tale caso la delega,  conferita
          dal Ministro competente, e'  approvata  dal  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri.». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286
          (Riordino e potenziamento dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  18
          agosto 1999, n. 193. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7   del   decreto
          legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  recante:  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo  1997,  n.  59»  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: 
              «Art.  7  (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          Ministro). - 1.  La  costituzione  e  la  disciplina  degli
          uffici  di  diretta  collaborazione   del   Ministro,   per
          l'esercizio  delle  funzioni  ad  esso   attribuite   dagli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,
          l'assegnazione di personale a tali  uffici  e  il  relativo
          trattamento  economico,  il   riordino   delle   segreterie
          particolari dei  Sottosegretari  di  Stato,  sono  regolati
          dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29. 
              2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14,  comma  2,
          del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,   si
          attengono, tra l'altro,  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
          secondo criteri  che  consentano  l'efficace  e  funzionale
          svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi,  di
          elaborazione delle politiche  pubbliche  e  di  valutazione
          della relativa attuazione e  delle  connesse  attivita'  di
          comunicazione, nel rispetto del  principio  di  distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione; 
                b)  assolvimento  dei   compiti   di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
          del decreto legislativo 7 agosto 1997,  n.  279,  anche  in
          funzione della verifica  della  gestione  effettuata  dagli
          appositi  uffici,  nonche'  del  compito  di  promozione  e
          sviluppo dei sistemi informativi; 
                c) organizzazione degli uffici preposti al  controllo
          interno di diretta collaborazione con il Ministro,  secondo
          le disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino  e
          potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio  e
          valutazione dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei  risultati
          dell'attivita' svolta dalle amministrazioni  pubbliche,  in
          modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento  dei
          compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso  la
          provvista di adeguati  mezzi  finanziari,  organizzativi  e
          personali; 
                d) organizzazione del  settore  giuridico-legislativo
          in  modo  da  assicurare:  il   raccordo   permanente   con
          l'attivita' normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione  di
          testi normativi del Governo garantendo la  valutazione  dei
          costi  della  regolazione,  la  qualita'   del   linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento e la semplificazione della normativa,  la  cura
          dei rapporti con gli altri organi  costituzionali,  con  le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato; 
                e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
          cui   al   comma   1    ad    esperti,    anche    estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche e' stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n 106, S.O. 
              - La legge 26 marzo 2001,  n.  81  recante:  «Norme  in
          materia di disciplina dell'attivita' di Governi»  e'  stato
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo  2001,  n.
          75. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  maggio
          2001, n. 233 recante: «Regolamento di organizzazione  degli
          Uffici di diretta collaborazione del Ministro degli  affari
          esteri» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19
          giugno 2001, n. 140. 
              - Il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  recante:
          «Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri  e
          dei  Ministeri»,  e'  stato   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 18 maggio 2006,  n.  114  e  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,   n.   233,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2006,  n.
          164. 
              - Si riporta l'art. 31 del decreto-legge 4 luglio 2006,
          n. 223, recante:  «Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'  interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio  2006,  n.
          153, convertito, con modificazioni  dalla  legge  4  agosto
          2006, n. 248, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  dell'11
          agosto 2006, n. 186, S.O.: 
              «Art. 31 (Riorganizzazione del  servizio  di  controllo
          interno). - 1. All'art. 6, comma 3, del decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 286, le  parole:  "anche  ad  un  organo
          collegiale", sono sostituite dalle seguenti: "ad un  organo
          monocratico o  composto  da  tre  componenti.  In  caso  di
          previsione di un organo con tre componenti  viene  nominato
          un presidente.". 
              2. Il contingente  di  personale  addetto  agli  uffici
          preposti   all'attivita'   di   valutazione   e   controllo
          strategico, ai sensi dell'art. 14,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  non  puo'  superare  il
          numero massimo di unita' pari al 10  per  cento  di  quello
          complessivamente   assegnato   agli   uffici   di   diretta
          collaborazione degli organi di indirizzo politico.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   14
          novembre 2007, n. 218 recante: «Modifiche  ed  integrazioni
          al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio  2001,
          n.  233,  concernente  l'organizzazione  degli  uffici   di
          diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri» e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  23  novembre
          2007, n. 273. 
              - Il decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85  recante:
          «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture  di
          Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244», e' stato pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  16  maggio  2008,   n.   114,   e
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,
          n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del  15  luglio
          2008, n. 164.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio
          1967,  n.  18  recante:  «Ordinamento  dell'Amministrazione
          degli affari esteri», e' stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 18 febbraio 1967, n. 44, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   19
          dicembre 2007, n. 258, recante: «Regolamento concernente la
          riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma
          dell'art. 1, comma 404, della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  18
          gennaio 2008, n. 15. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'art. 4 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica 24 maggio 2001, n.  233,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 4  (Servizio  di  controllo  interno).  -  1.  Il
          Servizio di controllo interno svolge  le  funzioni  di  cui
          all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286,
          in posizione di autonomia operativa e valutativa e risponde
          direttamente al Ministro. 
              2. (Omissis). 
              3. Il Ministro affida  la  direzione  del  Servizio  di
          controllo interno ad un organo monocratico  o  composto  da
          tre componenti, che non devono  essere  preposti  ad  alcun
          centro  di  responsabilita'  amministrativa.  In  caso   di
          previsione di un organo con tre componenti, almeno  uno  e'
          scelto tra i funzionari della carriera diplomatica di grado
          non inferiore a Ministro plenipotenziario  ed  il  Ministro
          nomina   il   presidente   anche   tra   esperti   estranei
          all'amministrazione. 
              4. Il Servizio redige, con cadenza almeno annuale,  una
          relazione riservata al Ministro sui risultati delle analisi
          effettuate   con   proposte    di    miglioramento    della
          funzionalita'   dell'amministrazione.   Ai    fini    dello
          svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed  ai
          documenti    inerenti     alle     attivita'     gestionali
          dell'amministrazione  ed  opera  in  collegamento  con  gli
          uffici di  statistica  di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 1989, n. 322. 
              5. (Omissis). 
              6. Al servizio e' assegnato un apposito contingente  di
          personale che non puo' superare il numero di sei unita'.».