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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2009, n. 81

Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/7/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2012)
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vigente al 07/08/2023
  • Articoli
  • TITOLO I

    RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA
  • 1
  • TITOLO II

    RAZIONALE ED EFFICACE UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA

    CAPO I
    Definizione degli organici e formazione delle classi nelle scuole ed
    istituti di ogni ordine e grado
  • 2
  • CAPO II

    Disposizioni comuni a tutti gli ordini
    e gradi di istruzione
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • CAPO III


    Disposizioni specifiche per i diversi gradi di scuole
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • CAPO IV


  • 20
  • CAPO V


  • 21
  • CAPO VI


    Disposizioni finali
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
Testo in vigore dal: 3-7-2009
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 33, 87 e 117 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative vigenti in
materia  di  istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112, recante
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59;
  Vista  la  legge  5  giugno  2003, n. 131, recante disposizioni per
l'adeguamento    dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
  Visto  il  decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente
la   definizione   delle   norme   generali   relative   alla  scuola
dell'infanzia  e al primo ciclo dell'istruzione a norma dell'articolo
1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme
generali  e  livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo
ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione  e formazione, a norma
dell'articolo  2  della  legge  28  marzo  2003,  n. 53, e successive
modificazioni;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
  Visto  l'articolo  13  del  decreto-legge  31  gennaio  2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;
  Vista  la  legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
  Visto  l'articolo  64  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed
in particolare, il comma 3 che prevede la predisposizione di un piano
programmatico di interventi e misure finalizzati ad un piu' razionale
utilizzo  delle  risorse  umane  e  strumentali  disponibili e ad una
maggiore  efficacia ed efficienza del sistema scolastico ed, al comma
4,  che,  in  attuazione  del  predetto  piano  e  in  relazione agli
interventi  e alle misure annuali ivi individuati, prevede l'adozione
di  uno  o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  4  del  decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
  Visto  l'articolo  3  del  decreto-legge  7  ottobre  2008, n. 154,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189,
che ha disposto il differimento all'anno scolastico 2010/2011, previa
apposita  intesa  in  sede di Conferenza unificata, dell'attivita' di
dimensionamento  della rete scolastica con particolare riferimento ai
punti di erogazione del servizio scolastico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.
233,  con  il  quale  sono  stati  fissati criteri e parametri per il
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275,  recante  regolamento  recante  norme  in  materia  di autonomia
scolastica;
  Visto  il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24
luglio  1998,  n.  331,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 264
dell'11  novembre  1998, recante norme sul dimensionamento della rete
scolastica e sulla formazione delle classi;
  Vista  la  sentenza  n.  13  del 18 dicembre 2003 - 13 gennaio 2004
della  Corte Costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª
serie speciale - n. 3, del 21 gennaio 2004;
  Visto   il   piano   programmatico   di  cui  all'articolo  64  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla   legge  6  agosto  2008,  n.  133,  predisposto  dal  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
  Sentita  la  Conferenza  unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nella riunione del 28 gennaio 2009;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 2 febbraio 2009;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 2009;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  i  Ministri dell'economia e delle
finanze,   per   i   rapporti  con  le  regioni  e  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
Criteri  e  parametri  relativi  al dimensionamento delle istituzioni
                              autonome


  1.   Alla   definizione   dei   criteri  e  dei  parametri  per  il
dimensionamento  della  rete scolastica e per la riorganizzazione dei
punti di erogazione del servizio scolastico, si provvede con decreto,
avente    natura   regolamentare,   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  adottato  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa intesa in sede di
Conferenza  unificata, di cui all'articolo 64, comma 4-quinquies, del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  2.  Dall'attuazione del dimensionamento della rete scolastica e dei
punti  di  erogazione  del servizio, con particolare riferimento alla
riduzione di quelli sottodimensionanti rispetto ai parametri previsti
ai  sensi  dei decreti del Ministro della pubblica istruzione in data
15  marzo  1997,  n.  176,  pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 1997, e in data 24 luglio
1998,  n.  331,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n. 264 dell'11 novembre 1998, e del decreto del Presidente
della  Repubblica  18  giugno  1998,  n.  233,  rilevati  per  l'anno
scolastico  2008/2009,  deve  conseguire  una  economia  di spesa non
inferiore  a  85  ml  di  euro entro l'anno scolastico 2011/2012, che
andra'  condivisa  con  le  regioni  e le autonomie locali attraverso
l'intesa di cui al comma 1.
  3.  Fino  alla  data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma   1,   continua   ad  applicarsi  la  disciplina  vigente,  con
particolare  riferimento  ai  criteri  ed  ai  parametri previsti dai
citati  decreti  del  Ministro  della  pubblica istruzione in data 15
marzo  1997,  n. 176, e in data 24 luglio 1998, n. 331, e dal decreto
del Presidente della Repubblica 18 giungo 1998, n. 233.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 33, 87 e 117 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative vigenti in
materia  di  istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112, recante
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59;
  Vista  la  legge  5  giugno  2003, n. 131, recante disposizioni per
l'adeguamento    dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
  Visto  il  decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente
la   definizione   delle   norme   generali   relative   alla  scuola
dell'infanzia  e al primo ciclo dell'istruzione a norma dell'articolo
1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme
generali  e  livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo
ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione  e formazione, a norma
dell'articolo  2  della  legge  28  marzo  2003,  n. 53, e successive
modificazioni;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
  Visto  l'articolo  13  del  decreto-legge  31  gennaio  2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;
  Vista  la  legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
  Visto  l'articolo  64  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed
in particolare, il comma 3 che prevede la predisposizione di un piano
programmatico di interventi e misure finalizzati ad un piu' razionale
utilizzo  delle  risorse  umane  e  strumentali  disponibili e ad una
maggiore  efficacia ed efficienza del sistema scolastico ed, al comma
4,  che,  in  attuazione  del  predetto  piano  e  in  relazione agli
interventi  e alle misure annuali ivi individuati, prevede l'adozione
di  uno  o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  4  del  decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
  Visto  l'articolo  3  del  decreto-legge  7  ottobre  2008, n. 154,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189,
che ha disposto il differimento all'anno scolastico 2010/2011, previa
apposita  intesa  in  sede di Conferenza unificata, dell'attivita' di
dimensionamento  della rete scolastica con particolare riferimento ai
punti di erogazione del servizio scolastico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.
233,  con  il  quale  sono  stati  fissati criteri e parametri per il
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275,  recante  regolamento  recante  norme  in  materia  di autonomia
scolastica;
  Visto  il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24
luglio  1998,  n.  331,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 264
dell'11  novembre  1998, recante norme sul dimensionamento della rete
scolastica e sulla formazione delle classi;
  Vista  la  sentenza  n.  13  del 18 dicembre 2003 - 13 gennaio 2004
della  Corte Costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª
serie speciale - n. 3, del 21 gennaio 2004;
  Visto   il   piano   programmatico   di  cui  all'articolo  64  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla   legge  6  agosto  2008,  n.  133,  predisposto  dal  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
  Sentita  la  Conferenza  unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nella riunione del 28 gennaio 2009;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 2 febbraio 2009;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 2009;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  i  Ministri dell'economia e delle
finanze,   per   i   rapporti  con  le  regioni  e  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
Criteri  e  parametri  relativi  al dimensionamento delle istituzioni
                              autonome


  1.   Alla   definizione   dei   criteri  e  dei  parametri  per  il
dimensionamento  della  rete scolastica e per la riorganizzazione dei
punti di erogazione del servizio scolastico, si provvede con decreto,
avente    natura   regolamentare,   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  adottato  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa intesa in sede di
Conferenza  unificata, di cui all'articolo 64, comma 4-quinquies, del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  2.  Dall'attuazione del dimensionamento della rete scolastica e dei
punti  di  erogazione  del servizio, con particolare riferimento alla
riduzione di quelli sottodimensionanti rispetto ai parametri previsti
ai  sensi  dei decreti del Ministro della pubblica istruzione in data
15  marzo  1997,  n.  176,  pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 1997, e in data 24 luglio
1998,  n.  331,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n. 264 dell'11 novembre 1998, e del decreto del Presidente
della  Repubblica  18  giugno  1998,  n.  233,  rilevati  per  l'anno
scolastico  2008/2009,  deve  conseguire  una  economia  di spesa non
inferiore  a  85  ml  di  euro entro l'anno scolastico 2011/2012, che
andra'  condivisa  con  le  regioni  e le autonomie locali attraverso
l'intesa di cui al comma 1.
  3.  Fino  alla  data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma   1,   continua   ad  applicarsi  la  disciplina  vigente,  con
particolare  riferimento  ai  criteri  ed  ai  parametri previsti dai
citati  decreti  del  Ministro  della  pubblica istruzione in data 15
marzo  1997,  n. 176, e in data 24 luglio 1998, n. 331, e dal decreto
del Presidente della Repubblica 18 giungo 1998, n. 233.