DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008, n. 137

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-9-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169 (in G.U. 31/10/2008, n.256).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/08/2019)
Testo in vigore dal: 1-11-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4
               Insegnante unico nella scuola primaria

  1.  Nell'ambito  degli  obiettivi di (( razionalizzazione )) di cui
all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti
((  previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 )) e' ulteriormente
previsto  che  le istituzioni scolastiche (( della scuola primaria ))
costituiscono  classi  affidate  ad un unico insegnante e funzionanti
con  orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene
comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie,
di una piu' ampia articolazione del tempo-scuola.
  (( 2. Con apposita sequenza contrattuale e' definito il trattamento
economico  dovuto  all'insegnante unico della scuola primaria, per le
ore  di  insegnamento  aggiuntive  rispetto  all'orario  d'obbligo di
insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
  2-bis.  Per  la realizzazione delle finalita' previste dal presente
articolo,  il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ferme
restando  le  attribuzioni del comitato di cui all'articolo 64, comma
7,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n. 133, provvede alla
verifica    degli    specifici    effetti    finanziari   determinati
dall'applicazione  del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal
1°  settembre  2009.  A  seguito  della  predetta  verifica,  per  le
finalita'  di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del
presente articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in via
transitoria,  a  valere  sulle  risorse  del  fondo  d'istituto delle
istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse
rese   disponibili   ai  sensi  del  comma  9  dell'articolo  64  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa
conseguenti  all'applicazione  del  comma  1, resi disponibili per le
finalita'  di  cui  al  comma 2 del presente articolo, e in ogni caso
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2-ter. La disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore
a  partire  dall'anno  scolastico 2009/2010, relativamente alle prime
classi del ciclo scolastico. ))