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DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2009, n. 23

Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/4/2009
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Testo in vigore dal: 7-4-2009
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge  25  febbraio  2008,  n.  34,  ed, in particolare,
l'articolo 22, commi 1, 2 e 3;
  Vista  la direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre
2006,  relativa  alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di
rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;
  Vista  la  legge  14  ottobre 1957, n. 1203, recante la ratifica ed
esecuzione   del   Trattato   istitutivo   della   Comunita'  europea
dell'energia atomica ed Atti allegati;
  Vista  la  legge  31  dicembre  1962,  n. 1860, concernente impiego
pacifico  dell'energia  nucleare,  modificata e integrata dal decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30  dicembre 1965, n. 1704, dalla
legge  19  dicembre 1969, n. 1008, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1975, n. 519;
  Vista   la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230, recante
attuazione    delle    direttive    89/618/Euratom,   90/641/Euratom,
92/3/Euratom  e  96/29/Euratom  in  materia di radiazioni ionizzanti,
cosi' come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241,
recante  attuazione  della  direttiva  96/29/Euratom  in  materia  di
protezione  sanitaria  della  popolazione  e  dei lavoratori contro i
rischi   derivanti   dalle   radiazioni   ionizzanti  e  dal  decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 257;
  Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni,   recante   conferimento   di   funzioni   e   compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visti l'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
di  istituzione  dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi  tecnici  (APAT),  nonche'  il  decreto  del Presidente della
Repubblica  8 agosto 2002, n. 207, concernente il regolamento recante
approvazione   dello   statuto   dell'Agenzia   per   la   protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma
4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10  febbraio  2006  recante  linee  guida  per  la  pianificazione di
emergenza  per  il  trasporto  di  materie  radioattive e fissili, in
attuazione  dell'articolo  125 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.   230,  e  successive  modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006;
  Visto  il  decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n. 52, recante
attuazione  della  direttiva  2003/122/CE Euratom sul controllo delle
sorgenti  radioattive  sigillate  ad  alta attivita' e delle sorgenti
orfane;
  Visto  il  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   6   agosto  2008,  n.  133,  recante
disposizioni  urgenti  per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la  competitivita',  la  stabilizzazione  della finanza pubblica e la
perequazione  tributaria,  ed in particolare l'articolo 28 istitutivo
dell'Istituto  superiore  per  la protezione e la ricerca ambientale,
(ISPRA);
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano in data 22
gennaio 2009;
  Acquisiti  i  pareri  delle Commissioni competenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 febbraio 2009;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello  sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e del mare, dell'interno, del lavoro,
della  salute  e  delle politiche sociali, degli affari esteri, della
giustizia e dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.


       Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230


  1.  Il  titolo  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e'
sostituito  dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom,   96/29/Euratom  e  2006/117/Euratom  in  materia  di
radiazioni ionizzanti.».
  2.  All'articolo  32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  nella  rubrica, dopo la parola: «radioattivi» sono aggiunte le
seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;
   b)  al  comma  1,  dopo  la parola: «radioattivi» sono inserite le
seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;
   c)  al  comma  1,  dopo le parole: «esportazioni dei rifiuti» sono
inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;
   d) la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
    «a)  l'autorita'  preposta  al  rilascio  del  nulla  osta di cui
all'articolo 29 o dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, sentiti
i  competenti  organismi  tecnici e le regioni o le province autonome
territorialmente  competenti,  ove  queste ultime non siano autorita'
competenti  al  rilascio  dell'autorizzazione  stessa,  nei  casi  di
spedizioni,   di   importazioni   o  di  esportazioni  da  effettuare
nell'ambito  delle  attivita' soggette ai provvedimenti autorizzativi
di cui agli stessi articoli 29 o 30 o nell'ambito di attivita' esenti
da  detti  provvedimenti. Le regioni e le province autonome formulano
eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il
quale l'autorita' procede; »;
   e) la lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
    «b)  Il  Ministero  dello sviluppo economico, sentito l'ISPRA, il
Ministero  del  lavoro,  della  salute e delle politiche sociali e la
regione  o  le  province  autonome di destinazione o provenienza, nei
casi  di  spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare
nell'ambito   degli  altri  provvedimenti  autorizzativi  di  cui  al
presente  decreto,  nonche'  nel  caso  di  transito  nel  territorio
italiano.  Le  regioni  e  le  province  autonome formulano eventuali
osservazioni  entro  il  termine  di dieci giorni, trascorso il quale
l'autorita' procede.»;
   f) al comma 3, secondo periodo, le parole: «o non abbia comunicato
alla  Commissione  europea  la  propria  mancata accettazione di tale
procedura di approvazione automatica, ai sensi dell'articolo 17 della
direttiva 92/3/Euratom» sono soppresse;
   g)  al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «di rifiuti» sono
inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;
   h) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
    «4-bis. Con apposite prescrizioni da inserire nell'autorizzazione
di  cui  al  comma  1,  viene  fatto  obbligo  agli  operatori  della
restituzione  al  Paese di origine, dei rifiuti radioattivi derivanti
da:
     a)  operazioni  di trattamento su rifiuti radioattivi introdotti
nel  territorio  italiano  destinati  a  tali  operazioni  o su altri
materiali ai fini del recupero di rifiuti radioattivi;
     b)   operazioni   di  ritrattamento  sul  combustibile  nucleare
esaurito   introdotto   nel  territorio  italiano  destinato  a  tali
operazioni.
    4-ter.  Le  autorizzazioni  di  cui al comma 1 non possono essere
rifiutate:
     a)  per  il  ritorno  al Paese di origine di rifiuti radioattivi
equivalenti  a  quelli  che  siano  stati  in  precedenza  spediti od
esportati  ai fini del loro trattamento, nel rispetto della normativa
applicabile;
     b)  per il ritorno al Paese di origine dei rifiuti radioattivi e
degli  altri  materiali  prodotti  dal  ritrattamento di combustibile
esaurito  che  sia stato effettuato in un Paese diverso, nel rispetto
della normativa applicabile;
     c)  per  il  ritorno  dei rifiuti radioattivi e del combustibile
esaurito  al  detentore  che ha effettuato la spedizione, nel caso in
cui  questa  non possa essere ultimata nei casi descritti nel decreto
di  cui  al  comma  4,  se la rispedizione e' effettuata nelle stesse
condizioni e specifiche e nel rispetto della normativa applicabile.».
  3.  Dopo  il  comma  4 dell'articolo 137 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, sono inseriti i seguenti:
   «4-bis.  Chi  non  ottempera  agli  obblighi di cui al comma 4-bis
dell'articolo  32  e'  punito  con  l'arresto da due a sei mesi o con
l'ammenda da dieci a quarantamila euro.
   4-ter.  Chi  non  osserva  le  particolari  prescrizioni contenute
nell'autorizzazione  di cui al comma 1 dell'articolo 32 e' punito con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a ventimila euro.».
  4.  Al  comma  1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  230,  le  parole:  «commi  1  e  2»  sono sostituite dalle
seguenti: «comma 1».
  5.  L'Allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e'
sostituito  dall'Allegato  al  presente  decreto.  Restano  ferme  le
disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 146 del medesimo decreto
legislativo n. 230 del 1995.
  6. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
e' inserito il seguente:

                            «Art. 7-bis.
Particolari  definizioni  concernenti  le spedizioni, importazioni ed
esportazioni  di  rifiuti  radioattivi  e  di  combustibile  nucleare
                              esaurito

  1. Ferme restando le definizioni del decreto legislativo 6 febbraio
2007,  n. 52, ai fini dell'applicazione dell'articolo 32 del presente
decreto valgono le seguenti specifiche definizioni:
   a)  rifiuti  radioattivi:  materiali radioattivi in forma gassosa,
liquida  o  solida  per  i  quali non e' previsto un ulteriore uso da
parte  dei Paesi di origine e di destinazione o di una persona fisica
o  giuridica  la cui decisione e' accettata da tali Paesi, e che sono
oggetto  di  controlli  in  quanto  rifiuti  radioattivi  da parte di
un'Autorita' di regolamentazione, secondo le disposizioni legislative
e regolamentari dei Paesi di origine e di destinazione;
   b)  combustibile  esaurito:  combustibile  nucleare  irraggiato  e
successivamente  rimosso  in  modo  definitivo  dal  nocciolo  di  un
reattore;  il  combustibile esaurito puo' essere considerato come una
risorsa   usabile   da   ritrattare,  oppure  essere  destinato  allo
smaltimento  definitivo,  senza che siano previsti altri utilizzi, ed
essere trattato al pari di rifiuti radioattivi;
   c)  ritrattamento:  un processo o un'operazione intesi ad estrarre
gli  isotopi  radioattivi  dal combustibile esaurito per un ulteriore
uso;
   d)   smaltimento:   il   deposito  di  rifiuti  radioattivi  o  di
combustibile esaurito in un impianto autorizzato, senza intenzione di
recuperarli;
   e)  stoccaggio:  la  conservazione  di  rifiuti  radioattivi  o di
combustibile  esaurito  in  un  impianto  equipaggiato  per  il  loro
confinamento, con l'intenzione di recuperarli successivamente;
   f)  detentore:  qualsiasi persona fisica o giuridica che, prima di
effettuare  una  spedizione  di rifiuti radioattivi o di combustibile
esaurito,  e'  responsabile  conformemente alla normativa applicabile
per  tali  materiali  e  preveda  di  effettuare una spedizione ad un
destinatario;
   g)  domanda  debitamente  compilata:  il documento uniforme di cui
alla  decisione  della  Commissione  del  5  marzo  2008, relativa al
documento   uniforme   per  la  sorveglianza  e  il  controllo  delle
spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito
di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre
2006, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.».
  7. L'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e'
sostituito dal seguente:

                             «Art. 157.
Sorveglianza   radiometrica  su  materiali  o  prodotti  semilavorati
                              metallici

  1.  I  soggetti  che  a  scopo industriale o commerciale esercitano
attivita'  di  importazione,  raccolta,  deposito  o  che  esercitano
operazioni  di  fusione  di  rottami  o  altri materiali metallici di
risulta,  sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui
predetti  materiali  o  prodotti  al  fine di rilevare la presenza di
livelli anomali di radioattivita' o di eventuali sorgenti dismesse. A
tali obblighi sono altresi' tenuti i soggetti che a scopo industriale
o  commerciale  esercitano  attivita'  di  importazione  di  prodotti
semilavorati  metallici.  La  disposizione non si applica ai soggetti
che svolgono attivita' che comportano esclusivamente il trasporto.
  2.  Ferme  restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo
25,  nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di
sorgenti  o  comunque  livelli anomali di radioattivita', individuati
secondo  le  norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche
emanate  ai  sensi dell'articolo 153, qualora disponibili, i soggetti
di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'articolo 100, comma
3,  le  misure  idonee  ad  evitare  il  rischio di esposizione delle
persone  e  debbono darne immediata comunicazione al Prefetto ed agli
organi  del  servizio  sanitario  nazionale competenti per territorio
che,  in  relazione  al  livello  del rischio, ne danno comunicazione
all'ISPRA.  Tale  comunicazione  deve  essere  altresi' effettuata al
Comando  provinciale  dei  Vigili  del fuoco, alla regione o province
autonome  ed  all'Agenzie delle regioni e delle province autonome per
la  protezione  dell'ambiente  competenti per territorio. Ai medesimi
obblighi  e'  tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a
conoscenza  della  presenza  di livelli anomali di radioattivita' nei
predetti materiali o prodotti trasportati.
  3.  Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 14 del
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure
radiometriche   indichino   la   presenza   di   livelli  anomali  di
radioattivita', i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso
in  relazione  alla necessita' di tutelare le persone e l'ambiente da
rischi  di  esposizione,  i  provvedimenti  opportuni ivi compreso il
rinvio  dell'intero  carico o di parte di esso all'eventuale soggetto
estero  responsabile  del  suo invio, con oneri a carico del soggetto
venditore.  Il Ministero degli affari esteri provvedera' ad informare
della  restituzione  dei  carichi  l'Autorita' competente dello Stato
responsabile dell'invio.».
          Avvertenza:

             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con d.P.R.  28  dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
          (GUUE).
          Note alle premesse:
             -   L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Si riporta il testo dell'art. 22, commi 1, 2 e3 della
          legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante:
             «Art.  22  (Disposizioni  per  l'adempimento di obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          europee.  “Legge  comunitaria  2007”).  - 1. Il
          Governo  e' delegato ad adottare, entro il termine e con le
          modalita' di cui all'art. 1, un decreto legislativo al fine
          di dare organica attuazione alla direttiva 2006/117/EURATOM
          del   Consiglio,   del  20  novembre  2006,  relativa  alla
          sorveglianza  ed  al  controllo delle spedizioni di rifiuti
          radioattivi  e  di  combustibile nucleare esaurito, ed allo
          scopo  di garantire l'adeguata protezione della popolazione
          ai   sensi   dell'art.   1,  paragrafo  1,  della  medesima
          direttiva,  nel  rispetto  dei  seguenti principi e criteri
          direttivi:
              a)   apportare   le  necessarie  modifiche  al  decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle
          direttive  89/618/EURATOM,  90/641/EURATOM,  92/3/EURATOM e
          96/29/EURATOM, in materia di radiazioni ionizzanti;
              b)   assicurare,   nelle  procedure  autorizzative,  di
          sorveglianza  e  controllo  di cui al presente articolo, la
          previsione  di  misure  atte  a garantire il rispetto delle
          eventuali  prescrizioni o condizioni fissate, nonche' delle
          disposizioni   nazionali   e   comunitarie  concernenti  la
          sicurezza  dell'ambiente, l'adeguatezza delle condizioni di
          smaltimento  e  stoccaggio del materiale a destinazione, la
          tutela  della  salute  dei  lavoratori  e delle popolazioni
          interessate;
              c)  assicurare  il  pieno  rispetto  del  principio  di
          informazione preventiva delle autorita' locali sulle misure
          di   sorveglianza   e   controllo   adottate  nei  casi  di
          spedizione,   trasferimento   e   transito   del  materiale
          radioattivo,  con  particolare riferimento ai provvedimenti
          di  protezione ambientale e sanitaria e al comportamento in
          caso di emergenza;
              d) prevedere, ai fini del consenso, del diniego o della
          fissazione  di  condizioni  per l'autorizzazione, criteri e
          prescrizioni  atti a ridurre al minimo l'impatto ambientale
          e  sanitario  del  materiale  e  delle  spedizioni, nonche'
          sanzioni  efficaci,  proporzionate  e dissuasive in caso di
          violazione  delle  disposizioni  attuative  della direttiva
          2006/117/EURATOM;
              e)  fermo  restando  quanto previsto dalla legislazione
          vigente   in   materia,   assicurare   adeguate   forme  di
          consultazione  e informazione di regioni ed enti locali con
          riguardo     a     quanto    previsto    dalla    direttiva
          2006/117/EURATOM, con particolare riferimento alle domande,
          autorizzazioni  e  spedizioni che interessano il territorio
          di loro competenza;
              f) prevedere adeguate misure di controllo relative alla
          destinazione  dei  rifiuti  radioattivi  e alle tipologie e
          caratteristiche  delle discariche a cui vengono inviati gli
          stessi  rifiuti,  ai  fini  della salvaguardia della salute
          umana.
             2. Nel rispetto del termine di cui al comma 1, lo schema
          di   decreto  legislativo  e'  trasmesso,  oltre  che  alle
          competenti  Commissioni parlamentari, anche alla Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province   autonome   di  Trento  e  di  Bolzano,  ai  fini
          dell'acquisizione del relativo parere.
             3.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non devono
          derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a carico della finanza
          pubblica».
             -  La  direttiva  2006/117/Euratom  e'  pubblicata nella
          G.U.C.E. n. L.337 del 5 dicembre 2006.
             - La legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1957, n. 317 S.O.
             -  La  legge  31  dicembre  1962, n. 1860, e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1963, n. 27.
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
          1965,  n. 1704 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9
          maggio 1966, n. 112.
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio
          1975,  n. 519, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6
          novembre 1975, n. 294.
             -  La  legge 23 agosto 1988, n. 400, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214 S.O.
             -  Il  decreto  legislativo  17  marzo  1995, n. 230, e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1995, n.
          136, S.O.
             -  La  direttiva  89/618/  Euratom  e'  pubblicata nella
          G.U.C.E. n. L. 357 del 7 dicembre 1989.
             -   La  direttiva  90/641/Euratom  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E n. L. 349 del 13 dicembre 1990.
             - La direttiva 92/3/Euratom e' pubblicata nella G.U.C.E.
          n. L. 35 del 12 febbraio 1992.
             -   La   direttiva  96/29/Euratom  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. del 29 giugno 1996, n. 159.
             -  Il  decreto  legislativo  26  maggio 2000, n. 241, e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2000, n.
          203 S.O.
             -  Il  decreto  legislativo  9  maggio  2001, n. 257, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2001, n.
          153.
             -  Il  decreto  legislativo  31  marzo1998,  n.  112, e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, n.
          92 S.O.
             -  La  legge  15  marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della Pubblica
          Amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa.»
          e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997,
          n. 63, S.O.
             - L'art. 38 e l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          30 agosto 1999, n. 203 S.O., cosi' recitano:
             «Art.  38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
          i  servizi  tecnici)  -  1.  E'  istituita l'Agenzia per la
          protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi tecnici nelle
          forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
             2.   L'Agenzia   svolge   i   compiti   e  le  attivita'
          tecnico-scientifiche   di   interesse   nazionale   per  la
          protezione  dell'ambiente,  per  la  tutela  delle  risorse
          idriche   e   della   difesa   del   suolo,   ivi  compresi
          l'individuazione  e  delimitazione  dei  bacini idrografici
          nazionali e interregionali.
             3.   All'Agenzia   sono   trasferite   le   attribuzioni
          dell'agenzia  nazionale  per  la  protezione dell'ambiente,
          quelle  dei  servizi  tecnici nazionali istituiti presso la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ad eccezione di
          quelle del servizio sismico nazionale.
             4.  Lo  statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art.
          8,  comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale
          rappresentativo  delle  agenzie regionali per la protezione
          dell'ambiente,  con  funzioni  consultive nei confronti del
          direttore  generale  e  del  comitato direttivo. Lo statuto
          prevede  altresi' che il comitato direttivo sia composto di
          quattro   membri,   di  cui  due  designati  dal  Ministero
          dell'ambiente  e  due designati dalla Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano. Lo statuto disciplina
          inoltre  le  funzioni e le competenze degli organismi sopra
          indicati  e  la  loro  durata,  nell'ambito delle finalita'
          indicate  dagli  articoli 3, comma 5, e 1, comma 1, lettera
          b),  del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
             5.  Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione
          dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
          la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  Il relativo
          personale  e le relative risorse sono assegnate all'Agenzia
          .».
             «4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
          2,  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, su proposta del
          presidente  del  consiglio  dei  ministri  e  dei  ministri
          competenti,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
          statuti   delle  agenzie  istituite  dal  presente  decreto
          legislativo,  in conformita' ai seguenti principi e criteri
          direttivi:
              a)   definizione   delle   attribuzioni  del  direttore
          generale  dell'agenzia  anche  sulla  base delle previsioni
          contenute  nel  precedente  art. 5 del presente decreto con
          riferimento al capo del dipartimento;
              b)  attribuzione  al  direttore generale e ai dirigenti
          dell'agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
          gestione,    nonche'    della    responsabilita'   per   il
          conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente
          nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
          possibile,   di   massimali  di  spesa  predeterminati  dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;
              c)  previsione  di  un  comitato direttivo, composto da
          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'Agenzia,
          in  numero  non  superiore  a  quattro,  con  il compito di
          coadiuvare   il  direttore  generale  nell'esercizio  delle
          attribuzioni ad esso conferite;
              d)  definizione  dei  poteri ministeriali di vigilanza,
          che   devono   comprendere,   comunque,   oltre   a  quelli
          espressamente menzionati nel precedente comma 2:
               d1)   l'approvazione   dei   programmi   di  attivita'
          dell'agenzia  e  di  approvazione dei bilanci e rendiconti,
          secondo    modalita'   idonee   a   garantire   l'autonomia
          dell'agenzia;
               d2)  l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
          obiettivi da raggiungere;
               d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione
          di  ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni
          impartite;
               d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da
          intraprendere;
              e)  definizione,  tramite  una  apposita convenzione da
          stipularsi  tra  il  Ministro  competente  e  il  direttore
          generale   dell'agenzia,   degli  obiettivi  specificamente
          attribuiti  a  questa ultima, nell'ambito della missione ad
          essa  affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
          temporale  determinato;  dell'entita' e delle modalita' dei
          finanziamenti   da   accordare  all'Agenzia  stessa;  delle
          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
          di  verifica  dei  risultati  di  gestione; delle modalita'
          necessarie   ad   assicurare  al  Ministero  competente  la
          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'Agenzia,
          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
              f)  attribuzione  all'agenzia di autonomia di bilancio,
          nei  limiti  del  fondo  stanziato a tale scopo in apposita
          unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del
          ministero  competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
          autonomi   poteri   per   la   determinazione  delle  norme
          concernenti   la   propria  organizzazione  ed  il  proprio
          funzionamento,  nei limiti fissati dalla successiva lettera
          l);
              g)  regolazione  su  base convenzionale dei rapporti di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione     tra    l'agenzia    ed    altre    pubbliche
          amministrazioni,   sulla  base  di  convenzioni  quadro  da
          deliberarsi da parte del Ministro competente;
              h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
          decreto  del  Ministro  competente, composto di tre membri,
          due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
          dei   conti   o   tra  persone  in  possesso  di  specifica
          professionalita';   previsione   di  un  membro  supplente;
          attribuzione  dei  relativi  compensi,  da  determinare con
          decreto  del Ministro competente di concerto con quello del
          tesoro;
              i)  istituzione  di  un  apposito organismo preposto al
          controllo  di  gestione ai sensi del decreto legislativo di
          riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi  e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche;
              l)  determinazione  di  una organizzazione dell'Agenzia
          rispondente  alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza ed
          efficacia   dell'adozione  amministrativa;  attribuzione  a
          regolamenti  interni  di  ciascuna  agenzia,  adottati  dal
          direttore  generale  dell'agenzia  e approvati dal ministro
          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
          stessa,  nei  limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
          esigenze    funzionali,    e   devoluzione   ad   atti   di
          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
          organizzazione;   applicazione  dei  criteri  di  mobilita'
          professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.   29  e  successive
          modificazioni e integrazioni;
              m)  facolta'  del  direttore  generale  dell'agenzia di
          deliberare   e   proporre   all'approvazione  del  Ministro
          competente,  di concerto con quello del tesoro, regolamenti
          interni    di    contabilita'   ispirati,   ove   richiesto
          dall'attivita'  dell'agenzia, a principi civilistici, anche
          in  deroga  alle  disposizioni sulla contabilita' pubblica
          (10).».
             -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 agosto
          2002, n. 207, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21
          settembre 2002, n. 222 S.O.
             -  Il  decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n.
          106 S.O.
             -  Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          10 febbraio 2006 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          22 febbraio 2006, n. 44.
             -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  125  del  decreto
          legislativo   17  marzo  1995,  n.  230,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1995, n. 136 S.O.:
             «Art.  125  (Trasporto di materie radioattive). - 1. Con
          decreto  del Ministro per il coordinamento della protezione
          civile,   di   concerto   con   i  Ministri  dell'ambiente,
          dell'interno,  della difesa, della sanita', dei trasporti e
          della  navigazione, sentita l'ANPA, sono stabiliti i casi e
          le   modalita'   di  applicazione  delle  disposizioni  del
          presente  capo  alle  attivita'  di  trasporto  di  materie
          radioattive,    anche   in   conformita'   alla   normativa
          internazionale e comunitaria di settore.
             2.  Il  decreto  di  cui  al comma 1 deve in particolare
          prevedere  i  casi per i quali i termini del trasporto e la
          relativa   autorizzazione  debbono  essere  preventivamente
          comunicati alle autorita' chiamate ad intervenire nel corso
          dell'emergenza,    nonche'   le   relative   modalita'   di
          comunicazione.».
             -  Il  decreto  legislativo  6  febbraio  2007, n. 52 e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2007, n.
          95.
             -  La  direttiva  2003/122/Euratom  e'  pubblicata nella
          G.U.C. E. n. L.346 del 31 dicembre 2003.
             -  La  legge  6 agosto 2008, n. 113, di conversione, con
          modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008, n.
          195 S.O.
          Nota all'art. 1:

             - Si riporta il testo del titolo del decreto legislativo
          17  marzo  1995,  n. 230, citato nelle premesse, cosi' come
          modificato   dal   presente   decreto:   «Attuazione  delle
          direttive  89/618/Euratom,  90/641/Euratom, 96/29/Euratom e
          2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  32  del  decreto
          legislativo  17  marzo 1995, n. 230, citato nelle premesse,
          cosi' come modificato dal presente decreto:
             «Art.  32  (Spedizioni,  importazioni ed esportazioni di
          rifiuti   radioattivi  “e  di  combustibile  nucleare
          esaurito'').  -  1.  Le  spedizioni  di rifiuti radioattivi
          “e    di    combustibile   nucleare   esaurito“
          provenienti  da  Stati membri dell'Unione europea o ad essi
          destinate,  le  importazioni  e le esportazioni dei rifiuti
          “e  di combustibile nucleare esaurito“ medesimi
          da  e  verso  altri  Stati,  nonche'  il  loro transito sul
          territorio    italiano   debbono   essere   preventivamente
          autorizzati.
             2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata da:
              a)  l'autorita'  preposta al rilascio del nulla osta di
          cui  all'art.  29 o dell'autorizzazione di cui all'art. 30,
          sentiti  i  competenti  organismi tecnici e le regioni o le
          province  autonome  territorialmente competenti, ove queste
          ultime   non   siano   autorita'   competenti  al  rilascio
          dell'autorizzazione   stessa,  nei  casi  di  spedizioni,di
          importazioni  o  di  esportazioni da effettuare nell'ambito
          delle  attivita' soggette ai provvedimenti autorizzativi di
          cui agli articoli 29 e 30 o nell'ambito di attivita' esenti
          da  detti  provvedimenti: le regioni e le province autonome
          formulano  eventuali osservazioni entro il termine di dieci
          giorni, trascorso il quale l'autorita' procede;
              b)  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  sentito
          l'ISPRA,  il  Ministero  del  lavoro,  della salute e delle
          politiche  sociali  e  la regione e le province autonome di
          destinazione  o  provenienza,  nei  casi  di spedizioni, di
          importazioni  o  di  esportazioni da effettuare nell'ambito
          degli  altri provvedimenti autorizzativi di cui al presente
          decreto,  nonche'  nel  caso  di  transito  nel  territorio
          italiano.  Le  regioni  e  le  province  autonome formulano
          eventuali  osservazioni  entro  il termine di dieci giorni,
          trascorso il quale l'autorita' procede.
             3. Nei casi di spedizione verso Stati membri dell'Unione
          europea  e  nei casi di importazione o di esportazione da o
          verso    altri    Stati,   l'autorizzazione   e'   soggetta
          all'approvazione  da parte delle autorita' competenti degli
          Stati membri destinatari della spedizione o interessati dal
          transito  sul  loro territorio. L'approvazione e' richiesta
          dall'autorita'  di  cui  al comma 2, competente al rilascio
          dell'autorizzazione,  e  si  intende  concessa  in  caso di
          mancata  risposta  entro  due  mesi  dal  ricevimento della
          richiesta stessa, salvo che lo Stato membro interessato non
          richieda una proroga, sino ad un mese, di tale termine .
             4.   Con   decreto   del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  di concerto con i Ministri
          dell'interno,  del lavoro e della previdenza sociale, della
          sanita' e dell'ambiente, sentita l'ANPA, sono determinati i
          criteri,  le modalita', nonche' le disposizioni procedurali
          per  il  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui al presente
          articolo. Tale decreto puo' stabilire particolari esenzioni
          dagli  obblighi  e particolari divieti per l'importazione e
          l'esportazione  di rifiuti, “di combustibile nucleare
          esaurito“ anche in relazione ai paesi di origine o di
          destinazione.
             4-bis    Con    apposite    prescrizioni   da   inserire
          nell'autorizzazione  di cui al comma 1, viene fatto obbligo
          agli  operatori della restituzione al Paese di origine, dei
          rifiuti radioattivi derivanti da:
              a)  operazioni  di  trattamento  su rifiuti radioattivi
          introdotti   nel   territorio  italiano  destinati  a  tali
          operazioni  o  su  altri  materiali ai fini del recupero di
          rifiuti radioattivi;
              b)  operazioni  di  di  ritrattamento  sul combustibile
          nucleare   esaurito   introdotto  nel  territorio  italiano
          destinato a tali operazioni.
             4-ter.  Le  autorizzazioni di cui al comma 1 non possono
          essere rifiutate:
              a)  per  il  ritorno  al  Paese  di  origine di rifiuti
          radioattivi   equivalenti  a  quelli  che  siano  stati  in
          precedenza   spediti   od   esportati   ai  fini  del  loro
          trattamento, nel rispetto della normativa applicabile;
              b)  per  il  ritorno  al  Paese  di origine dei rifiuti
          radioattivi   e   degli   altri   materiali   prodotti  dal
          ritrattamento   di  combustibile  esaurito  che  sia  stato
          effettuato   in   un  Paese  diverso,  nel  rispetto  della
          normativa applicabile;
              c)  per  il  ritorno  dei  rifiuti  radioattivi  e  del
          combustibile  esaurito  al  detentore  che ha effettuato la
          spedizione,  nel  caso  in  cui  questa  non  possa  essere
          ultimata  nei casi descritti nel decreto di cui al comma 4,
          se  la rispedizione e' effettuata nelle stesse condizioni e
          specifiche e nel rispetto della normativa applicabile.».
             -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  137  del  decreto
          legislativo  17  marzo 1995, n. 230, citato nelle premesse,
          cosi' come modificato dal presente decreto:
             «Art.  137  (Contravvenzioni al capo VI). - 1. L'impiego
          di   sorgenti   di  radiazioni  di  categoria  A  senza  il
          nulla-osta  di  cui  all'art.  28,  comma  1, e' punito con
          l'arresto  da  due  a  sei  mesi o con l'ammenda da venti a
          ottanta   milioni;   chi   non   osserva   le   particolari
          prescrizioni  di  cui al nulla-osta e' punito con l'arresto
          fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni.
             2.  L'impiego  di  sorgenti di radiazioni di categoria B
          senza  il nulla-osta di cui all'art. 29, comma 1, e' punito
          con  l'arresto  fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a
          venti  milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni
          di  cui  al  nulla-osta  e'  punito  con  l'arresto  fino a
          quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
             3.  Chi  effettua  lo smaltimento di rifiuti radioattivi
          senza  l'autorizzazione  di  cui  all'art.  30, comma 1, e'
          punito  con  l'arresto  fino  a tre mesi o con l'ammenda da
          cinque  a  venti  milioni;  chi  non osserva le particolari
          prescrizioni   di  cui  all'autorizzazione  e'  punito  con
          l'arresto  fino  a quindici giorni o con l'ammenda da uno a
          cinque milioni.
             4.  Chi  effettua  le attivita' di cui agli articoli 31,
          comma  1,  e 32, comma 1, senza le richieste autorizzazioni
          e'  punito  con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda
          da venti a ottanta milioni.
             4-bis  Chi non ottempera agli obblighi di cui al comma 4
          dell'art.  32  e'  punito  con  l'arresto da due mesi o con
          l'ammenda da dieci a quarantamila euro.
             4-ter   Chi  non  osserva  le  particolari  prescrizioni
          contenute nell'autorizzazione di cui al comma1 dell'art. 32
          e'  punito  con  l'arresto  fino a tre mesi o con l'ammenda
          fino a ventimila euro.
             5.  Colui  il  quale effettua una delle attivita' di cui
          all'art.  33,  comma  1,  senza il preventivo nulla-osta e'
          punito  con l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da
          venti  a  cento  milioni;  chi  non  osserva le particolari
          prescrizioni  di  cui  all'art.  33, comma 2, e' punito con
          l'arresto  da  due  a  sei  mesi e con l'ammenda da venti a
          ottanta milioni.
             6.  Chiunque  viola  gli  obblighi di registrazione e di
          riepilogo  di  cui  all'art. 34, commi 1 e 2, e' punito con
          l'arresto  fino  a quindici giorni o con l'ammenda da uno a
          cinque milioni.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  142,  comma 1, del
          decreto  legislativo  17  marzo  1995, n. 230, citato nelle
          premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
             «Art.  142  (Contravvenzioni al capo XII). - 1. Chiunque
          viola l'obbligo di registrazione di cui all'art. 154, comma
          3,  o  contravviene  all'art. 157, “comma 1” e'
          punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda
          da uno a cinque milioni.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  146,  comma 7, del
          decreto  legislativo  17  marzo  1995, n. 230, citato nelle
          premesse:
              «7. Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 32,
          comma 4, valgono le disposizioni di cui all'allegato II.».
             -  Per  il  decreto  legislativo n. 52 del 2007, si veda
          nelle note alle premesse.
             -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  153  del  decreto
          legislativo  del  17  marzo  1995,  n.  230,  citato  nelle
          premesse:
             «Art.  153  (Guide  tecniche).  - 1. L'ANPA, sentiti gli
          altri  enti  ed  organismi  interessati,  puo'  elaborare e
          diffondere,  a  mezzo  di  guide,  anche  in relazione agli
          standard  internazionali, norme di buona tecnica in materia
          di sicurezza nucleare e protezione sanitaria.».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  14  del  decreto
          legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, citato nelle premesse:
             «Art.   14   (Rinvenimento   di   sorgenti   orfane   ed
          interventi).  -  1.  Il  prefetto,  nel  rispetto del piano
          nazionale  di  emergenza  di  cui  all'art. 121 del decreto
          legislativo  n.  230  del  1995, predispone schemi di piano
          d'intervento  tipo  per  la  messa  in sicurezza in caso di
          rinvenimento  o  di sospetto di presenza di sorgenti orfane
          nel  territorio  della provincia, avvalendosi oltre che del
          Corpo   nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  delle  Agenzie
          regionali per la protezione dell'ambiente, degli organi del
          Servizio  sanitario nazionale e per i profili di competenza
          delle Direzioni provinciali del lavoro.
             2. Il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco attua,
          ai  sensi  dell'art.  24,  comma 2, lettera b), del decreto
          legislativo  8  marzo  2006,  n. 139, i primi interventi di
          soccorso   tecnico   urgente   nell'ambito   del  piano  di
          intervento di cui al comma 1.
             3.  L'ENEA  e  le Agenzie delle regioni e delle province
          autonome  per  la protezione dell'ambiente, possono fornire
          consulenza  ed  assistenza  tecnica  specialistica, al fine
          della  protezione  dei  lavoratori  e  della popolazione, a
          persone  esercenti attivita' non soggette alle disposizioni
          di  radioprotezione  recate  dal decreto legislativo n. 230
          del  1995 e dal presente decreto, quando esse sospettino la
          presenza di una sorgente orfana.
             4.  Nei casi in cui le misure radiometriche indichino la
          presenza  di  una  o  piu'  sorgenti  orfane nei carichi di
          rottami  metallici  o  altri materiali metallici di risulta
          introdotti  in  Italia  da  soggetti  con  sede  o  stabile
          organizzazione   fuori   dal   territorio  italiano,  anche
          appartenenti  a  Stati  membri  della  Unione  europea,  le
          autorita'  di  cui  al  comma  1  dispongono,  valutate  le
          circostanze  del  caso  in  relazione  alla  necessita'  di
          tutelare  le persone e l'ambiente da rischi di esposizione,
          che  la  sorgente  orfana, o le sorgenti orfane, o l'intero
          carico   o   parte   di   esso  sia  rinviato  al  soggetto
          responsabile  dell'invio  del  carico  stesso in Italia. Il
          soggetto  estero  e' responsabile anche per quanto riguarda
          gli  oneri  inerenti  il  rinvio  del  carico  medesimo. Il
          Ministero  degli  affari  esteri,  ai  sensi  dell'art. 18,
          provvedera'  ad  informare  del respingimento del carico la
          competente  autorita'  dello  Stato responsabile dell'invio
          del carico.».