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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1975, n. 519

Norme per l'applicazione degli atti internazionali in materia di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare ratificati e resi esecutivi con la legge 12 febbraio 1974, n. 109 e per il coordinamento dei predetti atti internazionali con le disposizioni di legge in vigore.

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Testo in vigore dal:  21-11-1975

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1974, n. 109, concernente la ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla responsabilità civile nel campo della energia nucleare;
Visto in particolare l'art. 4 della predetta legge 12 febbraio 1974, n. 109, che delega il Governo ad emanare le norme occorrenti per l'applicazione degli atti internazionali e il loro coordinamento con le disposizioni di legge in vigore;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per i trasporti e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1


L'art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è sostituito dal seguente:
"Per l'applicazione della presente legge valgono le definizioni concernenti le materie fissili speciali, l'uranio arricchito, le materie grezze nonché i minerali, di cui all'art. 197 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ratificato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.
Sempre per l'applicazione della presente legge ai fini delle disposizioni sulla responsabilità civile e in conformità delle convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare ratificate e rese esecutive, insieme con i relativi atti aggiuntivi, con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, valgono inoltre le seguenti definizioni:
a) " incidente nucleare" significa, qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbia causato danni, purché questo fatto o successione di fatti o qualsiasi danno da essi causato provengano o risultino dalle proprietà radioattive o dalla unione delle proprietà radioattive con proprietà tossiche o esplosive, o altre proprietà pericolose, di combustibili nucleari o di prodotti o di rifiuti radioattivi;
b) " impianti nucleari " significa i reattori nucleari, eccetto quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; gli stabilimenti per la fabbricazione o la lavorazione delle materie nucleari; gli stabilimenti per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari; gli stabilimenti per la rigenerazione di combustibili nucleari irradiati; gli impianti per l'immagazzinamento di materie nucleari, eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali materie; e tutti quegli altri impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi e che saranno qualificati come tali con decisione del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare, creata, nel quadro della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.), e con le modalità di cui all'ultimo comma del presente articolo. Un impianto nucleare può comprendere vari impianti purché lo esercente sia lo stesso ed essi costituiscano un tutto organico, cioè una unità in senso spaziale;
c) "combustibili nucleari" significa le materie fissili, inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di composto chimico, ed ogni altra materia fissile che sarà qualificata come tale con decisione del comitato direttivo della suddetta Agenzia per l'energia nucleare dell'O.C.S.E. e con le modalità di cui all'ultimo comma del presente articolo;
d) "prodotti o rifiuti radioattivi" significa le materie radioattive prodotte o rese radioattive mediante esposizione alle radiazioni inerenti alle operazioni di produzione e di impiego di combustibili nucleari; questa espressione non comprende:
1) i combustibili nucleari;
2) i radioisotopi che, fuori di un impianto nucleare, siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, per scopi industriali, commerciali, agricoli, medici e scientifici;
e) " materie nucleari" significa i combustibili nucleari (esclusi l'uranio naturale e l'uranio impoverito) è i prodotti e i rifiuti radioattivi;
f) "esercente" di un impianto nucleare significa il soggetto titolare della licenza rilasciata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato per l'esercizio dell'impianto nucleare.
Nella fase che precede il rilascio della licenza di esercizio, il soggetto titolare dell'autorizzazione o del nulla osta per la costruzione dell'impianto nucleare è equiparato allo "esercente" agli effetti della presente legge e ai fini della responsabilità civile connessa con la esecuzione di prove e operazioni con combustibile nucleare o con combustibile irradiato.
Le decisioni del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'O.C.S.E. in materia di esclusione di impianti nucleari, combustibili nucleari o materie nucleari dal campo di applicazione delle convenzioni Internazionali ratificate con legge 12 febbraio 1974, numero 109, sono adottate in Italia con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare".