stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 16 settembre 2008, n. 143

Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-9-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.13 novembre 2008, n. 181 (in G.U. 15/11/2008, n.268).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2024)
nascondi
Testo in vigore dal: 17-9-2008
al: 15-11-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per assicurare la funzionalita' del sistema giudiziario
con  particolare  riguardo  alla  esigenza  di  copertura  delle sedi
disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 settembre 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  della  giustizia  e  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
             Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133

  1.  Alla  legge  4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel titolo le parole: "o destinati" sono soppresse;
    b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  1.  (Trasferimento d'ufficio). - 1. Ai fini della presente
legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla
sede  di  servizio  per  il  quale non sia stata proposta domanda dal
magistrato,  ancorche'  egli  abbia  manifestato  il  consenso  o  la
disponibilita',  e  che  determini  lo  spostamento in una delle sedi
disagiate  di  cui  al comma 2, comportando una distanza superiore ai
100  chilometri  dalla  sede  ove  il  magistrato presta servizio. La
presente   legge  non  si  applica  alle  assegnazioni  di  sede  dei
magistrati   al  termine  del  tirocinio,  ai  trasferimenti  di  cui
all'articolo  2,  secondo  comma,  del  regio  decreto legislativo 31
maggio  1946,  n. 511, e successive modificazioni, e ai trasferimenti
di  cui  all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.
109.
    2.  Per  sede  disagiata  si intende l'ufficio giudiziario per il
quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
      a)  mancata  copertura  del  posto messo a concorso nell'ultima
pubblicazione;
      b)  quota di posti vacanti superiore alla media nazionale della
scopertura.
    3.  Il  Consiglio  superiore della magistratura, con delibera, su
proposta  del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi
disagiate,  in  numero  non  superiore  a  sessanta, ed indica tra le
stesse  le  sedi  a  copertura  immediata,  in misura non superiore a
dieci,   individuate  tra  quelle  rimaste  vacanti  per  difetto  di
aspiranti dopo due successive pubblicazioni.
    4.   Alle  sedi  disagiate  possono  essere  destinati  d'ufficio
magistrati  provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito
almeno  la  prima  valutazione  di  professionalita',  in  numero non
superiore a cento unita'.
    5.  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura,  accertati  il
consenso  o  la disponibilita' dei magistrati, delibera con priorita'
in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate.";
    c) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
    "Art.  1-bis.  (Trasferimento  d'ufficio  nelle  sedi a copertura
immediata).  -  1.  Per le sedi a copertura immediata rimaste vacanti
per  difetto  di  aspiranti  e  per  le  quali  non siano intervenute
dichiarazioni  di  disponibilita'  o  manifestazioni  di  consenso al
trasferimento,  il  Consiglio  superiore della magistratura provvede,
anche  in  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  19 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, con il
trasferimento  d'ufficio  dei  magistrati che svolgono da oltre dieci
anni  le  stesse  funzioni  o,  comunque,  si  trovano  nella  stessa
posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle
stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza
non  hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad
altro  gruppo  di  lavoro  all'interno  dell'ufficio  ovvero ad altro
ufficio,  o  che tale domanda abbiano successivamente revocato. Resta
fermo  quanto  disposto  dall'articolo  13  del decreto legislativo 5
aprile  2006,  n.  160,  e  successive  modificazioni,  in  ordine al
passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.
    2.  Non  possono  essere trasferiti magistrati in servizio presso
uffici  in  cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento
dell'organico. Non possono essere altresi' trasferiti i magistrati in
servizio presso altre sedi disagiate.
    3.  La  percentuale  di cui al comma 2 e' calcolata per eccesso o
per  difetto  a  seconda  che  lo  scarto  decimale  sia  superiore o
inferiore   allo  0,5;  se  lo  scarto  decimale  e'  pari  allo  0,5
l'arrotondamento avviene per difetto.
    4. Le condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere
alla  data  di  pubblicazione  della  delibera di cui all'articolo 1,
comma 3.
    5.  Il  trasferimento  di  ufficio  e' disposto nei confronti dei
magistrati  di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel
quale  sono  compresi  i  posti  da  coprire,  ovvero, se cio' non e'
possibile,  nei  distretti limitrofi. Per il distretto di Cagliari si
considerano  limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e
Palermo;  per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria
e  per  il  distretto  di  Reggio  Calabria anche quelli di Messina e
Catania.
    6.  Nel  caso di pluralita' di distretti limitrofi viene dapprima
preso  in  considerazione  il distretto il cui capoluogo ha la minore
distanza  chilometrica  ferroviaria,  e se del caso marittima, con il
capoluogo  del  distretto presso il quale il trasferimento deve avere
esecuzione.
    7. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i
trasferimenti  e' individuato con riferimento alla minore percentuale
di   scopertura  dell'organico;  in  caso  di  pari  percentuale,  il
trasferimento  e'  operato  dall'ufficio  con  organico  piu'  ampio.
Nell'ambito  dello  stesso  ufficio  e'  trasferito il magistrato con
minore anzianita' nel ruolo.";
    d) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 2. (Indennita' in caso di trasferimento d'ufficio). - 1. Al
magistrato  trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis e'
attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate
e  per  un massimo di quattro anni, un'indennita' mensile determinata
in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto
per  il  magistrato ordinario con tre anni di anzianita'. L'effettivo
servizio   non   include  i  periodi  di  congedo  straordinario,  di
aspettativa  per  qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti
dagli  articoli  32  e  47,  commi  1  e  2,  del  testo  unico delle
disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
    2.  L'indennita'  di  cui al comma 1 non e' cumulabile con quella
prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2
aprile  1979,  n.  97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
    3. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e
1-bis  l'aumento  previsto  dal  secondo comma dell'articolo 12 della
legge  26  luglio  1978,  n. 417, compete in misura pari a nove volte
l'ammontare della indennita' integrativa speciale in godimento.";
    e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 5. (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a
seguito di trasferimento d'ufficio). - 1. Per i magistrati trasferiti
d'ufficio  a  sedi  disagiate  ai  sensi  degli  articoli  1  e 1-bis
l'anzianita'  di  servizio  e'  calcolata,  ai  soli  fini  del primo
tramutamento  per  un  posto  di  grado  pari  a  quello  occupato in
precedenza,  in  misura  doppia  per  ogni anno di effettivo servizio
prestato  nella  sede,  fino al sesto anno di permanenza. L'effettivo
servizio e' computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.
    2.  Se  la  permanenza  in  effettivo  servizio  presso  la  sede
disagiata  supera  i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere
riassegnato,  a  domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti
funzioni,  anche  in  soprannumero  da  riassorbire con le successive
vacanze.
    3.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  non  si  applica  ai
trasferimenti  che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o
semidirettivi  ovvero di funzioni di legittimita'. La disposizione di
cui  al  comma  2  non  si  applica ai trasferimenti che prevedono il
conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.";
    f) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
    "Art.   5-bis.  (Valutazione  dei  servizi  prestati  nelle  sedi
disagiate  a  seguito  di  applicazione).  - 1. Fermo restando quanto
previsto  dal  comma 3 dell'articolo 5, per i magistrati applicati in
sedi  disagiate  l'anzianita'  di servizio e' calcolata, ai soli fini
del primo tramutamento successivo, con l'aumento della meta' per ogni
mese  di  servizio  trascorso  nella  sede.  Le  frazioni di servizio
inferiori al mese non sono considerate.".
  2.  L'articolo  3,  i  commi  da 1 a 8 dell'articolo 4 e l'articolo
4-bis della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono abrogati.
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998,
n.  133,  come  sostituito  dal  comma  1,  lettera  b), si applicano
esclusivamente  ai  procedimenti  di  trasferimento  d'ufficio a sedi
disagiate  avviati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998,
n.  133,  come  sostituito  dal  comma  1,  lettera  d), si applicano
esclusivamente  ai  magistrati  trasferiti d'ufficio a sedi disagiate
successivamente  alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nei  confronti dei magistrati precedentemente trasferiti, assegnati o
destinati  a  sedi  disagiate  continuano  ad  applicarsi le suddette
disposizioni  nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  5.  La  disposizione  di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 4
maggio  1998,  n. 133, nel testo antecedente alle modifiche apportate
dalla  lettera  e)  del  comma 1, continua a trovare applicazione nei
confronti  dei magistrati i quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono gia' stati trasferiti, assegnati o destinati a
sedi  disagiate,  ma il diritto di essere preferiti a tutti gli altri
aspiranti  opera  limitatamente  al  50  per cento dei posti, di pari
grado,  messi  a concorso nell'ambito di ciascun ufficio. Nel caso in
cui  i  posti messi a concorso siano di numero dispari, il diritto di
preferenza non opera, altresi', in relazione al posto eccedente il 50
per cento.
  6.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 4
maggio  1998, n. 133, cosi' come modificato dal presente decreto, non
si  applicano  ai  magistrati  indicati  al  comma  5. Per i medesimi
l'anzianita'  di  servizio continua ad essere calcolata, ai soli fini
del  primo tramutamento successivo a quello di ufficio e con i limiti
di  cui all'articolo 5, comma 3, della citata legge 4 maggio 1998, n.
133, cosi' come modificato dal presente decreto, in misura doppia per
ogni  anno  di  effettivo  servizio prestato nella sede dopo il primo
biennio di permanenza.
  7.  Le  disposizioni di cui all'articolo 1-bis della legge 4 maggio
1998,  n.  133,  come  introdotto  dal  comma  1,  lettera c), non si
applicano  ai  magistrati  che entro un anno dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto presentino domanda di trasferimento ad
altra  funzione  o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio
ovvero  ad  altro  ufficio,  senza  revocarla prima della definizione
della relativa procedura.
  8.  Al  terzo comma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario,
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il secondo periodo e'
soppresso.