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LEGGE 4 maggio 1998, n. 133

Incentivi ai magistrati trasferiti ((. . .)) d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali.

note: Entrata in vigore della legge: 9-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/2010)
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Testo in vigore dal:  31-12-2009
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Art. 5

(Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate
a seguito di trasferimento d'ufficio).
1. Per i magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate ai sensi degli articoli 1
((. . .))
l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, fino al sesto anno di permanenza.
L'effettivo servizio è computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.
2. Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi ovvero di funzioni di legittimità. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.