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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2007, n. 235

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/1/2008
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 2-1-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n.
59;
  Vista   la   legge  27 maggio  1991,  n.  176,  di  ratifica  della
convenzione   sui   diritti  del  fanciullo,  fatta  a  New  York  il
20 novembre 1989;
  Visti  gli  articoli  104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in
materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  o  sostanze psicotrope,
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309;
  Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104;
  Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996,
n. 567, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249,  concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'Adunanza del 17 settembre
2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 ottobre 2007;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

Modifiche  all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
                       24 giugno 1998, n. 249

  1.  L'articolo  4  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni
scolastiche  individuano  i  comporta-menti  che configurano mancanze
disciplinari  con  riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al
corretto   svolgimento   dei  rapporti  all'interno  della  comunita'
scolastica  e  alle  situazioni specifiche di ogni singola scuola, le
relative  sanzioni,  gli organi competenti ad irrogarle e il relativo
procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
  2. I provvedimenti disciplinari hanno finalita' educativa e tendono
al  rafforzamento  del  senso  di responsabilita' ed al ripristino di
rapporti  corretti all'interno della comunita' scolastica, nonche' al
recupero  dello  studente  attraverso  attivita'  di  natura sociale,
culturale ed in generale a vantaggio della comunita' scolastica.
  3.  La  responsabilita'  disciplinare  e'  personale.  Nessuno puo'
essere  sottoposto  a  sanzioni disciplinari senza essere stato prima
invitato   ad   esporre   le   proprie  ragioni.  Nessuna  infrazione
disciplinare   connessa   al   comportamento   puo'   influire  sulla
valutazione del profitto.
  4.  In  nessun  caso  puo'  essere sanzionata, ne' direttamente ne'
indirettamente,  la  libera  espressione  di  opinioni  correttamente
manifestata e non lesiva dell'altrui personalita'.
  5.   Le   sanzioni   sono  sempre  temporanee,  proporzionate  alla
infrazione  disciplinare  e  ispirate  al  principio  di  gradualita'
nonche',  per  quanto  possibile,  al principio della riparazione del
danno.  Esse tengono conto della situazione personale dello studente,
della  gravita'  del  comportamento  e  delle conseguenze che da esso
derivano.   Allo  studente  e'  sempre  offerta  la  possibilita'  di
convertirle in attivita' in favore della comunita' scolastica.
  6.  Le  sanzioni  e  i  provvedimenti che comportano allontanamento
dalla  comunita' scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le
sanzioni  che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni
e  quelle  che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non
ammissione  all'esame  di  Stato  conclusivo  del corso di studi sono
adottate dal consiglio di istituto.
  7.  Il  temporaneo  allontanamento  dello  studente dalla comunita'
scolastica  puo'  essere  disposto  solo in caso di gravi o reiterate
infrazioni  disciplinari,  per  periodi  non  superiori  ai  quindici
giorni.
  8.  Nei  periodi  di allontanamento non superiori a quindici giorni
deve  essere  previsto  un  rapporto  con  lo  studente  e con i suoi
genitori tale da preparare il rientro nella comunita' scolastica. Nei
periodi   di   allontanamento   superiori   ai  quindici  giorni,  in
coordinamento  con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi
sociali  e l'autorita' giudiziaria, la scuola promuove un percorso di
recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione
e al reintegro, ove possibile, nella comunita' scolastica.
  9.  L'allontanamento dello studente dalla comunita' scolastica puo'
essere  disposto  anche quando siano stati commessi reati che violano
la  dignita'  e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per
l'incolumita'  delle  persone.  In  tale  caso,  in  deroga al limite
generale  previsto  dal  comma 7,  la  durata  dell'allontanamento e'
commisurata  alla  gravita'  del  reato  ovvero  al  permanere  della
situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto
del comma 8.
  9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi
di  recidiva,  di atti di violenza grave, o comunque connotati da una
particolare  gravita'  tale da ingenerare un elevato allarme sociale,
ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile
e   tempestivo   dello   studente   nella  comunita'  durante  l'anno
scolastico,  la  sanzione  e'  costituita  dall'allontanamento  dalla
comunita' scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non
ammissione  all'esame  di  Stato conclusivo del corso di studi o, nei
casi  meno  gravi,  dal solo allontanamento fino al termine dell'anno
scolastico.
  9-ter.  Le  sanzioni  disciplinari  di  cui  al  comma 6 e seguenti
possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di
elementi  concreti  e  precisi  dai  quali si desuma che l'infrazione
disciplinare   sia  stata  effettivamente  commessa  da  parte  dello
studente incolpato.
  10. Nei casi in cui l'autorita' giudiziaria, i servizi sociali o la
situazione  obiettiva  rappresentata  dalla  famiglia  o dallo stesso
studente   sconsiglino  il  rientro  nella  comunita'  scolastica  di
appartenenza,  allo  studente  e'  consentito di iscriversi, anche in
corso d'anno, ad altra scuola.
  11.  Le  sanzioni  per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni  d'esame  sono  inflitte  dalla  commissione di esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni.».
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note al preambolo:
              - L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 328 del testo unico
          delle   disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di
          istruzione,  relative  alle  scuole di ogni ordine e grado,
          approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
              «Art.  328  (Sanzioni  disciplinari).  -  1.  Le  norme
          disciplinari  relative  agli  alunni  delle  scuole medie e
          delle scuole e istituti di istruzione secondaria superiore,
          ivi  compresi  gli  alunni  dei  licei  artistici  e  degli
          istituti  d'arte,  sono  stabilite  con  regolamento, salvo
          quanto disposto dai commi seguenti.
              2. - 6. (Omissis).
              7.  Le  norme  disciplinari  relative agli alunni delle
          scuole elementari sono stabilite con regolamento.
              8.   Le   disposizioni   degli  articoli precedenti  si
          applicano,  secondo  il  relativo  ordine  di  scuola, agli
          alunni  delle  scuole  annesse ai convitti nazionali e agli
          educandati femminili dello Stato.
              9.  Le  norme  disciplinari  relative  agli  alunni dei
          convitti  nazionali  e  degli  educandati  femminili  dello
          Stato,  concernenti infrazioni da essi compiute in qualita'
          di   convittori   o   semiconvittori,  sono  stabilite  con
          regolamento.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 21, commi 1, 2 e 13,
          della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  recante  «Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della Pubblica
          Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»:
              «Art.   21.   -   1.   L'autonomia   delle  istituzioni
          scolastiche  e  degli  istituti  educativi si inserisce nel
          processo   di   realizzazione   della   autonomia  e  della
          riorganizzazione  dell'intero  sistema  formativo.  Ai fini
          della   realizzazione  della  autonomia  delle  istituzioni
          scolastiche  le  funzioni  dell'Amministrazione  centrale e
          periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
          del  servizio  di  istruzione,  fermi  restando  i  livelli
          unitari  e  nazionali  di fruizione del diritto allo studio
          nonche'  gli  elementi comuni all'intero sistema scolastico
          pubblico  in  materia di gestione e programmazione definiti
          dallo   Stato,   sono   progressivamente   attribuite  alle
          istituzioni   scolastiche,   attuando   a  tal  fine  anche
          l'estensione  ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
          scuole  e  agli  istituti  di  istruzione secondaria, della
          personalita'    giuridica    degli   istituti   tecnici   e
          professionali   e   degli   istituti  d'arte  ed  ampliando
          l'autonomia  per  tutte  le  tipologie  degli  istituti  di
          istruzione,  anche  in deroga alle norme vigenti in materia
          di  contabilita'  dello Stato. Le disposizioni del presente
          articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
          conto delle loro specificita' ordinamentali.
              2.  Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
          con  uno  o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
          17,  comma 2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400, nel
          termine  di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, sulla base dei criteri generali e principi
          direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
          presente   articolo.   Sugli   schemi   di  regolamento  e'
          acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
          di   Stato,   il   parere   delle   competenti  Commissioni
          parlamentari.  Decorsi  sessanta  giorni dalla richiesta di
          parere  alle  Commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque  emanati.  Con i regolamenti predetti sono dettate
          disposizioni  per  armonizzare le norme di cui all'art. 355
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297, con quelle della presente legge.
              3. - 12. (Omissis).
              13.  Con  effetto dalla data di entrata in vigore delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni   vigenti   con  esse  incompatibili,  la  cui
          ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi.».
              - Si riporta il testo degli articoli 104, 105 e 106 del
          testo  unico  delle  leggi  in  materia di disciplina degli
          stupefacenti  o  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
          riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 ottobre 1990, n. 309:
              «Art.   104  (Promozione  e  coordinamento,  a  livello
          nazionale,  delle attivita' di educazione ed informazione).
          -  1.  Il  Ministero  della  pubblica istruzione promuove e
          coordina  le  attivita'  di  educazione  alla  salute  e di
          informazione   sui  danni  derivanti  dall'alcoolismo,  dal
          tabagismo,   dall'uso   delle   sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope, nonche' dalle patologie correlate.
              2.  Le  attivita' di cui al comma 1 si inquadrano nello
          svolgimento ordinario dell'attivita' educativa e didattica,
          attraverso   l'approfondimento   di   specifiche  tematiche
          nell'ambito delle discipline curricolari.
              3.   Il  Ministro  della  pubblica  istruzione  approva
          programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative
          e  relative  metodologie di applicazione, per la promozione
          di  attivita' da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle
          proposte     formulate     da    un    apposito    comitato
          tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto
          da  venticinque  membri,  di cui diciotto esperti nel campo
          della  prevenzione,  compreso almeno un esperto di mezzi di
          comunicazione     sociale,     e    rappresentanti    delle
          amministrazioni  statali  che  si occupano, di prevenzione,
          repressione  e  recupero  nelle materie di cui al comma 1 e
          sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.
              4.  Il  comitato,  che  funziona  sia unitariamente che
          attraverso   gruppi   di  lavoro  individuati  nel  decreto
          istitutivo,   deve  approfondire,  nella  formulazione  dei
          programmi, le tematiche:
                a) della pedagogia preventiva;
                b) dell'impiego   degli   strumenti   didattici,  con
          particolare  riferimento  ai  libri  di  testo,  ai sussidi
          audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
                c) dell'incentivazione    di   attivita'   culturali,
          ricreative  e  sportive,  da  svolgersi eventualmente anche
          all'esterno della scuola;
                d) del  coordinamento  con  le  iniziative promosse o
          attuate  da altre amministrazioni pubbliche con particolare
          riguardo alla prevenzione primaria.
              5.  Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati
          argomenti   di  loro  interesse,  possono  essere  invitati
          rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei
          comuni.
              6.  In  sede  di formazione di piani di aggiornamento e
          formazione  del personale della scuola sara' data priorita'
          alle  iniziative  in materia di educazione alla salute e di
          prevenzione delle tossicodipendenze.».
              «Art.   105  (Promozione  e  coordinamento,  a  livello
          provinciale,   delle   iniziative   di   educazione   e  di
          prevenzione.   Corsi  di  studio  per  insegnanti  e  corsi
          sperimentali  di  scuola  media). - 1. Il provveditore agli
          studi  promuove  e  coordina,  nell'ambito  provinciale, la
          realizzazione   delle  iniziative  previste  nei  programmi
          annuali  e  di  quelle  che possono essere deliberate dalle
          istituzioni    scolastiche    nell'esercizio   della   loro
          autonomia.
              2.  Nell'esercizio  di  tali compiti il provveditore si
          avvale  di  un comitato tecnico provinciale o, in relazione
          alle   esigenze   emergenti   nell'ambito   distrettuale  o
          interdistrettuale,     di     comitati    distrettuali    o
          interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri
          sono  scelti  tra  esperti  nei  campi dell'educazione alla
          salute    e    della    prevenzione    e   recupero   dalle
          tossicodipendenze    nonche'    tra    rappresentanti    di
          associazioni  familiari.  Detti  comitati  sono composti da
          sette membri.
              3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a
          partecipare  rappresentanti  delle  autorita'  di  pubblica
          sicurezza,  degli  enti  locali territoriali e delle unita'
          sanitarie   locali,   nonche'   esponenti  di  associazioni
          giovanili.
              4.   All'attuazione  delle  iniziative  concorrono  gli
          organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia
          ad  essi  riconosciuta  dalle  disposizioni  in  vigore. Le
          istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche
          dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.
              5.   Il   provveditore  agli  studi,  d'intesa  con  il
          consiglio  provinciale  scolastico  e  sentito  il comitato
          tecnico  provinciale,  organizza  corsi  di  studio per gli
          insegnanti  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado sulla
          educazione  sanitaria  e  sui  danni  derivanti  ai giovani
          dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' sul
          fenomeno  criminoso  nel  suo  insieme,  con il supporto di
          mezzi  audiovisivi  ed opuscoli. A tal fine puo' stipulare,
          con  i  fondi  a sua disposizione, apposite convenzioni con
          enti  locali,  universita',  istituti  di  ricerca ed enti,
          cooperative di solidarieta' sociale e associazioni iscritti
          all'albo  regionale  o  provinciale  da  istituirsi a norma
          dell'art. 116.
              6.  I  corsi  statali  sperimentali di scuola media per
          lavoratori  possono essere istituiti anche presso gli enti,
          le  cooperative  di  solidarieta' sociale e le associazioni
          iscritti  nell'albo  di  cui  all'art.  116  entro i limiti
          numerici  e  con  le  modalita'  di svolgimento di cui alle
          vigenti  disposizioni.  I  corsi  saranno finalizzati anche
          all'inserimento    o    al   reinserimento   dell'attivita'
          lavorativa.
              7.  Le  utilizzazioni del personale docente di ruolo di
          cui  all'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982,
          n.  270,  possono  essere  disposte,  nel limite massimo di
          cento   unita',   ai   fini   del   recupero  scolastico  e
          dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli
          enti  e  le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art.
          116, a condizione che tale personale abbia documentatamente
          frequentato i corsi di cui al comma 5.
              8.   Il  Ministro  della  pubblica  istruzione  assegna
          annualmente  ai  provveditorati  agli studi, in proporzione
          alla  popolazione  scolastica  di  ciascuno,  fondi  per le
          attivita'  di educazione alla salute e di prevenzione delle
          tossicodipendenze  da ripartire tra le singole scuole sulla
          base  dei  criteri  elaborati dai comitati provinciali, con
          particolare riguardo alle iniziative di cui all'art. 106.
              9.  L'onere  derivante  dal  funzionamento del comitato
          tecnico-scientifico  di  cui all'art. 104 e dei comitati di
          cui  al presente articolo e' valutato in complessive lire 4
          miliardi  in  ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il
          Ministro  della  pubblica  istruzione  con  proprio decreto
          disciplina  l'istituzione  e  il funzionamento del comitato
          tecnico-scientifico    e    dei    comitati    provinciali,
          distrettuali   e  interdistrettuali  e  l'attribuzione  dei
          compensi ai componenti dei comitati stessi.».
              «Art.  106  (Centri  di informazione e consulenza nelle
          scuole).  -  1.  I provveditori agli studi, di intesa con i
          consigli   di   istituto  e  con  i  servizi  pubblici  per
          l'assistenza    socio-sanitaria    ai    tossicodipendenti,
          istituiscono  centri  di  informazione e consulenza rivolti
          agli   studenti   all'interno   delle   scuole   secondarie
          superiori.
              2.  I  centri  possono realizzare progetti di attivita'
          informativa   e   di  consulenza  concordati  dagli  organi
          collegiali  della  scuola  con i servizi pubblici e con gli
          enti  ausiliari  presenti sul territorio. Le informazioni e
          le   consulenze   sono   erogate   nell'assoluto   rispetto
          dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
              3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di
          corsi  diversi,  allo  scopo di far fronte alle esigenze di
          formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche
          relative  all'educazione  alla  salute  ed alla prevenzione
          delle  tossicodipendenze,  possono  proporre  iniziative da
          realizzare  nell'ambito dell'istituto con la collaborazione
          del  personale  docente,  che  abbia  dichiarato la propria
          disponibilita'.  Nel formulare le proposte i gruppi possono
          esprimere  loro  preferenze in ordine ai docenti chiamati a
          collaborare alle iniziative.
              4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle
          previste   dall'art.  6,  secondo  comma,  lettera d),  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
          416,  e sono deliberate dal consiglio di istituto, sentito,
          per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
              5.  La  partecipazione  degli studenti alle iniziative,
          che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie
          curricolari, e' volontaria.».
              - Si  riporta  il testo degli articoli 12, 13, 14, 15 e
          16   della   legge   5 febbraio  1992,  n.  104  che  reca:
          «Legge-quadro  per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
          diritti delle persone handicappate»:
              «Art.  12  (Diritto all'educazione e all'istruzione). -
          1.  Al  bambino  da  0  a  3 anni handicappato e' garantito
          l'inserimento negli asili nido.
              2.   E'   garantito   il   diritto   all'educazione   e
          all'istruzione  della persona handicappata nelle sezioni di
          scuola  materna,  nelle  classi  comuni  delle  istituzioni
          scolastiche  di  ogni  ordine  e  grado e nelle istituzioni
          universitarie.
              3.  L'integrazione  scolastica  ha  come  obiettivo  lo
          sviluppo  delle  potenzialita'  della  persona handicappata
          nell'apprendimento,  nella comunicazione, nelle relazioni e
          nella socializzazione.
              4.    L'esercizio    del   diritto   all'educazione   e
          all'istruzione  non  puo' essere impedito da difficolta' di
          apprendimento  ne'  da  altre  difficolta'  derivanti dalle
          disabilita' connesse all'handicap.
              5.    All'individuazione   dell'alunno   come   persona
          handicappata   ed   all'acquisizione  della  documentazione
          risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo
          dinamico-funzionale  ai fini della formulazione di un piano
          educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono
          congiuntamente,  con  la  collaborazione dei genitori della
          persona  handicappata, gli operatori delle unita' sanitarie
          locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
          specializzato   della   scuola,   con   la   partecipazione
          dell'insegnante   operatore   psico-pedagogico  individuato
          secondo  criteri  stabiliti  dal  Ministro  della  pubblica
          istruzione.  Il  profilo indica le caratteristiche fisiche,
          psichiche  e  sociali  ed  affettive  dell'alunno e pone in
          rilievo  sia  le  difficolta'  di apprendimento conseguenti
          alla  situazione di handicap e le possibilita' di recupero,
          sia  le  capacita'  possedute  che devono essere sostenute,
          sollecitate  e progressivamente rafforzate e sviluppate nel
          rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
              6.  Alla  elaborazione  del profilo dinamico-funzionale
          iniziale  seguono,  con  il  concorso degli operatori delle
          unita'  sanitarie  locali,  della  scuola e delle famiglie,
          verifiche   per   controllare   gli   effetti  dei  diversi
          interventi    e    l'influenza   esercitata   dall'ambiente
          scolastico.
              7.  I  compiti  attribuiti alle unita' sanitarie locali
          dai  commi 5  e 6 sono svolti secondo le modalita' indicate
          con  apposito  atto di indirizzo e coordinamento emanato ai
          sensi  dell'art.  5,  primo  comma, della legge 23 dicembre
          1978, n. 833.
              8.  Il  profilo  dinamico-funzionale  e'  aggiornato  a
          conclusione della scuola materna, della scuola elementare e
          della  scuola  media  e  durante  il  corso  di  istruzione
          secondaria superiore.
              9.   Ai   minori   handicappati   soggetti  all'obbligo
          scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
          frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
          e  l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli
          studi,  d'intesa  con le unita' sanitarie locali e i centri
          di  recupero  e  di  riabilitazione,  pubblici  e  privati,
          convenzionati  con i Ministeri della sanita' e del lavoro e
          della  previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i
          minori   ricoverati,  di  classi  ordinarie  quali  sezioni
          staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
          ammessi  anche  i  minori ricoverati nei centri di degenza,
          che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
          accertata  l'impossibilita'  della  frequenza  della scuola
          dell'obbligo  per  un periodo non inferiore a trenta giorni
          di   lezione.   La  frequenza  di  tali  classi,  attestata
          dall'autorita'  scolastica  mediante  una  relazione  sulle
          attivita'  svolte  dai docenti in servizio presso il centro
          di  degenza,  e'  equiparata ad ogni effetto alla frequenza
          delle classi alle quali i minori sono iscritti.
              10.  Negli  ospedali,  nelle cliniche e nelle divisioni
          pediatriche  gli  obiettivi  di  cui  al  presente articolo
          possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di
          personale    in    possesso    di    specifica   formazione
          psico-pedagogica  che abbia una esperienza acquisita presso
          i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto
          la guida di personale esperto.».
              «Art. 13 (Integrazione scolastica). - 1. L'integrazione
          scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle
          classi  comuni  delle scuole di ogni ordine e grado e nelle
          universita'  si  realizza,  fermo  restando quanto previsto
          dalle  leggi  11 maggio  1976,  n. 360, e 4 agosto 1977, n.
          517, e successive modificazioni, anche attraverso:
                a) la    programmazione    coordinata   dei   servizi
          scolastici   con   quelli   sanitari,  socio-assistenziali,
          culturali,  ricreativi,  sportivi e con altre attivita' sul
          territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo
          gli   enti  locali,  gli  organi  scolastici  e  le  unita'
          sanitarie  locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
          stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della
          legge  8 giugno 1990, n. 142 . Entro tre mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente legge, con decreto del
          Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri
          per  gli  affari  sociali e della sanita', sono fissati gli
          indirizzi  per  la stipula degli accordi di programma. Tali
          accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione,
          attuazione  e  verifica  congiunta  di  progetti educativi,
          riabilitativi   e   di   socializzazione  individualizzati,
          nonche' a forme di integrazione tra attivita' scolastiche e
          attivita'  integrative extrascolastiche. Negli accordi sono
          altresi'  previsti  i requisiti che devono essere posseduti
          dagli  enti pubblici e privati ai fini della partecipazione
          alle attivita' di collaborazione coordinate;
                b) la  dotazione  alle  scuole  e alle universita' di
          attrezzature  tecniche  e  di  sussidi didattici nonche' di
          ogni  altra  forma  di  ausilio  tecnico, ferma restando la
          dotazione   individuale  di  ausili  e  presidi  funzionali
          all'effettivo  esercizio  del  diritto  allo  studio, anche
          mediante   convenzioni  con  centri  specializzati,  aventi
          funzione   di   consulenza   pedagogica,  di  produzione  e
          adattamento di specifico materiale didattico;
                c) la  programmazione  da  parte  dell'universita' di
          interventi  adeguati  sia al bisogno della persona sia alla
          peculiarita' del piano di studio individuale;
                d) l'attribuzione,    con    decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          da  emanare  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
          della   presente   legge,  di  incarichi  professionali  ad
          interpreti da destinare alle universita', per facilitare la
          frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;
                e) la   sperimentazione   di   cui   al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  31 maggio  1974,  n. 419, da
          realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
              2.  Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti locali
          e  le  unita'  sanitarie  locali possono altresi' prevedere
          l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli
          asili  nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine
          di  avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e
          l'integrazione, nonche' l'assegnazione di personale docente
          specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
              3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando,
          ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          24 luglio   1977,   n.  616,  e  successive  modificazioni,
          l'obbligo  per  gli enti locali di fornire l'assistenza per
          l'autonomia  e  la comunicazione personale degli alunni con
          handicap  fisici  o sensoriali, sono garantite attivita' di
          sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
              4.  I  posti  di  sostegno  per la scuola secondaria di
          secondo  grado  sono  determinati nell'ambito dell'organico
          del  personale  in  servizio alla data di entrata in vigore
          della  presente  legge  in  modo  da assicurare un rapporto
          almeno  pari  a  quello  previsto  per  gli  altri gradi di
          istruzione  e  comunque entro i limiti delle disponibilita'
          finanziarie  all'uopo  preordinate  dall'art.  42, comma 6,
          lettera h).
              5.  Nella  scuola  secondaria  di primo e secondo grado
          sono   garantite  attivita'  didattiche  di  sostegno,  con
          priorita' per le iniziative sperimentali di cui al comma 1,
          lettera e),    realizzate    con    docenti   di   sostegno
          specializzati,  nelle  aree  disciplinari individuate sulla
          base  del  profilo  dinamico-funzionale  e  del conseguente
          piano educativo individualizzato.
              6.    Gli    insegnanti   di   sostegno   assumono   la
          contitolarita' delle sezioni e delle classi in cui operano,
          partecipano  alla  programmazione  educativa  e didattica e
          alla  elaborazione e verifica delle attivita' di competenza
          dei  consigli  di interclasse, dei consigli di classe e dei
          collegi dei docenti.
              6-bis.     Agli    studenti    handicappati    iscritti
          all'universita'  sono garantiti sussidi tecnici e didattici
          specifici,  realizzati  anche  attraverso le convenzioni di
          cui  alla  lettera b)  del  comma 1, nonche' il supporto di
          appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle
          universita' nei limiti del proprio bilancio e delle risorse
          destinate  alla  copertura  degli  oneri di cui al presente
          comma, nonche' ai commi 5 e 5-bis dell'art. 16.».
              «Art. 14 (Modalita' di attuazione dell'integrazione). -
          1.  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione provvede alla
          formazione  e  all'aggiornamento  del personale docente per
          l'acquisizione  di  conoscenze  in  materia di integrazione
          scolastica  degli studenti handicappati, ai sensi dell'art.
          26  del  decreto  del Presidente della Repubblica 23 agosto
          1988, n. 399, nel rispetto delle modalita' di coordinamento
          con   il   Ministero   dell'universita'   e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  di  cui all'art. 4 della legge
          9 maggio   1989,   n.   168.  Il  Ministro  della  pubblica
          istruzione provvede altresi':
                a) all'attivazione    di    forme   sistematiche   di
          orientamento,  particolarmente  qualificate  per la persona
          handicappata,  con  inizio  almeno dalla prima classe della
          scuola secondaria di primo grado;
                b) all'organizzazione   dell'attivita'   educativa  e
          didattica   secondo   il   criterio   della   flessibilita'
          nell'articolazione  delle  sezioni  e  delle  classi, anche
          aperte,   in   relazione   alla  programmazione  scolastica
          individualizzata;
                c) a garantire la continuita' educativa fra i diversi
          gradi   di   scuola,   prevedendo   forme  obbligatorie  di
          consultazione  tra  insegnanti  del  ciclo  inferiore e del
          ciclo  superiore  ed  il  massimo  sviluppo dell'esperienza
          scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e
          gradi  di scuola, consentendo il completamento della scuola
          dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno
          di  eta'; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del
          collegio  dei  docenti,  sentiti  gli  specialisti  di  cui
          all'art.  4,  secondo  comma,  lettera l),  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 maggio  1974,  n. 416, su
          proposta  del  consiglio  di  classe o di interclasse, puo'
          essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
              2.  I  piani di studio delle scuole di specializzazione
          di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per
          il  conseguimento  del  diploma abilitante all'insegnamento
          nelle  scuole  secondarie,  comprendono,  nei  limiti degli
          stanziamenti  gia'  preordinati  in  base alla legislazione
          vigente  per  la  definizione dei suddetti piani di studio,
          discipline  facoltative,  attinenti  all'integrazione degli
          alunni  handicappati,  determinate  ai  sensi  dell'art. 4,
          comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di
          specializzazione  conseguito  ai  sensi del predetto art. 4
          deve  essere  specificato  se l'insegnante ha sostenuto gli
          esami  relativi  all'attivita' didattica di sostegno per le
          discipline  cui  il  diploma  stesso si riferisce, nel qual
          caso  la  specializzazione  ha  valore abilitante anche per
          l'attivita' didattica di sostegno.
              3.  La  tabella  del  corso di laurea definita ai sensi
          dell'art.  3,  comma 3,  della citata legge n. 341 del 1990
          comprende,  nei  limiti degli stanziamenti gia' preordinati
          in  base alla legislazione vigente per la definizione delle
          tabelle  dei  corsi  di  laurea,  insegnamenti  facoltativi
          attinenti    all'integrazione   scolastica   degli   alunni
          handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle
          scuole  materne  ed  elementari di cui all'art. 3, comma 2,
          della  citata  legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per
          l'ammissione  ai  concorsi  per  l'attivita'  didattica  di
          sostegno  solo se siano stati sostenuti gli esami relativi,
          individuati    come   obbligatori   per   la   preparazione
          all'attivita'  didattica  di  sostegno,  nell'ambito  della
          tabella  suddetta  definita  ai sensi dell'art. 3, comma 3,
          della medesima legge n. 341 del 1990.
              4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste
          nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui
          al  comma 2  e  dei  corsi di laurea di cui al comma 3 puo'
          essere  impartito  anche  da  enti o istituti specializzati
          all'uopo   convenzionati   con  le  universita',  le  quali
          disciplinano  le  modalita' di espletamento degli esami e i
          relativi   controlli.  I  docenti  relatori  dei  corsi  di
          specializzazione  devono  essere in possesso del diploma di
          laurea e del diploma di specializzazione.
              5.  Fino  alla  prima  applicazione  dell'art.  9 della
          citata  legge n. 341 del 1990, relativamente alle scuole di
          specializzazione  si  applicano  le  disposizioni di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
          417,  e successive modificazioni, al decreto del Presidente
          della  Repubblica  31 ottobre  1975,  n.  970 e all'art. 65
          della legge 20 maggio 1982, n. 270.
              6.  L'utilizzazione  in  posti  di  sostegno di docenti
          privi   dei   prescritti   titoli  di  specializzazione  e'
          consentita  unicamente  qualora manchino docenti di ruolo o
          non di ruolo specializzati.
              7.  Gli  accordi  di  programma  di  cui  all'art.  13,
          comma 1,  lettera a),  possono  prevedere lo svolgimento di
          corsi  di  aggiornamento  comuni  per  il  personale  delle
          scuole,  delle unita' sanitarie locali e degli enti locali,
          impegnati    in    piani    educativi    e    di   recupero
          individualizzati.».
              «Art.   15   (Gruppi   di   lavoro  per  l'integrazione
          scolastica).   -   1.   Presso   ogni   ufficio  scolastico
          provinciale  e'  istituito un gruppo di lavoro composto da:
          un  ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi,
          un  esperto  della scuola utilizzato ai sensi dell'art. 14,
          decimo  comma,  della  legge  20 maggio  1982,  n.  270,  e
          successive  modificazioni, due esperti designati dagli enti
          locali,  due  esperti  delle  unita'  sanitarie locali, tre
          esperti   designati   dalle   associazioni   delle  persone
          handicappate   maggiormente   rappresentative   a   livello
          provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base
          dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge.  Il  gruppo  di  lavoro dura in carica tre
          anni.
              2.  Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola
          secondaria  di primo e secondo grado sono costituiti gruppi
          di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei
          servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare
          alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal
          piano educativo.
              3.  I  gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti
          di  consulenza  e  proposta  al provveditore agli studi, di
          consulenza  alle  singole scuole, di collaborazione con gli
          enti locali e le unita' sanitarie locali per la conclusione
          e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di
          cui  agli  articoli 13,  39  e  40,  per  l'impostazione  e
          l'attuazione  dei piani educativi individualizzati, nonche'
          per  qualsiasi  altra  attivita'  inerente all'integrazione
          degli alunni in difficolta' di apprendimento.
              4.  I  gruppi  di  lavoro predispongono annualmente una
          relazione  da inviare al Ministro della pubblica istruzione
          ed  al  presidente  della  giunta  regionale. Il presidente
          della  giunta  regionale  puo' avvalersi della relazione ai
          fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi
          di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40.».
              «Art.  16 (Valutazione del rendimento e prove d'esame).
          -  1.  Nella valutazione degli alunni handicappati da parte
          degli   insegnanti   e'  indicato,  sulla  base  del  piano
          educativo  individualizzato,  per  quali  discipline  siano
          stati   adottati   particolari   criteri  didattici,  quali
          attivita'  integrative  e  di  sostegno siano state svolte,
          anche  in sostituzione parziale dei contenuti programmatici
          di alcune discipline.
              2.  Nella  scuola  dell'obbligo sono predisposte, sulla
          base  degli  elementi  conoscitivi di cui al comma 1, prove
          d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee
          a  valutare  il progresso dell'allievo in rapporto alle sue
          potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali.
              3.  Nell'ambito  della  scuola  secondaria  di  secondo
          grado,  per  gli  alunni handicappati sono consentite prove
          equipollenti  e tempi piu' lunghi per l'effettuazione delle
          prove  scritte  o  grafiche e la presenza di assistenti per
          l'autonomia e la comunicazione.
              4.   Gli   alunni   handicappati  sostengono  le  prove
          finalizzate  alla  valutazione  del rendimento scolastico o
          allo  svolgimento  di  esami  anche  universitari con l'uso
          degli ausili loro necessari.
              5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3
          e 4 in favore degli studenti handicappati e' consentito per
          il  superamento  degli esami universitari previa intesa con
          il  docente  della  materia e con l'ausilio del servizio di
          tutorato  di  cui  all'art. 13, comma 6-bis. E' consentito,
          altresi',  sia  l'impiego  di  specifici  mezzi  tecnici in
          relazione  alla  tipologia di handicap, sia la possibilita'
          di  svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di
          tutorato specializzato.
              5-bis.   Le   universita',  con  proprie  disposizioni,
          istituiscono  un  docente delegato dal rettore con funzioni
          di  coordinamento,  monitoraggio  e  supporto  di  tutte le
          iniziative     concernenti    l'integrazione    nell'ambito
          dell'ateneo.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 36 della legge 6 marzo
          1998, n. 40 che reca: «Disciplina dell'immigrazione e norme
          sulla condizione dello straniero»:
              «Art.   36   (Istruzione  degli  stranieri.  Educazione
          interculturale).  -  1.  I  minori  stranieri  presenti sul
          territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si
          applicano  tutte  le  disposizioni  vigenti  in  materia di
          diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di
          partecipazione alla vita della comunita' scolastica.
              2.  L'effettivita' del diritto allo studio e' garantita
          dallo  Stato,  dalle  regioni  e  dagli  enti  locali anche
          mediante  l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per
          l'apprendimento della lingua italiana.
              3.  La  comunita'  scolastica  accoglie  le  differenze
          linguistiche  e culturali come valore da porre a fondamento
          del  rispetto  reciproco,  dello  scambio  tra le culture e
          della   tolleranza;   a  tale  fine  promuove  e  favorisce
          iniziative   volte  alla  accoglienza,  alla  tutela  della
          cultura  e  della  lingua d'origine e alla realizzazione di
          attivita' interculturali comuni.
              4.  Le iniziative e le attivita' di cui al comma 3 sono
          realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali
          e  di  una  programmazione territoriale integrata, anche in
          convenzione  con  le  associazioni  degli stranieri, con le
          rappresentanze   diplomatiche  o  consolari  dei  Paesi  di
          appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
              5.  Le  istituzioni  scolastiche,  nel  quadro  di  una
          programmazione  territoriale  degli interventi, anche sulla
          base  di  convenzioni  con  le  regioni  e gli enti locali,
          promuovono:
                a) l'accoglienza  degli stranieri adulti regolarmente
          soggiornanti    mediante    l'attivazione   di   corsi   di
          alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
                b) la  realizzazione  di  un'offerta culturale valida
          per  gli  stranieri  adulti  regolarmente  soggiornanti che
          intendano  conseguire  il  titolo  di  studio  della scuola
          dell'obbligo;
                c) la  predisposizione  di percorsi integrativi degli
          studi  sostenuti  nel  Paese  di  provenienza  al  fine del
          conseguimento  del  titolo  dell'obbligo  o  del diploma di
          scuola secondaria superiore;
                d) la  realizzazione ed attuazione di corsi di lingua
          italiana;
                e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel
          quadro  di  accordi  di  collaborazione  internazionale  in
          vigore per l'Italia.
              6.  Con  regolamento  adottato  ai  sensi dell'art. 17,
          comma 1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate
          le  disposizioni  di  attuazione  del  presente  capo,  con
          specifica indicazione:
                a) delle  modalita'  di  realizzazione  di  specifici
          progetti  nazionali  e  locali, con particolare riferimento
          all'attivazione  di  corsi  intensivi  di  lingua italiana,
          nonche'  dei  corsi  di  formazione  ed  aggiornamento  del
          personale  ispettivo,  direttivo  e docente delle scuole di
          ogni  ordine  e  grado  e dei criteri per l'adattamento dei
          programmi di insegnamento;
                b) dei  criteri  per  il riconoscimento dei titoli di
          studio e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza ai
          fini  dell'inserimento  scolastico,  nonche'  dei criteri e
          delle  modalita'  di  comunicazione  con  le famiglie degli
          alunni   stranieri,   anche   con  l'ausilio  di  mediatori
          culturali qualificati;
                c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle
          classi  degli  stranieri  provenienti  dall'estero,  per la
          ripartizione  degli  alunni  stranieri  nelle  classi e per
          l'attivazione   di   specifiche   attivita'   di   sostegno
          linguistico;
                d) dei  criteri  per  la stipula delle convenzioni di
          cui ai commi 4 e 5.».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
          1996, n. 567 reca: «Regolamento recante la disciplina delle
          iniziative  complementari  e  delle  attivita'  integrative
          nelle istituzioni scolastiche».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
          1998,  n.  249 reca: « Regolamento recante lo statuto delle
          studentesse e degli studenti della scuola secondaria».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 1, della
          legge   23 agosto   1988,   n.   400   recante:  Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.».