LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

note: Entrata in vigore della legge: 18-2-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 22-6-2023
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 16. 
             Valutazione del rendimento e prove d'esame 
  1. Nella valutazione  degli  alunni  handicappati  da  parte  degli
insegnanti   e'   indicato,   sulla   base   del   piano    educativo
individualizzato,  per  quali   discipline   siano   stati   adottati
particolari criteri  didattici,  quali  attivita'  integrative  e  di
sostegno siano state  svolte,  anche  in  sostituzione  parziale  dei
contenuti programmatici di alcune discipline. 
  2. Nella scuola dell'obbligo sono  predisposte,  sulla  base  degli
elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame  corrispondenti
agli  insegnamenti  impartiti  e  idonee  a  valutare  il   progresso
dell'allievo in rapporto alle  sue  potenzialita'  e  ai  livelli  di
apprendimento iniziali. 
  3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo  grado,  per  gli
alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e  tempi  piu'
lunghi per l'effettuazione  delle  prove  scritte  o  grafiche  e  la
presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. 
  4. Gli alunni handicappati sostengono  le  prove  finalizzate  alla
valutazione del rendimento scolastico o  allo  svolgimento  di  esami
anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari. 
  5. Il trattamento individualizzato previsto dai  commi  3  e  4  in
favore degli studenti handicappati e' consentito per  il  superamento
degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e
con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13,  comma
6-bis. E' consentito, altresi',  sia  l'impiego  di  specifici  mezzi
tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la  possibilita'
di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio  di  tutorato
specializzato. 
  ((5-bis.  Le  universita'  e  le  istituzioni  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica, nell'ambito della propria autonomia,
conferiscono a un docente delegato, rispettivamente,  dal  rettore  e
dal direttore le funzioni di coordinamento, monitoraggio  e  supporto
delle iniziative concernenti l'integrazione nonche'  di  sostegno  ad
azioni specifiche volte a  promuovere  l'inclusione  degli  studenti,
compresi l'attivazione o il potenziamento dei servizi per il sostegno
del   benessere   psicologico,   nell'ambito    dell'universita'    o
dell'istituzione stessa. L'incarico e' conferito a personale  docente
in servizio presso  l'universita'  o  l'istituzione,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico delle medesime)).