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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 114

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/8/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2017)
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  • Riordino degli organismi operanti presso l'area
    Economia del Ministero dell'economia e delle finanze
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  • Riordino degli organismi operanti presso l'area
    finanze del ministero dell'economia e delle finanze
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Testo in vigore dal: 4-7-2017
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 febbraio  1998,  n.  38,  e  successive  modificazioni,
recante le attribuzioni dei dipartimenti del  Ministero  del  tesoro,
del bilancio e della programmazione economica,  nonche'  disposizioni
in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7,
comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94; 
  Visto il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28  aprile  1998,  n.  154,  e  successive  modificazioni,
recante  norme  sull'articolazione  organizzativa  e   le   dotazioni
organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica, a norma  dell'articolo  7,  comma  3,
della legge 3 aprile 1997, n. 94; 
  Visti gli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo 30  luglio
1999,  n.  300,   e   successive   modificazioni,   recante   riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il  decreto  legislativo  3  luglio  2003,  n.  173,  recante
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e  delle
agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6  luglio  2002,
n. 137; 
  Visto l'articolo 29  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
  Visti, in particolare, i commi 1 e 2 del  citato  articolo  29  del
decreto-legge n. 223 del 2006,  che  prevedono,  rispettivamente,  la
riduzione del trenta per cento, rispetto a quella sostenuta nell'anno
2005, della  spesa  sostenuta  dalle  amministrazioni  pubbliche  per
organi collegiali e  altri  organismi,  anche  monocratici,  comunque
denominati,  ed  il  riordino  di  tali  organismi,  anche   mediante
soppressione o accorpamento delle strutture; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  procedere  alla  ricognizione  ed  al
riordino  degli  organi  collegiali  e  degli  altri   organismi   di
perdurante  utilita'  per  i   fini   istituzionali   del   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2007; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 maggio 2007; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro per l'attuazione del programma  di  Governo,
con il Ministro per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella  pubblica
amministrazione e con il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio
1.  La  Commissione  consultiva  per  le  infrazioni   valutarie   ed
antiriciclaggio,  istituita  dall'articolo   32   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148,  svolge  attivita'
istruttoria e di consulenza obbligatoria per l'adozione  dei  decreti
di determinazione ed irrogazione delle sanzioni per violazione  delle
norme: 
    a) in materia valutaria di cui al citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 148 del 1988; 
    b) in  materia  di  prevenzione  dell'utilizzazione  del  sistema
finanziario a scopo di riciclaggio, di cui al decreto-legge 3  maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5  luglio
1991, n. 197; 
    c) in materia di misure restrittive per  contrastare  l'attivita'
di Stati, individui o organizzazioni che  minacciano  la  pace  e  la
sicurezza internazionale di cui al decreto-legge 6  agosto  1990,  n.
220, convertito, con modificazioni, dalla legge 5  ottobre  1990,  n.
278,  al  decreto-legge  6  giugno  1992,  n.  305,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, al decreto-legge  15
maggio 1993, n. 144, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16
luglio 1993, n. 230, e  al  decreto-legge  7  aprile  1995,  n.  107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1995, n. 222; 
    d)  in  materia  di  rilevazione,  a  fini  fiscali,  di   taluni
trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori di cui  al
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n.  227,  ed  al  decreto  legislativo  30
aprile 1997, n. 125; 
    e) in materia di disciplina del mercato  dell'oro,  di  cui  alla
legge 17 gennaio 2000, n. 7; 
    f) in materia di sistema statistico nazionale, di cui al  decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322; 
    g) nelle altre materie previste da legge o da regolamento. ((1)) 
  2. La Commissione di cui al comma 1 e' composta da  cinque  membri,
nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
i Ministri  del  commercio  internazionale  e  della  giustizia,  tra
esperti  dotati  di  una  specifica  e  comprovata   specializzazione
professionale in materia di infrazioni valutarie ed  antiriciclaggio.
Il presidente fissa l'ordine del giorno  dei  lavori,  il  calendario
delle sedute, nel numero massimo  di  ottanta  l'anno,  e  designa  i
relatori per la trattazione dei singoli affari. 
  3. La  Commissione  delibera  validamente  con  la  presenza  della
maggioranza dei suoi membri ed a  maggioranza  dei  voti  dei  membri
presenti. In caso di parita', prevale  il  voto  del  presidente.  La
Commissione da' il suo parere motivato sulle  infrazioni,  formulando
le proposte sulla tipologia e sulla misura delle sanzioni che ritiene
applicabili. La Commissione ha facolta' di richiedere alle  Autorita'
di vigilanza di settore, alle Autorita' competenti ed alla Guardia di
finanza di integrare gli accertamenti compiuti. 
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio  decreto,
stabilisce l'emolumento spettante ai  componenti  della  Commissione,
nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal successivo articolo 8. 
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, udito il parere della
Commissione   consultiva   per    le    infrazioni    valutarie    ed
antiriciclaggio, determina con decreto motivato la somma  dovuta  per
la violazione e ne ingiunge il pagamento,  precisandone  modalita'  e
termini secondo quanto  previsto  dall'articolo  18  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. 
  6. I commi 1 e 2 dell'articolo 32 del decreto del Presidente  della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, sono abrogati. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con  l'art.  8,  comma
16) che "Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e a decorrere  dall'entrata  in
vigore del suddetto regolamento, la  Commissione  per  l'esame  delle
istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite  subite  dai
cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B
dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie  ed  in  altri
Paesi, di  cui  all'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 114 e' soppressa. Le  competenze  della
Commissione soppressa sono attribuite alla Commissione consultiva per
le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio di cui all'articolo 1  del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,  n.
114". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1)  che  "Le  disposizioni
emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai  sensi  di  norme
abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano  a
trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".