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DECRETO-LEGGE 6 giugno 1992, n. 305

Provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/6/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 355 (in G.U. 07/08/1992, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/1993)
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Testo in vigore dal:  18-5-1993
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la risoluzione 757 (1992) adottata il 30 maggio 1992 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che, in quanto adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha forza obbligatoria per gli Stati membri;
Visti il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n.
1432/92 del 1 giugno 1992, nonché la decisione n. 92/285 dei
rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, in data 1 giugno 1992, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 151 del 3 giugno 1992;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 1992;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, dei trasporti, del commercio con l'estero, della marina mercantile e delle partecipazioni statali; EMANA il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Sono resi indisponibili i fondi ed ogni altra risorsa economica e finanziaria delle autorità delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro o di qualsiasi ente o impresa, pubblica o privata, aventi sede giuridica, amministrativa o di fatto in dette Repubbliche.
((Sono altresì resi indisponibili i fondi, ivi inclusi quelli derivanti dalla cessione di proprietà, appartenenti ad imprese che abbiano sede in Italia e siano controllate, direttamente o indirettamente, dai soggetti sopra menzionati.))
2. È vietato trasferire o porre, comunque, a disposizione delle autorità, enti o imprese di cui al comma 1 fondi e ogni altra risorsa economica e finanziaria.
3. È, altresì, fatto divieto di trasferire fondi di qualsiasi natura a persone fisiche o giuridiche nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro
((, nonché di fornire servizi finanziari connessi con attività economiche svolte in tali Stati.))
4. I divieti di cui ai commi 2 e 3 si applicano, per quanto concerne i cittadini italiani, anche se le operazioni ivi menzionate sono compiute in territorio estero.
5. L'indisponibilità di cui al comma 1 non opera nell'ipotesi di rimborso di debiti assunti dai soggetti previsti nel medesimo comma nei confronti di residenti.
I divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 non riguardano i trasferimenti di fondi connessi con forniture di prodotti alimentari e medicinali per scopi umanitari.
(1)

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.C.M. 5 agosto 1992 (in G.U. 31/08/1992, n. 204), ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, non si applicano, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, alle attività connesse con l'UNPROFOR, con la Conferenza sulla Jugoslavia e con la Missione di controllo della Comunità europea".