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DECRETO-LEGGE 7 aprile 1995, n. 107

Attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all'embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell'embargo nei confronti di Haiti, nonchè autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile della U.E.O. a Mostar.

note: Entrata in vigore del decreto: 11/4/1995.
Decreto-Legge convertito dalla L. 7 giugno 1995, n. 222 (in G.U. 09/06/1995, n.133).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  11-4-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la risoluzione n. 942/1994 con la quale il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di estendere le misure di embargo previste nei confronti della Serbia e del Montenegro anche alle zone della Bosnia Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache;
Vista la risoluzione n. 944/1994 con la quale il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deliberato la revoca dell'embargo nei confronti di Haiti;
Visti i regolamenti numeri 2471/1994 e 2543/1994 con i quali il Consiglio dell'Unione europea ha dato attuazione alle predette risoluzioni ONU;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di assicurare la partecipazione italiana alla missione di polizia civile della U.E.O. nella città di Mostar;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, e del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione alle disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8 e 11 del regolamento n. 2471/94 approvato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativo all'embargo nei confronti delle zone della Bosnia Erzegovina sotto il controllo delle forze serbo-bosniache.
2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo, anche indirettamente, commettono le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore dell'attività economica svolta e non superiore al valore medesimo.
3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.