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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 114

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/8/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2017)
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Testo in vigore dal:  15-8-2007 al: 3-7-2017
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visti gli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visti, in particolare, i commi 1 e 2 del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, che prevedono, rispettivamente, la riduzione del trenta per cento, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005, della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, ed il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;
Ritenuta la necessità di procedere alla ricognizione ed al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi di perdurante utilità per i fini istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio
1. La Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, istituita dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, svolge attività istruttoria e di consulenza obbligatoria per l'adozione dei decreti di determinazione ed irrogazione delle sanzioni per violazione delle norme:
a) in materia valutaria di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988;
b) in materia di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
c) in materia di misure restrittive per contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale di cui al decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, al decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, al decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 230, e al decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1995, n. 222;
d) in materia di rilevazione, a fini fiscali, di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125;
e) in materia di disciplina del mercato dell'oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7;
f) in materia di sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
g) nelle altre materie previste da legge o da regolamento.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da cinque membri, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del commercio internazionale e della giustizia, tra esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale in materia di infrazioni valutarie ed antiriciclaggio.
Il presidente fissa l'ordine del giorno dei lavori, il calendario delle sedute, nel numero massimo di ottanta l'anno, e designa i relatori per la trattazione dei singoli affari.
3. La Commissione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. La Commissione dà il suo parere motivato sulle infrazioni, formulando le proposte sulla tipologia e sulla misura delle sanzioni che ritiene applicabili. La Commissione ha facoltà di richiedere alle Autorità di vigilanza di settore, alle Autorità competenti ed alla Guardia di finanza di integrare gli accertamenti compiuti.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce l'emolumento spettante ai componenti della Commissione, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal successivo articolo 8.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone modalità e termini secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alla premessa:
- L'art. 87 della Costituzione, quinto comma, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38: «Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154: «Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1998, n. 116.
- Gli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, fanno parte del «Titolo IV - I Ministeri - Capo V - Il Ministero dell'economia e delle finanze».
- Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173: «Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2003, n. 161.
- Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», è il seguente:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria), così come modificato dal presente decreto:
«Art. 32 (Provvedimento di irrogazione delle sanzioni).
1.-2. (Abrogati).
3. Il Ministro del tesoro ha facoltà di delegare il provvedimento di irrogazione delle sanzioni a un Sottosegretario o a un dirigente generale.
4. Con il decreto di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la confisca amministrativa dei valori sequestrati secondo quanto previsto dall'art. 20, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Il decreto di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere emesso nel termine perentorio di centottanta giorni dalla ricezione degli atti da parte dell'Ufficio italiano dei cambi.
6. La mancata emanazione del provvedimento nei termine indicato comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate.
7. Contro il decreto di ingiunzione al pagamento può essere proposta opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, ovvero, quando questa è stata commessa all'estero, del luogo in cui è stata accertata, entro i termini previsti dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il giudizio davanti al pretore è regolato dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Il decreto del Ministro del tesoro che infligge la pena pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo.
Si applica l'art. 18, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. L'esecuzione ha luogo a cura dell'intendente di finanza competente per territorio, con l'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.».
- Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197: «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1991, n. 106.
- Il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278: «Misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1990, n. 182.
- Il decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 355: «Provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1992, n. 133.
- Il decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 230: «Embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1993, n. 113.
- Il decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1995, n. 222: «Attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all'embargo nei confronti della Bosnia-Erzegovina ed alla revoca dell'embargo nei confronti di Haiti, nonché autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile della U.E.O. a Mostar», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1995, n. 84.
- Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227: «Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1990, n. 151.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125: «Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 maggio 1997, n. 111.
- La legge 17 gennaio 2000, n. 7: «Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2000, n. 16.
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989 n. 222.
- Il testo dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689: (Modifiche al sistema penale), è il seguente:
«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.».