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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 90

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-7-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2017)
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Testo in vigore dal: 16-10-2009
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
  Visto l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare,
l'articolo  29,  che  prevede  al  comma  1 una riduzione della spesa
complessiva    sostenuta    dalle   amministrazioni   pubbliche   per
commissioni,  comitati  ed altri organismi del trenta per cento e, al
comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o
accorpamento delle strutture;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n.
261,    recante   regolamento   di   organizzazione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio;
  Ritenuta  la  necessita'  di procedere alla razionalizzazione degli
organismi  operanti  presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 22 gennaio e del
24 aprile 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 maggio 2007;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio  e  del mare, di concerto con il Ministro per l'attuazione
del programma di Governo, il Ministro dell'economia e delle finanze e
il   Ministro   per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella  pubblica
amministrazione;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                 Conferma degli organismi esistenti

  1.  Ai  sensi  dell'articolo  29,  commi 1 e 4, del decreto-legge 4
luglio  2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto  2006,  n.  248,  sono  confermati  e  continuano ad operare i
seguenti  organismi,  istituiti  presso  il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare:
    a)   Commissione   interministeriale   di   valutazione   di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
    b)   Comitati  tecnici  delle  Autorita'  di  bacino  di  rilievo
nazionale  ed  interregionale,  di cui all'articolo 12 della legge 18
maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;
    c)  Commissione  scientifica  CITES  di  cui all'articolo 4 della
legge 7 febbraio 1992, n. 150 e all'articolo 12-bis del decreto-legge
12  gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
marzo 1993, n. 59;
    d) Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 26 del
decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'articolo 1, comma 5,
del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e all'articolo 7 del
presente regolamento;
    e)  Osservatori ambientali per la verifica dell'ottemperanza alle
prescrizioni  VIA,  di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 2002,
n. 179;
    f) Comitato per la comunicazione ambientale di cui all'articolo 6
della legge 31 luglio 2002, n. 179;
    g)  Comitato  di  vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui
all'articolo  21  della  legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'articolo 1,
comma  5,  del  decreto  legislativo  8  novembre  2006,  n.  284,  e
all'articolo 6 del presente regolamento.
  2. Sono, altresi', confermati i seguenti organismi:
    a)  Consiglio  nazionale  ambiente  di  cui all'articolo 12 della
legge 8 luglio 1986, n. 349;
    b)   Osservatorio   nazionale  sulle  fonti  rinnovabili  di  cui
all'articolo   16  del  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.
387.((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.P.R.  3 agosto 2009, n. 140, ha disposto (con l'art. 9, comma
4) che "In sede di prima applicazione del presente regolamento, ferme
restando  le  iniziative  di  riordino  degli organismi collegiali ai
sensi  dell'articolo  68  del  decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2006, n. 248, la durata
dell'incarico  dei componenti degli organismi di cui agli articoli 1,
3,  4, 5, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007,  n.  90,  cessa  alla  data  di  entrata in vigore del presente
regolamento e, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare  procede  alla nomina dei nuovi
componenti,  che  restano in carica non oltre la scadenza del termine
di  cui  all'articolo  12,  comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90."