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DECRETO-LEGGE 12 gennaio 1993, n. 2

Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione.

note: Entrata in vigore della legge: 13/1/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 marzo 1993, n. 59 (in G.U. 13/03/1993, n.60).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/1998)
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Testo in vigore dal:  29-12-1998
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Art. 12-bis

1. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, costituisce l'autorità scientifica prevista dall'articolo I, primo comma, lettera f), della convenzione di Washington . La commissione è nominata con decreto del Ministro dell'ambiente ed è presieduta dal medesimo Ministro o da un funzionario da lui delegato. La commissione è composta da quindici membri scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica in campo zoologico, botanico e giuridico, con specifico riferimento ai contenuti della convenzione di Washington e dei regolamenti comunitari che ne danno attuazione. Fanno parte della commissione:
a) cinque zoologi specializzati rispettivamente in mammiferi, uccelli, anfibi e rettili, invertebrati e pesci, dei quali tre scelti tra esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e due scelti tra esperti designati dall'Unione zoologica italiana (UZI);
b) quattro botanici, di cui due designati dalla Società botanica italiana (SBI) e due designati dal CNR;
c) un esperto designato dall'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS);
d) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei musei scientifici, orti botanici, giardini zoologici ed acquari (ANMS);
e) un esperto designato dall'Unione italiana giardini zoologici ed acquari (UIZA);
f) due esperti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di cui uno designato dal Worldwide Fund for nature-Italia (WWF);
g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato.
2. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 spettano un compenso ed un trattamento di missione nella misura determinata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono altresì determinati il compenso ed il trattamento di missione spettanti ai componenti del comitato scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché ai componenti della consulta tecnica per le aree naturali protette prevista dall'articolo 3, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. Resta comunque ferma l'applicazione dell'articolo 58, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.