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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 90

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-7-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2017)
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Testo in vigore dal:  25-7-2007 al: 15-10-2009
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare, l'articolo 29, che prevede al comma 1 una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Ritenuta la necessità di procedere alla razionalizzazione degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 22 gennaio e del 24 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Conferma degli organismi esistenti
1. Ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare i seguenti organismi, istituiti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
a) Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
b) Comitati tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale, di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;
c) Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e all'articolo 12-bis del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59;
d) Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e all'articolo 7 del presente regolamento;
e) Osservatori ambientali per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni VIA, di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
f) Comitato per la comunicazione ambientale di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
g) Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui all'articolo 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e all'articolo 6 del presente regolamento.
2. Sono, altresì, confermati i seguenti organismi:
a) Consiglio nazionale ambiente di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo file di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio, Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.
- Il comma 58 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario, è il seguente:
«58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».
- Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, è il seguente:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007 .
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2003, n. 215.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 recante: «Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194, supplemento ordinario, è il seguente:
«Art. 6 (Commissione interministeriale di valutazione).
- 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituita una Commissione interministeriale per l'elaborazione dei pareri sulle notifiche e sulle informazioni di cui agli articoli 8, 11, 16 e 20 con il compito di:
a) verificare che il contenuto di dette notifiche e informazioni sia conforme alle disposizioni del presente decreto;
b) esaminare qualsiasi osservazione sulle notifiche eventualmente presentata dalle autorità competenti degli altri Stati membri e dal pubblico;
c) valutare i rischi dell'emissione per la salute umana, animale e per l'ambiente;
d) esaminare le informazioni del notificante di cui agli articoli 8, 11, 16 e 20 e promuovere, ove lo ritenga necessario, la richiesta di parere al Consiglio superiore di sanità e al Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
e) disporre, se del caso, la consultazione delle parti sociali, del pubblico e di ogni altro soggetto interessato, ivi compresi eventuali comitati scientifici ed etici, sia nazionali che comunitari;
f) redigere le proprie conclusioni e, nei casi previsti, la relazione di valutazione di cui agli articoli 17 e 20.
2. La Commissione interministeriale di cui al comma 1, esamina le relazioni di valutazione e le informazioni relative all'emissione deliberata e all'immissione sul mercato di OGM provenienti dalle autorità competenti degli altri Stati membri e dalla Commissione europea e trasmesse all'autorità competente ai sensi della direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 17 aprile 2001, n. L 106, richiedendo, se del caso, ulteriori informazioni ed esprimendo il proprio parere sulla base della valutazione dei rischi dell'emissione.
3. La Commissione interministeriale di cui al comma 1 è presieduta da un direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ovvero da un suo sostituto, ed è composta da rappresentanti e da esperti di comprovata competenza scientifica designati dalle amministrazioni interessate, così ripartiti:
a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
d) un rappresentante del Ministero delle attività produttive;
e) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
f) tre rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
g) due esperti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
h) due esperti del Ministero della salute;
i) due esperti dei Ministero delle politiche agricole e forestali;
j) due esperti dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
k) un esperto dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN);
l) un esperto del Ministero delle attività produttive;
m) un esperto dell'Istituto superiore di sanità;
n) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro.
4. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 3 è nominato un membro supplente di comprovata esperienza e competenza.
5. Le funzioni di segreteria della Commissione di cui al comma 1, sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, presso il quale la medesima ha sede.
6. La Commissione interministeriale di valutazione, i cui componenti durano in carica quattro anni, adotta, entro sessanta giorni dalla data della sua istituzione, un regolamento di funzionamento interno.
7. All'art. 14, comma 8,. del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, le parole da «anche per l'esercizio» fino a «decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92», sono soppresse.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a partire dall'entrata in vigore del decreto previsto al comma 1. Dalla stessa data il notificante provvede al versamento delle tariffe di cui all'art. 33 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».
- Il testo dell'art. 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni recante: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1989, n. 120, supplemento ordinario, abrogata dall'art. 175 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recava:
«Art. 12 (Autorità di bacino di rilievo nazionale).».
- Il testo dell'art. 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 recante: «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44, è il seguente:
«Art. 4. - 1. In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 è sempre disposta la confisca degli esemplari; le spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca.
2. A seguito della confisca di esemplari vivi, di cui al comma 1, viene disposto, sentita la Commissione scientifica CITES, nel seguente ordine di priorità:
a) il loro rinvio, a spese dell'importatore, allo Stato esportatore;
b) l'affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere;
c) la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti negli allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione che i detti esemplari non siano destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica, alla quale sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso all'infrazione.
3. Per gli esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, di cui al comma 1, oggetto del provvedimento di confisca, viene disposto, sentita la Commissione scientifica CITES:
a) la conservazione a fini didattici o scientifici, o la loro distruzione;
b) la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti negli allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione che gli esemplari o i prodotti da essi derivati non siano destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica, alla quale sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso all'infrazione.
4. Il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato assicura, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, la conservazione degli esemplari morti, delle loro parti o prodotti derivati, di cui al comma 3, salva diversa determinazione della Commissione scientifica CITES.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro del commercio con l'estero, è istituita presso il Ministero dell'ambiente la Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.».
- Il testo dell'art. 12-bis del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è il seguente:
«Art. 12-bis. - 1. La commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, costituisce l'autorità scientifica prevista dall'art. I, primo comma, lettera f), della convenzione di Washington e dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996. La commissione è nominata con decreto del Ministro dell'ambiente ed è presieduta dal medesimo Ministro o da un funzionario da lui delegato. La commissione è composta da quindici membri scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica in campo zoologico, botanico e giuridico, con specifico riferimento ai contenuti della convenzione di Washington e dei regolamenti comunitari che ne danno attuazione. Fanno parte della commissione:
a) cinque zoologi specializzati rispettivamente in mammiferi, uccelli, anfibi e rettili, invertebrati e pesci, dei quali tre scelti tra esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e due scelti tra esperti designati dall'Unione zoologica italiana (UZI);
b) quattro botanici, di cui due designati dalla Società botanica italiana (SBI) e due designati dal CNR;
c) un esperto designato dall'istituto nazionale della fauna selvatica (INFS);
d) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei musei scientifici, orti botanici, giardini zoologici ed acquari (ANMS);
e) un esperto designato dall'Unione italiana giardini zoologici ed acquari (UIZA);
f) due esperti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di cui uno designato dal Worldwide Fund for nature-Italia (WWF);
g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato.
2. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 spettano un compenso ed un trattamento di missione nella misura determinata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono altresì determinati il compenso ed il trattamento di missione spettanti ai componenti del Comitato scientifico di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché ai componenti della Consulta tecnica per le aree naturali protette prevista dall'art. 3, comma 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. Resta comunque ferma l'applicazione dell'art. 58, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.».
- Il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento ordinario, abrogato dall'art. 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recava:
«Art. 26 (Osservatorio nazionale sui rifiuti).».
- Il testo del comma 5 dell'art. 1, del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284 recante: «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2006, n. 274, è il seguente:
«5. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi.».
- Il testo dell'art. 5 della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante: «Disposizioni in materia ambientale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2002, n. 189, è il seguente:
«Art. 5 (Provvedimenti per l'ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione e riduzione degli impatti sull'ambiente). - 1. Al fine di una più efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia di valutazione dell'impatto ambientale, di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, di valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici e degli organismi geneticamente modificati, nonché per lo sviluppo dei sistemi di certificazione ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002 per:
a) l'istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati alla verifica dell'ottemperanza alle pronunce di compatibilità ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché al monitoraggio dei problemi ambientali nelle fasi di realizzazione e primo esercizio di talune opere di particolare rilevanza tra quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Le modalità di organizzazione e funzionamento degli Osservatori ambientali sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il funzionamento degli Osservatori è stabilita la spesa nell'ambito dell'autorizzazione di cui al presente comma e nel limite massimo di 2.065.000 euro a decorrere dall'anno 2002;
b) lo svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
c) le attività di studio, ricerca e sperimentazione relative alla valutazione ambientale di piani e di programmi suscettibili di impatto sull'ambiente, nonché alla promozione e allo sviluppo di sistemi di gestione ambientale e di qualificazione ecologica dei prodotti, nell'ambito del sistema EMAS-Ecolabel;
d) le attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relative alla valutazione del rischio ambientale di microrganismi e di organismi geneticamente modificati, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, e decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, alla valutazione di biocidi e di prodotti fitosanitari, di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e alla valutazione di sostanze chimiche pericolose, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di apposite convenzioni, nei limiti dell'autorizzazione di cui al comma 1, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con università, istituti scientifici, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati opportunamente qualificati.».
- Il testo dell'art. 6 della legge 31 luglio 2002, n. 179 recante: «Disposizioni in materia ambientale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2002, n. 189, è il seguente:
«Art. 6 (Programma strategico di comunicazione ambientale). - 1. Per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e gli imprenditori alle esigenze e ai problemi relativi all'ambiente e di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali, è autorizzata la spesa di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 2.677.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.
2. Ai fini della predisposizione del programma sono perseguiti i seguenti obiettivi:
a) l'informazione e la promozione a livello nazionale e in modo continuativo di programmi di educazione ambientale, sia a livello nazionale che a livello internazionale;
b) la collaborazione e il raccordo con altri programmi e iniziative nel settore ambientale e il coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli, anche informatici, circolari, intese, convenzioni e accordi da stipulare con soggetti privati, con le organizzazioni produttive e di categoria, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati, compresi enti gestori di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, università, organizzazioni di volontariato, imprese e organi internazionali;
c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento su problematiche di natura ambientale.
3. Nel programma di comunicazione ambientale sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i principi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese e ai finanziamenti, le modalità, la durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie e l'eventuale istituzione di centri specializzati, di sportelli ambientali e di siti INTERNET.
4. Nell'ambito del programma di interventi per la comunicazione ambientale, nonché per le finalità di cui all'art. 3, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un comitato di esperti, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Per l'istituzione ed il funzionamento del comitato è autorizzata la spesa, nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 1, nel limite massimo di 756.000 euro a decorrere dall'anno 2002.
5. Il numero dei componenti, i compensi ad essi spettanti, i compiti e le modalità di funzionamento del comitato di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Il testo dell'art. 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante: «Disposizioni in materia di risorse idriche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1994, n. 14, supplemento ordinario, è il seguente:
«Art. 21 (Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche). - 1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 9, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia ed all'economicità del servizio, alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe sulla base dei criteri fissati dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), nonché alla tutela dell'interesse degli utenti, è istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è composto da sette membri, nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente. Di tali componenti, tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto - sono scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.
3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.
4. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale di una segreteria tecnica, costituita nell'ambito della Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, nonché della collaborazione delle Autorità di bacino. Esso può richiedere di avvalersi, altresì, dell'attività ispettiva e di verifica di altre amministrazioni.
5. Il Comitato definisce, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti.».
- Il testo dell'art. 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, supplemento ordinario, è il seguente:
«Art. 12. - 1. È istituito il Consiglio nazionale per l'ambiente con la seguente composizione:
a) un rappresentante designato da ogni regione; per il Trentino-Alto Adige, uno designato dalla provincia autonoma di Trento e uno dalla provincia autonoma di Bolzano;
b) sei rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani e tre dalla Unione delle province d'Italia;
c) quindici rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente su terne presentate dalle associazioni a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, di cui al successivo art. 13;
d) un rappresentante del CNR, uno dell'ENEA e uno dell'ENEL.
2. Il Ministro dell'ambiente, quando ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio, può invitare rappresentanti dell'impresa e del lavoro e degli ordini professionali.
3. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è presieduto dal Ministro dell'ambiente ed è rinnovato ogni tre anni.
Elegge nel suo seno il vicepresidente e stabilisce le regole per il proprio funzionamento. Si avvale di un apposito ufficio di segreteria istituito presso il Ministro dell'ambiente.
4. Il Consiglio dà pareri ed avanza proposte nelle materie indicate dalla presente legge nei casi e con le modalità stabilite con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale.
5. Il Consiglio può proporre iniziative al Ministro dell'ambiente per il raggiungimento delle finalità indicate nell'art. 1, comma 3.
6. Il Consiglio esprime il proprio parere sulla relazione di cui all'art. 1, comma 6, che è allegato alla relazione stessa ai fini della sua trasmissione al Parlamento.
7. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è nominato con decreto dei Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».
- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante: «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25, supplemento ordinario, è il seguente:
«Art. 16 (Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia).
- 1. È istituito l'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia.
L'Osservatorio, svolge attività di monitoraggio e consultazione sulle fonti rinnovabili e sull'efficienza negli usi finali dell'energia, allo scopo di:
a) verificare la coerenza tra le misure incentivanti e normative promosse a livello statale e a livello regionale:
b) effettuare il monitoraggio delle iniziative di sviluppo del settore;
c) valutare gli effetti delle misure di sostegno, nell'ambito delle politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra;
d) esaminare le prestazioni delle varie tecnologie;
e) effettuare periodiche audizioni degli operatori del settore;
f) proporre le misure e iniziative eventualmente necessarie per migliorare la previsione dei flussi di cassa dei progetti finalizzati alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di centrali ibride;
g) proporre le misure e iniziative eventualmente necessarie per salvaguardare la produzione di energia elettrica degli impianti alimentati a biomasse e rifiuti, degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, prodotta successivamente alla scadenza delle convenzioni richiamate all'art. 13, commi 2 e 3, ovvero a seguito della cessazione del diritto ai certificati verdi.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1 è composto da non più di venti esperti della materia di comprovata esperienza.
3. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e degli Affari regionali, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei presente decreto legislativo, sono nominati i membri l'Osservatorio e ne sono organizzate le attività.
4. Il decreto stabilisce altresì le modalità di partecipazione di altre amministrazioni nonché le modalità con le quali le attività di consultazione e monitoraggio sono coordinate con quelle eseguite da altri organismi di consultazione operanti nel settore energetico.
5. I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.
6. Le spese per il funzionamento dell'Osservatorio, trovano copertura, nel limite massimo di 750.000 Euro all'anno, aggiornato annualmente in relazione al tasso di inflazione, sulle tariffe per il trasporto dell'energia elettrica, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, fatta salva la remunerazione del capitale riconosciuta al Gestore della rete dalla regolazione tariffaria in vigore, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'esatta quantificazione degli oneri finanziari di cui al presente comma è effettuata nell'ambito del decreto di cui al comma 3.
7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Fermo restando quanto previsto al comma 6, le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti con le strutture fisiche disponibili.».