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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 90

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-7-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2017)
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Testo in vigore dal:  16-10-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

Osservatorio nazionale sui rifiuti
1. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti, istituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e ricostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, è composto da nove membri, scelti tra persone, esperti in materia di rifiuti, di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica nel settore pubblico e privato nominati con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui:
a) tre designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzione di presidente;
b) due designati dal Ministro dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di vicepresidente;
c) uno designato dal Ministro della salute;
d) uno designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
e) uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
f) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.
2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonché alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;
c) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;
d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;
e) verifica i costi di recupero e smaltimento;
f) verifica i livelli di qualità dei servizi erogati;
g) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e della salute.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140, ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "In sede di prima applicazione del presente regolamento, ferme restando le iniziative di riordino degli organismi collegiali ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la durata dell'incarico dei componenti degli organismi di cui agli articoli 1, 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, cessa alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla nomina dei nuovi componenti, che restano in carica non oltre la scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90."