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DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 224

Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-9-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2023)
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Testo in vigore dal:  6-9-2003

Art. 6

Commissione interministeriale di valutazione
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituita una Commissione interministeriale per l'elaborazione dei pareri sulle notifiche e sulle informazioni di cui agli articoli 8, 11, 16 e 20 con il compito di:
a) verificare che il contenuto di dette notifiche e informazioni sia conforme alle disposizioni del presente decreto;
b) esaminare qualsiasi osservazione sulle notifiche eventualmente presentata dalle autorità competenti degli altri Stati membri e dal pubblico;
c) valutare i rischi dell'emissione per la salute umana, animale e per l'ambiente;
d) esaminare le informazioni del notificante di cui agli articoli 8, 11, 16 e 20 e promuovere, ove lo ritenga necessario, la richiesta di parere al Consiglio superiore di sanità e al Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
e) disporre, se del caso, la consultazione delle parti sociali, del pubblico e di ogni altro soggetto interessato, ivi compresi eventuali comitati scientifici ed etici, sia nazionali che comunitari;
f) redigere le proprie conclusioni e, nei casi previsti, la relazione di valutazione di cui agli articoli 17 e 20.
2. La Commissione interministeriale di cui al comma 1, esamina le relazioni di valutazione e le informazioni relative all'emissione deliberata e all'immissione sul mercato di OGM provenienti dalle autorità competenti degli altri Stati membri e dalla Commissione europea e trasmesse all'autorità competente ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 17 aprile 2001, n. L 106, richiedendo, se del caso, ulteriori informazioni ed esprimendo il proprio parere sulla base della valutazione dei rischi dell'emissione.
3. La Commissione interministeriale di cui al comma 1 è presieduta da un direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ovvero da un suo sostituto, ed è composta da rappresentanti e da esperti di comprovata competenza scientifica designati dalle amministrazioni interessate, così ripartiti:
a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
d) un rappresentante del Ministero delle attività produttive;
e) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
f) tre rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
g) due esperti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
h) due esperti del Ministero della salute;
i) due esperti del Ministero delle politiche agricole e forestali;
j) due esperti dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
k) un esperto dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN);
l) un esperto del Ministero delle attività produttive;
m) un esperto dell'Istituto superiore di sanità;
n) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
4. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 3 è nominato un membro supplente di comprovata esperienza e competenza.
5. Le funzioni di segreteria della Commissione di cui al comma 1, sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, presso il quale la medesima ha sede.
6. La Commissione interministeriale di valutazione, i cui componenti durano in carica quattro anni, adotta, entro sessanta giorni dalla data della sua istituzione, un regolamento di funzionamento interno.
7. All'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, le parole da «anche per l'esercizio» fino a «decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92», sono soppresse.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a partire dall'entrata in vigore del decreto previsto al comma 1. Dalla stessa data il notificante provvede al versamento delle tariffe di cui all'articolo 33 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 206 del 2001, come modificato dal presente decreto:
«Art. 14 (Commissione interministeriale di valutazione). 1. Con decreto del Ministro della sanità è istituita una commissione interministeriale di valutazione, composta dal direttore generale del dipartimento della prevenzione del Ministero della sanità o da un suo sostituto, che la presiede, da 11 rappresentanti dei Ministeri interessati e da 11 esperti di comprovata competenza scientifica, così suddivisi:
a) due rappresentanti designati dal Ministro della sanità;
b) due rappresentanti designati dal Ministro dell'ambiente;
c) due rappresentanti designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali;
d) due rappresentanti designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
e) un rappresentante designato dal Ministro dell'interno;
f) un rappresentante designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
g) un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
h) un esperto designato dal Ministro della sanità;
i) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente;
j) un esperto designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali;
k) un esperto designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
l) due esperti designati dall'Istituto superiore di sanità;
m) due esperti designati dall'Agenzia nazionale per la protezione ambientale;
n) un esperto designato dall'Agenzia nazionale per la protezione civile;
o) due esperti designati dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, è nominato un membro supplente di comprovata esperienza e competenza.
3. La commissione di cui al comma 1 è integrata da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con facoltà di delega.
4. Nello svolgimento dei lavori, la commissione può organizzarsi in sottogruppi ed acquisire, ove ritenuto necessario, pareri di esperti esterni, secondo la legislazione vigente.
5. Le funzioni di segreteria sono svolte a cura del Dipartimento della prevenzione del Ministero della sanità, presso il quale ha sede la commissione interministeriale di valutazione.
6. La commissione dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere riconfermati.
7. La commissione svolge i seguenti compiti:
a) esamina le notifiche di cui agli articoli 7, 9, 10 e 12, ed esprime parere sulle stesse, ai sensi dell'art. 11, individuando i casi di applicazione dell'art. 15;
b) esprime parere su ogni altra questione relativa agli aspetti considerati dal presente decreto;
c) promuove, ove lo ritenga necessario, la richiesta di parere al Consiglio superiore di sanità e al Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8. La commissione di cui al presente articolo, sostituisce la commissione di cui all'art. 15 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, abrogato con l'art. 24.
Tutti i riferimenti al predetto art. 15, contenuti in atti normativi, si intendono pertanto sostituiti con i riferimenti al presente articolo».